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12 marzo 2006
12 marzo 2006
Art. 38. (Abusive attivita' finanziarie) 1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attivita' riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco".
Note all'art. 38.
- Si riporta il testo dell' art. 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1.
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. [La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria]. [La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attivita' riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco].
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'art. 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.».
Note all'art. 38.
- Si riporta il testo dell' art. 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1.
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. [La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria]. [La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attivita' riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco].
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'art. 113 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.».
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 17615Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel procedimento nei confronti di: MB ZU TO, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; Penale Sent. Sez. U Num. 17615 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 udito in udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza …Leggi di più...
- raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 2005·
- applicabilità·
- esclusione·
- banche e istituti di credito o risparmio