Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2007, n. 25261
CASS
Sentenza 4 dicembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'articolo 111 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 va interpretato nel senso che il decorso dei centocinquanta giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria prevista dal terzo comma della stessa disposizione, senza che l'Istituto si sia pronunciato, comporta il formarsi del silenzio rigetto, e quindi l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2007, n. 25261
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25261
    Data del deposito : 4 dicembre 2007

    Testo completo