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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/03/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3954/2022 RG. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3954/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza -ingiunzione ex artt 22 e ss L. n. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie”,
PROMOSSA DA
(C.F: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ardea (RM), Via Diomede n° 55, rapp.to e difeso dall'avv. Luca Becucci del Foro di Velletri
(C.F.: ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrenti -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 22/7/2022, proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-000134409 emessa dall' il 15/6/2022 e notificata il 24/6/2022, per CP_2 chiedere di: “A) dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI-
000134409, emessa il 15/06/2022 dall' - Sede di Pomezia per la somma complessiva di CP_2
€ 28.006,60 (a fronte di una sorte effettiva di € 6.189,14), per omessa previa notifica di avvisi di addebito o verbali di accertamento (ex D.L. 78/2010), e comunque per intervenuta prescrizione delle somme pretese;
B) condannare l' al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, da CP_2
liquidarsi ex DM 55/2014, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva depositata l'11/5/2023 si costituiva in giudizio l' per chiedere CP_2 di: “respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, vista la rideterminazione in autotutela dell'importo della sanzione applicata, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme CP_2
quivi esposte.
Con vittoria di spese e competenze” per i motivi spiegati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il 25/5/2023, rinviata d'ufficio all'udienza del 29/2/2024, differita d'ufficio alle udienze del 9/4/2024 e del
23/7/2024. In data 20/6/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo giudice, il quale
2 differiva l'udienza del 23/7/2024 (ricadente in periodo pre-feriale c.d. cuscinetto per la trattazione dei soli procedimenti indifferibili ed urgenti) all'udienza del 13/3/2025; a quest'ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinseca nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5. Il ricorrente ha proposto ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 avverso l'ordinanza ingiunzione del
15/6/2022 irrogata dall' , con la quale gli era stato intimato di pagare la sanzione CP_2
amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l' annualità 2014, prevista dall'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a
€ 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, ilfatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di €
50.000».
6. Il ricorrente ha domandato, previa sospensione del provvedimento impugnato,
l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione impugnata per prescrizione e per omessa previa notifica del provvedimento di accertamento della violazione.
3 7. Si osserva che l' ha prodotto prova della notifica al ricorrente del provvedimento di CP_2 accertamento della violazione del 19/5/2017, notifica avvenuta a mani della “moglie” in data
23/6/2017 (v. documenti allegati alla memoria nn. 3,4 e 5). CP_2
8. Sul punto parte ricorrente ha eccepito la nullità della notifica perché all'epoca il ricorrente era già separato dalla moglie e ha prodotto all'uopo in data 27/2/2024 il provvedimento di omologa della separazione dei coniugi del 21/8/1989; il provvedimento di omologa di separazione dei coniugi del 9/10/2013 e il certificato storico di residenza del da cui Pt_1 risulta che lo stesso è residente in Ardea dal 27/5/1970, dapprima presso l'abitazione di via
Diomede 19 e successivamente dal 25/10/1981 nell'abitazione di via Diomede n. 55 int. 9/10.
9. In ordine alla notifica effettuata nell'indirizzo di residenza a mani di persona diversa dal destinatario, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ammesso la validità della notifica, affermando per contro la nullità della notifica solo essa avvenga a mani di persona diversa dal destinatario ma in luoghi diversi dalla casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
10. Così infatti la Corte di legittimità si è espressa sulla questione: “In caso di notificazioni non a mani proprie, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è già il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, rispetto al quale integra soltanto una modalità alternativa, ma, in quanto eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, che l'atto sia consegnato a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, mentre se sia eseguita in luoghi diversi è irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla” (cfr. Cass., sez. 2, Sentenza n. 2968 del
16/02/2016).
E ancora: “Se la notificazione non avviene in mani proprie, ex art. 138 cod. proc. civ., il destinatario, giusta il disposto dei commi primo e secondo dell'art. 139 cod. proc. civ., va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio
o esercita l'industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, è tenuto a consegnare ivi l'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Ne consegue che il presupposto per l'esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del
4 notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla” (cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 3445 del 12/04/1996).
11. In applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si osserva che l'eccezione di nullità della notifica effettuata a mani della “moglie” del è Pt_1
infondata, poiché ai fini della validità della notifica rileva che essa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, requisito sussistente nel caso di specie, poiché la notifica è avvenuta nell'indirizzo di residenza del ricorrente via Diomede 55 Ardea (v. certificato storico di residenza); per altro, la persona che ha ritirato la raccomandata si è qualificata come
“moglie”, qualifica che la separazione personale dei coniugi – come documentalmente provata - non fa venir meno. Si aggiunga che la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale con sentenza o omologata consente sempre che gli stessi si riconcilino di fatto, come è avvenuto nel caso di specie a seguito della prima omologa di separazione, che ha poi reso necessario a seguito di nuova convivenza successiva al 1989, un nuovo provvedimento di omologa della separazione in data 9/10/2013. La circostanza che la “moglie” abbia ritirato la raccomandata il 23/6/2017 presso l'indirizzo di abitazione e residenza del non esclude Pt_1
che anche dopo il secondo provvedimento di omologa della separazione i coniugi abbiano ripreso la convivenza.
12. Tuto ciò posto, essendo pervenuta la notifica del verbale di accertamento in data
23/6/2017 presso la residenza del con firma di ricevimento della “moglie”, se ne Pt_1
accerta e dichiara la validità.
13. Parte ricorrente ha eccepito anche l'avvenuta prescrizione dei contributi e delle sanzioni per decorso del termine quinquennale. Anche tale eccezione è infondata poiché la notifica dell'avviso di accertamento del 23/6/2017 ha interrotto la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 Legge 689/1981; da tale data è iniziato un ulteriore periodo quinquennale di prescrizione rimasto sospeso prima per tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 e poi per il periodo c.d. Covid per 98 giorni ex lege n. 27/2020 di conversione del D.L. 18 del 17.3.2020, che ha inserito all'art. 103 del citato D.L. 18/2020 il comma 6 bis che ha disposto espressamente “la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/81 dal 23 febbraio
5 2020 al 31 maggio 2020". Ne consegue che al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione de qua del 24/6/2022, la prescrizione non era maturata.
14. Nel merito, si osserva che l' , come chiarito in memoria di costituzione, ha già in via CP_2
di autotutela provveduto alla rideterminazione della sanzione amministrativa applicata con un provvedimento di rettifica di cui all'allegato n. 7 della memoria medesima, concedendo al ricorrente la facoltà al ricorrente di pagare la sanzione nella misura rideterminata di €
10.000,00, con possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento del
50% di detto importo entro 60 giorni dalla prima udienza, oltre le spese del procedimento amministrativo.
15. Ciò posto, ritenuta l'azione infondata per i motivi sin qui esposti, rigetta il ricorso.
3. Le spese di lite
16. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell' che vengono liquidate definitivamente in applicazione della CP_2
tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 28.000,00 € (IV scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 €
per un totale di 3290,00 €
17. Non sussiste in atti autodichiarazione dei redditi ai fini dell'esenzione ex art 152 disp att cpc. Il Tribunale, condanna, dunque, il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore
6 dell' liquidate nella misura di 3290,00 € oltre al 15% per spese generali, oltre I.V.A. e CP_2
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell' liquidate nella misura CP_2 di 3290,00 € oltre al 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. .
Così deciso in Velletri, il 13 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3954/2022 R.G.L., avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza -ingiunzione ex artt 22 e ss L. n. 689/1981 in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie”,
PROMOSSA DA
(C.F: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ardea (RM), Via Diomede n° 55, rapp.to e difeso dall'avv. Luca Becucci del Foro di Velletri
(C.F.: ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrenti -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 22/7/2022, proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-000134409 emessa dall' il 15/6/2022 e notificata il 24/6/2022, per CP_2 chiedere di: “A) dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI-
000134409, emessa il 15/06/2022 dall' - Sede di Pomezia per la somma complessiva di CP_2
€ 28.006,60 (a fronte di una sorte effettiva di € 6.189,14), per omessa previa notifica di avvisi di addebito o verbali di accertamento (ex D.L. 78/2010), e comunque per intervenuta prescrizione delle somme pretese;
B) condannare l' al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, da CP_2
liquidarsi ex DM 55/2014, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva depositata l'11/5/2023 si costituiva in giudizio l' per chiedere CP_2 di: “respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, vista la rideterminazione in autotutela dell'importo della sanzione applicata, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme CP_2
quivi esposte.
Con vittoria di spese e competenze” per i motivi spiegati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il 25/5/2023, rinviata d'ufficio all'udienza del 29/2/2024, differita d'ufficio alle udienze del 9/4/2024 e del
23/7/2024. In data 20/6/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo giudice, il quale
2 differiva l'udienza del 23/7/2024 (ricadente in periodo pre-feriale c.d. cuscinetto per la trattazione dei soli procedimenti indifferibili ed urgenti) all'udienza del 13/3/2025; a quest'ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinseca nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
5. Il ricorrente ha proposto ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 avverso l'ordinanza ingiunzione del
15/6/2022 irrogata dall' , con la quale gli era stato intimato di pagare la sanzione CP_2
amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l' annualità 2014, prevista dall'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a
€ 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, ilfatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di €
50.000».
6. Il ricorrente ha domandato, previa sospensione del provvedimento impugnato,
l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione impugnata per prescrizione e per omessa previa notifica del provvedimento di accertamento della violazione.
3 7. Si osserva che l' ha prodotto prova della notifica al ricorrente del provvedimento di CP_2 accertamento della violazione del 19/5/2017, notifica avvenuta a mani della “moglie” in data
23/6/2017 (v. documenti allegati alla memoria nn. 3,4 e 5). CP_2
8. Sul punto parte ricorrente ha eccepito la nullità della notifica perché all'epoca il ricorrente era già separato dalla moglie e ha prodotto all'uopo in data 27/2/2024 il provvedimento di omologa della separazione dei coniugi del 21/8/1989; il provvedimento di omologa di separazione dei coniugi del 9/10/2013 e il certificato storico di residenza del da cui Pt_1 risulta che lo stesso è residente in Ardea dal 27/5/1970, dapprima presso l'abitazione di via
Diomede 19 e successivamente dal 25/10/1981 nell'abitazione di via Diomede n. 55 int. 9/10.
9. In ordine alla notifica effettuata nell'indirizzo di residenza a mani di persona diversa dal destinatario, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ammesso la validità della notifica, affermando per contro la nullità della notifica solo essa avvenga a mani di persona diversa dal destinatario ma in luoghi diversi dalla casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
10. Così infatti la Corte di legittimità si è espressa sulla questione: “In caso di notificazioni non a mani proprie, presupposto di validità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non è già il preventivo tentativo di notifica a mani proprie, rispetto al quale integra soltanto una modalità alternativa, ma, in quanto eseguita ove il destinatario ha, nel comune di residenza, la casa di abitazione o l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, che l'atto sia consegnato a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, mentre se sia eseguita in luoghi diversi è irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla” (cfr. Cass., sez. 2, Sentenza n. 2968 del
16/02/2016).
E ancora: “Se la notificazione non avviene in mani proprie, ex art. 138 cod. proc. civ., il destinatario, giusta il disposto dei commi primo e secondo dell'art. 139 cod. proc. civ., va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio
o esercita l'industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, è tenuto a consegnare ivi l'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. Ne consegue che il presupposto per l'esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del
4 notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla” (cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 3445 del 12/04/1996).
11. In applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si osserva che l'eccezione di nullità della notifica effettuata a mani della “moglie” del è Pt_1
infondata, poiché ai fini della validità della notifica rileva che essa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, requisito sussistente nel caso di specie, poiché la notifica è avvenuta nell'indirizzo di residenza del ricorrente via Diomede 55 Ardea (v. certificato storico di residenza); per altro, la persona che ha ritirato la raccomandata si è qualificata come
“moglie”, qualifica che la separazione personale dei coniugi – come documentalmente provata - non fa venir meno. Si aggiunga che la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale con sentenza o omologata consente sempre che gli stessi si riconcilino di fatto, come è avvenuto nel caso di specie a seguito della prima omologa di separazione, che ha poi reso necessario a seguito di nuova convivenza successiva al 1989, un nuovo provvedimento di omologa della separazione in data 9/10/2013. La circostanza che la “moglie” abbia ritirato la raccomandata il 23/6/2017 presso l'indirizzo di abitazione e residenza del non esclude Pt_1
che anche dopo il secondo provvedimento di omologa della separazione i coniugi abbiano ripreso la convivenza.
12. Tuto ciò posto, essendo pervenuta la notifica del verbale di accertamento in data
23/6/2017 presso la residenza del con firma di ricevimento della “moglie”, se ne Pt_1
accerta e dichiara la validità.
13. Parte ricorrente ha eccepito anche l'avvenuta prescrizione dei contributi e delle sanzioni per decorso del termine quinquennale. Anche tale eccezione è infondata poiché la notifica dell'avviso di accertamento del 23/6/2017 ha interrotto la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 Legge 689/1981; da tale data è iniziato un ulteriore periodo quinquennale di prescrizione rimasto sospeso prima per tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983 e poi per il periodo c.d. Covid per 98 giorni ex lege n. 27/2020 di conversione del D.L. 18 del 17.3.2020, che ha inserito all'art. 103 del citato D.L. 18/2020 il comma 6 bis che ha disposto espressamente “la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 689/81 dal 23 febbraio
5 2020 al 31 maggio 2020". Ne consegue che al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione de qua del 24/6/2022, la prescrizione non era maturata.
14. Nel merito, si osserva che l' , come chiarito in memoria di costituzione, ha già in via CP_2
di autotutela provveduto alla rideterminazione della sanzione amministrativa applicata con un provvedimento di rettifica di cui all'allegato n. 7 della memoria medesima, concedendo al ricorrente la facoltà al ricorrente di pagare la sanzione nella misura rideterminata di €
10.000,00, con possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento del
50% di detto importo entro 60 giorni dalla prima udienza, oltre le spese del procedimento amministrativo.
15. Ciò posto, ritenuta l'azione infondata per i motivi sin qui esposti, rigetta il ricorso.
3. Le spese di lite
16. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell' che vengono liquidate definitivamente in applicazione della CP_2
tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 28.000,00 € (IV scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 €
per un totale di 3290,00 €
17. Non sussiste in atti autodichiarazione dei redditi ai fini dell'esenzione ex art 152 disp att cpc. Il Tribunale, condanna, dunque, il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore
6 dell' liquidate nella misura di 3290,00 € oltre al 15% per spese generali, oltre I.V.A. e CP_2
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell' liquidate nella misura CP_2 di 3290,00 € oltre al 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. .
Così deciso in Velletri, il 13 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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