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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2118/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. ANTICHI ALESSANDRO e dall'Avv. ANTICHI
GIOVANNI NICCOLO';
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
nonché i soci;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 10.04.2025. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, richiamate le considerazioni operate in sede di verifiche preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia di parte convenuta, in quanto non costituitasi, sebbene evocata in esso.
L'odierno attore ha convenuto in giudizio la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice del Tribunale di
[...]
Grosseto, contrarie domande ed eccezioni disattese, accertare e dichiarare che Parte_1
c.f. ), ha acquistato per maturata usucapione
[...] CodiceFiscale_2
la proprietà del terreno sito in Comune di Orbetello, censiti al catasto terreni di detto
Comune al foglio 110 particella 758, classe 5, bosco ceduo, 02 are 00 ca, R.D. € 0,03 e
R.A. € 0,06, ordinando al conservatore della Agenzia del Territorio di Grosseto di procedere alle annotazioni e trascrizioni di Legge nei registri immobiliari con esonero di ogni sua responsabilità”, allegando di avere “acquisito e mantenuto, per oltre venti anni, il possesso pacifico, pubblico e non interrotto del terreno sito in Comune di Orbetello, censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 110 particella 758”, comportandosi “uti dominus (essendo proprietario della limitrofa particella 1440 su cui fece costruire dalla convenuta un'abitazione - via dei Ciclamini, 13), come evidenziato dall'utilizzo CP_1
pacifico, pubblico e incontestato del bene, con l'animo di averlo per sé come fruitore esclusivo, sostenendone gli oneri di manutenzione e le relative spese e comportandosi in tutto come se ne fosse il proprietario”.
La domanda della ricorrente va respinta.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione
(cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n.
16841/2005).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017).
A tal fine, è stato altresì evidenziato come la contumacia del convenuto e, in generale, il contegno processuale dello stesso, non vale a esonerare l'attore dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, né il Giudice dal potere-dovere di accertare concretamente la loro ricorrenza nel caso concreto sottoposto al suo giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 10947/2003). Ciò posto, nel caso di specie, la domanda proposta dall'attore risulta carente in punto di allegazione.
Invero, l'attore si è limitato ad allegare di avere posseduto per oltre venti anni il terreno oggetto di causa, comportandosi come un proprietario, sostenendo i costi di manutenzione e gestione del terreno.
Alla luce dei principi in precedenza richiamati, deve ritenersi insufficiente la mera allegazione di avere posseduto pacificamente e come un proprietario da oltre venti anni l'immobile, trattandosi di allegazione irrilevante per la compiuta rappresentazione del possesso utile all'usucapione.
Inoltre, l'allegazione di avere manutenuto il terreno, peraltro senza alcuna collocazione temporale precisa della condotta, è parimenti inidonea per costituire un possesso utile all'usucapione, trattandosi di attività non esclusiva del proprietario, potendo l'attività manutentiva gravare anche a carico di un usufruttuario (art. 1104 c.c.) o di un locatario (art. 1576 c.c.).
Inoltre, la domanda di parte attrice è rimasta priva di solidi riscontri probatori.
Invero, i documenti prodotti dall'attore non appaiono idonei a dimostrare il possesso utile all'usucapione, considerato che la visura catastale non prova il possesso di una cosa e che non può ritenersi provato nemmeno il possesso della particella limitrofa al terreno oggetto di causa ad opera del ricorrente, fatto da cui dovrebbe inferirsi il possesso del terreno oggetto di causa, posto che il contratto depositato è incompleto e comunque il contratto di acquisto di un bene non prova l'immissione in possesso dell'acquirente (cfr. Cass. Civ.
n. 21940/2018; Cass. Civ. n. 25643/2014).
Ad ogni modo, il possesso di un terreno non consente di desumere, per ciò solo, il possesso anche di quello limitrofo, trattandosi di conclusione non supportata da alcuna massima di esperienza conforme. La restante documentazione prodotta, afferente alla situazione giuridica della convenuta, non ha alcuna attitudine a provare il possesso affermato dall'attore.
Inoltre, alcuna prova orale è stata richiesta da parte attrice.
Dunque, le carenze assertive della domanda attorea e l'assenza di significativi riscontri probatori ai fatti allegati importano il rigetto delle domande di parte attrice.
Stante la contumacia della convenuta, vanno dichiarate irripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2118/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice.
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 21.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2118/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. ANTICHI ALESSANDRO e dall'Avv. ANTICHI
GIOVANNI NICCOLO';
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
nonché i soci;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: per parte attrice, come da nota del 10.04.2025. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, richiamate le considerazioni operate in sede di verifiche preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia di parte convenuta, in quanto non costituitasi, sebbene evocata in esso.
L'odierno attore ha convenuto in giudizio la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice del Tribunale di
[...]
Grosseto, contrarie domande ed eccezioni disattese, accertare e dichiarare che Parte_1
c.f. ), ha acquistato per maturata usucapione
[...] CodiceFiscale_2
la proprietà del terreno sito in Comune di Orbetello, censiti al catasto terreni di detto
Comune al foglio 110 particella 758, classe 5, bosco ceduo, 02 are 00 ca, R.D. € 0,03 e
R.A. € 0,06, ordinando al conservatore della Agenzia del Territorio di Grosseto di procedere alle annotazioni e trascrizioni di Legge nei registri immobiliari con esonero di ogni sua responsabilità”, allegando di avere “acquisito e mantenuto, per oltre venti anni, il possesso pacifico, pubblico e non interrotto del terreno sito in Comune di Orbetello, censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 110 particella 758”, comportandosi “uti dominus (essendo proprietario della limitrofa particella 1440 su cui fece costruire dalla convenuta un'abitazione - via dei Ciclamini, 13), come evidenziato dall'utilizzo CP_1
pacifico, pubblico e incontestato del bene, con l'animo di averlo per sé come fruitore esclusivo, sostenendone gli oneri di manutenzione e le relative spese e comportandosi in tutto come se ne fosse il proprietario”.
La domanda della ricorrente va respinta.
In punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione
(cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n.
16841/2005).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017).
A tal fine, è stato altresì evidenziato come la contumacia del convenuto e, in generale, il contegno processuale dello stesso, non vale a esonerare l'attore dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, né il Giudice dal potere-dovere di accertare concretamente la loro ricorrenza nel caso concreto sottoposto al suo giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 10947/2003). Ciò posto, nel caso di specie, la domanda proposta dall'attore risulta carente in punto di allegazione.
Invero, l'attore si è limitato ad allegare di avere posseduto per oltre venti anni il terreno oggetto di causa, comportandosi come un proprietario, sostenendo i costi di manutenzione e gestione del terreno.
Alla luce dei principi in precedenza richiamati, deve ritenersi insufficiente la mera allegazione di avere posseduto pacificamente e come un proprietario da oltre venti anni l'immobile, trattandosi di allegazione irrilevante per la compiuta rappresentazione del possesso utile all'usucapione.
Inoltre, l'allegazione di avere manutenuto il terreno, peraltro senza alcuna collocazione temporale precisa della condotta, è parimenti inidonea per costituire un possesso utile all'usucapione, trattandosi di attività non esclusiva del proprietario, potendo l'attività manutentiva gravare anche a carico di un usufruttuario (art. 1104 c.c.) o di un locatario (art. 1576 c.c.).
Inoltre, la domanda di parte attrice è rimasta priva di solidi riscontri probatori.
Invero, i documenti prodotti dall'attore non appaiono idonei a dimostrare il possesso utile all'usucapione, considerato che la visura catastale non prova il possesso di una cosa e che non può ritenersi provato nemmeno il possesso della particella limitrofa al terreno oggetto di causa ad opera del ricorrente, fatto da cui dovrebbe inferirsi il possesso del terreno oggetto di causa, posto che il contratto depositato è incompleto e comunque il contratto di acquisto di un bene non prova l'immissione in possesso dell'acquirente (cfr. Cass. Civ.
n. 21940/2018; Cass. Civ. n. 25643/2014).
Ad ogni modo, il possesso di un terreno non consente di desumere, per ciò solo, il possesso anche di quello limitrofo, trattandosi di conclusione non supportata da alcuna massima di esperienza conforme. La restante documentazione prodotta, afferente alla situazione giuridica della convenuta, non ha alcuna attitudine a provare il possesso affermato dall'attore.
Inoltre, alcuna prova orale è stata richiesta da parte attrice.
Dunque, le carenze assertive della domanda attorea e l'assenza di significativi riscontri probatori ai fatti allegati importano il rigetto delle domande di parte attrice.
Stante la contumacia della convenuta, vanno dichiarate irripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2118/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice.
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 21.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia