CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39915/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1006/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 39915/2020 emesso dal Comune di Genova per l'anno d'imposta 2020.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-con l'avviso di accertamento impugnato si richiede il pagamento dell'IMU per la quota del 50% dell'appartamento in Genova, Indirizzo_1/ interno 3 scala S e della cantina in Genova, Indirizzo_1;
- in data 04/07/2000 il Tribunale di Genova ha omologato il verbale di separazione con cui il ricorrente, proprietario della quota del 50%, ha costituito ed assegnato a favore del coniuge, Nominativo_1, il diritto di abitazione vitalizio sul suddetto appartamento adibito a casa coniugale, con annessa la cantina sopracitata;
-il verbale di separazione risulta comunicato al Comune di Genova in data 19/07/2000;
-ne consegue, pertanto, che il ricorrente è titolare esclusivamente del diritto di nuda proprietà della quota del 50% dell'appartamento in questione e conseguentemente non è soggetto passivo di imposta, che risulta essere, invece, il coniuge assegnatario;
-l'avviso di accertamento in oggetto risulta, quindi, del tutto ingiustificato ed illegittimo, perché richiede il pagamento dell'imposta al ricorrente, che non risulta essere soggetto passivo d'imposta.
-chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese del giudizio.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-l'art. 1 c. 741 della Legge 160/2019 prevede che “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-la normativa non fa più riferimento al coniuge assegnatario dell'immobile “casa coniugale”, bensì al genitore affidatario di figli minori o disabili;
-nel caso in esame, l'immobile di proprietà al 50% del ricorrente e della ex moglie , in sede di separazione del 20.06.2020 è stato assegnato a quest'ultima che non risulta affidataria di figli minori o disabili;
-non risulta, altresì, alcun atto trascritto in Conservatoria che attribuisca all'ex moglie il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. e anche la visura catastale dell'immobile riporta come titolarità catastali i nominativi dei due contitolari della proprietà al 50%;
-ne consegue che quanto riportato nell'omologa di separazione è il diritto di abitazione inteso come diritto personale di godimento, assegnato all'ex coniuge del ricorrente.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 39915/2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1006/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 39915/2020 emesso dal Comune di Genova per l'anno d'imposta 2020.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-con l'avviso di accertamento impugnato si richiede il pagamento dell'IMU per la quota del 50% dell'appartamento in Genova, Indirizzo_1/ interno 3 scala S e della cantina in Genova, Indirizzo_1;
- in data 04/07/2000 il Tribunale di Genova ha omologato il verbale di separazione con cui il ricorrente, proprietario della quota del 50%, ha costituito ed assegnato a favore del coniuge, Nominativo_1, il diritto di abitazione vitalizio sul suddetto appartamento adibito a casa coniugale, con annessa la cantina sopracitata;
-il verbale di separazione risulta comunicato al Comune di Genova in data 19/07/2000;
-ne consegue, pertanto, che il ricorrente è titolare esclusivamente del diritto di nuda proprietà della quota del 50% dell'appartamento in questione e conseguentemente non è soggetto passivo di imposta, che risulta essere, invece, il coniuge assegnatario;
-l'avviso di accertamento in oggetto risulta, quindi, del tutto ingiustificato ed illegittimo, perché richiede il pagamento dell'imposta al ricorrente, che non risulta essere soggetto passivo d'imposta.
-chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese del giudizio.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-l'art. 1 c. 741 della Legge 160/2019 prevede che “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-la normativa non fa più riferimento al coniuge assegnatario dell'immobile “casa coniugale”, bensì al genitore affidatario di figli minori o disabili;
-nel caso in esame, l'immobile di proprietà al 50% del ricorrente e della ex moglie , in sede di separazione del 20.06.2020 è stato assegnato a quest'ultima che non risulta affidataria di figli minori o disabili;
-non risulta, altresì, alcun atto trascritto in Conservatoria che attribuisca all'ex moglie il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. e anche la visura catastale dell'immobile riporta come titolarità catastali i nominativi dei due contitolari della proprietà al 50%;
-ne consegue che quanto riportato nell'omologa di separazione è il diritto di abitazione inteso come diritto personale di godimento, assegnato all'ex coniuge del ricorrente.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto non accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di giudizio.