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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/08/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente est. dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo con il numero R.G. 3959/2024 tra:
con l'avv. Daniela Missaglia;
Parte_1 ricorrente e con l'avv. Elisabetta Vitali Casanuova;
Controparte_1 resistente nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per la ricorrente, con note autorizzate di precisazione conclusioni depositate il 08.05.2025:
“I. IN VIA PRELIMINARE 1. Dare atto della sentenza non definitiva sullo status pronunciata da Codesto Tribunale il 7.11.2024, con la quale è stata dichiarata la
pagina 1 di 21 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i coniugi e Parte_1
in Bagno a Ripoli (FI), in data 21.04.2001, Atto n. 272, P.1 S.A.. II. IN Controparte_1
VIA PREGIUDIZIALE 2. Rimettere la causa sul ruolo del G.D. per l'esperimento di CTU contabile sui redditi, patrimonio e sulla capacità economica complessiva del Signor
stante l'opacità e inattendibilità delle sue dichiarazioni fiscali, come Controparte_1 emerso in atti all'esito delle incongruenze emerse fra la documentazione da questi depositata e il verbale ex art. 492-bis c.p.c. della Corte d'Appello di Firenze (cfr. Doc. 37), alla luce anche delle osservazioni mosse da questa difesa con la memoria del 12.3.2025.
III. NEL MERITO 3. Confermare la sentenza di separazione n. 3611/2022, pubblicata il
28.12.2022, nella parte in cui dispone l'onere del di provvedere Controparte_2 direttamente al mantenimento dei figli e e di sostenere integralmente, per ER ER tutti e tre i figli, le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017 (per la figlia
il padre verserà le somme occorrenti alla madre, affinché questa poi provveda _3 alle necessità della figlia, quindi alloggio e spese universitarie).
4. Accertato il diritto della
Signora a percepire un assegno divorzile, disporre che il Signor Parte_1 corrisponda alla medesima, a titolo di assegno divorzile, la somma di Controparte_1
Euro 20.000,00 mensili, per dodici mensilità, entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT;
5. Rigettare ogni contraria istanza e domanda del Signor
II. IN VIA ISTRUTTORIA.
6.Disporre – come richiesto in via Controparte_1 pregiudiziale - CTU contabile per determinare l'esatta capacità economico-reddituale- patrimoniale del Dottor considerando tutte le consistenze mobiliari, Controparte_1 societarie e immobiliari.
7. Ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) Vero che la Signora ha lavorato presso l'ufficio acquisti per grandi Parte_1 magazzini d'alta moda “ come assistente agli acquisti (Assistant Buyer) Persona_4 prima a Milano tra il 1996 e il 1998 e poi, dopo aver conosciuto il Signor CP_1 ed essersi trasferita a Firenze, nel capoluogo toscano, lavorando presso la predetta
[...] casa di moda nel corso dell'anno 1999? 2) Vero che la Signora Parte_1 percepiva uno stipendio mensile di 3.500.000 di Lire? 3) Vero che nel 1999 la Signora
Le comunicava di aver deciso, unitamente al futuro marito Signor Parte_1
di abbandonare il lavoro per dedicarsi ai preparativi del matrimonio e Controparte_1 costituire una famiglia con lui, con il progetto concordato con il futuro marito di dedicarsi
pagina 2 di 21 a lui, ai futuri figli e alla casa a tempo pieno? 4) Vero che nel 2010 Lei proposte alla
Signora un lavoro come assistente alle vendite per case di moda, con Parte_1 uno stipendio di 2.000,00 Euro al mese, che avrebbe dovuto iniziare il 14 settembre 2010 con una trasferta a Londra ma la Signora dovette declinare a fronte Parte_1 del fatto che proprio quel giorno iniziava la prima elementare e i ritmi di lavoro ER prospettati erano incompatibili con gli impegni genitoriali e familiari della Signora
Si indica come teste la Signora di Milano. 5) Parte_1 Testimone_1
Vero che nel corso del matrimonio contratto fra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
Lei ha sentito quest'ultimo affermare “il lavoro costa” e, rivolto alla moglie “te
[...] con me avrai sempre una bistecca nel piatto”? Si indicano come testi i sigg.ri: - Tes_2 di Firenze;
- di Firenze;
- di Firenze;
-
[...] Testimone_3 Testimone_4 di Firenze;
- di Firenze;
- Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 di Firenze;
- di Firenze;
6) Vero che la Signora che Controparte_6 Parte_1
Lei conosce dall'infanzia, dopo le nozze con il Signor nel 2001, si è Controparte_1 dedicata alla famiglia, alla casa, al marito e ai figli nati dal matrimonio, perché questo era lo specifico accordo tra i coniugi? Si indicano come testi i sigg.ri: - di Testimone_2
Firenze; - di Firenze;
7) Vero che Lei ha assistito ad un dialogo Controparte_3 fra il Signor e il Signor nel quale quest'ultimo così Controparte_1 Parte_2 affermava “Te che hai la moglie che non lavora non sai cosa voglia dire” e il Signor rispondeva “sono fortunato”? Si indica come teste la Signora Controparte_1 [...] di Firenze;
8) Vero che la Signora ha partecipato alla CP_3 Parte_1 ristrutturazione delle case in cui ha vissuto la famiglia e in cui si è trasferita nel corso del matrimonio, con riferimento specifico agli immobili di Bagno a Ripoli, prima, e di Firenze,
Via delle Campora, poi, affiancondaLa con impegno quotidiano e fornendo indicazioni sulle modalità di approntamento, arredamento, finitura degli immobili? Si indica come testa la Signora di Firenze;
9) Vero che la Signora Controparte_3 [...]
dopo le tre gravidanze e la nascita di , all'esito delle diagnosi di ritardo Parte_1 ER cognitivo del terzogenito, ha seguito costantemente l'evoluzione del figlio, accompagnandolo alle visite presso specialisti e ASL, presso il Centro Rieducazione
Ortofonica? 10)Vero che la Signora si è occupata in prima persona e Parte_1 da sola ad accompagnare i figli , e alle attività dai medesimi _3 ER ER
pagina 3 di 21 frequentate (equitazione, tennis, calcio, danza, ripetizioni scolastiche, lezioni d'inglese), compiendo plurimi viaggi giornalieri? Si indicano come testi i sigg.ri: - Testimone_2 di Firenze;
- di Firenze;
- di Firenze;
- Controparte_3 Controparte_4 di Firenze;
- di Firenze III . IN OGNI CASO - Controparte_5 Controparte_6
Con vittoria di competenze e spese di lite.”
Per il resistente con note autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate il
07.05.2025: “Nel merito: - Dato atto che tutti i figli della coppia sono maggiorenni, i figli
e dal dicembre 2022 vivono con il padre presso l'immobile di Via delle ER ER
Campora n. 7 Firenze, mentre, attualmente, vive e studia ad Utrecht. - Dato atto _3 che il Dott. provvede direttamente al 100% al mantenimento dei figli e CP_1 ER
e sostiene integralmente le spese straordinarie come da linea guida del C.N.F. 2017. ER
- Dato altresì atto che il dott. è disponibile a mantenere al 100% la figlia CP_1 _3 in via diretta sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie. - Rigettare la richiesta della C.ssa di assegno divorzile, mancandone, come dimostrato anche dalle Parte_1 risultanze dell'istruttoria, i presupposti sia giuridici che di fatto e per l'effetto statuire che nessun assegno divorzile debba essere versato alla stessa. Emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno. - Rigettare, discostandosi dalla sentenza di separazione, la richiesta della C.ssa di fare da tramite per le spese di alloggio e spese universitarie della Parte_1 figlia e quindi per l'effetto rigettare la richiesta di obbligo al padre di versare _3 alla ricorrente le somme occorrenti ad , domanda che, comunque, in corso di _3 causa non pare sia stata coltivata dalla ricorrente. Il padre è disposto a versare quanto richiesto da direttamente sul conto della figlia. In ogni caso con vittoria di _3 competenze e spese di lite e rimborso forfettario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 04.04.2024 e ritualmente notificato,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Bagno a Ripoli Parte_1
(FI) il 21.04.2001 con dal quale sono nati i figli Controparte_1 _3
(25.05.2002), (30.04.2004) e (20.07.2005), ha adito il Tribunale di ER ER
Firenze al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo già stata dichiarata dallo stesso Tribunale la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 3611/2022 pubblicata il 28.12.2022. La ricorrente, dando atto che tutti i pagina 4 di 21 figli hanno raggiunto la maggiore età e che le parti avrebbero già concordato in merito al loro mantenimento, ha ricondotto il thema decidendum del giudizio, oltre che alla pronuncia sullo status, alla statuizione sull'assegno divorzile che la richiede in misura superiore a quella definita con la sentenza di Parte_1 separazione. Ha rappresentato di aver abbandonato il proprio impiego professionale nel campo della moda subito dopo il matrimonio, su richiesta del marito, per dedicarsi alla famiglia. Nel corso dell'unione coniugale sarebbero emerse numerose criticità, anche nei rapporti con le rispettive famiglie d'origine. Il assorbito CP_1 dagli impegni lavorativi presso l'azienda tessile di famiglia, avrebbe mostrato un atteggiamento di disinteresse e mancanza di supporto nei confronti della moglie e dei figli. Le tensioni familiari sarebbero state aggravate dalle difficoltà di salute del figlio , che ha manifestato ritardi cognitivi e problemi di apprendimento. La ER avrebbe affrontato da sola tali situazioni, senza il sostegno del marito, Parte_1 che invece avrebbe continuato a delegare le responsabilità familiari. Nel novembre
2021 il avrebbe abbandonato la casa coniugale, trasferendosi in un altro CP_1 appartamento a Firenze. La quindi, avrebbe deciso di lasciare l'ex casa Parte_1 coniugale per permettere al marito di rientrarvi, trasferendosi altrove. Le condizioni separative stabilite dal Tribunale di Firenze avevano previsto l'affido condiviso del figlio con domiciliazione prevalente presso il padre, il mantenimento dei figli ER
a carico del e un assegno separativo di € 12.000,00 euro mensili per la CP_1
Parte_1
La ricorrente nel presente giudizio ha chiesto un assegno divorzile superiore, fondando la domanda sulla sperequazione economica tra le parti e sul contributo personale ed economico dato alla famiglia durante il matrimonio. Ha evidenziato la situazione economica del marito, proveniente da una ricca famiglia di imprenditori pratesi ed affermato professionista che ricopre il ruolo di presidente del Consiglio di
Amministrazione del IF GI ER S.p.A., società attiva nella lavorazione e nella commercializzazione di materie prime tessili, della quale è proprietario al
42,5 %, di amministratore della Controparte_7 attiva nella coltivazione di fondi rustici, nella silvicoltura, nell'allevamento di animali e, in genere, nella coltivazione di seminativi e proprietario di un pagina 5 di 21 considerevole patrimonio immobiliare. La ricorrente ha rappresentato che il reddito lordo del ER documentato nel giudizio di separazione si attesterebbe su €
769.048,00 annui (PF 2022), ma secondo le deduzioni della stessa questo sarebbe un dato non pienamente coerente con l'effettiva potenzialità reddituale del marito, avendo egli omesso di produrre ulteriori contratti di locazione (es. quello con
Armani Retail S.r.l. quale “avente causa” e con valore della locazione pari ad €
850.000,00 annuali) che emergerebbero dalle risultanze dell'accesso all'anagrafe tributaria e dal verbale all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica ai sensi dell'art. 492 bis cpc, nonché ulteriori conti correnti.
La ricorrente ha più volte lamentato che la ricostruzione operata dal in CP_1 merito alla propria condizione economica e patrimoniale sarebbe tutt'altro che limpida. Ben diversa sarebbe, invece, la condizione economica della la Parte_1 quale non lavorerebbe e non avrebbe alcun reddito dopo aver abbandonato la propria carriera presso la casa di moda “ a Milano su espressa Persona_4 richiesta del marito per dedicarsi prima a lui e, successivamente, anche alla crescita e all'accudimento dei tre figli. La ricorrente ha sottolineato che per tutto l'arco di tempo del rapporto matrimoniale sarebbe sempre stato il a provvedere alla CP_1 stessa, rifiutando la prospettiva che la moglie reperisse un'occupazione lavorativa, e che quindi ella non avrebbe più potuto cercare alcun impiego anche in considerazione del fatto che sarebbe in possesso solo del diploma di scuola media superiore e non avrebbe la benché minima capacità lavorativa, fattispecie che, unitamente all'età anagrafica, oggi 52 anni, delineerebbe un quadro futuro precario.
Ha allegato di essere titolare di un conto corrente presso di Controparte_8 un'Audi A4 del 2016, e di detenere quote minoritarie di porzioni di terreni e boschi
(non edificabili), infruttiferi e pressoché privi di valore. La ha, quindi, Parte_1 chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con di confermare la sentenza di separazione n. Controparte_1
3611/2022, nella parte in cui dispone l'onere del di provvedere direttamente CP_1 al mantenimento dei figli e , che vivono presso il padre nell'ex casa ER ER coniugale di Firenze, e di sostenere integralmente per tutti e tre i figli le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017, di accertare il diritto della pagina 6 di 21 a percepire un assegno divorzile e, di conseguenza, disporre che il Parte_1 corrisponda alla medesima, a titolo di assegno divorzile, la somma di € CP_1
20.000,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat.
2. Il resistente si è costituito con comparsa di risposta contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente. Il in CP_1 particolare, ha contestato le affermazioni della moglie precisando che la Parte_1 nel 1999 si sarebbe licenziata perché il lavoro non le sarebbe piaciuto e ha sostenuto che la crisi coniugale sarebbe stata causata dai comportamenti tenuti dalla moglie negli anni 2020-2022, più precisamente riguardo all'educazione dei figli. La avrebbe, infatti, introdotto nella vita familiare un sedicente educatore, il Parte_1
Per_ "Sig. ", che avrebbe avuto un impatto negativo sulla vita scolastica e relazionale dei figli, causando tensioni tra i coniugi. Il ha evidenziato di aver sempre CP_1 provveduto generosamente al mantenimento della famiglia, versando somme Per_ considerevoli alla moglie. La presenza del "Sig. ", tuttavia, avrebbe portato a gravi incomprensioni e difficoltà, culminate in episodi di minacce e denigrazione nei confronti del resistente. Dopo la separazione, il avrebbe continuato a CP_1 sostenere i figli, riuscendo a reintegrarli nel percorso scolastico e a migliorare la loro situazione psicologica. La invece, si sarebbe estraniata dalla vita dei Parte_1 figli maschi, mostrando disinteresse e rifiutando di collaborare. Il ha CP_1 contestato la richiesta di assegno divorzile della moglie, sostenendo che la avrebbe mezzi adeguati e la capacità di procurarsi un reddito. La stessa, Parte_1 infatti, appartiene ad una delle più antiche famiglie nobili fiorentine, proprietaria sia da parte del padre che da parte della madre di palazzi, tenute, poderi e case coloniche a reddito, di ville e terreni coltivati, di vigneti nella zona di produzione di eccellenza del Chianti, perfino di una riserva di caccia, e sarebbe quindi perfettamente in grado di provvedere al proprio mantenimento. Nel 2022, in particolare, la moglie avrebbe ereditato un cospicuo patrimonio dal padre che le permetterebbe di vivere agiatamente. Ha aggiunto che la non avrebbe Parte_1 mai lavorato in vita sua per propria espressa volontà ed anche adesso che è totalmente libera da incombenze familiari non avrebbe mai cercato un lavoro o un'occupazione, mentre potrebbe agevolmente impiegarsi se solo lo volesse. Il
pagina 7 di 21 ricorrente ha ridimensionato la prospettazione del proprio patrimonio avanzata dalla moglie ed ha rappresentato di essere sì persona benestante ma di non possedere affatto tutte le proprietà elencate dalla controparte. Il resistente sarebbe proprietario tra Firenze, Arezzo, Prato e Grosseto di dodici immobili, un rudere, due negozi e diversi ettari di terreno che non darebbero reddito e non possiederebbe né le auto indicate da controparte né i due natanti. Ha rappresentato di essere titolare insieme al fratello del “IF GI ER SPA” con stabilimento a Prato che costituirebbe la propria stabile attività lavorativa ma che starebbe vivendo un periodo economicamente complicato, tanto che il con il proprio fratello CP_1 starebbero valutando la cassa integrazione per evitare la chiusura. Il resistente ha rilevato che, dopo la morte del padre della ricorrente e i lasciti ereditari di questo, la posizione dei coniugi sarebbe assolutamente in equilibrio e per tale motivo, la non avrebbe diritto ad alcun assegno divorzile. Con riguardo al Parte_1 mantenimento dei tre figli, maggiorenni ma non autosufficienti, il resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare che il padre continuerà a provvedere al mantenimento diretto sia ordinario che per le spese straordinarie dei figli e ER
, maggiorenni ma non autosufficienti, con disponibilità del resistente a ER provvedere al mantenimento diretto sia per le spese ordinarie che straordinarie anche della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, attualmente ad _3
Utrecht. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con di dare atto che Parte_1 tutti i figli della coppia sono maggiorenni, che i figli e dal dicembre ER ER
2022 vivono con il padre presso l'immobile di Firenze mentre vive e _3 studia ad Utrecht, e che il padre provvede direttamente al mantenimento dei figli e e sostiene integralmente le spese straordinarie come da linea guida ER ER del C.N.F. 2017, di rigettare la richiesta della di assegno divorzile Parte_1 mancandone i presupposti sia giuridici che di fatto e, di conseguenza, statuire che nessun assegno divorzile debba essere versato alla stessa, di rigettare, discostandosi dalla sentenza di separazione, la richiesta della di fare da tramite per le Parte_1 spese di alloggio e spese universitarie della figlia e, quindi, per l'effetto _3 rigettare la richiesta di obbligo al padre di versare alla ricorrente le somme pagina 8 di 21 occorrenti ad e prevedere, invece, che il padre verserà quanto richiesto _3 direttamente sul conto della figlia.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti con i rispettivi difensori sono comparse all'udienza del 07.11.2024 e sono state interpellate dalla Giudice sulla condizione e sul rapporto con i figli, e sulle rispettive situazioni economiche, patrimoniali ed abitative. Il Tribunale, quindi, con sentenza parziale n. 3495/2024 pubblicata l'08.11.2024 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e unica domanda Parte_1 Controparte_1 formulata dalla difesa del resistente sulla quale la causa era stata posta in decisione, senza opposizione della ricorrente, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Con provvedimento del 25.11.2024 la Presidente ha disposto sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti ed il giudizio è proseguito mediante il deposito delle memorie autorizzate per l'allegazione dei documenti richiesti, per l'escussione delle prove testimoniali ammesse e dell'interrogatorio formale della ricorrente. Con provvedimento del 07.04.2025, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 20.03.2025, la Giudice si è nuovamente pronunciata sulle istanze istruttorie ammettendo le produzioni documentali effettuate e rigettando le ulteriori istanze istruttorie della ricorrente ed ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis 28 cpc.
All'udienza del 08.07.2025, quindi, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. In ordine alle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente il Tribunale osserva che la ricorrente ha rinunciato alla teste di Milano Testimone_1 all'udienza del 20.3.2025, teste che in sede di precisazione delle conclusioni chiede di sentire sui capitoli da1 a 5, laddove la rinuncia rende inammissibile la prova. Per
i restanti capitoli si osserva che i fatti su cui verterebbero molte delle testimonianze richieste risultano irrilevanti o i capitoli sono dedotti con modalità che non li rendono ammissibili come già rilevato con ordinanza del 25.11.2024 che il
Tribunale condivide e richiama. Le allegazioni già presenti agli atti del procedimento, inoltre, risultano sufficienti per la valutazione dei fatti in questione pagina 9 di 21 con conseguente irrilevanza delle altre testimonianze richieste che non apporterebbero elementi nuovi o rilevanti ai fini della decisione. La causa, quindi, è sufficientemente istruita, risultando superflue le ulteriori produzioni chieste dalla ricorrente e la CTU con la conseguenza che le richieste istruttorie vanno rigettate.
Opportunamente, con riguardo alla richieste di approfondimenti istruttori relativi alle risorse del resistente va ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata e costante della Suprema Corte non è necessario che i redditi dei coniugi siano accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro complessive situazioni patrimoniali e reddituali (ex plurimis
Cass. 975/2021)
5. Procedendo all'esame del merito, il Tribunale rileva che il marito si è assunto l'onere di provvedere integralmente al mantenimento dei figli, sia per quanto attiene alle spese ordinarie (i due figli maschi peraltro abitano con il padre e non hanno rapporti con la madre) sia per le spese straordinarie. Tale disponibilità trova piena giustificazione nelle ampie disponibilità e redditi paterni, e di essa va preso atto, anche con riferimento alla figlia che vive all'estero da sola, difettando _3 ogni legittimazione della madre a percepire somme per il mantenimento della stessa
(la domanda è stata ancora formulata in sede di precisazione delle conclusioni, e non coltivata nelle memorie conclusionali).
6. Con riferimento alla domanda relativa all'assegno divorzile da parte della ricorrente, è opportuno ricordare, in punto di diritto, che, secondo gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile, ribaditi anche di recente, “L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della L. n. 898 del 1970, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita, ovvero assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura: il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
pagina 10 di 21 della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.” (Cass.Civ. Sez. I Ord. 15.04.2025 n. 9887).
La Suprema Corte ha altresì precisato che “L'assegno divorzile può essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali
(che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, come nel caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella
a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Questo, però, non significa che, sempre in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale, l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi” (Cass. Civ., Sez.
I, Ord., 19 febbraio 2024, n. 4328).
L'interpretazione resa dalla Suprema Corte, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di vagliare la domanda di assegno divorzile alla luce delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, avuto riguardo alla pregressa vita coniugale.
Nella concreta applicazione di tale principio occorre partire dalla ricostruzione della situazione patrimoniale dei coniugi per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio. Occorre poi accertare se l'eventuale disparità sia frutto di scelte condivise durante il matrimonio, alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio personale e comune, anche in considerazione della durata del vincolo coniugale.
7. Quanto alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, la cui verifica costituisce precondizione per il successivo accertamento dei requisiti per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno, si osserva che Pt_1
pagina 11 di 21 non risulta avere redditi da lavoro e la quasi totalità del suo reddito che Parte_1 risulta dalle dichiarazioni fiscali proviene dall'assegno di mantenimento versato dal
Tuttavia ella ha ereditato un patrimonio significativo dal padre, CP_1 rappresentato da immobili (ville e terreni a Greve in Chianti, Empoli e Orbetello, inclusi vigneti e riserve di caccia) e da partecipazioni societarie (quota di minoranza nella Fattoria di Martignana, Società Agricola in Accomandita Semplice). Dalla denuncia di successione del padre emerge che Persona_6 [...] ha ereditato la quota di 1/6 (in comunione con altri 5 coeredi) del Parte_1 patrimonio del padre, tra cui terreni a Bagno a Ripoli (FI) e Greve in Chianti (FI) – in particolare Località Tizzano, per un numero di particelle catastali di oltre 100 (tra uliveti, seminativi, boschi, ecc.) ed una superficie complessiva di oltre 300 ettari, fabbricati (abitazioni, annessi agricoli, fabbricati rurali) prevalentemente in provincia di Firenze e quote societarie nell'azienda agricola Tenuta Terre del
Castello di Tizzano di Roberto FI con beni strumentali e terreni annessi, oltre ad altri beni (conti correnti bancari presso Banca Monte dei Paschi di Siena, titoli e fondi - Fondi Anima Emerg Cl B.P., Titoli Controparte_9
AGEA, ovvero titoli agricoli per contributi PAC). Quanto agli immobili (terreni e fabbricati) posti nel comune di Greve in Chianti (FI), da visura aggiornata al
04.02.2025 la risulta comproprietaria principalmente con Parte_1 [...]
in alcuni casi anche con Controparte_10 Controparte_4 Persona_7
e la società Domus Cantieri S.r.l. di quote generalmente pari a 1/3 o 1/6 derivanti da successione testamentaria relativamente a 55 unità tra cui immobile in Via di
Mezzano, 13, e in Località Tizzano, 54, oltre altri fabbricati, e terreni (uliveti, seminativi, boschi misti, pascoli, vigneti). La presenza di immobili residenziali di ampia metratura e terreni agricoli in zona pregiata come il Chianti suggerisce un patrimonio immobiliare di rilevante valore, sia per uso diretto che per potenziale redditività (affitti, coltivazioni, valorizzazione turistica). Ella può, quindi, godere anche di redditi derivanti dai beni ricevuti per successione, atteso che possiede immobili che generano e comunque possono generare redditi da affitti, anche se non risulta provato l'ammontare di tali entrate. Ha allegato estratto conto al 31.03.2024 del conto cointestato con le sorelle , ed presso Intesa San CP_4 CP_10 CP_5
pagina 12 di 21 con saldo pari ad € 15.823,37, estratto conto presso con Per_8 Controparte_8 saldo al 02.12.2024 di € 19.705,25, dichiarazione dei redditi 2024 con un reddito complessivo di € 153.895,00 di cui € 144.000,00 da assegno del coniuge, dichiarazione dei redditi 2023 con un reddito complessivo di € 12.000,00, proventi
2024 della Fattoria di Martignana Società agricola s.a.s. (di cui la ricorrente è socia accomandante all'1% e che non produrrebbe utili) per attività di agriturismo pari ad
€ 110.621,00.
da parte sua, possiede un patrimonio immobiliare significativo e Controparte_1 ricopre ruoli di rilievo in diverse società, con redditi elevati. Egli fa fronte a numerosi impegni economici, tra cui – in via integrale - al mantenimento dei figli, alle spese degli immobili e al rimborso di mutui. Tutti i beni immobili e le partecipazioni societarie sono di origine ereditaria, provenienti dal padre e dalla madre. La società IF ER S.r.l. è stata ereditata in comproprietà con il fratello GI ER. L'ultima divisione tra i fratelli è avvenuta nel giugno CP_1
2021 (atto notarile e da tale data non risultano incrementi patrimoniali in Per_9 capo al resistente. Gli immobili locati ad Controparte_11 Controparte_12
e non sono più di sua proprietà dal 2021, in seguito alla
[...] Parte_3 divisione ereditaria. La casa familiare di Via delle Campora è stata acquistata esclusivamente dal con mutuo intestato a lui, da rimborsare fino al 2044 CP_1 con rate mensili di € 10.000,00 senza alcun contributo economico da parte della
Parte_1
Il più nel dettaglio, proveniente da una famiglia di imprenditori pratesi, CP_1 ricopre ruoli di rilievo in diverse società, tra cui il IF GI ER s.p.a. (è consigliere, procuratore e presidente del Consiglio di amministrazione, nonché proprietario del 42,5% delle quote societarie. Il valore della produzione della società
è di € 27.252.916,00, con un utile netto di €1.184.417,00 nel 2023, in crescita rispetto al 2022), la (il è Controparte_7 CP_1 amministratore di questa società attiva nella coltivazione di fondi rustici e altre attività agricole), e l' costituita Controparte_13 nel 2023, azienda che si occupa di coltivazione di cereali. Ha allegato i seguenti redditi annuali: Dichiarazione 2023 con € 937.847,00 di reddito complessivo pagina 13 di 21 riferibile al periodo di imposta 2022, Dichiarazione 2024 con € 1.021.677,00 di reddito complessivo riferito al periodo di imposta 2023. Ha il seguente patrimonio immobiliare (come da visura nazionale per soggetto al 03.03.2025): possiede 42 fabbricati e 293 terreni, distribuiti tra Firenze, Sesto Fiorentino, Pieve SA ST
(AR), Grosseto e Prato e alcuni di questi immobili generano redditi da locazione significativi. In particolare, in merito alla valutazione della situazione patrimoniale immobiliare del resistente, dalla documentazione acquisita tramite accesso all'Anagrafe Tributaria, risulta che il è titolare di un patrimonio immobiliare CP_1 articolato, costituito da numerosi beni immobili oggetto di contratti di locazione, compravendita e garanzie reali. In particolare, sono stati rilevati 67 contratti riferibili a beni immobiliari, suddivisi in locazioni a uso abitativo con valori compresi tra € 4.800,00 e € 66.000,00, sia con canone annuale che per l'intera durata, affitti di fondi rustici con valori fino a € 450.000,00, spesso con canone per l'intera durata, locazioni ad uso diverso dall'abitativo con canoni anche molto elevati. Quanto alle locazioni di immobili, ha allegato, in particolare, contratti relativamente a proprietà immobiliari locate sia dallo stesso (si veda, tra gli CP_1 altri, contratto locazione Schoeley per un canone annuo di € 45.000,00, contratto locazione Sabato per un canone annuale di € 30.000,00, contratto di locazione per un canone annuale di € 12.000,00, oltre ad altri contratti di locazione ER0 per importo più ridotto) che dal medesimo insieme al fratello ed alla sorella (tra questi, fra tutti si consideri il canone di locazione versato ai da Bulgari Italia CP_1
S.p.a. per la locazione di porzione di immobile sito in Firenze, via Tornabuoni, dell'importo di € 720.000,00 annui), Dossier titoli (Banca Passadore Dossier Titoli per una posizione al 07.11.2024 di € 446.011,50 ed al 27.01.2025 di € 123.846,25) e
Conti correnti, alcuni cointestati con i fratelli ed altri come unico intestatario (conto con saldo al 28.01.2025 di € 151.774,00) dai cui estratti conto Controparte_8 emergono le ingenti spese per il mantenimento della casa familiare, il rimborso del mutuo e le spese comuni relative al palazzo di Via Tornabuoni. La documentazione evidenzia complessivamente una capacità patrimoniale significativa, con disponibilità di numerosi beni immobiliari, sia a uso abitativo che commerciale e agricolo, produttivi di reddito e oggetto di operazioni di compravendita e pagina 14 di 21 finanziamento, unitamente a partecipazioni societarie in imprese attive e redditizie, liquidità e strumenti finanziari significativi.
Volendo fare un raffronto tra la consistenza patrimoniale dei coniugi si rileva quanto segue: la risulta titolare di un ampio patrimonio immobiliare, Parte_1 composto da 65 unità tra fabbricati e terreni, con una superficie agricola di circa 91 ettari. Tuttavia, tutti i beni risultano in comproprietà con altri familiari, con quote generalmente pari a 1/3 o 1/6. Le rendite catastali sono modeste (rendita fabbricati €
2.299,52, redditi dominicale e agrario complessivi inferiori a € 700,00). La ha inoltre ereditato una quota dell'azienda agricola “Tenuta Terre del Parte_1
Castello di Tizzano”, con beni strumentali e titoli PAC. Il pur con un CP_1 numero inferiore di immobili, presenta indicatori di maggiore redditività: reddito dominicale di € 1.069,00, numerosi contratti di locazione attivi (abitativi, commerciali, rustici), garanzie reali su immobili fino a € 3.600.000, e donazioni ricevute per oltre € 4.000.000. Le attività economiche risultano articolate e comprendono locazioni, compravendite e trasferimenti patrimoniali.
In estrema sintesi, il patrimonio della appare più esteso in termini di Parte_1 consistenza fisica, ma meno redditizio e interamente in comproprietà, quello del seppur meno esteso, risulta più liquido, produttivo e autonomamente CP_1 gestito.
In conclusione, è ravvisabile, per quanto emerge documentalmente, una situazione in cui il ha redditi annuali elevati e un patrimonio immobiliare significativo CP_1 che genera ulteriori entrate mentre la pur avendo ereditato un patrimonio Parte_1 significativo (documentato con denuncia di successione di , non Persona_6 risulta avere redditi da lavoro e la sua dichiarazione dei redditi riporta essenzialmente l'assegno di mantenimento.
8. Tanto premesso deve osservarsi, quanto al profilo compensativo-perequativo dell'assegno divorzile richiesto, che la ha dedotto di aver rinunciato a Parte_1 qualsiasi prospettiva professionale per effetto del matrimonio, nel corso del quale, durato dal 2001 al 2022, si sarebbe sempre fatta carico della gestione familiare e dei tre figli (nati nel 2002, 2004 e 2005, quindi a breve distanza temporale l'uno dall'altro), del loro accudimento e della loro educazione, con modalità coerenti con pagina 15 di 21 le disponibilità economiche della famiglia, ed avrebbe, quindi, fornito un significativo apporto alla vita professionale del marito, consentendo a questo, spesso all'estero per viaggi di lavoro, di dedicarsi pienamente alla propria realizzazione professionale nell'impresa tessile di famiglia e nelle altre attività economiche
(gestione delle proprietà immobiliari ed attività connesse) senza doversi preoccupare dell'organizzazione familiare. Il tal modo la avrebbe Parte_1 contribuito alla crescita ed al consolidamento del patrimonio comune e del coniuge, rinunciando di contro ad una propria realizzazione professionale e non essendo più in grado, poi, di reinserirsi nel mondo del lavoro. Il Tribunale sul punto rileva che non risulta pienamente provato, e le prove richieste e non ammesse non avrebbero apportato elementi conclusivi in tal senso, che la ricorrente abbia sacrificato una specifica carriera lavorativa a causa del matrimonio, in specie con particolari prospettive di reddito (la teste che avrebbe dovuto riferire su un reddito di
L.3.500.000, invero di non particolare rilievo, è stata rinunciata) e sviluppo di carriera. Non risulta in particolare che la scelta di abbandonare il lavoro presso non sia stata autonoma, ma influenzata dal marito. Inoltre, non vi Persona_4
è prova che la condizione di moglie e madre abbia impedito alla ricorrente di cercare altre occupazioni, per le quali il marito si sarebbe, in una circostanza, attivato. La ha lavorato presso l'ufficio acquisti per grandi magazzini Parte_1
d'alta moda come assistente agli acquisti (Assistant Buyer) ed ha Persona_4 chiesto volontariamente il trasferimento dall'ufficio di Milano all'ufficio di Firenze nel settembre 1999, continuando a lavorare fino al gennaio o febbraio del 2001
(circostanza confermata dalla stessa durante l'interpello all'udienza del 20 marzo
2025 e dalla testimonianza della madre della ricorrente, di Testimone_5
Coarazze che ha confermato che la figlia aveva chiesto il trasferimento a Firenze e aveva lavorato fino a un mese prima del matrimonio, cioè fino a marzo 2001). Sulla base delle risultanze processuali risulterebbe che la scelta di abbandonare il lavoro presso nel 1999 sia stata una decisione autonoma della Persona_4
senza che risulti un coinvolgimento o pressione da parte del ER. Parte_1
Tanto premesso in fatto si rileva, tuttavia, che il contributo dei coniugi alle esigenze della famiglia passa spesso attraverso impegni e sacrifici espressione di una pagina 16 di 21 decisione di comune indirizzo della vita familiare, la quale, però, non necessariamente assume la forma di un espresso accordo di rinuncia ad occasioni professionali che proietterebbero l'impegno del coniuge al di fuori della famiglia, più verosimilmente trattasi di scelte condivise in modo tacito. In tale possibile ottica entrambi i coniugi dovranno assumersi la responsabilità delle scelte, azioni e comportamenti posti in essere o assecondati in vista del matrimonio e durante il rapporto di coniugio in base ad un principio di autoresponsabilità che, ed è importante, dovrà percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine. Così, se all'inizio e nel corso della relazione l'autoresponsabilità rimane condivisa poiché i coniugi decidono insieme come organizzare la loro vita, stabiliscono le regole fondamentali, anche mediante comportamenti assecondati da entrambi, quando la relazione finisce l'autoresponsabilità diventa individuale nel senso che ogni coniuge dovrà trovare i mezzi per vivere autonomamente e con dignità, anche quello economicamente più debole. Tuttavia, non si potrà ignorare ciò che è accaduto durante il matrimonio, applicando il principio di autoresponsabilità solo al momento del divorzio, poiché ciò penalizzerebbe principalmente la parte più debole. La definizione dei ruoli all'interno della famiglia, infatti, anche in forma non esplicita ma rappresentata da comportamenti di fatto accettati, necessita nella fase post coniugale che sia comunque assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o anche prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare comune e personale dell'altro coniuge. Occorre, in definitiva, che sia riconosciuto in misura da ritenersi congrua l'incremento di benessere concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie all'aiuto che egli abbia ricevuto dall'impegno familiare dell'altro.
Riportando tali principi al presente giudizio, al Tribunale appare presumibile che la circostanza della cessazione del lavoro della in concomitanza con la Parte_1 celebrazione del matrimonio e la sua inattività per tutto l'arco temporale del rapporto coniugale sia stata una decisione tacitamente condivisa dai coniugi, in vista della formazione della futura famiglia, anche in ragione del fatto che le condizioni pagina 17 di 21 patrimoniali di entrambe le parti, e soprattutto le entrate del marito, ben potevano permettere che la si dedicasse pienamente alla cura della famiglia senza Parte_1 la preoccupazione di dover necessariamente lavorare per assicurarsi una qualche entrata economica, non necessario al benessere della famiglia e proprio.
Premesso ciò, al Tribunale appare in ogni caso significativo e non specificamente contestato il contributo della alla vita matrimoniale (almeno fino al Parte_1 momento dell'insorgere della crisi), in termini di cura della famiglia e dei tre figli
(nati a breve distanza di tempo l'uno dall'altro), per aver ella seguito da vicino le loro attività quotidiane, educative e ricreative, assicurandosi che ricevessero l'attenzione e il supporto necessari per il loro sviluppo. In particolare, la ricorrente ha affrontato le problematiche fisiche e cognitive del terzogenito , seguendolo ER adeguatamente e gestendo le sue speciali necessità e, tra le altre incombenze, ha gestito i traslochi familiari, ciò che ne ha certamente richiesto l'impegno in prima linea per allestire le nuove case. Questo ha richiesto un sicuro sforzo organizzativo e di adattamento ai mutamenti. Ritiene poi il Tribunale di non disconoscere adeguato rilievo al dato della prolungata inerzia lavorativa della ricorrente che, sebbene dotata di capacità e risorse da spendere nuovamente nel mondo del lavoro come infra specificato, di fatto non lavora da più di 20 anni ciò che può oggettivamente creare una difficoltà, anche se non impossibilità, di conseguire agevolmente un reddito adeguato al proprio mantenimento. Il Tribunale, pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, ritiene di ravvisare la finalità perequativa dell'assegno, al fine di consentire alla ricorrente di compensare l'impegno familiare profuso nel corso del rapporto coniugale e, infine, seppur in misura minore, la capacità professionale in parte compromessa dalla prolungata inerzia lavorativa.
9. Quanto alla funzione assistenziale dell'assegno che ricorre quando il coniuge beneficiario non ha mezzi adeguati a mantenere un'esistenza dignitosa autonomamente e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, garantendogli così il necessario supporto economico e mirando a promuovere la solidarietà economica tra gli ex coniugi, il Tribunale rileva che tale profilo va certamente escluso in considerazione dell'aver ella ereditato un considerevole patrimonio dal pagina 18 di 21 padre, seppur insieme alle sorelle, al fratello ed alla madre, che Persona_6 include ville, terreni e partecipazioni societarie. Questo patrimonio infatti è tale da garantirle mezzi adeguati al proprio mantenimento. Del resto, si rileva che la scelta di utilizzare o meno in modo proficuo i propri beni è una decisione personale del proprietario o comproprietario, ma le conseguenze di tale scelta non possono gravare su altri. Se ha deciso di non valorizzare adeguatamente Parte_1 il patrimonio di cui dispone, ciò non può tradursi in un onere economico per il marito. Devono, infatti, essere prese in considerazione le capacità reddituali effettive e, nel caso di specie, è evidente che la possiede un patrimonio Parte_1 ampiamente sufficiente a garantirle un adeguato sostentamento. Deve ritenersi, poi, che la ricorrente, nonostante la lunga ed indiscussa inattività, sia comunque dotata di capacità lavorativa, essendo ancora giovane (52 anni), ben introdotta nella società
e disponendo di risorse che le avrebbero permesso di trovare un'occupazione adeguata, che certamente potrebbe mettere a frutto quantomeno impegnandosi nel mettere a reddito i beni caduti in eredità. Va peraltro evidenziato che ella appartiene ad una famiglia di rilievo, con un nome ben conosciuto e riconoscibile ed il prestigio del nome di famiglia potrebbe agevolarle il reperimento di un impiego specialmente in settori dove la reputazione e le connessioni sono fondamentali.
Prima del matrimonio, inoltre, la ha lavorato come assistente agli Parte_1 acquisti presso , dimostrando di possedere competenze nel settore Persona_4 degli acquisti. Anche se ha interrotto la sua carriera per dedicarsi alla famiglia, queste competenze rimangono valide e potrebbero essere aggiornate attraverso corsi di formazione o esperienze lavorative mirate in modo tale da rendere le abilità possedute trasferibili a molti contesti lavorativi, ad esempio in ruoli di amministrazione, gestione di proprietà o organizzazione di eventi. La Parte_1 poi, può contare sul supporto della famiglia e, grazie all'eredità ricevuta, dispone di risorse finanziarie (tra l'altro anche in virtù degli accordi di separazione) che le permetterebbero di investire in formazione, consulenze professionali ed altre attività che potrebbero facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro. Queste risorse, insomma, potrebbero essere utilizzate per migliorare le proprie competenze e per esplorare nuove opportunità lavorative. In conclusione, deve ritenersi che la pagina 19 di 21 combinazione del prestigio del nome di famiglia, della rete di conoscenze, delle competenze pregresse, delle capacità organizzative, del supporto familiare e delle risorse patrimoniali e finanziarie, renda la in grado di provvedere a sé Parte_1 stessa e trovare un'occupazione adeguata e remunerativa.
10.Il Tribunale, conclusivamente , alla luce dello squilibrio dei redditi tra le parti, del contributo della alla vita matrimoniale in termini di gestione della Parte_1 famiglia e cura dei tre figli, pur in assenza di un sacrificio delle proprie aspettative professionali e di carriera a causa del matrimonio, considerando che la ricorrente dispone di mezzi adeguati e che, quindi, non sussistono i presupposti per un assegno divorzile di natura assistenziale, ritiene giustificato il riconoscimento di un assegno di divorzio a favore della sotto il profilo compensativo - perequativo, Parte_1 necessario per riconoscere il valore del contributo dalla stessa fornito alla famiglia.
L'assegno, però, andrà quantificato – tenuto conto della durata del matrimonio - nella somma ridotta di € 5000 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, in ragione della mancanza degli altri presupposti come sopra evidenziato, dovendosi comunque evidenziare, con riferimento alla quantificazione, che per la determinazione dell'assegno divorzile, diversamente da quanto avviene per l'assegno separativo, la cui quantificazione è ininfluente sull'assegno divorzile, non rileva il criterio del tenore di vita matrimoniale, quale reso possibile dalle risorse dell'altro coniuge.
11.L'esito del giudizio ed il suo svolgimento giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, considerato che ancora in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente aveva chiesto che fossero a lei versate le somme necessarie per il mantenimento di e valutata la consistente divergenza tra _3 importo richiesto ed importo riconosciuto per l'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede: dispone che corrisponda a un assegno divorzile di € Controparte_1 Parte_1
5000,00 mensili, entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 20 di 21 conferma l'obbligo di di provvedere direttamente al mantenimento dei Controparte_1 figli e e di sostenere integralmente le spese straordinarie per tutti e tre i figli;
ER ER rigetta la richiesta della ricorrente di versamento delle somme occorrenti per la figlia alla madre, disponendo che il padre provveda a versare direttamente alla figlia _3 quanto alla stessa necessario per il proprio mantenimento;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente est. dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a ruolo con il numero R.G. 3959/2024 tra:
con l'avv. Daniela Missaglia;
Parte_1 ricorrente e con l'avv. Elisabetta Vitali Casanuova;
Controparte_1 resistente nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
OGGETTO: Divorzio – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per la ricorrente, con note autorizzate di precisazione conclusioni depositate il 08.05.2025:
“I. IN VIA PRELIMINARE 1. Dare atto della sentenza non definitiva sullo status pronunciata da Codesto Tribunale il 7.11.2024, con la quale è stata dichiarata la
pagina 1 di 21 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i coniugi e Parte_1
in Bagno a Ripoli (FI), in data 21.04.2001, Atto n. 272, P.1 S.A.. II. IN Controparte_1
VIA PREGIUDIZIALE 2. Rimettere la causa sul ruolo del G.D. per l'esperimento di CTU contabile sui redditi, patrimonio e sulla capacità economica complessiva del Signor
stante l'opacità e inattendibilità delle sue dichiarazioni fiscali, come Controparte_1 emerso in atti all'esito delle incongruenze emerse fra la documentazione da questi depositata e il verbale ex art. 492-bis c.p.c. della Corte d'Appello di Firenze (cfr. Doc. 37), alla luce anche delle osservazioni mosse da questa difesa con la memoria del 12.3.2025.
III. NEL MERITO 3. Confermare la sentenza di separazione n. 3611/2022, pubblicata il
28.12.2022, nella parte in cui dispone l'onere del di provvedere Controparte_2 direttamente al mantenimento dei figli e e di sostenere integralmente, per ER ER tutti e tre i figli, le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017 (per la figlia
il padre verserà le somme occorrenti alla madre, affinché questa poi provveda _3 alle necessità della figlia, quindi alloggio e spese universitarie).
4. Accertato il diritto della
Signora a percepire un assegno divorzile, disporre che il Signor Parte_1 corrisponda alla medesima, a titolo di assegno divorzile, la somma di Controparte_1
Euro 20.000,00 mensili, per dodici mensilità, entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT;
5. Rigettare ogni contraria istanza e domanda del Signor
II. IN VIA ISTRUTTORIA.
6.Disporre – come richiesto in via Controparte_1 pregiudiziale - CTU contabile per determinare l'esatta capacità economico-reddituale- patrimoniale del Dottor considerando tutte le consistenze mobiliari, Controparte_1 societarie e immobiliari.
7. Ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale: 1) Vero che la Signora ha lavorato presso l'ufficio acquisti per grandi Parte_1 magazzini d'alta moda “ come assistente agli acquisti (Assistant Buyer) Persona_4 prima a Milano tra il 1996 e il 1998 e poi, dopo aver conosciuto il Signor CP_1 ed essersi trasferita a Firenze, nel capoluogo toscano, lavorando presso la predetta
[...] casa di moda nel corso dell'anno 1999? 2) Vero che la Signora Parte_1 percepiva uno stipendio mensile di 3.500.000 di Lire? 3) Vero che nel 1999 la Signora
Le comunicava di aver deciso, unitamente al futuro marito Signor Parte_1
di abbandonare il lavoro per dedicarsi ai preparativi del matrimonio e Controparte_1 costituire una famiglia con lui, con il progetto concordato con il futuro marito di dedicarsi
pagina 2 di 21 a lui, ai futuri figli e alla casa a tempo pieno? 4) Vero che nel 2010 Lei proposte alla
Signora un lavoro come assistente alle vendite per case di moda, con Parte_1 uno stipendio di 2.000,00 Euro al mese, che avrebbe dovuto iniziare il 14 settembre 2010 con una trasferta a Londra ma la Signora dovette declinare a fronte Parte_1 del fatto che proprio quel giorno iniziava la prima elementare e i ritmi di lavoro ER prospettati erano incompatibili con gli impegni genitoriali e familiari della Signora
Si indica come teste la Signora di Milano. 5) Parte_1 Testimone_1
Vero che nel corso del matrimonio contratto fra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
Lei ha sentito quest'ultimo affermare “il lavoro costa” e, rivolto alla moglie “te
[...] con me avrai sempre una bistecca nel piatto”? Si indicano come testi i sigg.ri: - Tes_2 di Firenze;
- di Firenze;
- di Firenze;
-
[...] Testimone_3 Testimone_4 di Firenze;
- di Firenze;
- Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 di Firenze;
- di Firenze;
6) Vero che la Signora che Controparte_6 Parte_1
Lei conosce dall'infanzia, dopo le nozze con il Signor nel 2001, si è Controparte_1 dedicata alla famiglia, alla casa, al marito e ai figli nati dal matrimonio, perché questo era lo specifico accordo tra i coniugi? Si indicano come testi i sigg.ri: - di Testimone_2
Firenze; - di Firenze;
7) Vero che Lei ha assistito ad un dialogo Controparte_3 fra il Signor e il Signor nel quale quest'ultimo così Controparte_1 Parte_2 affermava “Te che hai la moglie che non lavora non sai cosa voglia dire” e il Signor rispondeva “sono fortunato”? Si indica come teste la Signora Controparte_1 [...] di Firenze;
8) Vero che la Signora ha partecipato alla CP_3 Parte_1 ristrutturazione delle case in cui ha vissuto la famiglia e in cui si è trasferita nel corso del matrimonio, con riferimento specifico agli immobili di Bagno a Ripoli, prima, e di Firenze,
Via delle Campora, poi, affiancondaLa con impegno quotidiano e fornendo indicazioni sulle modalità di approntamento, arredamento, finitura degli immobili? Si indica come testa la Signora di Firenze;
9) Vero che la Signora Controparte_3 [...]
dopo le tre gravidanze e la nascita di , all'esito delle diagnosi di ritardo Parte_1 ER cognitivo del terzogenito, ha seguito costantemente l'evoluzione del figlio, accompagnandolo alle visite presso specialisti e ASL, presso il Centro Rieducazione
Ortofonica? 10)Vero che la Signora si è occupata in prima persona e Parte_1 da sola ad accompagnare i figli , e alle attività dai medesimi _3 ER ER
pagina 3 di 21 frequentate (equitazione, tennis, calcio, danza, ripetizioni scolastiche, lezioni d'inglese), compiendo plurimi viaggi giornalieri? Si indicano come testi i sigg.ri: - Testimone_2 di Firenze;
- di Firenze;
- di Firenze;
- Controparte_3 Controparte_4 di Firenze;
- di Firenze III . IN OGNI CASO - Controparte_5 Controparte_6
Con vittoria di competenze e spese di lite.”
Per il resistente con note autorizzate di precisazione delle conclusioni depositate il
07.05.2025: “Nel merito: - Dato atto che tutti i figli della coppia sono maggiorenni, i figli
e dal dicembre 2022 vivono con il padre presso l'immobile di Via delle ER ER
Campora n. 7 Firenze, mentre, attualmente, vive e studia ad Utrecht. - Dato atto _3 che il Dott. provvede direttamente al 100% al mantenimento dei figli e CP_1 ER
e sostiene integralmente le spese straordinarie come da linea guida del C.N.F. 2017. ER
- Dato altresì atto che il dott. è disponibile a mantenere al 100% la figlia CP_1 _3 in via diretta sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie. - Rigettare la richiesta della C.ssa di assegno divorzile, mancandone, come dimostrato anche dalle Parte_1 risultanze dell'istruttoria, i presupposti sia giuridici che di fatto e per l'effetto statuire che nessun assegno divorzile debba essere versato alla stessa. Emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno. - Rigettare, discostandosi dalla sentenza di separazione, la richiesta della C.ssa di fare da tramite per le spese di alloggio e spese universitarie della Parte_1 figlia e quindi per l'effetto rigettare la richiesta di obbligo al padre di versare _3 alla ricorrente le somme occorrenti ad , domanda che, comunque, in corso di _3 causa non pare sia stata coltivata dalla ricorrente. Il padre è disposto a versare quanto richiesto da direttamente sul conto della figlia. In ogni caso con vittoria di _3 competenze e spese di lite e rimborso forfettario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 04.04.2024 e ritualmente notificato,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Bagno a Ripoli Parte_1
(FI) il 21.04.2001 con dal quale sono nati i figli Controparte_1 _3
(25.05.2002), (30.04.2004) e (20.07.2005), ha adito il Tribunale di ER ER
Firenze al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo già stata dichiarata dallo stesso Tribunale la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 3611/2022 pubblicata il 28.12.2022. La ricorrente, dando atto che tutti i pagina 4 di 21 figli hanno raggiunto la maggiore età e che le parti avrebbero già concordato in merito al loro mantenimento, ha ricondotto il thema decidendum del giudizio, oltre che alla pronuncia sullo status, alla statuizione sull'assegno divorzile che la richiede in misura superiore a quella definita con la sentenza di Parte_1 separazione. Ha rappresentato di aver abbandonato il proprio impiego professionale nel campo della moda subito dopo il matrimonio, su richiesta del marito, per dedicarsi alla famiglia. Nel corso dell'unione coniugale sarebbero emerse numerose criticità, anche nei rapporti con le rispettive famiglie d'origine. Il assorbito CP_1 dagli impegni lavorativi presso l'azienda tessile di famiglia, avrebbe mostrato un atteggiamento di disinteresse e mancanza di supporto nei confronti della moglie e dei figli. Le tensioni familiari sarebbero state aggravate dalle difficoltà di salute del figlio , che ha manifestato ritardi cognitivi e problemi di apprendimento. La ER avrebbe affrontato da sola tali situazioni, senza il sostegno del marito, Parte_1 che invece avrebbe continuato a delegare le responsabilità familiari. Nel novembre
2021 il avrebbe abbandonato la casa coniugale, trasferendosi in un altro CP_1 appartamento a Firenze. La quindi, avrebbe deciso di lasciare l'ex casa Parte_1 coniugale per permettere al marito di rientrarvi, trasferendosi altrove. Le condizioni separative stabilite dal Tribunale di Firenze avevano previsto l'affido condiviso del figlio con domiciliazione prevalente presso il padre, il mantenimento dei figli ER
a carico del e un assegno separativo di € 12.000,00 euro mensili per la CP_1
Parte_1
La ricorrente nel presente giudizio ha chiesto un assegno divorzile superiore, fondando la domanda sulla sperequazione economica tra le parti e sul contributo personale ed economico dato alla famiglia durante il matrimonio. Ha evidenziato la situazione economica del marito, proveniente da una ricca famiglia di imprenditori pratesi ed affermato professionista che ricopre il ruolo di presidente del Consiglio di
Amministrazione del IF GI ER S.p.A., società attiva nella lavorazione e nella commercializzazione di materie prime tessili, della quale è proprietario al
42,5 %, di amministratore della Controparte_7 attiva nella coltivazione di fondi rustici, nella silvicoltura, nell'allevamento di animali e, in genere, nella coltivazione di seminativi e proprietario di un pagina 5 di 21 considerevole patrimonio immobiliare. La ricorrente ha rappresentato che il reddito lordo del ER documentato nel giudizio di separazione si attesterebbe su €
769.048,00 annui (PF 2022), ma secondo le deduzioni della stessa questo sarebbe un dato non pienamente coerente con l'effettiva potenzialità reddituale del marito, avendo egli omesso di produrre ulteriori contratti di locazione (es. quello con
Armani Retail S.r.l. quale “avente causa” e con valore della locazione pari ad €
850.000,00 annuali) che emergerebbero dalle risultanze dell'accesso all'anagrafe tributaria e dal verbale all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica ai sensi dell'art. 492 bis cpc, nonché ulteriori conti correnti.
La ricorrente ha più volte lamentato che la ricostruzione operata dal in CP_1 merito alla propria condizione economica e patrimoniale sarebbe tutt'altro che limpida. Ben diversa sarebbe, invece, la condizione economica della la Parte_1 quale non lavorerebbe e non avrebbe alcun reddito dopo aver abbandonato la propria carriera presso la casa di moda “ a Milano su espressa Persona_4 richiesta del marito per dedicarsi prima a lui e, successivamente, anche alla crescita e all'accudimento dei tre figli. La ricorrente ha sottolineato che per tutto l'arco di tempo del rapporto matrimoniale sarebbe sempre stato il a provvedere alla CP_1 stessa, rifiutando la prospettiva che la moglie reperisse un'occupazione lavorativa, e che quindi ella non avrebbe più potuto cercare alcun impiego anche in considerazione del fatto che sarebbe in possesso solo del diploma di scuola media superiore e non avrebbe la benché minima capacità lavorativa, fattispecie che, unitamente all'età anagrafica, oggi 52 anni, delineerebbe un quadro futuro precario.
Ha allegato di essere titolare di un conto corrente presso di Controparte_8 un'Audi A4 del 2016, e di detenere quote minoritarie di porzioni di terreni e boschi
(non edificabili), infruttiferi e pressoché privi di valore. La ha, quindi, Parte_1 chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con di confermare la sentenza di separazione n. Controparte_1
3611/2022, nella parte in cui dispone l'onere del di provvedere direttamente CP_1 al mantenimento dei figli e , che vivono presso il padre nell'ex casa ER ER coniugale di Firenze, e di sostenere integralmente per tutti e tre i figli le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017, di accertare il diritto della pagina 6 di 21 a percepire un assegno divorzile e, di conseguenza, disporre che il Parte_1 corrisponda alla medesima, a titolo di assegno divorzile, la somma di € CP_1
20.000,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat.
2. Il resistente si è costituito con comparsa di risposta contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente. Il in CP_1 particolare, ha contestato le affermazioni della moglie precisando che la Parte_1 nel 1999 si sarebbe licenziata perché il lavoro non le sarebbe piaciuto e ha sostenuto che la crisi coniugale sarebbe stata causata dai comportamenti tenuti dalla moglie negli anni 2020-2022, più precisamente riguardo all'educazione dei figli. La avrebbe, infatti, introdotto nella vita familiare un sedicente educatore, il Parte_1
Per_ "Sig. ", che avrebbe avuto un impatto negativo sulla vita scolastica e relazionale dei figli, causando tensioni tra i coniugi. Il ha evidenziato di aver sempre CP_1 provveduto generosamente al mantenimento della famiglia, versando somme Per_ considerevoli alla moglie. La presenza del "Sig. ", tuttavia, avrebbe portato a gravi incomprensioni e difficoltà, culminate in episodi di minacce e denigrazione nei confronti del resistente. Dopo la separazione, il avrebbe continuato a CP_1 sostenere i figli, riuscendo a reintegrarli nel percorso scolastico e a migliorare la loro situazione psicologica. La invece, si sarebbe estraniata dalla vita dei Parte_1 figli maschi, mostrando disinteresse e rifiutando di collaborare. Il ha CP_1 contestato la richiesta di assegno divorzile della moglie, sostenendo che la avrebbe mezzi adeguati e la capacità di procurarsi un reddito. La stessa, Parte_1 infatti, appartiene ad una delle più antiche famiglie nobili fiorentine, proprietaria sia da parte del padre che da parte della madre di palazzi, tenute, poderi e case coloniche a reddito, di ville e terreni coltivati, di vigneti nella zona di produzione di eccellenza del Chianti, perfino di una riserva di caccia, e sarebbe quindi perfettamente in grado di provvedere al proprio mantenimento. Nel 2022, in particolare, la moglie avrebbe ereditato un cospicuo patrimonio dal padre che le permetterebbe di vivere agiatamente. Ha aggiunto che la non avrebbe Parte_1 mai lavorato in vita sua per propria espressa volontà ed anche adesso che è totalmente libera da incombenze familiari non avrebbe mai cercato un lavoro o un'occupazione, mentre potrebbe agevolmente impiegarsi se solo lo volesse. Il
pagina 7 di 21 ricorrente ha ridimensionato la prospettazione del proprio patrimonio avanzata dalla moglie ed ha rappresentato di essere sì persona benestante ma di non possedere affatto tutte le proprietà elencate dalla controparte. Il resistente sarebbe proprietario tra Firenze, Arezzo, Prato e Grosseto di dodici immobili, un rudere, due negozi e diversi ettari di terreno che non darebbero reddito e non possiederebbe né le auto indicate da controparte né i due natanti. Ha rappresentato di essere titolare insieme al fratello del “IF GI ER SPA” con stabilimento a Prato che costituirebbe la propria stabile attività lavorativa ma che starebbe vivendo un periodo economicamente complicato, tanto che il con il proprio fratello CP_1 starebbero valutando la cassa integrazione per evitare la chiusura. Il resistente ha rilevato che, dopo la morte del padre della ricorrente e i lasciti ereditari di questo, la posizione dei coniugi sarebbe assolutamente in equilibrio e per tale motivo, la non avrebbe diritto ad alcun assegno divorzile. Con riguardo al Parte_1 mantenimento dei tre figli, maggiorenni ma non autosufficienti, il resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare che il padre continuerà a provvedere al mantenimento diretto sia ordinario che per le spese straordinarie dei figli e ER
, maggiorenni ma non autosufficienti, con disponibilità del resistente a ER provvedere al mantenimento diretto sia per le spese ordinarie che straordinarie anche della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, attualmente ad _3
Utrecht. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con di dare atto che Parte_1 tutti i figli della coppia sono maggiorenni, che i figli e dal dicembre ER ER
2022 vivono con il padre presso l'immobile di Firenze mentre vive e _3 studia ad Utrecht, e che il padre provvede direttamente al mantenimento dei figli e e sostiene integralmente le spese straordinarie come da linea guida ER ER del C.N.F. 2017, di rigettare la richiesta della di assegno divorzile Parte_1 mancandone i presupposti sia giuridici che di fatto e, di conseguenza, statuire che nessun assegno divorzile debba essere versato alla stessa, di rigettare, discostandosi dalla sentenza di separazione, la richiesta della di fare da tramite per le Parte_1 spese di alloggio e spese universitarie della figlia e, quindi, per l'effetto _3 rigettare la richiesta di obbligo al padre di versare alla ricorrente le somme pagina 8 di 21 occorrenti ad e prevedere, invece, che il padre verserà quanto richiesto _3 direttamente sul conto della figlia.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti con i rispettivi difensori sono comparse all'udienza del 07.11.2024 e sono state interpellate dalla Giudice sulla condizione e sul rapporto con i figli, e sulle rispettive situazioni economiche, patrimoniali ed abitative. Il Tribunale, quindi, con sentenza parziale n. 3495/2024 pubblicata l'08.11.2024 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e unica domanda Parte_1 Controparte_1 formulata dalla difesa del resistente sulla quale la causa era stata posta in decisione, senza opposizione della ricorrente, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Con provvedimento del 25.11.2024 la Presidente ha disposto sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti ed il giudizio è proseguito mediante il deposito delle memorie autorizzate per l'allegazione dei documenti richiesti, per l'escussione delle prove testimoniali ammesse e dell'interrogatorio formale della ricorrente. Con provvedimento del 07.04.2025, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 20.03.2025, la Giudice si è nuovamente pronunciata sulle istanze istruttorie ammettendo le produzioni documentali effettuate e rigettando le ulteriori istanze istruttorie della ricorrente ed ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis 28 cpc.
All'udienza del 08.07.2025, quindi, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. In ordine alle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente il Tribunale osserva che la ricorrente ha rinunciato alla teste di Milano Testimone_1 all'udienza del 20.3.2025, teste che in sede di precisazione delle conclusioni chiede di sentire sui capitoli da1 a 5, laddove la rinuncia rende inammissibile la prova. Per
i restanti capitoli si osserva che i fatti su cui verterebbero molte delle testimonianze richieste risultano irrilevanti o i capitoli sono dedotti con modalità che non li rendono ammissibili come già rilevato con ordinanza del 25.11.2024 che il
Tribunale condivide e richiama. Le allegazioni già presenti agli atti del procedimento, inoltre, risultano sufficienti per la valutazione dei fatti in questione pagina 9 di 21 con conseguente irrilevanza delle altre testimonianze richieste che non apporterebbero elementi nuovi o rilevanti ai fini della decisione. La causa, quindi, è sufficientemente istruita, risultando superflue le ulteriori produzioni chieste dalla ricorrente e la CTU con la conseguenza che le richieste istruttorie vanno rigettate.
Opportunamente, con riguardo alla richieste di approfondimenti istruttori relativi alle risorse del resistente va ricordato che secondo la giurisprudenza consolidata e costante della Suprema Corte non è necessario che i redditi dei coniugi siano accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro complessive situazioni patrimoniali e reddituali (ex plurimis
Cass. 975/2021)
5. Procedendo all'esame del merito, il Tribunale rileva che il marito si è assunto l'onere di provvedere integralmente al mantenimento dei figli, sia per quanto attiene alle spese ordinarie (i due figli maschi peraltro abitano con il padre e non hanno rapporti con la madre) sia per le spese straordinarie. Tale disponibilità trova piena giustificazione nelle ampie disponibilità e redditi paterni, e di essa va preso atto, anche con riferimento alla figlia che vive all'estero da sola, difettando _3 ogni legittimazione della madre a percepire somme per il mantenimento della stessa
(la domanda è stata ancora formulata in sede di precisazione delle conclusioni, e non coltivata nelle memorie conclusionali).
6. Con riferimento alla domanda relativa all'assegno divorzile da parte della ricorrente, è opportuno ricordare, in punto di diritto, che, secondo gli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile, ribaditi anche di recente, “L'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della L. n. 898 del 1970, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita, ovvero assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura: il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione
pagina 10 di 21 della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.” (Cass.Civ. Sez. I Ord. 15.04.2025 n. 9887).
La Suprema Corte ha altresì precisato che “L'assegno divorzile può essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali
(che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, come nel caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da quella
a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Questo, però, non significa che, sempre in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale, l'assegno non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali, anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria) esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi” (Cass. Civ., Sez.
I, Ord., 19 febbraio 2024, n. 4328).
L'interpretazione resa dalla Suprema Corte, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di vagliare la domanda di assegno divorzile alla luce delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, avuto riguardo alla pregressa vita coniugale.
Nella concreta applicazione di tale principio occorre partire dalla ricostruzione della situazione patrimoniale dei coniugi per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio. Occorre poi accertare se l'eventuale disparità sia frutto di scelte condivise durante il matrimonio, alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio personale e comune, anche in considerazione della durata del vincolo coniugale.
7. Quanto alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, la cui verifica costituisce precondizione per il successivo accertamento dei requisiti per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno, si osserva che Pt_1
pagina 11 di 21 non risulta avere redditi da lavoro e la quasi totalità del suo reddito che Parte_1 risulta dalle dichiarazioni fiscali proviene dall'assegno di mantenimento versato dal
Tuttavia ella ha ereditato un patrimonio significativo dal padre, CP_1 rappresentato da immobili (ville e terreni a Greve in Chianti, Empoli e Orbetello, inclusi vigneti e riserve di caccia) e da partecipazioni societarie (quota di minoranza nella Fattoria di Martignana, Società Agricola in Accomandita Semplice). Dalla denuncia di successione del padre emerge che Persona_6 [...] ha ereditato la quota di 1/6 (in comunione con altri 5 coeredi) del Parte_1 patrimonio del padre, tra cui terreni a Bagno a Ripoli (FI) e Greve in Chianti (FI) – in particolare Località Tizzano, per un numero di particelle catastali di oltre 100 (tra uliveti, seminativi, boschi, ecc.) ed una superficie complessiva di oltre 300 ettari, fabbricati (abitazioni, annessi agricoli, fabbricati rurali) prevalentemente in provincia di Firenze e quote societarie nell'azienda agricola Tenuta Terre del
Castello di Tizzano di Roberto FI con beni strumentali e terreni annessi, oltre ad altri beni (conti correnti bancari presso Banca Monte dei Paschi di Siena, titoli e fondi - Fondi Anima Emerg Cl B.P., Titoli Controparte_9
AGEA, ovvero titoli agricoli per contributi PAC). Quanto agli immobili (terreni e fabbricati) posti nel comune di Greve in Chianti (FI), da visura aggiornata al
04.02.2025 la risulta comproprietaria principalmente con Parte_1 [...]
in alcuni casi anche con Controparte_10 Controparte_4 Persona_7
e la società Domus Cantieri S.r.l. di quote generalmente pari a 1/3 o 1/6 derivanti da successione testamentaria relativamente a 55 unità tra cui immobile in Via di
Mezzano, 13, e in Località Tizzano, 54, oltre altri fabbricati, e terreni (uliveti, seminativi, boschi misti, pascoli, vigneti). La presenza di immobili residenziali di ampia metratura e terreni agricoli in zona pregiata come il Chianti suggerisce un patrimonio immobiliare di rilevante valore, sia per uso diretto che per potenziale redditività (affitti, coltivazioni, valorizzazione turistica). Ella può, quindi, godere anche di redditi derivanti dai beni ricevuti per successione, atteso che possiede immobili che generano e comunque possono generare redditi da affitti, anche se non risulta provato l'ammontare di tali entrate. Ha allegato estratto conto al 31.03.2024 del conto cointestato con le sorelle , ed presso Intesa San CP_4 CP_10 CP_5
pagina 12 di 21 con saldo pari ad € 15.823,37, estratto conto presso con Per_8 Controparte_8 saldo al 02.12.2024 di € 19.705,25, dichiarazione dei redditi 2024 con un reddito complessivo di € 153.895,00 di cui € 144.000,00 da assegno del coniuge, dichiarazione dei redditi 2023 con un reddito complessivo di € 12.000,00, proventi
2024 della Fattoria di Martignana Società agricola s.a.s. (di cui la ricorrente è socia accomandante all'1% e che non produrrebbe utili) per attività di agriturismo pari ad
€ 110.621,00.
da parte sua, possiede un patrimonio immobiliare significativo e Controparte_1 ricopre ruoli di rilievo in diverse società, con redditi elevati. Egli fa fronte a numerosi impegni economici, tra cui – in via integrale - al mantenimento dei figli, alle spese degli immobili e al rimborso di mutui. Tutti i beni immobili e le partecipazioni societarie sono di origine ereditaria, provenienti dal padre e dalla madre. La società IF ER S.r.l. è stata ereditata in comproprietà con il fratello GI ER. L'ultima divisione tra i fratelli è avvenuta nel giugno CP_1
2021 (atto notarile e da tale data non risultano incrementi patrimoniali in Per_9 capo al resistente. Gli immobili locati ad Controparte_11 Controparte_12
e non sono più di sua proprietà dal 2021, in seguito alla
[...] Parte_3 divisione ereditaria. La casa familiare di Via delle Campora è stata acquistata esclusivamente dal con mutuo intestato a lui, da rimborsare fino al 2044 CP_1 con rate mensili di € 10.000,00 senza alcun contributo economico da parte della
Parte_1
Il più nel dettaglio, proveniente da una famiglia di imprenditori pratesi, CP_1 ricopre ruoli di rilievo in diverse società, tra cui il IF GI ER s.p.a. (è consigliere, procuratore e presidente del Consiglio di amministrazione, nonché proprietario del 42,5% delle quote societarie. Il valore della produzione della società
è di € 27.252.916,00, con un utile netto di €1.184.417,00 nel 2023, in crescita rispetto al 2022), la (il è Controparte_7 CP_1 amministratore di questa società attiva nella coltivazione di fondi rustici e altre attività agricole), e l' costituita Controparte_13 nel 2023, azienda che si occupa di coltivazione di cereali. Ha allegato i seguenti redditi annuali: Dichiarazione 2023 con € 937.847,00 di reddito complessivo pagina 13 di 21 riferibile al periodo di imposta 2022, Dichiarazione 2024 con € 1.021.677,00 di reddito complessivo riferito al periodo di imposta 2023. Ha il seguente patrimonio immobiliare (come da visura nazionale per soggetto al 03.03.2025): possiede 42 fabbricati e 293 terreni, distribuiti tra Firenze, Sesto Fiorentino, Pieve SA ST
(AR), Grosseto e Prato e alcuni di questi immobili generano redditi da locazione significativi. In particolare, in merito alla valutazione della situazione patrimoniale immobiliare del resistente, dalla documentazione acquisita tramite accesso all'Anagrafe Tributaria, risulta che il è titolare di un patrimonio immobiliare CP_1 articolato, costituito da numerosi beni immobili oggetto di contratti di locazione, compravendita e garanzie reali. In particolare, sono stati rilevati 67 contratti riferibili a beni immobiliari, suddivisi in locazioni a uso abitativo con valori compresi tra € 4.800,00 e € 66.000,00, sia con canone annuale che per l'intera durata, affitti di fondi rustici con valori fino a € 450.000,00, spesso con canone per l'intera durata, locazioni ad uso diverso dall'abitativo con canoni anche molto elevati. Quanto alle locazioni di immobili, ha allegato, in particolare, contratti relativamente a proprietà immobiliari locate sia dallo stesso (si veda, tra gli CP_1 altri, contratto locazione Schoeley per un canone annuo di € 45.000,00, contratto locazione Sabato per un canone annuale di € 30.000,00, contratto di locazione per un canone annuale di € 12.000,00, oltre ad altri contratti di locazione ER0 per importo più ridotto) che dal medesimo insieme al fratello ed alla sorella (tra questi, fra tutti si consideri il canone di locazione versato ai da Bulgari Italia CP_1
S.p.a. per la locazione di porzione di immobile sito in Firenze, via Tornabuoni, dell'importo di € 720.000,00 annui), Dossier titoli (Banca Passadore Dossier Titoli per una posizione al 07.11.2024 di € 446.011,50 ed al 27.01.2025 di € 123.846,25) e
Conti correnti, alcuni cointestati con i fratelli ed altri come unico intestatario (conto con saldo al 28.01.2025 di € 151.774,00) dai cui estratti conto Controparte_8 emergono le ingenti spese per il mantenimento della casa familiare, il rimborso del mutuo e le spese comuni relative al palazzo di Via Tornabuoni. La documentazione evidenzia complessivamente una capacità patrimoniale significativa, con disponibilità di numerosi beni immobiliari, sia a uso abitativo che commerciale e agricolo, produttivi di reddito e oggetto di operazioni di compravendita e pagina 14 di 21 finanziamento, unitamente a partecipazioni societarie in imprese attive e redditizie, liquidità e strumenti finanziari significativi.
Volendo fare un raffronto tra la consistenza patrimoniale dei coniugi si rileva quanto segue: la risulta titolare di un ampio patrimonio immobiliare, Parte_1 composto da 65 unità tra fabbricati e terreni, con una superficie agricola di circa 91 ettari. Tuttavia, tutti i beni risultano in comproprietà con altri familiari, con quote generalmente pari a 1/3 o 1/6. Le rendite catastali sono modeste (rendita fabbricati €
2.299,52, redditi dominicale e agrario complessivi inferiori a € 700,00). La ha inoltre ereditato una quota dell'azienda agricola “Tenuta Terre del Parte_1
Castello di Tizzano”, con beni strumentali e titoli PAC. Il pur con un CP_1 numero inferiore di immobili, presenta indicatori di maggiore redditività: reddito dominicale di € 1.069,00, numerosi contratti di locazione attivi (abitativi, commerciali, rustici), garanzie reali su immobili fino a € 3.600.000, e donazioni ricevute per oltre € 4.000.000. Le attività economiche risultano articolate e comprendono locazioni, compravendite e trasferimenti patrimoniali.
In estrema sintesi, il patrimonio della appare più esteso in termini di Parte_1 consistenza fisica, ma meno redditizio e interamente in comproprietà, quello del seppur meno esteso, risulta più liquido, produttivo e autonomamente CP_1 gestito.
In conclusione, è ravvisabile, per quanto emerge documentalmente, una situazione in cui il ha redditi annuali elevati e un patrimonio immobiliare significativo CP_1 che genera ulteriori entrate mentre la pur avendo ereditato un patrimonio Parte_1 significativo (documentato con denuncia di successione di , non Persona_6 risulta avere redditi da lavoro e la sua dichiarazione dei redditi riporta essenzialmente l'assegno di mantenimento.
8. Tanto premesso deve osservarsi, quanto al profilo compensativo-perequativo dell'assegno divorzile richiesto, che la ha dedotto di aver rinunciato a Parte_1 qualsiasi prospettiva professionale per effetto del matrimonio, nel corso del quale, durato dal 2001 al 2022, si sarebbe sempre fatta carico della gestione familiare e dei tre figli (nati nel 2002, 2004 e 2005, quindi a breve distanza temporale l'uno dall'altro), del loro accudimento e della loro educazione, con modalità coerenti con pagina 15 di 21 le disponibilità economiche della famiglia, ed avrebbe, quindi, fornito un significativo apporto alla vita professionale del marito, consentendo a questo, spesso all'estero per viaggi di lavoro, di dedicarsi pienamente alla propria realizzazione professionale nell'impresa tessile di famiglia e nelle altre attività economiche
(gestione delle proprietà immobiliari ed attività connesse) senza doversi preoccupare dell'organizzazione familiare. Il tal modo la avrebbe Parte_1 contribuito alla crescita ed al consolidamento del patrimonio comune e del coniuge, rinunciando di contro ad una propria realizzazione professionale e non essendo più in grado, poi, di reinserirsi nel mondo del lavoro. Il Tribunale sul punto rileva che non risulta pienamente provato, e le prove richieste e non ammesse non avrebbero apportato elementi conclusivi in tal senso, che la ricorrente abbia sacrificato una specifica carriera lavorativa a causa del matrimonio, in specie con particolari prospettive di reddito (la teste che avrebbe dovuto riferire su un reddito di
L.3.500.000, invero di non particolare rilievo, è stata rinunciata) e sviluppo di carriera. Non risulta in particolare che la scelta di abbandonare il lavoro presso non sia stata autonoma, ma influenzata dal marito. Inoltre, non vi Persona_4
è prova che la condizione di moglie e madre abbia impedito alla ricorrente di cercare altre occupazioni, per le quali il marito si sarebbe, in una circostanza, attivato. La ha lavorato presso l'ufficio acquisti per grandi magazzini Parte_1
d'alta moda come assistente agli acquisti (Assistant Buyer) ed ha Persona_4 chiesto volontariamente il trasferimento dall'ufficio di Milano all'ufficio di Firenze nel settembre 1999, continuando a lavorare fino al gennaio o febbraio del 2001
(circostanza confermata dalla stessa durante l'interpello all'udienza del 20 marzo
2025 e dalla testimonianza della madre della ricorrente, di Testimone_5
Coarazze che ha confermato che la figlia aveva chiesto il trasferimento a Firenze e aveva lavorato fino a un mese prima del matrimonio, cioè fino a marzo 2001). Sulla base delle risultanze processuali risulterebbe che la scelta di abbandonare il lavoro presso nel 1999 sia stata una decisione autonoma della Persona_4
senza che risulti un coinvolgimento o pressione da parte del ER. Parte_1
Tanto premesso in fatto si rileva, tuttavia, che il contributo dei coniugi alle esigenze della famiglia passa spesso attraverso impegni e sacrifici espressione di una pagina 16 di 21 decisione di comune indirizzo della vita familiare, la quale, però, non necessariamente assume la forma di un espresso accordo di rinuncia ad occasioni professionali che proietterebbero l'impegno del coniuge al di fuori della famiglia, più verosimilmente trattasi di scelte condivise in modo tacito. In tale possibile ottica entrambi i coniugi dovranno assumersi la responsabilità delle scelte, azioni e comportamenti posti in essere o assecondati in vista del matrimonio e durante il rapporto di coniugio in base ad un principio di autoresponsabilità che, ed è importante, dovrà percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine. Così, se all'inizio e nel corso della relazione l'autoresponsabilità rimane condivisa poiché i coniugi decidono insieme come organizzare la loro vita, stabiliscono le regole fondamentali, anche mediante comportamenti assecondati da entrambi, quando la relazione finisce l'autoresponsabilità diventa individuale nel senso che ogni coniuge dovrà trovare i mezzi per vivere autonomamente e con dignità, anche quello economicamente più debole. Tuttavia, non si potrà ignorare ciò che è accaduto durante il matrimonio, applicando il principio di autoresponsabilità solo al momento del divorzio, poiché ciò penalizzerebbe principalmente la parte più debole. La definizione dei ruoli all'interno della famiglia, infatti, anche in forma non esplicita ma rappresentata da comportamenti di fatto accettati, necessita nella fase post coniugale che sia comunque assicurato, in funzione perequativa, un adeguato riconoscimento del contributo (esclusivo o anche prevalente) fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare comune e personale dell'altro coniuge. Occorre, in definitiva, che sia riconosciuto in misura da ritenersi congrua l'incremento di benessere concentratosi su uno solo dei due ex coniugi, grazie all'aiuto che egli abbia ricevuto dall'impegno familiare dell'altro.
Riportando tali principi al presente giudizio, al Tribunale appare presumibile che la circostanza della cessazione del lavoro della in concomitanza con la Parte_1 celebrazione del matrimonio e la sua inattività per tutto l'arco temporale del rapporto coniugale sia stata una decisione tacitamente condivisa dai coniugi, in vista della formazione della futura famiglia, anche in ragione del fatto che le condizioni pagina 17 di 21 patrimoniali di entrambe le parti, e soprattutto le entrate del marito, ben potevano permettere che la si dedicasse pienamente alla cura della famiglia senza Parte_1 la preoccupazione di dover necessariamente lavorare per assicurarsi una qualche entrata economica, non necessario al benessere della famiglia e proprio.
Premesso ciò, al Tribunale appare in ogni caso significativo e non specificamente contestato il contributo della alla vita matrimoniale (almeno fino al Parte_1 momento dell'insorgere della crisi), in termini di cura della famiglia e dei tre figli
(nati a breve distanza di tempo l'uno dall'altro), per aver ella seguito da vicino le loro attività quotidiane, educative e ricreative, assicurandosi che ricevessero l'attenzione e il supporto necessari per il loro sviluppo. In particolare, la ricorrente ha affrontato le problematiche fisiche e cognitive del terzogenito , seguendolo ER adeguatamente e gestendo le sue speciali necessità e, tra le altre incombenze, ha gestito i traslochi familiari, ciò che ne ha certamente richiesto l'impegno in prima linea per allestire le nuove case. Questo ha richiesto un sicuro sforzo organizzativo e di adattamento ai mutamenti. Ritiene poi il Tribunale di non disconoscere adeguato rilievo al dato della prolungata inerzia lavorativa della ricorrente che, sebbene dotata di capacità e risorse da spendere nuovamente nel mondo del lavoro come infra specificato, di fatto non lavora da più di 20 anni ciò che può oggettivamente creare una difficoltà, anche se non impossibilità, di conseguire agevolmente un reddito adeguato al proprio mantenimento. Il Tribunale, pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, ritiene di ravvisare la finalità perequativa dell'assegno, al fine di consentire alla ricorrente di compensare l'impegno familiare profuso nel corso del rapporto coniugale e, infine, seppur in misura minore, la capacità professionale in parte compromessa dalla prolungata inerzia lavorativa.
9. Quanto alla funzione assistenziale dell'assegno che ricorre quando il coniuge beneficiario non ha mezzi adeguati a mantenere un'esistenza dignitosa autonomamente e non è in grado di procurarseli per ragioni oggettive, garantendogli così il necessario supporto economico e mirando a promuovere la solidarietà economica tra gli ex coniugi, il Tribunale rileva che tale profilo va certamente escluso in considerazione dell'aver ella ereditato un considerevole patrimonio dal pagina 18 di 21 padre, seppur insieme alle sorelle, al fratello ed alla madre, che Persona_6 include ville, terreni e partecipazioni societarie. Questo patrimonio infatti è tale da garantirle mezzi adeguati al proprio mantenimento. Del resto, si rileva che la scelta di utilizzare o meno in modo proficuo i propri beni è una decisione personale del proprietario o comproprietario, ma le conseguenze di tale scelta non possono gravare su altri. Se ha deciso di non valorizzare adeguatamente Parte_1 il patrimonio di cui dispone, ciò non può tradursi in un onere economico per il marito. Devono, infatti, essere prese in considerazione le capacità reddituali effettive e, nel caso di specie, è evidente che la possiede un patrimonio Parte_1 ampiamente sufficiente a garantirle un adeguato sostentamento. Deve ritenersi, poi, che la ricorrente, nonostante la lunga ed indiscussa inattività, sia comunque dotata di capacità lavorativa, essendo ancora giovane (52 anni), ben introdotta nella società
e disponendo di risorse che le avrebbero permesso di trovare un'occupazione adeguata, che certamente potrebbe mettere a frutto quantomeno impegnandosi nel mettere a reddito i beni caduti in eredità. Va peraltro evidenziato che ella appartiene ad una famiglia di rilievo, con un nome ben conosciuto e riconoscibile ed il prestigio del nome di famiglia potrebbe agevolarle il reperimento di un impiego specialmente in settori dove la reputazione e le connessioni sono fondamentali.
Prima del matrimonio, inoltre, la ha lavorato come assistente agli Parte_1 acquisti presso , dimostrando di possedere competenze nel settore Persona_4 degli acquisti. Anche se ha interrotto la sua carriera per dedicarsi alla famiglia, queste competenze rimangono valide e potrebbero essere aggiornate attraverso corsi di formazione o esperienze lavorative mirate in modo tale da rendere le abilità possedute trasferibili a molti contesti lavorativi, ad esempio in ruoli di amministrazione, gestione di proprietà o organizzazione di eventi. La Parte_1 poi, può contare sul supporto della famiglia e, grazie all'eredità ricevuta, dispone di risorse finanziarie (tra l'altro anche in virtù degli accordi di separazione) che le permetterebbero di investire in formazione, consulenze professionali ed altre attività che potrebbero facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro. Queste risorse, insomma, potrebbero essere utilizzate per migliorare le proprie competenze e per esplorare nuove opportunità lavorative. In conclusione, deve ritenersi che la pagina 19 di 21 combinazione del prestigio del nome di famiglia, della rete di conoscenze, delle competenze pregresse, delle capacità organizzative, del supporto familiare e delle risorse patrimoniali e finanziarie, renda la in grado di provvedere a sé Parte_1 stessa e trovare un'occupazione adeguata e remunerativa.
10.Il Tribunale, conclusivamente , alla luce dello squilibrio dei redditi tra le parti, del contributo della alla vita matrimoniale in termini di gestione della Parte_1 famiglia e cura dei tre figli, pur in assenza di un sacrificio delle proprie aspettative professionali e di carriera a causa del matrimonio, considerando che la ricorrente dispone di mezzi adeguati e che, quindi, non sussistono i presupposti per un assegno divorzile di natura assistenziale, ritiene giustificato il riconoscimento di un assegno di divorzio a favore della sotto il profilo compensativo - perequativo, Parte_1 necessario per riconoscere il valore del contributo dalla stessa fornito alla famiglia.
L'assegno, però, andrà quantificato – tenuto conto della durata del matrimonio - nella somma ridotta di € 5000 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, in ragione della mancanza degli altri presupposti come sopra evidenziato, dovendosi comunque evidenziare, con riferimento alla quantificazione, che per la determinazione dell'assegno divorzile, diversamente da quanto avviene per l'assegno separativo, la cui quantificazione è ininfluente sull'assegno divorzile, non rileva il criterio del tenore di vita matrimoniale, quale reso possibile dalle risorse dell'altro coniuge.
11.L'esito del giudizio ed il suo svolgimento giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, considerato che ancora in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente aveva chiesto che fossero a lei versate le somme necessarie per il mantenimento di e valutata la consistente divergenza tra _3 importo richiesto ed importo riconosciuto per l'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede: dispone che corrisponda a un assegno divorzile di € Controparte_1 Parte_1
5000,00 mensili, entro il giorno 05 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 20 di 21 conferma l'obbligo di di provvedere direttamente al mantenimento dei Controparte_1 figli e e di sostenere integralmente le spese straordinarie per tutti e tre i figli;
ER ER rigetta la richiesta della ricorrente di versamento delle somme occorrenti per la figlia alla madre, disponendo che il padre provveda a versare direttamente alla figlia _3 quanto alla stessa necessario per il proprio mantenimento;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 16.7.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Silvia Governatori
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