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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/11/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 1476/2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Rametta del Foro di Catania
Ricorrente
E
(P. IVA , C.F. ), in persona del sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Stefano Elia
Resistente
OGGETTO: risarcimento del danno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della , gestione Serv. Igiene Ambiente, Controparte_2 avente sede in Melilli (Sr), via Iblea, 91, dall'08.03.2004 al 28.02.2011; - che la CP_2
era una società per azioni, il cui 60%, di natura esclusivamente pubblica, era detenuto
[...]
dal mentre il restante 40% apparteneva ai privati;
- che, a causa della Controparte_1
continua e costante inadempienza, l'odierno ricorrente depositava dinanzi a questo Tribunale un ricorso monitorio iscritto al n. 2469/11 R.A.C.L. (Dott.ssa onde richiedere la Per_1
liquidazione del TFR e di diversi, ed ulteriori, ratei stipendiali, ottenendo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, vista la messa in liquidazione dell'allora datrice;
- che, tra il 2011 ed il 2012, considerati i molteplici problemi aziendali ed i debiti accumulati, l'Ente intavolava trattative con i sindacati volte a definire le sorti dei lavoratori (ben 27 famiglie interessate dalla messa in liquidazione della Società mista) e, nell'incontro del 15 Marzo 2012 e durante il tavolo di concertazione del 19 Marzo 2012, il Comune di manifestava la “volontà di CP_1
risolvere, per quanto di propria competenza, la situazione lavorativa ed economica del sig.
”; - che, dunque, con verbale di accordo sindacale del 20 marzo 2012, e dopo aver Parte_1
1 dato atto che il vantava “nei confronti della ex il T.F.R. ed Parte_1 Controparte_2 alcuni ratei”, l'Ente locale rivelava la “intenzione da parte dell'Amministrazione Comunale
….di addivenire ad una composizione bonaria della controversia e transattiva di ogni pretesa inter partes”, impegnandosi, altresì, a far prestare al (così come fatto con altri Parte_1 lavoratori) la propria attività lavorativa all'interno della IGM Rifiuti Industriali s.r.l. e dando
“mandato al proprio Ufficio Legale” di “sottoscrivere specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse dal sig. ” così come cristallizzate Parte_1 nel decreto ingiuntivo e pari a € 24.313,77; - che le parti, consapevoli che da lì a breve l'allora datrice sarebbe stata dichiarata fallita, decidevano concordemente di posticipare la quantificazione delle somme dovute al lavoratore (e quindi la sottoscrizione dell'accordo transattivo) allorquando l'INPS, nella qualità di Fondo di Garanzia, avrebbe liquidato il dovuto e concordando che il avrebbe dovuto liquidare il solo importo Controparte_1
residuo originato dal decreto ingiuntivo;
- che, in effetti, il ricorrente otteneva dall'INPS la liquidazione del TFR maturato fino al 2010, pari ad € 11.461,67 lordi, e solo di € 1.543,21 lordi a titolo di retribuzioni arretrate, restando quindi creditore dell'Ente della somma complessiva di € 11.000,00 circa, oltre alle spese (come da missiva del 21.03.2018) inviata all'Ente ; - che il Comune di nonostante i ripetuti solleciti e l'impegno formalmente CP_1
assunto, non aveva pagato le spettanze lavorative maturate e non riscosse dal Parte_1
allorquando era alle dipendenze della cd. (di cui il Comune di era Controparte_2 CP_1
socio di maggioranza), con conseguente danno economico per il ricorrente;
- che le parti avevano già raggiunto un accordo vincolante su diversi elementi essenziali del regolamento
(come ad esempio la modalità ed i termini dell'assunzione o, ancora, la “manifesta intenzione” di addivenire ad una composizione bonaria della controversia transattiva di ogni pretesa inter partes mediante la sottoscrizione di specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse già analiticamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo), sicché l'accordo in esame assurgeva – quantomeno – al rango di intesa vincolante, la cui violazione dava luogo a responsabilità contrattuale;
- che il ricorrente, avendo subito un danno patrimoniale, era legittimato a chiedere il risarcimento del danno in misura pari al credito ancora non riscosso;
- che, nella denegata e non temuta ipotesi in cui la puntuazione non dovesse esser considerata “vincolante” e dovesse sorgere qualsivoglia contestazione al riguardo, chiedeva di provare gli ulteriori termini dello “specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse dal sig. ” Parte_1 intervenuti successivamente alla sottoscrizione dell'accordo mediante l'escussione testimoniale, posto che la mancata indicazione del quantum scaturì sia dalla necessità di aver
2 prontezza di quelli che sarebbero stati gli importi erogati dall'INPS sia, consequenzialmente, dalla volontà di liquidare il solo importo residuo originato dal decreto ingiuntivo (titolo pari ad €. 24.313,77); - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c., si intendevano impugnate, con il presente ricorso, le rinunce e le transazioni eventualmente sottoscritte nel corso del rapporto di lavoro.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “In via principale, accertare e dichiarare che il verbale di accordo sindacale siglato tra la il signor ed il (in Parte_2 Parte_1 Controparte_1
persona del signor Sindaco pro tempore) in data 20 marzo 2012 alle ore 14.30 presso i locali della Casa Comunale (cfr. doc. 7), costituisce un contratto preliminare e/o una puntuazione
CP_ vincolante rimasta inadempiuta dall' resistente”; 2) “per l'effetto, accertare e dichiarare che la violazione di tale accordo, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede da luogo a responsabilità - da qualificarsi di natura contrattuale - stante la mancata conclusione del contratto stipulando e la rottura ingiustificata del rapporto obbligatorio illo tempore assunto”; 3) “in via gradata, nel caso in cui - secondo l'Ill.mo Decidente - il prefato atto non dovesse assurgere a rango di contratto preliminare e/o di puntuazione vincolante - accertare e dichiarare che il di oltre a disattendere l'accordo sindacale del CP_1 CP_1
20 marzo 2012, non ha rispettato le intese verbali raggiunte nel corso delle riunioni tenutesi successivamente alla formazione del documento succitato (doc. 7)”; 4) “Condannare, sempre ed in ogni caso, il in persona del signor Sindaco pro tempore, a Controparte_1
corrispondere al signor per le causali di cui in premessa, l'importo Parte_1 complessivo di €. 11.308,89 (euro undicimilatrecentootto/89), anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 1175, 1218, 1337, 1366, 1376, 2099 Codice Civile, liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa.”
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il (in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore) il quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, eccependo preliminarmente: - la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di provvedimenti amministrativi della Giunta Municipale e di impegno contabile e, dunque, il rapporto obbligatorio doveva intendersi intercorso, ai fini della prestazione e per ogni effetto di legge, fra il privato (lavoratore) e il Sindaco/Amministratore
(in proprio) o il funzionario (in proprio) che lo aveva all'epoca sottoscritto, avendo questi una responsabilità diretta sul mancato rispetto della procedura prevista per la contrattazione;
- la prescrizione del credito vantato dal perché non attivato entro 5 anni dalla sua Parte_1 maturazione (2011); - la violazione e/o falsa applicazione del principio del “ne bis in idem”,
3 in quanto il ricorrente aveva proposto domanda di insinuazione al passivo fallimentare della
Soc. IS S.p.a (ottenendo il pagamento di parte del credito da parte del Fondo di Garanzia
INPS) e, poi, incardinato l'odierno procedimento, così, di fatto, duplicando parallelamente e contemporaneamente la medesima domanda creditoria sia nei confronti della datrice di lavoro che del quale singolo azionista della società datrice di lavoro (odierno Controparte_1
resistente); - l'inammissibilità dell'azione proposta al singolo socio di una Società per azioni, per i motivi e le ragioni della domanda, in quanto la responsabilità dell'amministratore o del socio nei confronti del terzo non scaturisce dal mero inadempimento contrattuale posto in essere nella gestione della società e ad essa imputabile, bensì deve concretizzarsi in un'ulteriore azione degli amministratori costituente illecito extracontrattuale (art. 2395 c.c.), direttamente lesiva di un diritto soggettivo patrimoniale del terzo;
tale condotta nella fattispecie odierna era del tutto assente e della quale, comunque, sarebbe competente il
Tribunale per le imprese e non il Giudice adito;
- la tardività dell'impugnazione di rinunce e transazioni ai sensi dell'art. 2113 c.c..; il , infatti, nelle conclusioni del proprio Parte_1
ricorso, aveva affermato di voler impugnare, ex art. 2113 c.c., le rinunce e le transazioni dallo stesso sottoscritte nel corso del rapporto di lavoro (concluso il 28.02.2011), tuttavia tale impugnazione era tardiva in quanto avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 2113 c.c., entro 6 mesi dalla sottoscrizione e non certamente a distanza di 12 anni.
L'Ente resistente deduceva, inoltre, nel merito: - che la rappresentazione avversa era costellata da inesattezze ed gravi errori, frutto di sviamento di fatti e, comunque, non rispondenti al vero, in quanto non esisteva alcun decreto ingiuntivo nei confronti della resistente, né un accordo conclusivo tra le parti in causa e, dunque, mancava il titolo giuridico a fondamento dell'azione proposta dal ricorrente;
- che, infatti, i documenti prodotti da parte avversa (Cfr. doc. 3, 4, 5, 6, avverso ricorso) contenevano solo semplici intenzioni e propositi, senza nulla chiarire quale fosse la volontà conclusiva delle parti, l'obbligo che ne scaturiva o il titolo definitivo per il quale si agiva in giudizio, e giammai un negozio giuridico dal quale derivasse o potesse un impegno diretto o un vincolo nei confronti del lavoratore da parte dell'Ente locale resistente;
- che il Comune di Melilli non era il datore di lavoro del ricorrente, bensì la società per azioni Soc. per la Gest. del Serv. di Ig. Urb., per cui ogni credito, CP_2 debito e quant'altro, doveva essere regolarizzato solo con quest'ultima.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025.
4 *******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Sempre in via preliminare deve affermarsi la giurisdizione di questo Giudice in quanto la questione attiene ad una contrattazione tra il lavoratore e il Comune di avvenuta fuori CP_1
da una procedura di evidenza pubblica, e le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 109 del 26.04.2025, hanno affermato e confermato che “in caso di trattativa che si svolga, al di fuori di una procedura di evidenza pubblica, tra il privato e la
P.A., la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza”.
Ciò posto, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito a causa del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo per il pagamento delle retribuzioni maturate e non riscosse dal lavoratore alle dipendenze della Soc. IS s.p.a. (società di gestione del Servizio Igiene del Comune di Melilli, oggi CP_ fallita, della quale l' resistente era anche socio di maggioranza), in quanto, con verbale di accordo sindacale del 20.03.2012, il Comune di si era impegnato a dare mandato al CP_1
proprio Ufficio Legale di sottoscrivere specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse dal senza, tuttavia, dar poi seguito a tale Parte_1
impegno; il ricorrente ha dedotto che il si era, quindi, reso responsabile per CP_1
violazione dei principi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative ed era
5 tenuto al risarcimento del danno subito, quantificato in complessivi € 11.308,89, pari alla differenza tra quanto liquidato nel decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Soc. IS
s.p.a. e quanto ottenuto in pagamento da parte dell'INPS a seguito dell'insinuazione del nello stato passivo della società datrice di lavoro. Parte_1
Ciò premesso, deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente resistente (in persona del Sindaco pro tempore), in quanto, con il verbale di accordo sindacale del 20.03.2012, redatto e sottoscritto dall'allora Sindaco del Comune di dal Vice Segretario della e dal , le parti dichiaravano che CP_1 Parte_2 Parte_1
“PREMESSO…..c) Che il Sig. vanta nei confronti della ex il Parte_1 Controparte_2
T.F.R. ed alcuni ratei degli istituti contrattuali e stipendiali previsti dal CCNL FISE
ASSOAMBIENTE vigente, per i quali ha già presentato ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Giudice del Lavoro;
d) Che è manifesta l'intenzione da parte sia dell'Amministrazione Comunale sia del Sig. di addivenire ad una composizione Parte_1 bonaria della controversia e transattiva di ogni pretesa inter partes;
….ATTESO CHE… “il nell'incontro del 16 Marzo u.s. tra il Sig. e il Dott. Controparte_1 Parte_1 Tes_1
n.q. di delegato del Sindaco, e durante il tavolo di concertazione del 19 Marzo u.s. ha
[...]
manifestato la volontà di risolvere, per quanto di propria competenza, la situazione lavorativa ed economica del .TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI Parte_3
CONVIENE QUANTO SEGUE: …4) Il si impegna, altresì, mediante Controparte_1
specifico mandato al proprio Ufficio Legale di sottoscrivere specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse dal sig. (Cfr. punto C) Parte_1
CP_ della premessa)”; pertanto, l' resistente, nella persona del Sindaco pro tempore, aveva di fatto formalmente e personalmente assunto l'impegno alla risoluzione, in via transattiva, della controversia insorta per i crediti lavorativi maturati dal per l'attività lavorativa Parte_1
svolta alle dipendenze Soc. IS s.p.a. (società che aveva gestito il Servizio Igiene Ambiente del Comune di il quale era anche socio maggioritario della società). CP_1
Al contempo, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione del credito vantato dal Parte_1
come sollevata dal atteso che, dalla documentazione allegata in atti dal Controparte_1
ricorrente, risulta che già nell'anno 2011 (anno di maturazione delle spettanze retributive) il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi il Tribunale di Siracusa per l'accertamento dell'obbligo del terzo procedimento (portante R.G. n. 90300676/2011) Controparte_1
dichiarato estinto con sentenza n. 1245/2019 del 26.06.2019 per intervenuta dichiarazione di fallimento della Soc. IS s.p.a. e che, successivamente a tale data, il per il tramite Parte_1 del proprio legale, aveva più volte invano, fino all'anno 2021, diffidato il Controparte_1
6 al pagamento delle somme, anche mediante invito alla mediazione, così interrompendo il decorso della prescrizione. L'azione giudiziale odierna, incardinata nell'anno 2022, risulta quindi tempestiva e non prescritta.
Anche l'eccezione di violazione e/o falsa applicazione del principio del “ne bis in idem” deve essere rigettata, in quanto, seppur il ricorrente abbia proposto domanda di insinuazione al passivo fallimentare della Soc. IS S.p.a (ottenendo il pagamento di parte del credito da parte del Fondo di Garanzia INPS) e successivamente incardinato l'odierno procedimento, ciò non configura una violazione del ne bis in idem, poiché con l'insinuazione al passivo fallimentare il ricorrente ha chiesto l'ammissione al fine di ottenere dalla procedura (e in parte dall'INPS) il pagamento del TFR e delle retribuzioni non corrisposte, mentre, invece, con il giudizio odierno, seppur l'importo richiesto coincida con la differenza tra il credito portato nel decreto ingiuntivo (ed ammesso al passivo) e quanto ottenuto in pagamento dall'Ente previdenziale, nel giudizio de quo tale somma è richiesta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede nella conclusione (mai avvenuta) dell'accordo transattivo.
Da ultimo, deve essere rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta al singolo socio di una Società per azioni, in quanto, come sopra evidenziato, l'azione nei confronti del non è stata proposta per l'adempimento del pagamento delle Controparte_1
retribuzioni, in quanto socio di maggioranza della soc. IS s.p.a., bensì perché il CP_1
nel prodigarsi affinché il rapporto di lavoro del (e degli altri lavoratori
[...] Parte_1
cessati) continuasse con la società (IGM Rifiuti Industriali) subentrata nel rapporto di gestione del Servizio Igiene dell'Ente, ha anche assunto personalmente l'obbligo (nel verbale dì sindacale del 22.05.2022) o quanto meno l'impegno formale di concludere un accordo transattivo per il pagamento delle spettanze del , ingenerando nel lavoratore un Parte_1
legittimo affidamento nella conclusione dello stesso.
Nel merito, la domanda è pienamente fondata e documentalmente provata e, quindi, deve essere accolta.
Invero, parte resistente ha fondato le proprie difese esclusivamente su eccezioni preliminari rivelatesi infondate e si è limitata, nel merito, a dedurre genericamente che le dichiarazioni contenute nel verbale di accordo sindacale del 20.03.2012 non avrebbero alcun valore vincolante e non farebbero sorgere in capo al resistente alcun obbligo nei confronti CP_1
del lavoratore, il quale non era stato dipendente del bensì della Soc. IS Controparte_1
s.p.a. e che, inoltre, il ricorrente non aveva chiarito quale fosse la volontà conclusiva delle parti, l'obbligo che ne scaturiva o il titolo definitivo per il quale aveva agito in giudizio.
7 La prospettazione difensiva dell'Ente resistente non può essere condivisa, per le motivazioni che seguono.
Nel verbale di accordo sindacale del 20.03.2012, infatti, le parti firmatarie ( CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, Conf. Lavoratori e ) hanno
[...] Parte_1
convenuto che la ditta subentrante (IGM Rifiuti Industriali) nella gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani si impegnava a istaurare regolare rapporto di lavoro con il (“al Parte_1 pari degli altri venti lavoratori”), nell'ottica garantista della successione di rapporti di lavoro,
e inoltre che “Il si impegna, altresì, mediante specifico mandato al proprio Controparte_1
Ufficio Legale di sottoscrivere specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse dal sig. (Cfr. punto C) della premessa)”, senza Parte_1 che i due “impegni” fossero tra loro collegati né che la realizzazione del primo fosse il presupposto per l'adempimento da parte del CP_1
Il resistente ha, quindi, dichiarato formalmente nel verbale di accordo sindacale che CP_1 si sarebbe adoperato per transigere la controversia e tale manifestazione d'intenti, ingenerando un legittimo affidamento del ricorrente, non può non ritenersi vincolante.
Conseguentemente, la violazione dell'impegno assunto e il mancato ed ingiustificato perfezionamento dell'accordo transattivo da parte del (il quale è stato più volte CP_1 compulsato alla conclusione dell'accordo e che nulla ha provato circa un'eventuale colpa o concorso di colpa del ricorrente, o altra concausa nella mancata realizzazione della transazione) danno luogo a una responsabilità contrattuale, poiché l'accordo sindacale costituisce un contratto tra le parti firmatarie.
Tuttavia, anche a voler intendere la dichiarazione a verbale non quale obbligo contrattuale ma quale semplice assunzione dell'impegno a transigere la controversia, non può non riscontrarsi la lesione dell'affidamento legittimo del lavoratore con conseguente diritto, di quest'ultimo, al risarcimento del danno subito.
Giova inoltre evidenziare che le parti, nel verbale d'udienza del 2.10.2024, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di bonario componimento della controversia e hanno richiesto congiuntamente un rinvio al fine di formulare le condizioni di tale accordo, richiesta reiterata anche all'udienza del 29.01.2025; tuttavia tale composizione bonaria non risulta essersi mai formalizzata per mancata sottoscrizione dell'accordo da parte del il quale Controparte_1
- ancora una volta - non ha dato seguito agli impegni assunti e dichiarati.
Alla luce di quanto sopra argomentato, il (in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore) deve essere condannato al risarcimento del danno subito da in Parte_1 ragione del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo per il pagamento dei crediti di
8 lavoro residui dallo stesso maturati alle dipendenze della Soc. IS S.p.A, pari a € 11.308,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del ricorso fino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva svolta e della condotta processuale del , con pagamento da Controparte_1
eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, avendo appunto la presente sentenza posto a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio (l'Ente resistente) la refusione delle spese processuali a favore della parte ammessa ( ), Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio in virtù di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Siracusa n. 1664/2022 del 5.7.2022.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il (in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore) al risarcimento del danno subito da in misura pari a € Parte_1
11.308,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del ricorso fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il (in persona del Sindaco pro tempore) alla refusione delle Controparte_1 spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con pagamento delle spese da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002
Siracusa, 18.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
9
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 1476/2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Rametta del Foro di Catania
Ricorrente
E
(P. IVA , C.F. ), in persona del sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Stefano Elia
Resistente
OGGETTO: risarcimento del danno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della , gestione Serv. Igiene Ambiente, Controparte_2 avente sede in Melilli (Sr), via Iblea, 91, dall'08.03.2004 al 28.02.2011; - che la CP_2
era una società per azioni, il cui 60%, di natura esclusivamente pubblica, era detenuto
[...]
dal mentre il restante 40% apparteneva ai privati;
- che, a causa della Controparte_1
continua e costante inadempienza, l'odierno ricorrente depositava dinanzi a questo Tribunale un ricorso monitorio iscritto al n. 2469/11 R.A.C.L. (Dott.ssa onde richiedere la Per_1
liquidazione del TFR e di diversi, ed ulteriori, ratei stipendiali, ottenendo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, vista la messa in liquidazione dell'allora datrice;
- che, tra il 2011 ed il 2012, considerati i molteplici problemi aziendali ed i debiti accumulati, l'Ente intavolava trattative con i sindacati volte a definire le sorti dei lavoratori (ben 27 famiglie interessate dalla messa in liquidazione della Società mista) e, nell'incontro del 15 Marzo 2012 e durante il tavolo di concertazione del 19 Marzo 2012, il Comune di manifestava la “volontà di CP_1
risolvere, per quanto di propria competenza, la situazione lavorativa ed economica del sig.
”; - che, dunque, con verbale di accordo sindacale del 20 marzo 2012, e dopo aver Parte_1
1 dato atto che il vantava “nei confronti della ex il T.F.R. ed Parte_1 Controparte_2 alcuni ratei”, l'Ente locale rivelava la “intenzione da parte dell'Amministrazione Comunale
….di addivenire ad una composizione bonaria della controversia e transattiva di ogni pretesa inter partes”, impegnandosi, altresì, a far prestare al (così come fatto con altri Parte_1 lavoratori) la propria attività lavorativa all'interno della IGM Rifiuti Industriali s.r.l. e dando
“mandato al proprio Ufficio Legale” di “sottoscrivere specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse dal sig. ” così come cristallizzate Parte_1 nel decreto ingiuntivo e pari a € 24.313,77; - che le parti, consapevoli che da lì a breve l'allora datrice sarebbe stata dichiarata fallita, decidevano concordemente di posticipare la quantificazione delle somme dovute al lavoratore (e quindi la sottoscrizione dell'accordo transattivo) allorquando l'INPS, nella qualità di Fondo di Garanzia, avrebbe liquidato il dovuto e concordando che il avrebbe dovuto liquidare il solo importo Controparte_1
residuo originato dal decreto ingiuntivo;
- che, in effetti, il ricorrente otteneva dall'INPS la liquidazione del TFR maturato fino al 2010, pari ad € 11.461,67 lordi, e solo di € 1.543,21 lordi a titolo di retribuzioni arretrate, restando quindi creditore dell'Ente della somma complessiva di € 11.000,00 circa, oltre alle spese (come da missiva del 21.03.2018) inviata all'Ente ; - che il Comune di nonostante i ripetuti solleciti e l'impegno formalmente CP_1
assunto, non aveva pagato le spettanze lavorative maturate e non riscosse dal Parte_1
allorquando era alle dipendenze della cd. (di cui il Comune di era Controparte_2 CP_1
socio di maggioranza), con conseguente danno economico per il ricorrente;
- che le parti avevano già raggiunto un accordo vincolante su diversi elementi essenziali del regolamento
(come ad esempio la modalità ed i termini dell'assunzione o, ancora, la “manifesta intenzione” di addivenire ad una composizione bonaria della controversia transattiva di ogni pretesa inter partes mediante la sottoscrizione di specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse già analiticamente indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo), sicché l'accordo in esame assurgeva – quantomeno – al rango di intesa vincolante, la cui violazione dava luogo a responsabilità contrattuale;
- che il ricorrente, avendo subito un danno patrimoniale, era legittimato a chiedere il risarcimento del danno in misura pari al credito ancora non riscosso;
- che, nella denegata e non temuta ipotesi in cui la puntuazione non dovesse esser considerata “vincolante” e dovesse sorgere qualsivoglia contestazione al riguardo, chiedeva di provare gli ulteriori termini dello “specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse dal sig. ” Parte_1 intervenuti successivamente alla sottoscrizione dell'accordo mediante l'escussione testimoniale, posto che la mancata indicazione del quantum scaturì sia dalla necessità di aver
2 prontezza di quelli che sarebbero stati gli importi erogati dall'INPS sia, consequenzialmente, dalla volontà di liquidare il solo importo residuo originato dal decreto ingiuntivo (titolo pari ad €. 24.313,77); - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c., si intendevano impugnate, con il presente ricorso, le rinunce e le transazioni eventualmente sottoscritte nel corso del rapporto di lavoro.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “In via principale, accertare e dichiarare che il verbale di accordo sindacale siglato tra la il signor ed il (in Parte_2 Parte_1 Controparte_1
persona del signor Sindaco pro tempore) in data 20 marzo 2012 alle ore 14.30 presso i locali della Casa Comunale (cfr. doc. 7), costituisce un contratto preliminare e/o una puntuazione
CP_ vincolante rimasta inadempiuta dall' resistente”; 2) “per l'effetto, accertare e dichiarare che la violazione di tale accordo, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede da luogo a responsabilità - da qualificarsi di natura contrattuale - stante la mancata conclusione del contratto stipulando e la rottura ingiustificata del rapporto obbligatorio illo tempore assunto”; 3) “in via gradata, nel caso in cui - secondo l'Ill.mo Decidente - il prefato atto non dovesse assurgere a rango di contratto preliminare e/o di puntuazione vincolante - accertare e dichiarare che il di oltre a disattendere l'accordo sindacale del CP_1 CP_1
20 marzo 2012, non ha rispettato le intese verbali raggiunte nel corso delle riunioni tenutesi successivamente alla formazione del documento succitato (doc. 7)”; 4) “Condannare, sempre ed in ogni caso, il in persona del signor Sindaco pro tempore, a Controparte_1
corrispondere al signor per le causali di cui in premessa, l'importo Parte_1 complessivo di €. 11.308,89 (euro undicimilatrecentootto/89), anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 1175, 1218, 1337, 1366, 1376, 2099 Codice Civile, liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa.”
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il (in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore) il quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, eccependo preliminarmente: - la propria carenza di legittimazione passiva per mancanza di provvedimenti amministrativi della Giunta Municipale e di impegno contabile e, dunque, il rapporto obbligatorio doveva intendersi intercorso, ai fini della prestazione e per ogni effetto di legge, fra il privato (lavoratore) e il Sindaco/Amministratore
(in proprio) o il funzionario (in proprio) che lo aveva all'epoca sottoscritto, avendo questi una responsabilità diretta sul mancato rispetto della procedura prevista per la contrattazione;
- la prescrizione del credito vantato dal perché non attivato entro 5 anni dalla sua Parte_1 maturazione (2011); - la violazione e/o falsa applicazione del principio del “ne bis in idem”,
3 in quanto il ricorrente aveva proposto domanda di insinuazione al passivo fallimentare della
Soc. IS S.p.a (ottenendo il pagamento di parte del credito da parte del Fondo di Garanzia
INPS) e, poi, incardinato l'odierno procedimento, così, di fatto, duplicando parallelamente e contemporaneamente la medesima domanda creditoria sia nei confronti della datrice di lavoro che del quale singolo azionista della società datrice di lavoro (odierno Controparte_1
resistente); - l'inammissibilità dell'azione proposta al singolo socio di una Società per azioni, per i motivi e le ragioni della domanda, in quanto la responsabilità dell'amministratore o del socio nei confronti del terzo non scaturisce dal mero inadempimento contrattuale posto in essere nella gestione della società e ad essa imputabile, bensì deve concretizzarsi in un'ulteriore azione degli amministratori costituente illecito extracontrattuale (art. 2395 c.c.), direttamente lesiva di un diritto soggettivo patrimoniale del terzo;
tale condotta nella fattispecie odierna era del tutto assente e della quale, comunque, sarebbe competente il
Tribunale per le imprese e non il Giudice adito;
- la tardività dell'impugnazione di rinunce e transazioni ai sensi dell'art. 2113 c.c..; il , infatti, nelle conclusioni del proprio Parte_1
ricorso, aveva affermato di voler impugnare, ex art. 2113 c.c., le rinunce e le transazioni dallo stesso sottoscritte nel corso del rapporto di lavoro (concluso il 28.02.2011), tuttavia tale impugnazione era tardiva in quanto avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 2113 c.c., entro 6 mesi dalla sottoscrizione e non certamente a distanza di 12 anni.
L'Ente resistente deduceva, inoltre, nel merito: - che la rappresentazione avversa era costellata da inesattezze ed gravi errori, frutto di sviamento di fatti e, comunque, non rispondenti al vero, in quanto non esisteva alcun decreto ingiuntivo nei confronti della resistente, né un accordo conclusivo tra le parti in causa e, dunque, mancava il titolo giuridico a fondamento dell'azione proposta dal ricorrente;
- che, infatti, i documenti prodotti da parte avversa (Cfr. doc. 3, 4, 5, 6, avverso ricorso) contenevano solo semplici intenzioni e propositi, senza nulla chiarire quale fosse la volontà conclusiva delle parti, l'obbligo che ne scaturiva o il titolo definitivo per il quale si agiva in giudizio, e giammai un negozio giuridico dal quale derivasse o potesse un impegno diretto o un vincolo nei confronti del lavoratore da parte dell'Ente locale resistente;
- che il Comune di Melilli non era il datore di lavoro del ricorrente, bensì la società per azioni Soc. per la Gest. del Serv. di Ig. Urb., per cui ogni credito, CP_2 debito e quant'altro, doveva essere regolarizzato solo con quest'ultima.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025.
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Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Sempre in via preliminare deve affermarsi la giurisdizione di questo Giudice in quanto la questione attiene ad una contrattazione tra il lavoratore e il Comune di avvenuta fuori CP_1
da una procedura di evidenza pubblica, e le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 109 del 26.04.2025, hanno affermato e confermato che “in caso di trattativa che si svolga, al di fuori di una procedura di evidenza pubblica, tra il privato e la
P.A., la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza”.
Ciò posto, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito a causa del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo per il pagamento delle retribuzioni maturate e non riscosse dal lavoratore alle dipendenze della Soc. IS s.p.a. (società di gestione del Servizio Igiene del Comune di Melilli, oggi CP_ fallita, della quale l' resistente era anche socio di maggioranza), in quanto, con verbale di accordo sindacale del 20.03.2012, il Comune di si era impegnato a dare mandato al CP_1
proprio Ufficio Legale di sottoscrivere specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse dal senza, tuttavia, dar poi seguito a tale Parte_1
impegno; il ricorrente ha dedotto che il si era, quindi, reso responsabile per CP_1
violazione dei principi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative ed era
5 tenuto al risarcimento del danno subito, quantificato in complessivi € 11.308,89, pari alla differenza tra quanto liquidato nel decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Soc. IS
s.p.a. e quanto ottenuto in pagamento da parte dell'INPS a seguito dell'insinuazione del nello stato passivo della società datrice di lavoro. Parte_1
Ciò premesso, deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente resistente (in persona del Sindaco pro tempore), in quanto, con il verbale di accordo sindacale del 20.03.2012, redatto e sottoscritto dall'allora Sindaco del Comune di dal Vice Segretario della e dal , le parti dichiaravano che CP_1 Parte_2 Parte_1
“PREMESSO…..c) Che il Sig. vanta nei confronti della ex il Parte_1 Controparte_2
T.F.R. ed alcuni ratei degli istituti contrattuali e stipendiali previsti dal CCNL FISE
ASSOAMBIENTE vigente, per i quali ha già presentato ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Giudice del Lavoro;
d) Che è manifesta l'intenzione da parte sia dell'Amministrazione Comunale sia del Sig. di addivenire ad una composizione Parte_1 bonaria della controversia e transattiva di ogni pretesa inter partes;
….ATTESO CHE… “il nell'incontro del 16 Marzo u.s. tra il Sig. e il Dott. Controparte_1 Parte_1 Tes_1
n.q. di delegato del Sindaco, e durante il tavolo di concertazione del 19 Marzo u.s. ha
[...]
manifestato la volontà di risolvere, per quanto di propria competenza, la situazione lavorativa ed economica del .TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI Parte_3
CONVIENE QUANTO SEGUE: …4) Il si impegna, altresì, mediante Controparte_1
specifico mandato al proprio Ufficio Legale di sottoscrivere specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse dal sig. (Cfr. punto C) Parte_1
CP_ della premessa)”; pertanto, l' resistente, nella persona del Sindaco pro tempore, aveva di fatto formalmente e personalmente assunto l'impegno alla risoluzione, in via transattiva, della controversia insorta per i crediti lavorativi maturati dal per l'attività lavorativa Parte_1
svolta alle dipendenze Soc. IS s.p.a. (società che aveva gestito il Servizio Igiene Ambiente del Comune di il quale era anche socio maggioritario della società). CP_1
Al contempo, va rigettata anche l'eccezione di prescrizione del credito vantato dal Parte_1
come sollevata dal atteso che, dalla documentazione allegata in atti dal Controparte_1
ricorrente, risulta che già nell'anno 2011 (anno di maturazione delle spettanze retributive) il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi il Tribunale di Siracusa per l'accertamento dell'obbligo del terzo procedimento (portante R.G. n. 90300676/2011) Controparte_1
dichiarato estinto con sentenza n. 1245/2019 del 26.06.2019 per intervenuta dichiarazione di fallimento della Soc. IS s.p.a. e che, successivamente a tale data, il per il tramite Parte_1 del proprio legale, aveva più volte invano, fino all'anno 2021, diffidato il Controparte_1
6 al pagamento delle somme, anche mediante invito alla mediazione, così interrompendo il decorso della prescrizione. L'azione giudiziale odierna, incardinata nell'anno 2022, risulta quindi tempestiva e non prescritta.
Anche l'eccezione di violazione e/o falsa applicazione del principio del “ne bis in idem” deve essere rigettata, in quanto, seppur il ricorrente abbia proposto domanda di insinuazione al passivo fallimentare della Soc. IS S.p.a (ottenendo il pagamento di parte del credito da parte del Fondo di Garanzia INPS) e successivamente incardinato l'odierno procedimento, ciò non configura una violazione del ne bis in idem, poiché con l'insinuazione al passivo fallimentare il ricorrente ha chiesto l'ammissione al fine di ottenere dalla procedura (e in parte dall'INPS) il pagamento del TFR e delle retribuzioni non corrisposte, mentre, invece, con il giudizio odierno, seppur l'importo richiesto coincida con la differenza tra il credito portato nel decreto ingiuntivo (ed ammesso al passivo) e quanto ottenuto in pagamento dall'Ente previdenziale, nel giudizio de quo tale somma è richiesta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede nella conclusione (mai avvenuta) dell'accordo transattivo.
Da ultimo, deve essere rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta al singolo socio di una Società per azioni, in quanto, come sopra evidenziato, l'azione nei confronti del non è stata proposta per l'adempimento del pagamento delle Controparte_1
retribuzioni, in quanto socio di maggioranza della soc. IS s.p.a., bensì perché il CP_1
nel prodigarsi affinché il rapporto di lavoro del (e degli altri lavoratori
[...] Parte_1
cessati) continuasse con la società (IGM Rifiuti Industriali) subentrata nel rapporto di gestione del Servizio Igiene dell'Ente, ha anche assunto personalmente l'obbligo (nel verbale dì sindacale del 22.05.2022) o quanto meno l'impegno formale di concludere un accordo transattivo per il pagamento delle spettanze del , ingenerando nel lavoratore un Parte_1
legittimo affidamento nella conclusione dello stesso.
Nel merito, la domanda è pienamente fondata e documentalmente provata e, quindi, deve essere accolta.
Invero, parte resistente ha fondato le proprie difese esclusivamente su eccezioni preliminari rivelatesi infondate e si è limitata, nel merito, a dedurre genericamente che le dichiarazioni contenute nel verbale di accordo sindacale del 20.03.2012 non avrebbero alcun valore vincolante e non farebbero sorgere in capo al resistente alcun obbligo nei confronti CP_1
del lavoratore, il quale non era stato dipendente del bensì della Soc. IS Controparte_1
s.p.a. e che, inoltre, il ricorrente non aveva chiarito quale fosse la volontà conclusiva delle parti, l'obbligo che ne scaturiva o il titolo definitivo per il quale aveva agito in giudizio.
7 La prospettazione difensiva dell'Ente resistente non può essere condivisa, per le motivazioni che seguono.
Nel verbale di accordo sindacale del 20.03.2012, infatti, le parti firmatarie ( CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, Conf. Lavoratori e ) hanno
[...] Parte_1
convenuto che la ditta subentrante (IGM Rifiuti Industriali) nella gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani si impegnava a istaurare regolare rapporto di lavoro con il (“al Parte_1 pari degli altri venti lavoratori”), nell'ottica garantista della successione di rapporti di lavoro,
e inoltre che “Il si impegna, altresì, mediante specifico mandato al proprio Controparte_1
Ufficio Legale di sottoscrivere specifico accordo transattivo in ordine alle spettanze lavorative maturate e non riscosse dal sig. (Cfr. punto C) della premessa)”, senza Parte_1 che i due “impegni” fossero tra loro collegati né che la realizzazione del primo fosse il presupposto per l'adempimento da parte del CP_1
Il resistente ha, quindi, dichiarato formalmente nel verbale di accordo sindacale che CP_1 si sarebbe adoperato per transigere la controversia e tale manifestazione d'intenti, ingenerando un legittimo affidamento del ricorrente, non può non ritenersi vincolante.
Conseguentemente, la violazione dell'impegno assunto e il mancato ed ingiustificato perfezionamento dell'accordo transattivo da parte del (il quale è stato più volte CP_1 compulsato alla conclusione dell'accordo e che nulla ha provato circa un'eventuale colpa o concorso di colpa del ricorrente, o altra concausa nella mancata realizzazione della transazione) danno luogo a una responsabilità contrattuale, poiché l'accordo sindacale costituisce un contratto tra le parti firmatarie.
Tuttavia, anche a voler intendere la dichiarazione a verbale non quale obbligo contrattuale ma quale semplice assunzione dell'impegno a transigere la controversia, non può non riscontrarsi la lesione dell'affidamento legittimo del lavoratore con conseguente diritto, di quest'ultimo, al risarcimento del danno subito.
Giova inoltre evidenziare che le parti, nel verbale d'udienza del 2.10.2024, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo di bonario componimento della controversia e hanno richiesto congiuntamente un rinvio al fine di formulare le condizioni di tale accordo, richiesta reiterata anche all'udienza del 29.01.2025; tuttavia tale composizione bonaria non risulta essersi mai formalizzata per mancata sottoscrizione dell'accordo da parte del il quale Controparte_1
- ancora una volta - non ha dato seguito agli impegni assunti e dichiarati.
Alla luce di quanto sopra argomentato, il (in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore) deve essere condannato al risarcimento del danno subito da in Parte_1 ragione del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo per il pagamento dei crediti di
8 lavoro residui dallo stesso maturati alle dipendenze della Soc. IS S.p.A, pari a € 11.308,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del ricorso fino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva svolta e della condotta processuale del , con pagamento da Controparte_1
eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, avendo appunto la presente sentenza posto a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio (l'Ente resistente) la refusione delle spese processuali a favore della parte ammessa ( ), Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio in virtù di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Siracusa n. 1664/2022 del 5.7.2022.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il (in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore) al risarcimento del danno subito da in misura pari a € Parte_1
11.308,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del ricorso fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il (in persona del Sindaco pro tempore) alla refusione delle Controparte_1 spese di giudizio sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con pagamento delle spese da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002
Siracusa, 18.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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