Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
L'articolo 111 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 va interpretato nel senso che il decorso dei centocinquanta giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria prevista dal terzo comma della stessa disposizione, senza che l'Istituto si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio rigetto, e quindi l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2007, n. 25261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25261 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Carlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT LI, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE PRATI 22, presso lo studio dell'avvocato TURCHETTI GUIDO & IAI IVANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ARRU ANTONELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFRTNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 106/04 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 09/02/04 R.G.N. 817/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/07 dal Consigliere Dott. DE MATTEIS Aldo;
udito l'Avvocato EMILA FAVATA per delega LUIGI LA PECCERELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28 gennaio/9 febbraio 2004 n. 106 la Corte d'appello di Cagliari, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda della signora RT LI diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario per il decesso del proprio coniuge DA GE, titolare in vita di rendita per silicosi.
Il giudice di appello ha rilevato che lo DA era deceduto il 29 aprile 1992, che la RT aveva presentato domanda amministrativa il 31 luglio 1992, e domanda giudiziaria il 19 ottobre 2000, e pertanto il diritto si era estinto per L prescrizione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 111 e 112 perché alla data di proposizione del ricorso in sede giudiziaria era ben decorso il termine di tre anni e 150 giorni desumibile dal combinato disposto delle norme citate.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'RT, con unico motivo.
L'Istituto intimato si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111 (art. 360 c.p.c., n. 3), ripropone la interpretazione di tale norma respinta dal giudice di appello;
secondo la ricorrente la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite 16 novembre 1999 n. 783 avrebbe interpretato il secondo e comma 3 di tale disposizione nel senso che, quando sulla domanda amministrativa non sia intervenuto un provvedimento di rigetto dell'Istituto, come nella specie, la sospensione del decorso della prescrizione, per il periodo di liquidazione in via amministrativa dell'indennità, prevista dal comma 2, dura finché l'Istituto non abbia provveduto, e quindi oltre i 150 giorni indicati dal terzo comma della norma in esame.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, con la sentenza 30 ottobre 2002 n. 15343, ha statuito il seguente principio di diritto: "la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112 è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di 150 giorni, ai sensi dell'art. 111 citato, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi".
Le specifiche argomentazioni della ricorrente sono state già esaminate da Cass. 7 luglio 2004 n. 12533 (non massimata), la quale ha osservato che "la sentenza delle Sezioni Unite n. 783 del 1999 ... non ha mai inteso attribuire alla denuncia io, con cui ha inizio il procedimento amministrativo di liquidazione della rendita, gli effetti interruttivi-sospensivi della prescrizione, propri della domanda giudiziaria .... Decorsi dunque 150 giorni dalla domanda amministrativa, benché non sia intervenuto alcun provvedimento, il termine di prescrizione inizia a decorrere, poiché l'interessato può far valere il proprio diritto in sede giudiziaria". Il Collegio intende ribadire l'esposto orientamento e darvi continuità, con ulteriori argomenti dominatici e sistematici. La sentenza delle Sezioni Unite invocata dalla ricorrente ha trattato esclusivamente il tema della natura giuridica della prescrizione prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112, prima controversa, stabilendone la natura di prescrizione in senso tecnico, con la conseguenza della integrale applicazione della disciplina codicistica. Il passaggio motivazionale relativo alla sospensione della prescrizione, su cui si basa l'argomentazione della ricorrente, è strumentale all'unico tema trattato e non costituisce interpretazione nomofilattica dell'articolo 111 citato. A norma del terzo comma di tale disposizione, la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria deve essere esaurita nel termine di 150 giorni. Come ben illustrato nella difesa orale dell'Istituto, lo scadere di tale termine comporta la formazione del silenzio-rigetto e l'esaurimento del procedimento amministrativo, ragione della sospensione della prescrizione, sicché non vi è giustificazione del protrarsi della sospensione oltre tale termine. Un eventuale provvedimento tardivo dell'Istituto, oltre i 150 giorni, costituirebbe esercizio del potere di autotutela ed il nuovo provvedimento (se ad esempio di accoglimento parziale) comporterebbe riconoscimento del diritto ai sensi dell'articolo 2944 c.c., con tutte le conseguenze di legge.
Il sistema così delineato appare coerente con il principio generale del contenzioso previdenziale per il quale una volta che l'assicurato abbia proposto una domanda amministrativa di prestazione, vi devono essere tempi certi per la sua definizione sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria. Tale principio, che corrisponde ad un interesse pubblico (Corte cost. 17 luglio 1974 n. 234), vale anche per quei diritti previdenziali imprescrittibili, come i diritti pensionistici (Cass. 26 giugno 2004 n. 11935, Cass. 23 marzo 1989 n. 1481). Ad esempio il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, articolo 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, prevede per le controversie in materia di trattamenti pensionistici un termine di decadenza dell'azione giudiziaria che decorre, in analogia con il sistema del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, (pur nella differenza tra gli istituti della decadenza e della prescrizione), dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, senza che vi sia stata alcuna decisione amministrativa. Infine la esposta interpretazione ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. sent. 27 giugno 1997 n. 207, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 111, comma 2 e 3, nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, anziché estendere tale sospensione all'intera durata del procedimento amministrativo).
Deve pertanto essere abbandonato il diverso orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte 6 settembre 2006 n. 19175, basata su una acritica adesione ad un obiter dictum delle Sezioni Unite 783 del 1999. Deve conclusivamente essere formulato il seguente principio di diritto: "Anche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 783/1999, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 111, va interpretato nel senso che il decorso dei 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria prevista da comma 3, della citata disposizione, senza che l'Istituto si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio-rigetto, e quindi l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione".
Essendosi la sentenza impugnata attenuta al principio sopra esposto, il ricorso va respinto.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile "ratione temporis"; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge) (Cass. 1 marzo 2004 n. 4165; Cass. 8 marzo 2004 n. 4657; Cass. 1 giugno 2005 n. 11687;
nello stesso senso, in motivazione, S.U. 24 febbraio 2005 n. 3814).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 4 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007