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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2860/24 RG in data 17.4.24, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Franco Rosa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Carmine n. 92;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Controparte_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giorgio Del Vecchio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via A. Pirro n. 2;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 18.3.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.4.24, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1 Per_ data 14.6.14 in Salerno con e che dalla loro unione era nata la figlia (9.3.2020), Controparte_1 chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, con affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, collocazione presso di lei e disciplina del diritto di visita e della relativa regolamentazione dell'aspetto economico sia in favore dalla figlia che della ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente il resistente che contestava in modo preciso le allegazioni in fatto, pur non opponendosi alla domanda di separazione e proponendo domanda di addebito per adulterio.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato proponeva alle parti un possibile accordo in ordine alla separazione che, tuttavia, falliva e il resistente proponeva altresì ricorso ex art. 473bis.39 c.p.c. chiedendo l'ammonimento della ricorrente per l'inadempimento al calendario di visita, ricorso poi dichiarato inammissibile, mancando ancora una regolamentazione tra le parto.
All'esito della loro audizione, con ordinanza depositata in data 15.11.24, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinando il diritto di visita e determinando l'assegno di mantenimento per la figlia in € 300,00. Rigettava infine le richieste istruttorie articolate, rinviando la causa, ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza del 18.3.25
(fissata con modalità di trattazione scritta) all'esito della quale la causa era riservata in decisione.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale la resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno concordato sulla richiesta separazione.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quella di addebito proposta da parte resistente che imputa la fine del matrimonio alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente con altro uomo.
Tale deduzione, tuttavia, viene contestata in modo puntuale dalla ricorrente che nega qualsiasi relazione con altra persona all'epoca del matrimonio, evidenziando che esso era in crisi già da tempo. Orbene, ritiene il Tribunale (confermando la statuizione del giudice delegato in ordine al rigetto delle prove, in quanto generiche) che la domanda di addebito sia infondata.
Si ricorda, in proposito, che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, non vi è prova del tradimento, non potendo questo desumersi dagli scontrini relativi a consumazioni al bar, dai tabulati telefonici in considerazione del numero di chiamate, ignorandosi anche il numero dell'eventuale soggetto indicato come amante o ancora della presunta dichiarazione scritta da un terzo soggetto, circostanze tutte che sono prive di riscontro probatorio.
Ne segue il rigetto della domanda di addebito. Per_ Per quanto concerne invece l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore
(9.3.20), ritiene il Tribunale che ne vada disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie non sono emerse gravi carenze genitoriali delle parti in causa ed un rapporto costante e di collaborazione tra i genitori per la gestione della minore, dovendo pertanto confermarsi l'affido condiviso, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Quanto alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, non essendo sopravvenuti Per_ ulteriori elementi rispetto a quanto già valutato, si ritiene che il padre potrà incontrare salvo diverso accordo tra i genitori, nel periodo in cui non ha turni pomeridiani, due volte a settimana che si individuando nel martedì e nel giovedì, mentre quando ha turno notturno potrà portare la bambina a scuola;
quando ha il turno pomeridiano la madre si impegnerà a fare videochiamate al papà per consentire ed agevolare il rapporto padre figlio. Il padre avrà diritto di tenere con sé la piccola a fine settimane alterni dal sabato al lunedì, tranne quando fa il turno di mattina potendola tenere dal venerdì al lunedì. La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori alternativamente le festività, comprese quelle natalizie (trascorrendo quest'anno il 24 dicembre ed il 1° gennaio con la mamma ed il 25 ed il
31 dicembre con il papà) e nel periodo estivo trascorrerà una settimana a luglio ed una ad agosto con il padre;
inoltre la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori rispettivamente il compleanno,
l'onomastico e le relative feste (della mamma e del papà), nonché consumerà un pasto con ciascuno dei genitori, salva l'ipotesi di festeggiamenti comuni, nel giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
La casa coniugale di proprietà della ricorrente va assegnata a quest'ultima, convivendo la minore con lei.
Va, quindi, determinato il mantenimento per i figli, rilevandosi che dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti e dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente è piena proprietaria Per_ dell'immobile, svolgendo attività lavorativa part time (dalla nascita di . Ella ha dichiarato per l'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente di € 15873,00, per l'anno 2021 un reddito di € 17208,00
e per l'anno 2022 un reddito di € 10981,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte), laddove il resistente, che non è proprietario di immobile ed è ospite presso i genitori in Cetara, lavora in via subordinata quale turnista, ha dichiarato per l'anno 2021 la somma di € 25002,98, per l'anno 2022 la somma di € 24482,57 e per l'anno 2023 la somma di € 26537,14 (si vedano CU prodotte in atti.
Ora, considerando i tempi di frequentazione della minore e la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, ritiene il Tribunale di dover confermare l'importo di € 300,00 da corrispondersi in favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dovendo entrambi i genitori contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che dovranno essere concordate salvo che non siano urgenti.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Va infine esaminata la domanda di mantenimento della ricorrente come proposta.
Orbene, ritiene il Tribunale che essa sia infondata e come tale vada rigettata.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
In applicazione dei principi sopra enunciati, riscontrandosi una tendenziale equivalenza economica reddituale delle parti, non vi sono i presupposti per riconoscere alcunchè in favore della ricorrente. Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi e stante la natura necessita del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di nata a [...] il [...], e Parte_1 P_
, nato a [...] il [...], celebrato nel Comune di Salerno in data 14.6.14;
[...]
2) rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
3) affida in via congiunta la minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore;
Per_
4) Dispone che il padre potrà incontrare salvo diverso accordo tra i genitori, nel periodo in cui non ha turni pomeridiani, due volte a settimana che si individuando nel martedì e nel giovedì, mentre quando ha turno notturno potrà portare la bambina a scuola;
quando ha il turno pomeridiano la madre si impegnerà a fare videochiamate al papà per consentire ed agevolare il rapporto padre figlio. Il padre avrà diritto di tenere con sé la piccola a fine settimane alterni dal sabato al lunedì, tranne quando fa il turno di mattina potendola tenere dal venerdì al lunedì. La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori alternativamente le festività, comprese quelle natalizie (trascorrendo quest'anno il 24 dicembre ed il 1° gennaio con la mamma ed il 25 ed il 31 dicembre con il papà) e nel periodo estivo trascorrerà una settimana a luglio ed una ad agosto con il padre;
inoltre la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori rispettivamente il compleanno, l'onomastico e le relative feste (della mamma e del papà), nonché consumerà un pasto con ciascuno dei genitori, salva l'ipotesi di festeggiamenti comuni, nel giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
5) assegna la casa coniugale alla ricorrente che vi abiterà unitamente alla figlia;
6) determina in € 300,00 il contributo per il mantenimento in favore della minore che il padre è tenuto a corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dalla presente pronuncia oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio trascritto agli atti del suddetto Comune); 8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24.3.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi