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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/12/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n.3118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
I Sig. , rapp.ti e difeso dall'Avv. Massimo Vittucci, Parte_1 giusta procura in atti;
-opponente-
E la , e per essa, la Controparte_1 Controparte_2
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, giusta
[...]
procura in atti;
-opposto-
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662/21
(R.G. 1168/21), emesso dal Tribunale di Latina il 3.04.2021, e notificato in data 23.11.2022;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 16.10.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO Occorre premettere che il presente giudizio ha avuto origine dall'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso nei confronti del Sig. , per il Parte_2
pagamento della somma di € 20.258,44, oltre gli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda, nonché le spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in € 685,50 per compensi professionali e in € 145,50 per esborsi, c.p.a. al 15% sul compenso base di € 540,00 e IVA, come per legge, su ricorso della procuratrice dell'opposta, la quale ha rappresentato che la si era resa cessionaria di diritti di credito Controparte_2
derivanti da contratti di finanziamento, nella specie: (i) il credito per € 319,62, della S.p.A. Compass Banca, relativo al contratto n. 15571351 del 23/11/2015; (ii) il credito con per € 930,53, della
S.p.A. Compass Banca, relativo al contratto n. 15445271, del
18/10/2015; (iii) il credito per € 12.153,94 della S.r.l. Sunrise, relativo al contratto n. 48168427 del 03/06/2013; (iv) il credito per
€ 6.854,35 della , relativo al contratto Parte_3
n.4301524616313703 del 30/07/2012, e che nonostante rituale comunicazione di cessione e contestuale messa in mora, nulla veniva corrisposto.
Con opposizione, ritualmente iscritta, l'attore (in senso formale), sosteneva: (i) la carenza di legittimazione attiva, assumendo che l'atto di cessione non fosse rispettoso delle disposizioni di cui all'art. 58 T.U.B.; (ii) la carenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità e di prova scritta, in quanto il decreto ingiutivo era stato emesso sulla scorta degli estratti conto, ai sensi dell'art.50
T.U.B., che non potevano fondare idonea prova della pretesa creditoria perché assente il nominativo del soggetto sottoscrittore come anche la sua qualifica sicché non era possibile stabilire se lo stesso sia realmente dotato del potere di certificazione di estratto conto, così come richiesto proprio dal richiamato art. 50 del T.U.B., ed, in più, non idonea l'unica lettera raccomandata prodotta a provare la comunicazione di cessione;
(iii) la mancata prova del quantum debeatur, che riteneva non dimostrato dagli estratti conto prodotti;
(iv) l'usurarietà del contratto e la nullità delle relative pattuizioni, in quanto riteneva che il contratto celasse costi, quali la penale sullo scaduto e la penale sul residuo, che “sommati al tasso di mora, qualificano gli interi costi della morosità come usurai.”.
Costituitosi, il convenuto (in senso formale), contestava le avverse domande ritenendole infondate in fatto ed in diritto e pertanto, chiedeva, previa concessione di termine per instaurate la procedura di mediazione, concedersi la provvisoria esecuzione delle somme ingiunte e, nel merito, respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata, la condanna del debitore al pagamento dell'importo di € 20.258,44, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo ovvero della diversa, somma accertata all'esito dell'istruttoria; ed in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente in favore della convenuta opposta, al pagamento della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle somme già pagate, oltre interessi al tasso legale. Con vittoria di spese, come per legge.
Istruita, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2025, con termini ai sensi dell'art.190 c.p.c.
__________________________________________________
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
In primo luogo va evidenziato che sono irrilevanti, rispetto al quadro processuale, le contestazioni in merito alla pubblicità della cessione di crediti in blocco, prevista ai sensi dell'art. 58 T.U.B., in quanto l'opposta ha comunicato le cessioni del credito con notifica diretta al debitore ceduto, a mezzo di lettere raccomandate con prova di consegna, tutte pervenute all'opponente o, comunque, da considerarsi legalmente conosciute (doc. nn. 5, 6, 10, 14, 15, 19, 20, fascicolo monitorio).
Sul punto, si rileva che la pubblicazione in G.U. prevista dall'art. 58 T.U.B., ponendosi in rapporto di specialità rispetto agli adempimenti generali stabiliti dall'art. 1264 c.c., non sostituisce la disciplina generale, ma la integra in via alternativa e non esclusiva. Pertanto, il cessionario conserva la facoltà di procedere, come avvenuto nella fattispecie, a una notifica diretta e individuale ai sensi della disciplina codicistica (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, secondo cui: “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.”).
Invero, la sentenza della Cass. n. 27655 del 3.12.2020, richiamata dall'opponente, riguarda un caso inconferente rispetto alla fattispecie e non è in contrasto con il noto orientamento di legittimità che ha da tempo ammesso la possibilità di comunicare la cessione del credito anche mediante la notifica del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1770 del 28/01/2014).
Ne consegue che ogni doglianza sul mancato rispetto dell'art. 58
T.U.B., così come quelle relative alla mancata comunicazione della cessione del credito, deve essere disattesa.
Quanto alla prova dell'an e del quantum del credito ingiunto, va rilevato quanto segue.
Si osserva che tutti gli elementi necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo erano sussistenti al momento della sua formazione. La certezza del credito era comprovata dalla sottoscrizione dei contratti;
la liquidità era facilmente determinabile in base all'importo dovuto, risultante dalle certificazioni ex art. 50 T.U.B.; l'esigibilità, infine, era perfezionata dalla rituale notifica del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ., Sez. III, n. 6984/2003), che rappresenta idonea comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, in assenza di diversa previsione contrattuale.
Con riferimento alla contestata invalidità della certificazione ex art. 50 T.U.B., si rileva che, ai fini della prova del quantum dovuto nei contratti di finanziamento, il creditore può limitarsi a produrre il contratto, che definisce in modo certo l'ammontare del credito sin dalla sua stipula (cfr. Cass. civ. n. 13533/2001; Tribunale di
Foggia, sent. 17.01.2024, n. 116) e a indicare l'ammontare del debito che ritiene dovuto, spettando all'opponente dimostrare l'erroneità del calcolo o l'avvenuto, anche parziale, adempimento.
Si rileva, sul punto, che l'opponente non ha mai specificamente contestato il pagamento di somme non ricomprese nel conteggio dell'opposta.
Giova ricordare che nel presente giudizio a cognizione piena, questo Tribunale è chiamato ad accertare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., la fondatezza del credito ingiunto da un lato, e dall'altro la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 13533 del 30 ottobre 2001).
L'opposta, sin dal ricorso monitorio, ha documentato la fonte del credito mediante la produzione dei contratti di finanziamento sottoscritti dal sig. con i rispettivi originari Parte_2
contraenti (doc. nn. 4-9-13-18, fascicolo monitorio), nonché
l'importo dei debiti residui su ciascun rapporto attraverso gli estratti conto certificati dai mutuanti ai sensi dell'art. 50 T.U.B.
(doc. nn. 8-12-17-22, fascicolo monitorio). Ha dunque sufficientemente provato la propria pretesa creditoria, mentre l'opponente non ha sollevato contestazioni in ordine alla ricezione delle somme, alla sottoscrizione dei contratti, né al relativo inadempimento.
Sicché, deve rilevarsi che l'opponente non ha allegato alcuna specifica contestazione idonea a evidenziare fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria. Come noto, nei giudizi aventi a oggetto contratti di finanziamento, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'origine, non è necessario depositare gli estratti conto potendo il creditore limitarsi anche esclusivamente a produrre il solo contratto (Cass. civ. n. 13533/2001).
Infatti, le argomentazioni svolte si riducono a rilievi generici e privi di fondamento, incentrati su presunti vizi formali dell'ingiunzione o sull'asserita invalidità della documentazione probatoria, senza tuttavia incidere concretamente sulla sussistenza del credito azionato.
Parimenti infondata è la doglianza relativa all'usurarietà dei costi di morosità, poiché formulata in modo del tutto generico e privo di supporto documentale.
In particolare, l'opponente non ha indicato quali poste siano state addebitate a titolo di penale sullo scaduto o sul capitale residuo, né in quale misura tali addebiti avrebbero comportato il superamento del tasso soglia previsto dai decreti ministeriali emanati ai sensi della L. n. 108/1996.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
19597/2020) hanno precisato che il debitore, per validamente eccepire l'usura, deve formulare una contestazione puntuale e circostanziata, indicando: il tipo di contratto, la clausola che prevede il tasso, la misura del tasso effettivamente applicato
(distinguendo tra corrispettivo e moratorio), l'eventuale qualifica di consumatore, il TEGM di riferimento e gli ulteriori elementi fissati dai relativi decreti ministeriali.
Nel caso di specie, l'opponente non ha prodotto alcun decreto ministeriale contenente il tasso soglia, né fornito elementi idonei a comprovare il superamento di tale limite, con conseguente inconsistenza della doglianza.
È pacifico che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone comunque la tempestiva allegazione degli elementi di fatto rilevanti, dovendo la pronuncia di nullità fondarsi sulle allegazioni delle parti (cfr.
Corte d'Appello di Roma, sent. n. 1080/2025).
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, poiché l'opponente non ha mai contestato la doppia sottoscrizione apposta in ciascun contratto. La contestazione risulta pertanto priva di riscontro fattuale.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, in quanto infondata in ogni sua parte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione, deduzione o eccezione non espressamente esaminata deve intendersi disattesa in quanto assorbita, irrilevante o comunque priva di fondamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste integralmente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in toto il decreto ingiuntivo n. 662/21 emesso il 3.04.2021, nel proc. di
R.G.n.1168/21, dal Tribunale di Latina;
2) Condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite Parte_2
in favore della e della Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, liquidate in euro 2.520,00, oltre oneri
[...]
come per legge.
Così deciso.
Latina,3.12.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n.3118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
I Sig. , rapp.ti e difeso dall'Avv. Massimo Vittucci, Parte_1 giusta procura in atti;
-opponente-
E la , e per essa, la Controparte_1 Controparte_2
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Pesenti, giusta
[...]
procura in atti;
-opposto-
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662/21
(R.G. 1168/21), emesso dal Tribunale di Latina il 3.04.2021, e notificato in data 23.11.2022;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 16.10.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO Occorre premettere che il presente giudizio ha avuto origine dall'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso nei confronti del Sig. , per il Parte_2
pagamento della somma di € 20.258,44, oltre gli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda, nonché le spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in € 685,50 per compensi professionali e in € 145,50 per esborsi, c.p.a. al 15% sul compenso base di € 540,00 e IVA, come per legge, su ricorso della procuratrice dell'opposta, la quale ha rappresentato che la si era resa cessionaria di diritti di credito Controparte_2
derivanti da contratti di finanziamento, nella specie: (i) il credito per € 319,62, della S.p.A. Compass Banca, relativo al contratto n. 15571351 del 23/11/2015; (ii) il credito con per € 930,53, della
S.p.A. Compass Banca, relativo al contratto n. 15445271, del
18/10/2015; (iii) il credito per € 12.153,94 della S.r.l. Sunrise, relativo al contratto n. 48168427 del 03/06/2013; (iv) il credito per
€ 6.854,35 della , relativo al contratto Parte_3
n.4301524616313703 del 30/07/2012, e che nonostante rituale comunicazione di cessione e contestuale messa in mora, nulla veniva corrisposto.
Con opposizione, ritualmente iscritta, l'attore (in senso formale), sosteneva: (i) la carenza di legittimazione attiva, assumendo che l'atto di cessione non fosse rispettoso delle disposizioni di cui all'art. 58 T.U.B.; (ii) la carenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità e di prova scritta, in quanto il decreto ingiutivo era stato emesso sulla scorta degli estratti conto, ai sensi dell'art.50
T.U.B., che non potevano fondare idonea prova della pretesa creditoria perché assente il nominativo del soggetto sottoscrittore come anche la sua qualifica sicché non era possibile stabilire se lo stesso sia realmente dotato del potere di certificazione di estratto conto, così come richiesto proprio dal richiamato art. 50 del T.U.B., ed, in più, non idonea l'unica lettera raccomandata prodotta a provare la comunicazione di cessione;
(iii) la mancata prova del quantum debeatur, che riteneva non dimostrato dagli estratti conto prodotti;
(iv) l'usurarietà del contratto e la nullità delle relative pattuizioni, in quanto riteneva che il contratto celasse costi, quali la penale sullo scaduto e la penale sul residuo, che “sommati al tasso di mora, qualificano gli interi costi della morosità come usurai.”.
Costituitosi, il convenuto (in senso formale), contestava le avverse domande ritenendole infondate in fatto ed in diritto e pertanto, chiedeva, previa concessione di termine per instaurate la procedura di mediazione, concedersi la provvisoria esecuzione delle somme ingiunte e, nel merito, respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata, la condanna del debitore al pagamento dell'importo di € 20.258,44, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo ovvero della diversa, somma accertata all'esito dell'istruttoria; ed in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente in favore della convenuta opposta, al pagamento della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle somme già pagate, oltre interessi al tasso legale. Con vittoria di spese, come per legge.
Istruita, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2025, con termini ai sensi dell'art.190 c.p.c.
__________________________________________________
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
In primo luogo va evidenziato che sono irrilevanti, rispetto al quadro processuale, le contestazioni in merito alla pubblicità della cessione di crediti in blocco, prevista ai sensi dell'art. 58 T.U.B., in quanto l'opposta ha comunicato le cessioni del credito con notifica diretta al debitore ceduto, a mezzo di lettere raccomandate con prova di consegna, tutte pervenute all'opponente o, comunque, da considerarsi legalmente conosciute (doc. nn. 5, 6, 10, 14, 15, 19, 20, fascicolo monitorio).
Sul punto, si rileva che la pubblicazione in G.U. prevista dall'art. 58 T.U.B., ponendosi in rapporto di specialità rispetto agli adempimenti generali stabiliti dall'art. 1264 c.c., non sostituisce la disciplina generale, ma la integra in via alternativa e non esclusiva. Pertanto, il cessionario conserva la facoltà di procedere, come avvenuto nella fattispecie, a una notifica diretta e individuale ai sensi della disciplina codicistica (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, secondo cui: “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.”).
Invero, la sentenza della Cass. n. 27655 del 3.12.2020, richiamata dall'opponente, riguarda un caso inconferente rispetto alla fattispecie e non è in contrasto con il noto orientamento di legittimità che ha da tempo ammesso la possibilità di comunicare la cessione del credito anche mediante la notifica del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1770 del 28/01/2014).
Ne consegue che ogni doglianza sul mancato rispetto dell'art. 58
T.U.B., così come quelle relative alla mancata comunicazione della cessione del credito, deve essere disattesa.
Quanto alla prova dell'an e del quantum del credito ingiunto, va rilevato quanto segue.
Si osserva che tutti gli elementi necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo erano sussistenti al momento della sua formazione. La certezza del credito era comprovata dalla sottoscrizione dei contratti;
la liquidità era facilmente determinabile in base all'importo dovuto, risultante dalle certificazioni ex art. 50 T.U.B.; l'esigibilità, infine, era perfezionata dalla rituale notifica del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ., Sez. III, n. 6984/2003), che rappresenta idonea comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, in assenza di diversa previsione contrattuale.
Con riferimento alla contestata invalidità della certificazione ex art. 50 T.U.B., si rileva che, ai fini della prova del quantum dovuto nei contratti di finanziamento, il creditore può limitarsi a produrre il contratto, che definisce in modo certo l'ammontare del credito sin dalla sua stipula (cfr. Cass. civ. n. 13533/2001; Tribunale di
Foggia, sent. 17.01.2024, n. 116) e a indicare l'ammontare del debito che ritiene dovuto, spettando all'opponente dimostrare l'erroneità del calcolo o l'avvenuto, anche parziale, adempimento.
Si rileva, sul punto, che l'opponente non ha mai specificamente contestato il pagamento di somme non ricomprese nel conteggio dell'opposta.
Giova ricordare che nel presente giudizio a cognizione piena, questo Tribunale è chiamato ad accertare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., la fondatezza del credito ingiunto da un lato, e dall'altro la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 13533 del 30 ottobre 2001).
L'opposta, sin dal ricorso monitorio, ha documentato la fonte del credito mediante la produzione dei contratti di finanziamento sottoscritti dal sig. con i rispettivi originari Parte_2
contraenti (doc. nn. 4-9-13-18, fascicolo monitorio), nonché
l'importo dei debiti residui su ciascun rapporto attraverso gli estratti conto certificati dai mutuanti ai sensi dell'art. 50 T.U.B.
(doc. nn. 8-12-17-22, fascicolo monitorio). Ha dunque sufficientemente provato la propria pretesa creditoria, mentre l'opponente non ha sollevato contestazioni in ordine alla ricezione delle somme, alla sottoscrizione dei contratti, né al relativo inadempimento.
Sicché, deve rilevarsi che l'opponente non ha allegato alcuna specifica contestazione idonea a evidenziare fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria. Come noto, nei giudizi aventi a oggetto contratti di finanziamento, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'origine, non è necessario depositare gli estratti conto potendo il creditore limitarsi anche esclusivamente a produrre il solo contratto (Cass. civ. n. 13533/2001).
Infatti, le argomentazioni svolte si riducono a rilievi generici e privi di fondamento, incentrati su presunti vizi formali dell'ingiunzione o sull'asserita invalidità della documentazione probatoria, senza tuttavia incidere concretamente sulla sussistenza del credito azionato.
Parimenti infondata è la doglianza relativa all'usurarietà dei costi di morosità, poiché formulata in modo del tutto generico e privo di supporto documentale.
In particolare, l'opponente non ha indicato quali poste siano state addebitate a titolo di penale sullo scaduto o sul capitale residuo, né in quale misura tali addebiti avrebbero comportato il superamento del tasso soglia previsto dai decreti ministeriali emanati ai sensi della L. n. 108/1996.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
19597/2020) hanno precisato che il debitore, per validamente eccepire l'usura, deve formulare una contestazione puntuale e circostanziata, indicando: il tipo di contratto, la clausola che prevede il tasso, la misura del tasso effettivamente applicato
(distinguendo tra corrispettivo e moratorio), l'eventuale qualifica di consumatore, il TEGM di riferimento e gli ulteriori elementi fissati dai relativi decreti ministeriali.
Nel caso di specie, l'opponente non ha prodotto alcun decreto ministeriale contenente il tasso soglia, né fornito elementi idonei a comprovare il superamento di tale limite, con conseguente inconsistenza della doglianza.
È pacifico che la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario presuppone comunque la tempestiva allegazione degli elementi di fatto rilevanti, dovendo la pronuncia di nullità fondarsi sulle allegazioni delle parti (cfr.
Corte d'Appello di Roma, sent. n. 1080/2025).
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali, poiché l'opponente non ha mai contestato la doppia sottoscrizione apposta in ciascun contratto. La contestazione risulta pertanto priva di riscontro fattuale.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, in quanto infondata in ogni sua parte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione, deduzione o eccezione non espressamente esaminata deve intendersi disattesa in quanto assorbita, irrilevante o comunque priva di fondamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste integralmente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in toto il decreto ingiuntivo n. 662/21 emesso il 3.04.2021, nel proc. di
R.G.n.1168/21, dal Tribunale di Latina;
2) Condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite Parte_2
in favore della e della Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, liquidate in euro 2.520,00, oltre oneri
[...]
come per legge.
Così deciso.
Latina,3.12.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli