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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/08/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 46/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
13.09.1966 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in San
Benedetto del Tronto (AP) alla Via Sacile n. 6, presso lo studio dell'Avv. Pietro Marinelli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Guido Andrea Galvagno, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 ed elettivamente domiciliato in Ancona alla Via S. Martino n. 23, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Cimmino, CP_1
1 Floro Flori e Susanna Mazzaferri, giusta procura generale alle liti per Notaio in Per_1
Fiumicino in data 23.01.2023 appellato
Oggetto: risoluzione mutuo per morosità – compenso al difensore ex art. 4 D.M. n.
55/2014, appello avverso la sentenza n. 782/2022 emessa in data 30.11.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 782/2022 emessa in data 30.11.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' , al fine di sentirne dichiarare la condanna al risarcimento dei danni CP_1
immateriali subiti, da liquidarsi in via equitativa, per l'illegittima risoluzione del contratto di mutuo di €.250.000 da rimborsarsi in 30 anni mediante n. 60 rate semestrali, stipulato in data 23.04.2008 con l' per l'acquisto della casa da destinare a residenza CP_2
familiare, a seguito del mancato pagamento delle rate semestrali dalla n. 16 in poi, eccependo che il mancato pagamento della rata n. 19 e di quelle seguenti con scadenza successiva al sisma del 24.08.2016 fino al 31.12.2020 non avevano determinato alcuna morosità per avere le norme post-sisma di cui all'art. 14, co. 6, D.L. n. 244/2016 prorogato le scadenze delle rate a tale ultima data, con conseguente illegittimità della risoluzione contrattuale comunicata dall' in data 21.11.2019, né avendo l' resa edotta CP_1 CP_1
l'attrice della possibilità di sospendere le suddette rate, ha liquidato equitativamente il danno morale in €.
6.000 in considerazione della gravità delle minacce e della serietà del pregiudizio inferto e condannato parte convenuta al pagamento delle spese di lite, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi processuali, ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, della estrema limitatezza della fase istruttoria e della contumacia del convenuto.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma nella parte in cui, dopo aver omesso di pronunciarsi su n. 9 domande di
2 accertamento e nonostante l'accoglimento della domanda principale, ha erroneamente disposto la riduzione rispetto ai valori medi di scaglione, nell'erroneo presupposto della non particolare complessità delle questioni trattate, della estrema limitatezza della fase istruttoria e della contumacia del convenuto, atteso che le valutazioni contenute in sentenza si fondano su giudizi soggettivi erronei e infondati, che non tengono in considerazione la ricerca e l'esame di numerosi provvedimenti legislativi, nonché di documenti posti a sostegno delle argomentazioni contenute nell'atto di citazione composto di ben 21 pagine, che pur non essendo di particolare complessità, sono di normale complessità al pari di altre cause similari per le quali sono liquidati i valori medi delle tariffe professionali, per cui è ingiusta la riduzione maggiore del 50% operata dal primo giudice sui valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato.
Si è regolarmente costituito in giudizio l , Controparte_1
contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto in ragione della correttezza della sentenza che ha liquidato le competenze al di sotto dei valori medi stabiliti dalla tariffa forense per le cause del valore di riferimento a quella oggetto del presente esame, fornendo un'adeguata e logica motivazione rispondente all'attività effettivamente svolta dal difensore incaricato dalla parte appellante.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e merita accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame parte appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per operare, in sede di liquidazione dei compensi in favore del difensore patrocinatore di parte attrice risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di prime cure, una diminuzione rispetto ai parametri generali previsti dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, che stabilisce il potere di aumento o diminuzione del giudice rispetto ai valori medi e a tenore del quale “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere … diminuiti fino al 50 per cento”, allegando circostanze erronee e quindi inique, nonché in stridente contrasto con l'attività istruttoria svolta e con la documentazione probatoria in atti.
3 Lamenta l'appellante che se il Tribunale avesse tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive della cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle “Leggi di proroga delle scadenze contrattuali per il pagamento delle rate di mutuo”, nonché delle questioni giuridiche e di fatto trattate, avrebbe liquidato un compenso professionale pari al valore medio tariffario per le cause di valore indeterminato, senza apportare alcuna diminuzione;
inoltre, anche qualora la diminuzione fosse stata dovuta, essa non avrebbe potuto eccedere il 50% dell'importo tariffario stabilito per la cause di valore indeterminato.
La censura è fondata.
La sentenza gravata motiva la scelta di procedere con una liquidazione inferiore rispetto ai valori previsti dalla tariffa media “in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, della estrema limitatezza della fase istruttoria e della contumacia del convenuto” (cfr. pag. 6 sent.), giungendo ad una liquidazione del compenso professionale in complessivi €.3.400, oltre spese vive e accessori di legge, senza peraltro specificare le voci intermedie delle varie fasi.
Osserva il Collegio come, momentaneamente prescindendo da una valutazione del caso concreto, si evince che da una comparazione oggettiva degli importi previsti dal cit. DM, per le controversie dal valore indeterminabile (così dichiarato da parte attrice nell'atto introduttivo, né oggetto di contestazione) dalla “complessità bassa” è previsto, per le quattro fasi del giudizio, un compenso di complessivi €.
7.616 quale onorario medio e di complessivi €.
3.809 quale onorario minimo, mentre qualora si prenda in riferimento il valore indeterminabile dalla “complessità media” è previsto un compenso di complessivi
€.10.860 quale onorario medio e di complessivi €.
5.431 quale onorario minimo: ebbene, il compenso di €.
3.400 liquidato dal Tribunale risulta essere in ogni caso al di sotto del minimo tariffario e, pertanto, in violazione dello stesso del quadro normativo delineato dal
D.M. n. 55/2014 sui parametri forensi e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati.
In materia di potere discrezionale del giudice nella liquidazione degli onorari, la
Cassazione ha ribadito che il giudice, nella liquidazione del compenso spettante all'avvocato, ha un ampio potere discrezionale, che può esplicarsi anche nell'aumento o
4 nella riduzione dei compensi rispetto a quanto richiesto dalle parti, purché nel rispetto dei minimi tariffari, trovando tale potere discrezionale il suo fondamento nell'art. 2233 c.c. e nelle previsioni dei decreti ministeriali che disciplinano i parametri forensi (ex multis Cass.
n. 9514/1996, n. 16132/2005, n. 269/2017).
Con una recente pronuncia è stato riaffermato il principio di diritto secondo cui “ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”
(cfr. Cass., Sezione Lavoro, sent. n. 19049 dell'11.07.2024), tornando la Suprema Corte sulla possibilità, per il giudice, di derogare ai parametri del D.M. 55/2014, ma senza ledere la dignità professionale del difensore, il quale nel caso sottoposto al vaglio degli Parte_2
si era visto corrispondere un compenso, di fatto irrisorio, che sminuiva e sviliva ogni tipo di attività difensiva svolta.
A parere di questa Corte territoriale il giudice di prima istanza ha errato nel porre a presupposto della riduzione, da ritenersi comunque contra legem in quanto al sotto del minimo tariffario, oltre che superiore al 50 per cento dei valori medi, sia la circostanza che le questioni controverse fossero di “non particolare complessità” in presenza di una controversia dalla complessità del tutto ordinaria (ed infatti, in caso di particolare complessità avrebbero dovuto applicarsi gli onorari massimi, oppure lo scaglione tariffario
“indeterminabile complessità alta”, o addirittura quello ancora successivo “indeterminabile di particolare importanza”), come si evince dall'argomento trattato e dall'esame dell'istruttoria documentale, sia nel fare riferimento alla “estrema limitatezza della fase istruttoria” che, comunque, è consistita nella ricerca di una cospicua mole di documenti e nell'applicazione di una serie di provvedimenti legislativi specifici sia, infine, nel ritenere rilevante -ai fini dell'errata diminuzione- la contumacia del convenuto che, oltre a non dipendere da causa imputabile all'attrice, non costituisce neppure elemento previsto dall'art. 4 del citato D.M. per la lamentata diminuzione.
Al lume delle suesposte considerazioni, la Corte accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, liquida per il primo grado di giudizio, in favore del difensore di parte attrice, il compenso medio della voce tariffaria “indeterminabile - complessità media” pari a complessivi €.10.860.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
782/2022 emessa in data 30.11.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza impugnata, liquida a titolo di compenso professionale spettante al difensore di parte attrice, per il primo grado di giudizio, la somma di complessivi €.10.860, oltre al rimborso spese forfettario al 15% e agli oneri fiscali di legge;
- Condanna parte appellata al pagamento, in Controparte_1
favore di parte appellante, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi €.3.966
(di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 46/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.02.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
13.09.1966 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in San
Benedetto del Tronto (AP) alla Via Sacile n. 6, presso lo studio dell'Avv. Pietro Marinelli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Guido Andrea Galvagno, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 ed elettivamente domiciliato in Ancona alla Via S. Martino n. 23, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Cimmino, CP_1
1 Floro Flori e Susanna Mazzaferri, giusta procura generale alle liti per Notaio in Per_1
Fiumicino in data 23.01.2023 appellato
Oggetto: risoluzione mutuo per morosità – compenso al difensore ex art. 4 D.M. n.
55/2014, appello avverso la sentenza n. 782/2022 emessa in data 30.11.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 782/2022 emessa in data 30.11.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' , al fine di sentirne dichiarare la condanna al risarcimento dei danni CP_1
immateriali subiti, da liquidarsi in via equitativa, per l'illegittima risoluzione del contratto di mutuo di €.250.000 da rimborsarsi in 30 anni mediante n. 60 rate semestrali, stipulato in data 23.04.2008 con l' per l'acquisto della casa da destinare a residenza CP_2
familiare, a seguito del mancato pagamento delle rate semestrali dalla n. 16 in poi, eccependo che il mancato pagamento della rata n. 19 e di quelle seguenti con scadenza successiva al sisma del 24.08.2016 fino al 31.12.2020 non avevano determinato alcuna morosità per avere le norme post-sisma di cui all'art. 14, co. 6, D.L. n. 244/2016 prorogato le scadenze delle rate a tale ultima data, con conseguente illegittimità della risoluzione contrattuale comunicata dall' in data 21.11.2019, né avendo l' resa edotta CP_1 CP_1
l'attrice della possibilità di sospendere le suddette rate, ha liquidato equitativamente il danno morale in €.
6.000 in considerazione della gravità delle minacce e della serietà del pregiudizio inferto e condannato parte convenuta al pagamento delle spese di lite, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi processuali, ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, della estrema limitatezza della fase istruttoria e della contumacia del convenuto.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma nella parte in cui, dopo aver omesso di pronunciarsi su n. 9 domande di
2 accertamento e nonostante l'accoglimento della domanda principale, ha erroneamente disposto la riduzione rispetto ai valori medi di scaglione, nell'erroneo presupposto della non particolare complessità delle questioni trattate, della estrema limitatezza della fase istruttoria e della contumacia del convenuto, atteso che le valutazioni contenute in sentenza si fondano su giudizi soggettivi erronei e infondati, che non tengono in considerazione la ricerca e l'esame di numerosi provvedimenti legislativi, nonché di documenti posti a sostegno delle argomentazioni contenute nell'atto di citazione composto di ben 21 pagine, che pur non essendo di particolare complessità, sono di normale complessità al pari di altre cause similari per le quali sono liquidati i valori medi delle tariffe professionali, per cui è ingiusta la riduzione maggiore del 50% operata dal primo giudice sui valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato.
Si è regolarmente costituito in giudizio l , Controparte_1
contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto in ragione della correttezza della sentenza che ha liquidato le competenze al di sotto dei valori medi stabiliti dalla tariffa forense per le cause del valore di riferimento a quella oggetto del presente esame, fornendo un'adeguata e logica motivazione rispondente all'attività effettivamente svolta dal difensore incaricato dalla parte appellante.
A seguito di ordinanza del 4.02.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e merita accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame parte appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per operare, in sede di liquidazione dei compensi in favore del difensore patrocinatore di parte attrice risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di prime cure, una diminuzione rispetto ai parametri generali previsti dall'art. 4 D.M. n. 55/2014, che stabilisce il potere di aumento o diminuzione del giudice rispetto ai valori medi e a tenore del quale “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere … diminuiti fino al 50 per cento”, allegando circostanze erronee e quindi inique, nonché in stridente contrasto con l'attività istruttoria svolta e con la documentazione probatoria in atti.
3 Lamenta l'appellante che se il Tribunale avesse tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive della cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle “Leggi di proroga delle scadenze contrattuali per il pagamento delle rate di mutuo”, nonché delle questioni giuridiche e di fatto trattate, avrebbe liquidato un compenso professionale pari al valore medio tariffario per le cause di valore indeterminato, senza apportare alcuna diminuzione;
inoltre, anche qualora la diminuzione fosse stata dovuta, essa non avrebbe potuto eccedere il 50% dell'importo tariffario stabilito per la cause di valore indeterminato.
La censura è fondata.
La sentenza gravata motiva la scelta di procedere con una liquidazione inferiore rispetto ai valori previsti dalla tariffa media “in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, della estrema limitatezza della fase istruttoria e della contumacia del convenuto” (cfr. pag. 6 sent.), giungendo ad una liquidazione del compenso professionale in complessivi €.3.400, oltre spese vive e accessori di legge, senza peraltro specificare le voci intermedie delle varie fasi.
Osserva il Collegio come, momentaneamente prescindendo da una valutazione del caso concreto, si evince che da una comparazione oggettiva degli importi previsti dal cit. DM, per le controversie dal valore indeterminabile (così dichiarato da parte attrice nell'atto introduttivo, né oggetto di contestazione) dalla “complessità bassa” è previsto, per le quattro fasi del giudizio, un compenso di complessivi €.
7.616 quale onorario medio e di complessivi €.
3.809 quale onorario minimo, mentre qualora si prenda in riferimento il valore indeterminabile dalla “complessità media” è previsto un compenso di complessivi
€.10.860 quale onorario medio e di complessivi €.
5.431 quale onorario minimo: ebbene, il compenso di €.
3.400 liquidato dal Tribunale risulta essere in ogni caso al di sotto del minimo tariffario e, pertanto, in violazione dello stesso del quadro normativo delineato dal
D.M. n. 55/2014 sui parametri forensi e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati.
In materia di potere discrezionale del giudice nella liquidazione degli onorari, la
Cassazione ha ribadito che il giudice, nella liquidazione del compenso spettante all'avvocato, ha un ampio potere discrezionale, che può esplicarsi anche nell'aumento o
4 nella riduzione dei compensi rispetto a quanto richiesto dalle parti, purché nel rispetto dei minimi tariffari, trovando tale potere discrezionale il suo fondamento nell'art. 2233 c.c. e nelle previsioni dei decreti ministeriali che disciplinano i parametri forensi (ex multis Cass.
n. 9514/1996, n. 16132/2005, n. 269/2017).
Con una recente pronuncia è stato riaffermato il principio di diritto secondo cui “ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”
(cfr. Cass., Sezione Lavoro, sent. n. 19049 dell'11.07.2024), tornando la Suprema Corte sulla possibilità, per il giudice, di derogare ai parametri del D.M. 55/2014, ma senza ledere la dignità professionale del difensore, il quale nel caso sottoposto al vaglio degli Parte_2
si era visto corrispondere un compenso, di fatto irrisorio, che sminuiva e sviliva ogni tipo di attività difensiva svolta.
A parere di questa Corte territoriale il giudice di prima istanza ha errato nel porre a presupposto della riduzione, da ritenersi comunque contra legem in quanto al sotto del minimo tariffario, oltre che superiore al 50 per cento dei valori medi, sia la circostanza che le questioni controverse fossero di “non particolare complessità” in presenza di una controversia dalla complessità del tutto ordinaria (ed infatti, in caso di particolare complessità avrebbero dovuto applicarsi gli onorari massimi, oppure lo scaglione tariffario
“indeterminabile complessità alta”, o addirittura quello ancora successivo “indeterminabile di particolare importanza”), come si evince dall'argomento trattato e dall'esame dell'istruttoria documentale, sia nel fare riferimento alla “estrema limitatezza della fase istruttoria” che, comunque, è consistita nella ricerca di una cospicua mole di documenti e nell'applicazione di una serie di provvedimenti legislativi specifici sia, infine, nel ritenere rilevante -ai fini dell'errata diminuzione- la contumacia del convenuto che, oltre a non dipendere da causa imputabile all'attrice, non costituisce neppure elemento previsto dall'art. 4 del citato D.M. per la lamentata diminuzione.
Al lume delle suesposte considerazioni, la Corte accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, liquida per il primo grado di giudizio, in favore del difensore di parte attrice, il compenso medio della voce tariffaria “indeterminabile - complessità media” pari a complessivi €.10.860.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
5
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
782/2022 emessa in data 30.11.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza impugnata, liquida a titolo di compenso professionale spettante al difensore di parte attrice, per il primo grado di giudizio, la somma di complessivi €.10.860, oltre al rimborso spese forfettario al 15% e agli oneri fiscali di legge;
- Condanna parte appellata al pagamento, in Controparte_1
favore di parte appellante, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi €.3.966
(di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.08.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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