Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6649 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6649 / 2024 R.G. vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Buccinasco, Via G. Rossa n. 15, rappresentato e difeso dall'avv. Lorena Cuccu ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rivanazzano Terme, P.zza Cornaggia n. 25, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Silvestrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novate Milanese, Via Portone n. 4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti celebrato in data 22.06.1996 in
Buccinasco, con atto trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 13, Parte I, Anno 1996, orinando al
Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) il figlio , maggiorenne e non economicamente indipendente, continuerà a vivere presso la Per_1 abitazione paterna;
3) la casa sita in Buccinasco, Via Guido Rossa, n. 15, unitamente alle pertinenze, posto auto compreso, sui quali il signor vanta il diritto di usufrutto per l'intero, viene a costui Pt_1 assegnata completa di arredi e corredi. La signora dichiara di aver già asportato dalla Pt_2 predetta abitazione beni mobili ed effetti personali ad ella riferibili, con rinuncia a qualsivoglia
5) I coniugi convengono che il signor corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a favore Pt_1 della signora a titolo di assegno divorzile l'importo di € 800,00 mensili a partire dalla Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso, con ultimo versamento al predetto titolo dovuto e convenzionalmente pattuito fissato per il giorno 5.10.2026 . Tale somma è soggetta a rivalutazione
ISTAT annuale. Di talché, a far data dal 1.11.2026 le parti convengono che alcunché sarà più dovuto alla signora da parte del signor Pt_2 Pt_1
6) Con l'assolvimento della obbligazione in parola nel termine convenzionalmente pattuito del
5.10.2026 le parti dichiarano di aver regolato ogni questione personale, economica e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
7) prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
a. con la sottoscrizione del ricorso, la signora si obbliga alla revoca di qualsivoglia incarico Pt_2 affidato ad una o più agenzie immobiliari per la vendita, per la quota e per il diritto di nuda proprietà di cui è titolare della ex casa coniugale sita in Buccinasco, via Guido Rossa, n. 15 e relative pertinenze e box auto censiti a catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue, salva migliore identificazione: -Fg. 14, P.lla 146, sub.
166, C/6, Cl. 3, 18 m2, R.C. Euro 55,78, Piano S1, Via Guido Rossa, n. 30-32; -Fg. 14, P.lla 47, sub.
19, A/3, Cl. 4, Vani 6,5, R.C. euro 570,68, Piano S1-5, Via Guido Rossa, n. 15 e Fg. 14, P.lla 47, sub.
32, C/6, Cl. 4, 12 m2 , R.C. Euro 43,38, Piano S1, Via Guido Rossa, n. 15
b. la signora dichiara di essere soddisfatta di quanto percepito a titolo di assegno divorzile Pt_2
e, conseguentemente, si impegna a preservare il compendio immobiliare di cui alla lettera pregressa, ovvero le unità immobiliari costituenti la abitazione familiare, a favore del figlio , con rinuncia Per_1
a porre in vendita il predetto compendio per la quota ed il titolo ad ella in capo quale nuda proprietaria, almeno fino al dicembre 2026 compreso;
c. qualora la signora decidesse di porre in vendita gli immobili in parola, con la Pt_2 sottoscrizione del presente atto, la stessa riconosce in capo al signor l diritto di prelazione, Pt_1 da intendersi qui convenzionalmente pattuito, sulle unità immobiliari di cui al punto “a”, con obbligo della prima di dare tempestiva comunicazione scritta a mezzo A/R della propria intenzione di contrarre e delle relative condizioni.
Tale dichiarazione dovrà contenere la proposta contrattuale raccolta, nella quale sono indicate tutte le condizioni di vendita (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: oggetto e corrispettivo).
Pervenuta la predetta dichiarazione, entro 20 giorni dal ricevimento, il signor dovrà Pt_1 comunicare per iscritto alla signora se intende o meno esercitare il diritto in parola a parità Pt_2 di condizioni. Scaduto tale termine, se il prelazionario esercita il suo diritto, il contratto si conclude con quest'ultimo; viceversa, se il prelazionario rinuncia alla prelazione ovvero non comunica di volerla esercitare, il concedente è libero di concludere il contratto medesimo con un qualsiasi altro soggetto. In caso di inadempimento, rimane salvo il risarcimento dei danni sofferti.
d. I coniugi convengono che tutte le detrazioni fiscali, nessuna esclusa (es. detrazioni per lavori straordinari sugli immobili di cui al punto a), quelle relative al figlio a carico etc.) saranno totalmente usufruite dal signor senza diritto di rivalsa da parte della moglie. Pt_1 8) per quanto riguarda la casa coniugale sita in Buccinasco, via Guido Rossa n 15 le eventuali spese di manutenzione ordinaria saranno totalmente a carico dell'usufruttuario, ogni modifica dello stato dei luoghi dovrà essere comunicata al nudo proprietario ai soli fini della conoscenza.
9) le parti dichiarano di rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza.
10) spese legali compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 17 gennaio 2022 omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 20 gennaio 2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio
, oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti Persona_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 14/10/2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 22.06.1996 (atto n. 13, parte I, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Buccinasco), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Buccinasco (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi