Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2636/2024 R.G., promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona del procuratore speciale con Controparte_1 Controparte_2
l'avv. CORTI NEDO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto 537 del 2024 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 62.272,26, quale residuo CP_1
113.021,00, inclusivo degli interessi e della penale di cui all'art. 6 del D.lgs. 231 del
2002. Affidava l'opposizione ai seguenti motivi. Rilevava come il credito azionato in via monitoria si fondasse su una fattura emessa da il 04/04/2024 per la CP_3
fornitura di prodotti farmaceutici e come al momento del contratto di factoring del
04/10/2022, con cui l'avversaria aveva acquistato i crediti della fornitrice, fosse da intendere come un credito futuro. Da tanto faceva derivare l'applicazione dell'art. 3 della legge 52 del 1991 che ammetteva la cessione dei crediti futuri anche in massa ma solo con oggetto determinato e se nell'atto di cessione fosse indicato il debitore ceduto.
Richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 30611/2018), secondo la quale per garantire la determinatezza o determinabilità dell'oggetto nel caso di trasferimento in blocco di crediti futuri (ed eventuali, perché riferiti a contratti non ancora stipulati, come il credito oggetto di causa) dall'imprenditore cedente al factor sarebbe stato necessario rispettare due condizioni, vale a dire sia il limite temporale di cui al comma 3 della norma citata (sicché i contratti originanti i crediti futuri avrebbero potuto essere stipulati solo nel termine di 24 mesi dal contratto di factoring), sia il requisito della sufficiente connessione tra i crediti futuri e l'attività di impresa del cedente rispetto all'indicazione del debitore ceduto e all'individuazione oggettiva dei crediti, così come prescritto dal successivo comma 4. Sosteneva che il contratto di factoring posto a fondamento delle pretese azionate in via monitoria non osservasse i requisiti richiesti dalla disciplina indicata, perché da un lato aveva erroneamente indicato il debitore ceduto (ASL di soggetto diverso dall Pt_1 Parte_1
che per tale motivo non aveva accettato la cessione del credito) e dall'altro
[...]
era assolutamente indeterminato nell'indicare la tipologia delle forniture a cui riferire il contratto di factoring che aveva fatto riferimento genericamente a crediti che la fornitrice avrebbe potuto vantare per prestazioni di beni o servizi resi in esecuzione di contratti o rapporti stipulati o da stipulare tra il cedente e il debitore documentati da fatture emesse dall'1.9.2022 ed entro il 31.7.2024, con conseguenti indeterminabilità dell'oggetto del contratto di cessione e sua inopponibilità, tanto che avrebbe potuto liberarsi dall'obbligazione pagando direttamente nelle mani del fornitore. Ancora, lamentava come la cessionaria, nonostante la previsione di cui al punto 1.3 del contratto, non avesse inviato la comunicazione ricognitiva della cessione dei crediti di volta in volta perfezionata. Sosteneva di aver ricevuto solo la fattura del fornitore con la richiesta di pagare direttamente a questo, provvedendo così al versamento del dovuto alla sua creditrice con conseguente sua liberazione. Rilevava poi come della fattura fosse stata pagata la somma di Euro 54.996,11 a seguito dell'accordo di stornare dalla medesima fattura l'importo residuo di Euro 58.024,89 (richiesto in via monitoria dalla controparte) a fronte di controcrediti vantati dall'azienda nei confronti della fornitrice e di cui alle note di credito emesse e prodotte, che dovevano ritenersi opponibili all'avversaria ai sensi dell'art. 1248 c.c. (visto che la cessione era stata solo notificata ma non anche accettata dalla debitrice ceduta), ma anche per il principio espresso dalla
Suprema Corte per cui, proprio nel caso di contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, il debitore ceduto avrebbe potuto opporre in compensazione anche i crediti sorti nei confronti del cedente dopo la notifica dell'atto di cessione, atteso che appunto i crediti futuri avrebbero potuto essere effettivamente acquistati dalla cessionaria solo nel momento di loro venuta ad esistenza e mai prima (Cass. 19341 del
2017). In difetto di ogni debito contestava anche la pretesa relativa agli interessi
(peraltro erroneamente conteggiati) e al risarcimento del danno e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la convenuta che evidenziava come l'opponente avesse comunque riconosciuto il suo obbligo e, quanto all'asserita violazione dell'art.3 della legge 52 del
1991 per le erronee indicazioni del debitore ceduto e per la mancata precisazione dell'attività di impresa del cedente, deduceva come al momento dell'esecuzione del pagamento la prestazione fosse stata interamente eseguita, come la fornitura fosse stata richiesta con urgenza in attesa della sottoscrizione della convenzione e come l'inefficacia della cessione potesse al più essere temporanea, essendo sufficiente che i suoi presupposti ricorressero al momento della decisione. Richiamava anche la giurisprudenza della Suprema Corte (268 del 2006, 2209 del 2007 e 9789 del 1994), secondo cui l'accettazione della cessione da parte dell'ente pubblico non sarebbe stata necessaria laddove la prestazione fosse stata integralmente eseguita. Sosteneva che doveva farsi applicazione dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 231 del 2002, sicché l'opponente avrebbe dovuto formalizzare e notificare il rifiuto della cessione a cui non aveva invece provveduto. Quanto all'asserita errata indicazione del debitore ceduto, rilevava come, nonostante la dicitura riferita a AS SA, fosse stato correttamente indicato il codice fiscale dell'opponente che, tra l'altro, nelle note del 5 ottobre e del 19 ottobre del 2022 aveva proprio riconosciuto che si era trattato di un mero errore materiale. Resisteva all'eccezione di nullità della cessione in quanto quella dei crediti futuri era consentita dalla legge 52 del 1991 (art. 3) e perché tutti i requisiti erano stati rispettati, essendo stati indicata la fattura, il numero, il codice fiscale e la
PEC del destinatario. Quanto alla previsione di cui all'art.
1.3 del contratto rilevava come lo stesso non avesse previsto alcun obbligo di procedere alla ricognizione dei crediti, formalità che dunque non aveva in alcun modo condizionato l'efficacia della cessione. Ancora, quanto alla difesa relativa all'integrale pagamento delle fatture in parte con versamento o in parte con compensazione di crediti vantati nei confronti della cedente, rilevava come gli ordini di pagamento e la distinta di liquidazione esibiti recassero data successiva alla cessione e come non fosse stata provata la circostanza della loro trasmissione alla cedente né fornita la prova dell'accordo tra l'opponente e la cedente. Evidenziava come le note di credito prodotte non si riferissero alla fattura azionata in via monitoria, ma ad altre, di cui non era stato dimostrato il pagamento, e come il presunto utilizzo delle note di credito fosse comunque successivo alla data di notifica della cessione che non era stata formalmente rifiutata. Rilevava comunque come l'eventuale compensazione avrebbe potuto valere solo dalla data dei mandati con conseguente diritto al pagamento degli interessi di mora, la cui pretesa ribadiva unitamente a quella di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 del Decreto
Legislativo 231 del 2002.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, la causa, previa istruttoria solo documentale, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Deve prendersi atto dell'intervenuta cessione dei crediti tra l'originaria contraente creditrice e l'odierna convenuta in forza di atto del 19.9.2022, notificato all'opponente il 4.10.2022 ed avente ad oggetto non solo i crediti presenti e di cui all'allegato A, ma anche quelli futuri, oggetto delle fatture che sarebbero state emesse nel periodo compreso tra l'1.9.2022 e il 31.7.2024. E' evidente che la fattura azionata in via monitoria per l'importo residuo di Euro 58.024,89, oltre interessi moratori e risarcimento del danno, si riferisce ad un credito che ancora non esisteva al momento della cessione. La possibilità della cessione di crediti futuri è stata espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 3 della legge 52 del 1991 che ne ha ammesso anche la forma “in massa”, purché gli stessi derivino da contratti stipulati entro il termine di
24 mesi dalla conclusione del contratto di cessione. Sicuramente la fattura oggetto del giudizio, in quanto recante la data del 4.4.2024 per una prestazione già eseguita e dunque convenuta, può dirsi rientrante nella previsione di cui all'art. 3 comma terzo.
Ma, deve ritenersi soddisfatta anche la previsione di cui al successivo comma 4 che considera la cessione di crediti in massa come un contratto avente un oggetto determinato anche riguardo ai crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto: è vero infatti che nell'allegato al contratto di cessione si indica come debitore ceduto la
[...]
tuttavia il codice fiscale indicato ( coincide esattamente con Pt_2 P.IVA_1
quello dell'odierna opponente e con quello che viene riportato nella fattura posta fondamento del procedimento monitorio e, ancora, con quello presente nell'intestazione dell'atto di citazione in opposizione. La conferma, poi, che si sia trattato di un mero errore materiale che non ha affatto inciso sull'esatta comprensione del debitore ceduto si rinviene nelle mail del 5 e del 19 ottobre 2022, dirette proprio ad ottenere la rettifica del nominativo.
Circa la questione della determinazione o determinabilità dell'oggetto del contratto di factoring quando questo riguarda masse di crediti futuri, si osserva come la giurisprudenza di legittimità sia stata chiara nel procedere ad un'interpretazione adesa alla lettera della norma, giungendo dunque a ritenere che “una cessione in massa … si considera ad oggetto determinato, anche se riguarda crediti futuri nascenti non necessariamente da un contratto già stipulato ma anche da un contratto ancora da stipulare, purché in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi (così Cass.
3829 del 2013)”; pertanto, la determinabilità deriva dal riferimento allo specifico debitore ceduto e all'arco temporale indicato dal legislatore nel quale devono essere conclusi i contratti che costituiscono le fonti negoziali dei crediti. La stessa pronuncia citata dall'opponente (n. 30611 del 2018), partendo dal chiaro dettato normativo, ha affrontato specificamente il tema dell'indeterminatezza dell'obbligazione, allineandosi con l'interpretazione per cui l'obbligazione futura non può essere considerata a contenuto indeterminato o indeterminabile proprio in forza della previsione di legge sopra richiamata e dei limiti imposti ai crediti futuri cedibili. E così nella motivazione si è richiamato l'orientamento espresso da Cass. 3829 del 15/02/2013 e dunque l'interpretazione per cui “l'obbligazione oggetto della cessione in massa di crediti futuri sia da considerarsi con oggetto predeterminato o comunque determinabile, e come tale suscettibile di protezione giuridica, posto che è la stessa legge speciale di riferimento che ha, entro certi limiti, sancito la liceità e conformità a un interesse meritevole di tutela di un negozio atipico di cessione di crediti futuri nei confronti di un determinato debitore”; ancora, si legge che “la connessione di tale trasferimento all'attività d'impresa garantisce il requisito della determinatezza o della determinabilità sia rispetto all'individuazione oggettiva dei crediti (connessione con la vendita di certi beni o servizi) sia soggettiva (vendita a clienti abituali dell'impresa)”. E ancora: “ alla luce di quanto sopra, pertanto, risulta condivisibile
l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello di Napoli che si dimostra coerente sia con la ratio legis, che con l'interpretazione sino ad oggi data alla norma in questione dalla giurisprudenza di legittimità, poiché nel contratto si intendono inclusi i crediti futuri, ceduti in massa, che risultano comunque individuabili in relazione ai contratti di fornitura d'impresa stipulati entro l'arco temporale di efficacia del contratto di factoring, non essendo necessario che la loro esistenza ed esigibilità maturi entro lo stesso periodo di tempo, poiché è sufficiente che gli ordini da cui derivano i crediti siano strettamente collegati ai contratti stipulati dall'impresa e con il medesimo imprenditore entro quel periodo di tempo” Insomma, dunque, è lo stesso legislatore che ha bilanciato l'eccessiva indeterminatezza dei crediti futuri ceduti in massa.
Superata così la censura di nullità del contratto, si deve esaminare quella fondata sulla violazione della previsione di cui al suo art.
1.3 che, oltre alla (necessaria) notifica della cessione al debitore ceduto, prevede in capo al cessionario la facoltà, da esercitare in maniera puramente discrezionale, di inviare periodicamente e con le modalità prescelte al debitore una comunicazione ricognitiva delle cessione dei crediti che di volta in volta si sarebbero perfezionate con un evento riepilogativo (questo, ovviamente in conseguenza della cessione dei crediti futuri e del perfezionamento dell'effetto traslativo solo con la loro venuta ad esistenza). Tuttavia, deve ritenersi che proprio l'assoluta discrezionalità di esercizio di tale facoltà non possa poi tradursi in un pregiudizio per la cessionaria che non se ne sia avvalsa, considerando appunto che il debitore ceduto con la notifica della cessione è stato da subito edotto del fatto che la cessione avrebbe riguardato, oltre ai crediti già esistenti ed elencati, anche quelli futuri e dunque derivanti da ulteriori forniture eseguite dalla cedente in favore dell'individuato debitore ceduto.
L'ultimo motivo di opposizione attiene all'eccezione di compensazione. E' pacifico che dell'importo di cui alla fattura del 4.4.2024 azionata in via monitoria di Euro
113.021,00 oltre IVA che avrebbe dovuto essere pagata entro il 3.6.24 sono stati versati tempestivamente Euro 54.996,11, come da ordinativo di pagamento di cui al doc. 6 prodotto dall'opponente (che defalca tutti gli importi relativi alle note di credito emesse dalla fornitrice e cedente, riepilogate anche nel successivo doc. 7). Oltre a rilevarsi che comunque, nonostante il contratto concluso con la fornitrice cedente, la convenuta ha accettato che il pagamento della parte residua della fattura sia stato versato alla cedente, deve rilevarsi come l abbia invocato la previsione di cui all'art. 1248 c.c.: non Pt_1
avendo accettato puramente e semplicemente la cessione (essendosi limitata a ricevere la notifica), ha opposto in compensazione i crediti di cui alle note di credito citate ed oltretutto sorti prima della notifica della cessione, avvenuta in data 4.10.2022, atteso che tutte le note di credito risalgono a date antecedenti (e precisamente al 5.3.2018, all'8.4.2019, al 16.12.2019. al 21.1.2020, al 25.3.2021, al 15.7.2021 e al 21.1.2022).
Proprio per l'operare automatico della compensazione legale (derivante dalla coesistenza di reciproci crediti certi, liquidi ed esigibili) deve ritenersi che con l'incontestato pagamento della somma residua di cui all'ordinativo di pagamento del
24.5.2024 sia stato soddisfatto interamente il credito portato dalla fattura
202400010016811 del 4.4.2024 e, oltretutto, senza ritardo alcuno con conseguente esclusione di ogni interesse moratorio e di ogni risarcimento ex art. 6 D.lgs. 231 del
2002.
Conclusivamente, non potendosi riconoscere alcun credito di nei Controparte_1
confronti dell opponente, il decreto ingiuntivo 537 del 2024 deve essere Pt_1
revocato.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo 537 del 2024 e rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro Parte_1
7.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
SA, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella