Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 66/2013 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino G. Ruffini C.F. (PEC C.F._1
, dall'avv. Geminio C. Ruffini C.F. Email_1
(PEC del Foro di C.F._2 Email_2
Reggio Emilia, nonché dall'Avv. Gianmario Orecchioni del Foro di Tempio Pausania, (C.F.
, PEC in via tra di loro C.F._3 Email_3
disgiunta, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso la persona e lo studio di quest'ultimo avvocato in Arzachena – 07021- Arzachena (SS), Via San Pietro n. 40/A,
ATTRICE
E
C.F. ) elettivamente domiciliata in Tempio Pausania nel C. CP_1 P.IVA_2
so Matteotti nello Studio degli Avv. ti Giovanni Orecchioni (CF pec C.F._4
e Silvia Orecchioni (CF pec Email_4 C.F._5
che la rappresentano sia unitamente che separatamente agli Email_5
Avv. ti Pietro Zambrano (C.F. , pec C.F._6
fax 02/795134), Claudio Zambrano (CF C.F.: Email_6
pec: ed Andrea Zambrano C.F._7 Email_7
C.F.: , pec: , C.F._8 Email_8
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: accertamento proprietà – accertamento intervenuta usucapione.
1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE e DICHIARARE che Parte_1
è proprietaria in ragione di una quota pari al 55% dell'intero, unitamente alla convenuta società del cortile-giardino sito in Comune di Arzachena loc. Baia Sardinia distinto CP_1
al NCEU di detto Comune al foglio 10 mappale 3026 sub 4. In via subordinata ACCERTARE
e DICHIARARE che ha usucapito, divenendone perciò proprietaria in Parte_1 ragione di una quota pari alla metà dell'intero unitamente alla convenuta società CP_1
il cortile-giardino sito in Comune di Arzachena loc. Baia Sardinia distinto al NCEU di detto
Comune al foglio 10 mappale 3026 sub 4 di metri quadrati 700 circa. In via di ulteriore subordine ACCERTARE e DICHIARARE che è proprietaria, in ragione Parte_1 di una quota pari alla metà dell'intero unitamente alla convenuta società del CP_1
cortile-giardino sito in Comune di Arzachena loc. Baia Sardinia distinto al NCEU di detto
Comune al foglio 10 mappale 3026 sub 4 di metri quadrati 700 circa ai sensi dell'art. 2652 n.
6 c.c. In ogni caso DISPORRE la divisione del fondo destinato a sito in Persona_1
Comune di Arzachena loc. Baia Sardinia distinto al NCEU di detto Comune al foglio 10 mappale 3026 sub 4 di metri quadrati 700 circa mediante la formazione di due distinte porzioni corrispondenti per valore e dimensioni ai diritti di proprietà della e della CP_1
sul bene così come accertati nel presente giudizio. ORDINARE la Parte_1 trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Tempio Pausania esonerando il Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di compensi, onorari e spese di lite””.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
- Di aver acquistato in data 29.12.1980 con atto registrato in Parma il 16.01.1981 e trascritto presso la CRRII di Tempio Pausania dalla società immobiliare Doralice S.n.c. la piena proprietà dell'appartamento sito nel Comune di Arzachena in località Baja
Sardinia distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 10 attuale mappale 3026 sub.
03 già catastalmente foglio 10 mapp. 437 sub. 3 posto al primo piano e facente parte di un più ampio fabbricato comprendente anche un appartamento al piano terra di proprietà della società e un giardino di circa settecento metri quadri;
CP_1
- Che l'acquisto dell'appartamento posto al primo piano è stato fatto unitamente al giardino e ai cinquecentocinquantacinque/1000 delle parti condominiali;
2 - Che dal dicembre 1980 la ha posseduto pro quota il cortile- Parte_1 giardino unitamente alla Riga S.r.l. dal dicembre 1980 e alla dall'ottobre CP_1
1993, utilizzandolo in via esclusiva e provvedendo a effettuarvi la manutenzione ordinaria e straordinaria, piantumazione di arbusti e piante, pagare terzi per la manutenzione, provvedendo ad impiantarvi utenze idriche ed elettriche, esercitando su detto fondo in buona sostanza tutte le attività spettanti al proprietario.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha CP_1
chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Riga s.r.l. e per essa, in quanto cancellata dal registro delle imprese, i soci , anche quale liquidatore, e Persona_2 [...]
In via subordinata ha proposto domanda riconvenzionale al fine di accertare CP_2
l'intervenuta usucapione del giardino per cui è causa e ha così concluso: “A) Preliminarmente
e pregiudizialmente - dato atto della richiesta di chiamata in causa della srl Riga e per essa, in quanto cancellata dal registro delle imprese, dei soci sig. : , anche Controparte_3
quale Liquidatore, e disporre lo spostamento della prima udienza allo Controparte_2 scopo di consentire la costituzione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art 163 bis cpc.
B) Nel merito, in via principale Rigettare tutte le domande della in quanto Parte_1
del tutto destituite di fondamento fattuale e giuridico. C) In via subordinata Ritenere e dichiarare che, comunque, la anche quale avente causa della Riga srl ha usucapito CP_1 ai sensi dell'art 1159 cc e comunque ai sensi dell'art 1158 cc il terreno adibito a giardino adiacente connesso ed intercomunicante con l'immobile come da atto di acquisto del 6/10/93
e trascritto ai Pubblici Registri Immobiliari come Foglio 10 mappale 3026 sub4. D) In relazione alla chiamata in causa della società venditrice Riga srl e per essa cessata del socio
Liquidatore sig. e della sig. ra socia nel caso in Controparte_3 Persona_3
cui dovesse essere accolta la domanda principale o quella subordinata formulata dalla
e quindi dovesse essere dichiarata l'evizione del bene di cui è causa Parte_1
dichiarare tenuti i detti a rispondere, nei confronti della ai sensi degli artt 1480, CP_1
1484, 1485 cc, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento di tutti i danni come meglio specificati nella presente comparsa e comunque per quanto sarà data prova.”.
Alla prima udienza del 24.10.13, il procuratore della ha dichiarato di rinunziare CP_1
alla chiamata in causa di , e della Riga S.r.l. Persona_2 Controparte_2
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto alla domanda di accertamento della proprietà avanzata dall'attrice, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che tanto nell'azione di accertamento della
3 proprietà quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa. Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (cfr. Cass. Ordinanza
24050/2022).
Ai fini dell'accoglimento delle suddette azioni, dunque, l'attore, assumendo di essere proprietario del bene, deve fornire la prova (c.d. probatio diabolica) di un acquisto a titolo originario. Ciò può avvenire o risalendo attraverso i propri danti causa fino a tale tipo di acquisto, o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Pertanto, non è sufficiente allegare il proprio titolo di acquisto e quello dei precedenti danti causa se non si giunge a ritroso sino al primo proprietario, essendo altrimenti necessario provare che vi sia stato un possesso ventennale che abbia determinato un acquisto a titolo di usucapione.
Dall'istruttoria espletata non è emerso alcun possesso ventennale dell'attrice del giardino per cui è causa. La teste di parte attrice, dipendente di una agenzia che Testimone_1
ha locato l'appartamento (dell'attrice) dal 1975 al 1984 e titolare di un'altra agenzia immobiliare che si è sempre occupata della locazione del suddetto immobile dal 1985 al 2008, nulla ha saputo riferire in merito all'asserito possesso della del giardino per Parte_1
cui è causa. La teste, rispondendo al capitolo n. 5, ha dichiarato “non so se i conduttori utilizzassero le sdraio che io ho sempre trovato in casa. Non so se il giardino fosse usato dalla famiglia del l. r. della società attrice.”.
Anche l'altra teste di parte attrice, nulla ha riferito di utile ai fini Testimone_2
dell'accertamento del possesso dell'attrice. Ella ha dichiarato di frequentare i luoghi per cui è causa dal 2002 e che le sedie e le sdraio presenti nel giardino venivano spostate dal titolare e dai familiari della convenuta. Ha poi aggiunto che solo nel 2015 le risultava che la l. r. CP_4
della società attrice si era lamentata con i condomini del fatto che le sedie erano state rimosse.
4 Il teste di parte attrice, , amministratore del Residence Centro dal 1991 al Tes_3
2014, rispondendo al capitolo di prova n. 5 ha dichiarato di aver visto la l. r. della Parte_1
utilizzare le sdraio e la doccia in giardino.
[...]
Dall'istruttoria ora riportata non si ritiene sia stata fornita la prova di un possesso utile all'usucapione. L'unica deposizione degna di esame è stata quella del teste il quale ha Tes_3
però riferito relativamente a un periodo di tempo inferiore al ventennio.
Inoltre, l'utilizzo di alcune sdraio e della doccia integrano un possesso inidoneo ad usucapire. Ai fini dell'usucapione, infatti, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. Poiché l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per usucapione determina la compressione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 42
Cost.), la prova offerta da chi agisce, che ben può essere resa anche esclusivamente per testimoni, deve essere però certa e rigorosa, sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (cd. uti dominus).
Deve aggiungersi che il possesso, requisito indefettibile ai fini del maturare dell'usucapione, rappresenta una situazione fattuale che si estrinseca nel rapporto materiale con il bene. Conseguentemente, il pagamento delle quote condominiali non ha alcun effetto al fine di dimostrare il possesso utile all'usucapione.
Per le ragioni ora esposte, dunque, va rigettata sia la domanda di accertamento della proprietà, sia quella di accertamento della intervenuta usucapione.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata da parte convenuta ai sensi dell'art 96 c.p.c. A tal fine, infatti, il giudice deve rilevare un uso abusivo dello strumento processuale, che si sostanzia nel non tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass.26545/21). Tale condotta non è stata ravvisata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 valore indeterminabile complessità bassa.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da parte attrice;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in euro 8.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 07/04/2025
Il giudice
Ugo Iannini
6