Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 26/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Sara Cargasacchi Giudice
Dr. Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2212/2024 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FUMASONI AUSILIA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio formalizzata dai coniugi con note congiunte 25 2 25, alle condizioni ivi previste e da intendersi qui integralmente richiamate;
- ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla separazione consensuale (giusto decreto di omologa del Tribunale di Sondrio in data 22 9 22);
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- atteso che è stata fatta debita comunicazione al PM in sede;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza;
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 30 4 2011 con il rito civile in COSIO
VALTELLINO (SO) tra e e trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri dello Stato Civile del predetto comune, reg. atti di matrimonio parte II, n. 2, anno 2011, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate;
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_2
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 16 4 25
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Licitra
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