Decreto 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1097/2025
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
dott. Giovanni Di Giorgio Giudice
dott. Antonio Cirma Giudice
ha pronunziato il seguente
D E C R E T O
nella causa civile n. 1097/2025 iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civile, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 R.D. 267/42 e vertente tra le seguenti parti
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata al ricorso introduttivo,
dall'Avv. Francesco Saverio Corso (c.f. ), presso il cui CodiceFiscale_2
studio elettivamente domicilia in Villaricca (NA), alla Via G.B. Vico n. 16
(domicilio digitale indicato in atti);
OPPONENTE
Parte_2
dichiarato dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n.
[...]
2025 reso dal G.D. dott.ssa Maria De Vivo, rappresentato e difesa in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv. Alessandro de Angelis (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa C.F._3
(CE) alla Via Armando Diaz n. 15 (domicilio digitale indicato in atti);
OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 7.02.2025 ex art. 98 r.d. 16 marzo 1942 n.267, il ricorrente ha presentato opposizione allo stato passivo del
[...]
nella parte in cui il giudice Parte_2 Parte_2
delegato aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al passivo, considerata distinta in due insinuazioni, indicate con i numeri 13 e 14,
perché ultratardiva per causa imputabile al ricorrente.
Nell'istanza di insinuazione al passivo, depositata il 28.09.2023, l'Avv. Pt_1
deduceva di aver difeso la in un giudizio promosso dal
[...] Parte_2
signor nel 2005 in tutti e tre i gradi. Persona_1
Risultata vittoriosa in primo e secondo grado, la promuoveva Parte_2
azione esecutiva nei confronti del signor per le spese legali liquidategli Per_1
nelle sentenze di primo e secondo grado.
A tale procedura si opponeva il signor sulla base di una di una Per_1
comunicazione scritta nella quale l'Avv. veniva indicato da Pt_1 Parte_2
quale cessionario del credito.
[...]
Pag. 2 di 9 La procedura veniva definita bonariamente con la compensazione delle spese processuali pari a €. 1.185,00, da detrarre dall'importo delle spese legali dovute dal signor Per_1
Quest'ultimo presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 50/2018
della Corte di Appello di L'Aquila.
Interveniva un nuovo accordo tra il signor e l'Avv. , in base al Per_1 Pt_1
quale il signor versava all'Avv. € 7.500,00 in acconto delle spese Per_1 Pt_1
legali ancora dovute in attesa dell'esito del giudizio in Cassazione;
il signor avrebbe versato il residuo in caso di rigetto del ricorso mentre, in caso di Per_1
accoglimento, l'Avv. avrebbe restituito l'acconto oltre all'importo di € Pt_1
1.185,00, oggetto del precedente accordo.
Con ordinanza n. 23591 del 2.08.2023 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila con rinvio alla Corte di
Appello in diversa composizione.
L'Avv. provvedeva alla restituzione al signor della somma di € Pt_1 Per_1
7.500,00 e della metà della somma di € 1.185,00 e presentava domanda di insinuazione al passivo per i compensi dovuti da per il Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Sulmona, per il giudizio innanzi alla Corte di
Appello di L'Aquila e per il giudizio in Cassazione.
Con provvedimento comunicato all'opponente in data 28.01.2025 il G.D. così
disponeva sulla domanda di insinuazione al passivo: “Il Giudice delegato,
preliminarmente, rammenta quanto affermato della giurisprudenza di legittimità nella
pronuncia N. 4795/2020: “Accertato quindi che il legale nominato dalla società (poi
fallita) quando era ancora in bonis non ha titolo per richiedere il compenso per l'attività
giudiziale eventualmente prestata una volta intervenuto il fallimento – anche se tale
attività è stata prestata in sede di legittimità – va, tuttavia, osservato che non può
Pag. 3 di 9 condividersi la valutazione dei giudici di merito di ultratardività del credito insinuato
dal legale (che era dovuto quantomeno per l'attività difensiva svolta prima della
dichiarazione di fallimento). Infatti, tenuto conto che non constano precedenti specifici
sulla questione che ha formato oggetto del presente procedimento e che il caso esaminato
dai giudici di merito presentava la peculiarità che il legale ricorrente aveva continuato a
patrocinare nell'ambito di un giudizio di cassazione – che non si interrompe per effetto
della dichiarazione di fallimento – deve ritenersi che il ritardo da parte del ricorrente
nella presentazione dell'istanza di insinuazione allo stato passivo fosse allo stesso non
imputabile. Il ricorrente, infatti, confidando che il suo mandato difensivo non si fosse
sciolto per effetto della dichiarazione di fallimento, non ha immediatamente presentato
l'istanza di insinuazione per il credito maturato fino alla dichiarazione di fallimento
ritenendo erroneamente, ma in una materia che non era stata ancora esplorata che il suo
mandato difensivo fosse cessato solo in coincidenza della conclusione del giudizio di
cassazione.”). Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione è stato ritenuto scusabile il
ritardo dell'avvocato nel proporre domanda di insinuazione al passivo in ragione
dell'assenza di precedenti specifici in materia. Nel caso di specie, invece, il fallimento è
stato dichiarato nell'anno 2021 (ossia successivamente alla succitata pronuncia) e a
quell'epoca si è sciolto il mandato difensivo, con la conseguenza che l'avv. edotto Pt_1
della procedura, avrebbe dovuto immediatamente proporre domanda di insinuazione
limitatamente al compenso maturato per l'attività svolta prima della dichiarazione di
fallimento. Pertanto, la domanda proposta solo nel mese di settembre 2023, una volta
definito il giudizio in Cassazione – proseguito in mancanza di un valido mandato ad
litem – è da considerare ultratardiva per causa imputabile al ricorrente, non ricorrendo,
nella fattispecie, la scusante della materia non ancora esplorata individuata nella
summenzionata pronuncia. La domanda è, quindi, inammissibile”.
Pag. 4 di 9 Con la presente opposizione l'Avv. contesta la correttezza della Pt_1
valutazione del giudice delegato che ha ritenuto a lui imputabile il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo, deducendo che, per effetto della cessione del credito effettuata in suo favore dalla Parte_2
e dell'accordo intervenuto con il signor al momento in cui era Per_1
intervenuto il fallimento egli era ancora creditore del signor Per_1
Solo con l'accoglimento del ricorso in Cassazione, venuto meno il diritto di credito nei confronti del signor egli era stato posto in condizione di Per_1
presentare la domanda di insinuazione al passivo.
Con specifico riferimento al credito per i compensi del giudizio di Cassazione,
poi, l'Avv. ha dedotto che, essendosi dichiarato distrattario, il diritto di Pt_1
credito sarebbe maturato nei confronti del signor (in caso di rigetto del Per_1
ricorso in Cassazione) o della (in caso di rigetto del ricorso) Parte_2
solo con la decisione della Suprema Corte.
Si è costituita la curatela del Parte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
2. L'opposizione è infondata.
3. Dall'esame della scrittura privata intercorsa tra la società in bonis e l'odierno opponente (vedi all. 16 al ricorso in opposizione) emerge chiaramente che la società a seguito della richiesta Parte_2
dell'Avv. per le spese e competenze del giudizio di primo grado innanzi Pt_1
al Tribunale di Sulmona e del giudizio di secondo grado del giudizio innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, ha ceduto in luogo di adempimento il proprio credito derivante dalla sentenza n. 119/2011 del Tribunale di Sulmona e dalla sentenza n. 50/2018 della Corte di Appello di L'Aquila e che tale cessione è
avvenuta pro soluto.
Pag. 5 di 9 L'art. 2 dell'accordo prevede, infatti che “Le parti contraenti espressamente
convengono che la presente cessione del credito deve intendersi pro soluto, nel senso che
al cedente garantisce solo l'esistenza del credito, e non pure la solvenza del debitore”.
Ciò comporta che, per effetto della cessione, il credito dell'Avv. per Pt_1
l'attività professionale svolta in favore della per i giudizi di Parte_2
primo e secondo grado è stato soddisfatto con la cessione del credito derivante dalla condanna alle spese di lite dei due gradi di giudizio, senza che rilevino le successive vicende, e che per tale ragione di credito nulla può richiedere l'Avv.
al fallimento. Pt_1
In ogni caso, anche se si volesse aderire alla prospettazione dell'opponente,
secondo cui il credito nei confronti della non sarebbe venuto Parte_2
meno per effetto del solo contratto di cessione del credito ed il ritardo nel presentare la domanda di insinuazione al passivo sarebbe dipeso dall'impegno assunto con l'accordo stipulato con il signor di non richiedere il restante Per_1
credito fino alla definizione del giudizio di Cassazione, occorre rilevare come tale scrittura non sia opponibile al fallimento per assenza di data certa.
Qualora si voglia far valere l'anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento di una scrittura privata (nel caso di specie, l'accordo con il signor e, Per_1
quindi, la sua opponibilità ai creditori, soggetti terzi rispetto al documento,
trova applicazione l'art. 2704 c.c. in materia di certezza e computabilità
riguardo ai terzi della data delle scritture private;
ne consegue che siffatti documenti non sono utilizzabili nei confronti del fallimento se privi di data certa anteriore a quella di apertura del fallimento. È infatti oramai principio giurisprudenziale indiscusso che, in sede di formazione dello stato passivo del fallimento, il curatore agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'insinuazione al passivo sia rispetto allo stesso fallito;
sicché, in
Pag. 6 di 9 applicazione dell'art. 2704 c.c., è necessaria la certezza della data nelle scritture allegate come prova della pretesa fatta valere nei confronti del fallimento (Cass.
9539/2000, Cass. 5920/1996).
La giurisprudenza di legittimità ha pertanto affermato la non opponibilità alla massa dei creditori concorrenti degli atti e delle scritture la cui data anteriore alla dichiarazione di fallimento non risulti in modo certo secondo le regole poste dall'art. 2704 c.c., per la cui osservanza sussista uno dei fatti specificamente indicati come idonei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura privata non autenticata.
Va infine specificato che, non contenendo l'art. 2704 c.c. un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, spetta al giudice di merito la valutazione caso per caso della sussistenza di un fatto idoneo secondo l'allegazione della parte a dimostrare la data certa (Cass. 22430/2009).
Non vi è dubbio che il medesimo principio trovi applicazione anche quando il documento non serva a provare l'anteriorità del credito rispetto al fallimento,
ma a giustificare la tardività della domanda di insinuazione al passivo, come nel caso di specie.
Orbene, la documentazione prodotta dal ricorrente non consente di conferire data certa all'accordo stipulato con il signor recante la data del Per_1
13.09.2018, ma non autenticata né registrata, né la data certa può ricavarsi, quale fatto idoneo a dimostrarla, dall'assegno bancario rilasciato dal signor Per_1
all'Avv. , recante la medesima data, di cui non è nota la data dell'incasso, Pt_1
o dalla fattura emessa dall'Avv. . Pt_1
Pertanto, in mancanza di data certa della scrittura, non vi è prova di un accordo intervenuto tra l'Avv. ed il signor in data anteriore alla Pt_1 Per_1
Pag. 7 di 9 dichiarazione di fallimento per cui sul presupposto, ritenuto sussistente dal ricorrente, della permanente vigenza del contratto di cessione del credito con la società perché non adempiuto, avrebbe dovuto ottenere lo Parte_2
scioglimento dal contratto ai sensi dell'art. 72 l. fall. ed insinuarsi tempestivamente al passivo per le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Quanto alle competenze e spese del giudizio di Cassazione, nessuna rilevanza assume la circostanza, dedotta dal ricorrente a giustificazione del ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo, che il medesimo si sia dichiarato antistatario.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo meno, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento. (Cass.
23/12/2022, n. 37719).
Ne consegue che, essendo venuta meno la distrazione delle spese di lite, il ricorrente avrebbe dovuto presentare tempestivamente domanda di ammissione al passivo anche per le spese ed i compensi del giudizio di
Cassazione maturati fino alla dichiarazione di fallimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base alle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022.
Pag. 8 di 9
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
condanna l'Avv. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
liquidate in Parte_2
complessivi € 2.699,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Presidente
Dott. Michelangelo Petruzziello
Pag. 9 di 9