Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2021, proposto da
OM CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Restaino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Capannolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento,
del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione categoria IOCTPS N. 09400601 – N. 0003-17267504 di iscrizione - Gestione Pubblica sede di L’Aquila, con applicazione dei 6 (sei) scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis del DL n. 387/1987.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IM AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Il signor OM CO, odierno ricorrente, è militare già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ad oggi in quiescenza, avendo prestato servizio con le mansioni di Luogotenente sino al pensionamento intervenuto in data 1° luglio 2017.
In particolare, il ricorrente è andato in quiescenza a domanda maturando il diritto alla pensione, come detto sopra, dal 1° luglio 2017 avendo, a tale data, maturato 35 anni di servizio utile ed avendo compiuto 55 anni.
Al signor OM veniva riconosciuto il Trattamento di Fine Servizio (d’ora in poi, TFS) senza, però, che nel calcolo dello stesso fossero riconosciuti, fra le voci computabili al fine della liquidazione, i sei scatti contributivi di cui all’art. 6-bis del DL n. 387/1987, con il quale a tutto il personale della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di Polizia con qualifiche equiparate sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile.
Preso atto di ciò il signor OM ha avanzato, in data 25 luglio 2020, alla competente Direzione Provinciale INPS apposita istanza di ricalcolo della propria indennità di buonuscita ai fini del computo dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del DL n. 387/1987; a tale domanda non risulta essere stata data risposta da parte dell’INPS, atteso che né parte ricorrente né l’INPS hanno dichiarato alcunchè in merito, né la stessa INPS ha provveduto ad operare il richiesto ricalcolo dell’indennità di buonuscita.
Preso atto di tale mancato adeguamento il signor OM ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 22 febbraio 2021, con cui ha chiesto che sia accertato il suo diritto “ alla esatta riliquidazione della pensione in godimento, categoria IOCTPS N. 09400601 – N. 0003-17267504 di iscrizione…con applicazione, nella base di calcolo, dei 6 (sei) scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis del D.L. N. 387/1987 ”.
Nello specifico parte ricorrente ha affermato che “ le disposizioni di riferimento prevedono chiaramente che i sei scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause: per il raggiungimento del limite di età; - per la permanente inabilità al servizio; - per decesso; - a domanda, qualora al momento della cessazione siano stati compiuti almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio
utile. ”.
Si è costituito in giudizio, in data 27 agosto 2021, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (d’ora in poi, INPS), eccependo, in primis, l’inammissibilità del ricorso “ in ordine alla domanda relativa alla riliquidazione della pensione in godimento ” e, poi, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito in ordine alla domanda di ricalcolo del TFS.
Infine all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
0.1. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dall’INPS relativamente alla domanda di riliquidazione della pensione.
Al riguardo, difatti, l’INPS ha affermato nella sua memoria di costituzione che “ In ordine alla domanda attorea di riliquidazione della pensione in godimento, non v’è dubbio che la giurisdizione appartiene alla Corte dei Conti, non già al TAR…Sul punto si richiama l’art. 13 del RD n. 1214/1934 (RD sull’ordinamento della Corte dei Conti), che dispone che “ la Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti: …giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge”… Consegue da quanto sopra che - relativamente alla pretesa riliquidazione della pensione - il ricorrente non avrebbe dovuto adire il TAR, bensì la Corte dei Conti, in quanto giudice delle pensioni. ”.
0.2. - L’eccezione è infondata.
Il Collegio osserva che parte ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento solo nelle conclusioni e nell’epigrafe del ricorso, mentre nel corpo dello stesso e nella nota inviata in data 1° luglio 2020 all’INPS ha sempre fatto riferimento, quale oggetto della propria domanda, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita.
Nello specifico parte ricorrente ha difatti affermato nel ricorso che “ le disposizioni di riferimento prevedono chiaramente che i sei scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause… ” e che “ L’articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987 riconosce al personale delle Forze di Polizia il diritto all’incremento, al momento della cessazione, di sei scatti stipendiali che devono essere inclusi nel calcolo del trattamento di fine servizio (c.d. TFS). ”.
Ne deriva, dunque, che la domanda di parte ricorrente esposta nel ricorso introduttivo del presente giudizio riguarda, con ogni evidenza, solo il ricalcolo del TFS e non anche della pensione allo stesso assegnata, dovendosi ritenere i riferimenti contenuti nel ricorso alla pensione come errori materiali compiuti dallo stesso atteso che il ricorso, come detto sopra, ha ad oggetto, chiaramente, solo la domanda di riliquidazione del TFS e non anche della pensione.
1. - Statuito quanto sopra con riferimento all’oggetto del ricorso, che attiene alla (sola) richiesta del ricalcolo del TFS, il Collegio può passare all’esame dello stesso e, al riguardo, osserva che esso è fondato nel merito e va accolto.
2.1. - Con l’unico, sintetico, motivo di ricorso parte ricorrente afferma, come già sopra esposto, che, nel caso de quo , “ L’articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987 riconosce al personale delle Forze di Polizia il diritto all’incremento, al momento della cessazione, di sei scatti stipendiali che devono essere inclusi nel calcolo del trattamento di fine servizio (c.d. TFS) .” e che “ Il beneficio dei sei scatti appare applicabile altresì anche al personale delle FF.AA. e, in generale, al personale militare in virtù di quanto previsto dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare (che espressamente richiama il predetto art. 6-bis), nonché dall’art. 1863 del codice dell’ordinamento militare ”.
2.2. - Il motivo è fondato.
Il Collegio osserva che risulta incontestata la circostanza che il ricorrente apparteneva all’Arma dei Carabinieri e che lo stesso è andato in pensione a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni utili di servizio e che, infine, la domanda azionata col presente ricorso riguarda unicamente la rideterminazione del TFS e non anche della pensione degli stessi.
Ciò premesso, il Collegio osserva che la disposizione di cui all’art. 6-bis del DL n. 387/1987 si applica anche al caso de quo , ossia al ricorrente in quanto appartenente all’Arma dei Carabinieri, e, pertanto, nei confronti dello stesso il trattamento di fine servizio deve essere calcolato applicando anche la predetta norma.
2.2.1. - Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che non sono condivisibili le conclusioni svolte dall’INPS secondo cui “ come risulta dalla lettura del testo normativo - il DL 387/1987 si applica soltanto alla Polizia di Stato ed agli altri corpi di polizia (come si evince inequivocabilmente dal fatto che il DL si intitola “Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia”). I militari (ai quali è equiparato il ricorrente, che è un ex carabiniere) sono destinatari, invece, di altro coevo decreto legge, ossia del D.L. n. 379/1987 (conv. con modificazioni in l. 468/1987), che è intitolato “Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato”. Tale D.L. 379 ha disposto, all’art. 1, comma 15 bis, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante…”. La norma, testè citata, di cui all’art. 1, comma 15 bis, D.L. 379/87, prevista per i “militari” risulta, quindi, speculare a quella di cui al primo comma dell’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, prevista per la “Polizia di Stato”. Nel D.L. 379/87, riferito ai militari, manca però una norma analoga a quella di cui al secondo comma dell’art. 6 bis del DL 387, non avendo il DL 379/87 esteso il beneficio dei c.d. sei scatti alla fattispecie del pensionamento a domanda dei militari con 55 anni di età e 35 di servizio utile. Ne consegue che - diversamente da quanto positivamente previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia - i militari non possono invocare l’applicazione dei sei scatti in caso di pensionamento a domanda, giacchè la norma che non ha previsto detto beneficio per coloro che cessano a domanda (ossia l’art. 1, comma 15 bis del DL 379, che prevede i sei scatti solo per i militari che cessano dal servizio per età, per inabilità o per decesso), non è stata innovata dalla legge n. 232/90. La legge n. 232/90, infatti, non fa alcun riferimento (né nell’intestazione, nè nel corpo dell’articolo 21 citato) alla legge 468/87 di conversione del DL 379/87. ”.
Sul punto relativo alle categorie cui si applica l’art. 6-bis del DL n. 387/1987, il Collegio condivide quanto espresso da autorevole giurisprudenza secondo cui “ Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. ” (Consiglio di Giustizia Amministrativa, sentenza n. 770/2022).
Tale conclusione, peraltro, era stata già condivisa da questo Tribunale con la sentenza n. 237 del 9 maggio 2024, che richiamava puntualmente la sopra menzionata sentenza n. 770/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per un caso relativo ad un soggetto già appartenente alla Guardia di NA (cui, per quanto detto sopra, può essere equiparato il ricorrente già appartenente all’Arma dei Carabinieri).
2.2.2. - Parimenti infondate risultano, poi, le argomentazioni di parte resistente secondo cui “ vi è un ulteriore, decisivo argomento normativo, rappresentato dall’art. 4 del Dlgsvo 165/1997, norma che non è stata nemmeno presa in considerazione dal CdS nella citata sentenza n. 1231/2019, nè tantomeno da parte ricorrente, ma che – invece – si attaglia appieno al caso di specie. ”.
Nello specifico l’INPS ricorda dapprima il contenuto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 e poi, dopo aver citato la sentenza del TAR Trento n. 114/2021, afferma che “ i richiesti benefici non possono essere attribuiti ai militari, che – come il ricorrente, ex carabiniere – sono stati collocati a riposo a domanda, pur avendo maturato il requisito anagrafico di 55 anni di età e una anzianità di servizio utile di 35 anni di contributi, stante – si ribadisce - il mancato pagamento dei contributi e considerato che l’accoglimento della domanda è precluso dall’art. 4 del dlgsvo 165/97, intervenuto successivamente a tutte le norme invocate nell’atto giudiziale di parte ricorrente, che ha previsto - - al primo comma che “… i sei aumenti periodici di stipendio … sono attribuiti … all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda …” e al secondo comma che “gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”, pagamento dei restanti contributi non dedotto, né tantomeno dimostrato da parte ricorrente. ”.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 al caso de quo , il Collegio rileva che la disciplina introdotta dal predetto articolo, relativa ai sei scatti stipendiali, si applica esclusivamente ai fini pensionistici e non già al trattamento di fine servizio, che deve essere ricalcolato includendovi i sei scatti ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987.
Ne deriva, dunque, che l’obbligo di versamento della contribuzione previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 per l’applicazione dei benefici dei sei scatti si riferisce esclusivamente alla base pensionabile e non all’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita. Di conseguenza, il beneficio per il trattamento di fine servizio non richiede ulteriore contribuzione da parte del dipendente.
La sopra menzionata conclusione risulta conforme a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza (TAR Bologna, Sez. I, sentenza n. 882/2024, TAR Perugia, Sez. I, sentenza n. 837/2024), fra cui va richiamata, ancora una volta, la già citata sentenza n. 770/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa secondo cui “ L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. ”.
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è fondato nel merito e va accolto, condannando l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a corrispondere al ricorrente l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del DL n. 387/1987, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
4. - Le spese di lite possono essere compensate considerata la particolarità delle questioni affrontate e l’esistenza di alcuni precedenti giurisprudenziali, citati dall’INPS, in senso opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a corrispondere al ricorrente l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA RO, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
IM AL, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IM AL | NA RO |
IL SEGRETARIO