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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 196 /2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 196 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 21/11/2025 ore 11.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Sergio Lalli;
- per parte convenuta, l'avv. Erika Bettini in sostituzione dell'avv. Controparte_2
Vitiello;
- per parte convenuta, l'avv. Silvia Papalini. Controparte_3
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, che si dà per letto in assenza delle parti, con motivazione riservata in sessanta giorni.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 196 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Giuseppina Vitiello;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. Francesca Olivetti e dell'avv. Silvia Papalini;
Parti resistenti
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla refusione di un terzo delle spese di lite sostenute dalle resistenti, che liquida per l'intero in 5.569,00 euro, ponendo dunque a favore di ciascuna delle parti resistenti la quota di 1.856,33 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge. Compensa gli ulteriori due terzi tra le parti costituite.
Pag. 2 di 3 Riserva la motivazione da depositarsi entro sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 21.11.2025
Pag. 3 di 3
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 196 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 21/11/2025 ore 11.00, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Sergio Lalli;
- per parte convenuta, l'avv. Erika Bettini in sostituzione dell'avv. Controparte_2
Vitiello;
- per parte convenuta, l'avv. Silvia Papalini. Controparte_3
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, che si dà per letto in assenza delle parti, con motivazione riservata in sessanta giorni.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 196 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Giuseppina Vitiello;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. Francesca Olivetti e dell'avv. Silvia Papalini;
Parti resistenti
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla refusione di un terzo delle spese di lite sostenute dalle resistenti, che liquida per l'intero in 5.569,00 euro, ponendo dunque a favore di ciascuna delle parti resistenti la quota di 1.856,33 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge. Compensa gli ulteriori due terzi tra le parti costituite.
Pag. 2 di 3 Riserva la motivazione da depositarsi entro sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 21.11.2025
Pag. 3 di 3
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini