Decreto cautelare 1 giugno 2022
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/06/2025, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 04618/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02737/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2022, proposto dai sigg.ri -OMISSIS- e RA -OMISSIS- in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio allora minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Biagio Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per Campania - Liceo Statale G. Buchner, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz 11;
per l'annullamento previa sospensiva:
della nota del Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Buchner” di Ischia (NA) trasmessa a mezzo e-mail in data-OMISSIS-, con la quale veniva comunicato che con delibera del Consiglio di Istituto del-OMISSIS-, parimenti impugnata nel ricorso, “ allo studente è comminata la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza a partire dal 31 maggio 2021 e fino al termine delle lezioni, prevista dall'art. 39 comma 13 del Regolamento di disciplina degli alunni di questo istituto…” , e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la nota del 30.5.2025 con la quale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la rinuncia al giudizio non sussistendo più interesse alla decisione della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
i ricorrenti, nella loro qualità di genitori dell’allora minore sig. -OMISSIS-, hanno impugnato sotto vari profili il provvedimento emesso in data 30.5.2022 dal Consiglio d’Istituto del Liceo Statale “ G. Buchner ”, con il quale al figlio era stata “ comminata la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni senza obbligo di frequenza a partire dal 31 maggio 2021 e fino al termine delle lezioni, prevista dall’art. 39 comma 13 del Regolamento di disciplina degli alunni di questo istituto... ”;
le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato difendendo nel merito la legittimità del provvedimento disciplinare contestato;
introdotto il giudizio, la tutela cautelare monocratica chiesta nel ricorso è stata respinta, mentre nella camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare collegiale, la causa è stata assorbita al merito;
in vista dell’udienza pubblica di discussione parte ricorrente ha infine depositato un documento denominato “ atto di rinuncia al ricorso ” sottoscritto dal solo difensore;
Ricordato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte “ può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”; inoltre, ai sensi del successivo comma 3 “ la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue”;
Considerato che, in virtù della disposizione appena citata “ l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese delle altre parti costituite ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429);
Rilevato che nella vicenda odierna l’atto remissivo pervenuto dal difensore, nonostante la suddetta e letterale intestazione, non integra invero gli elementi minimi di un formale atto di rinuncia in quanto, rispetto alla prefata previsione normativa dell’art. 84 cod. proc. amm., difetta sia della sottoscrizione dei ricorrenti (peraltro il minore nel cui interesse è stato proposto il ricorso nel frattempo è divenuto maggiorenne) che della notifica alle altre parti in causa, dovendosi pertanto ritenere che la stessa si sia irritualmente manifestata;
Valutato tuttavia che in ogni caso “ L’irrituale dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata... vale comunque come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a.” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, n.6454/2023);
Stimato che, di conseguenza, l’atto depositato dal difensore della parte ricorrente, seppure non idoneo a soddisfare i requisiti dell’atto di rinuncia, equivale a dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, in presenza della quale, comunque, “ il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso” (Consiglio di Stato sez. V, n.2897/2025; sez. IV n. 2235/2025);
Desunto, quanto al caso di specie, che in conclusione al Tribunale - ai sensi del suesteso art. 84 e dell’art. 35 cod. proc. amm. - non resta che dichiarare il ricorso improcedibile, poiché, comunque, nel corso del giudizio è sopravvenuto “il difetto di interesse delle parti alla decisione...” (art. 35 co 1 lett. c);
Valutato, infine, che le spese di causa possano essere equitativamente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e della definizione in rito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.