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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/07/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese ex art 281 sexies comma III cpc dal 16 luglio 2025 a seguito di note scritte di trattazione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 168/2025 di R.G., promossa da:
Sig. (c.f. , residente in CP_1 C.F._1
SA (MI), Via Cavour, n.31, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'avv. Piero Ferrari (C.F. ) presso il cui C.F._2 studio in Robbio, Via Garibaldi, n.11 è elettivamente domiciliato (Fax 0384 670446 - pec: Email_1
- Opponente -
Contro
Sig. ( C.F. , rappresentato e CP_2 C.F._3 difeso dagli Avv.ti Luigi AN (C.F. ) e C.F._4
NI AN (C.F. ), presso lo studio dei C.F._5 quali è elettivamente domiciliato in Via Pogliani n 18 – 200090 CE BO (MI), anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti, , i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti il presente procedimento agli indirizzi PEC e Email_2 ecavvocati.i Email_3 Email_4
- Opposto –
CONCLUSIONI
Come da note scritte udienza di discussione
Parte Opponente “Previo rigetto dell'eccezione pregiudiziale svolta da controparte per le ragioni di cui agli atti, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. n.1661/2024 del 25.10.2024 di questo Tribunale per le causali di cui alla narrativa. In ogni caso: Con il favore di spese e onorari di causa”
Per Parte Opposta “In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1661/2024 di questo
1 Tribunale, è stata notificata tardivamente ed è, perciò inammissibile, con conseguente dichiarazione di esecutività definitiva del decreto opposto, con conferma dell'obbligo e condanna dell'opponente al pagamento delle somme tute di cui al decreto, per la soma di € 41.000,00 di capitale, oltre interessi come in decreto nonché spese e compensi dello stesso, oltre alle spese e compensi di cui al presente giudizio. In subordine, dichiarare, comunque, l'opposizione non fondata e confermare l'obbligo dell'opponente e sua condanna al pagamento delle somme tutte di cui al decreto opposto, con il pagamento della somma di € 41.000,00, oltre interessi come liquidati in decreto e relative spese e compensi, con liquidazione delle spese e compensi di questo giudice di opposizione.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt.
132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Con atto di citazione notificato via PEC in data 8 gennaio 2025
Parte Opponente il Sig ha chiesto la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo n.1661/2024 emesso dal Tribunale di Pavia il 25.10.2024 su istanza di Parte Opposta il Sig per la somma di CP_2
€.41.000,00, oltre interessi al tasso legale e spese di procedura: ove il Sig aveva dedotto una scrittura privata del 3.2.2012, sottoscritta da CP_2
, nella quale si dava atto che avrebbe CP_1 CP_2 corrisposto all'odierno opponente la somma di €.60.000,00 con obbligazione restitutoria maggiorata di interessi.
Con comparsa di costituzione si costituiva il Sig CP_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 1661/2024 (R.G. 3402/2024) in quanto tardiva, nonché la non veridicità in fatto e la infondatezza in diritto.
All'esito della prima udienza tenutasi il 9 luglio 2025, è stata fissata udienza di discussione il 16 luglio 2025, sostituita con note scritte.
L'eccezione preliminare è fondata, giacché il decreto ingiuntivo, opposto in questa sede, è stato notificato il 27 Novembre 2024, come
2 risulta dall'avviso di ricevimento, sottoscritto personalmente dall'opponente Sig. (doc. 1 e doc. 2 parte opposta). CP_1
Il termine di quaranta giorni per la notifica della opposizione, scadeva il 06/01/2025, festa dell'Epifania ed è stato, quindi, prorogato al 07/01/2025.
La notifica dell'atto di citazione in opposizione ad entrambi i
Legali del Sig. è avvenuta via PEC il giorno 08/01/2025, come da CP_2 relata di notifica, nonché messaggio (doc. 3).
Pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata tardivamente, con conseguente inammissibilità della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, in base ai valori minimi, espunta la fase introduttiva e istruttoria, e con la riduzione del 50% ex art 4 comma 9 .
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.1661/2024 emesso dal Tribunale di Pavia il
25.10.2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna Parte Opponente alla rifusione in favore di Parte
Opposta delle spese di lite, che liquida in € 1152,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., comma III.
Così deciso in Pavia il 23 luglio 2025
Sentenza depositata il 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
3 4
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 168/2025 di R.G., promossa da:
Sig. (c.f. , residente in CP_1 C.F._1
SA (MI), Via Cavour, n.31, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'avv. Piero Ferrari (C.F. ) presso il cui C.F._2 studio in Robbio, Via Garibaldi, n.11 è elettivamente domiciliato (Fax 0384 670446 - pec: Email_1
- Opponente -
Contro
Sig. ( C.F. , rappresentato e CP_2 C.F._3 difeso dagli Avv.ti Luigi AN (C.F. ) e C.F._4
NI AN (C.F. ), presso lo studio dei C.F._5 quali è elettivamente domiciliato in Via Pogliani n 18 – 200090 CE BO (MI), anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti, , i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni inerenti il presente procedimento agli indirizzi PEC e Email_2 ecavvocati.i Email_3 Email_4
- Opposto –
CONCLUSIONI
Come da note scritte udienza di discussione
Parte Opponente “Previo rigetto dell'eccezione pregiudiziale svolta da controparte per le ragioni di cui agli atti, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. n.1661/2024 del 25.10.2024 di questo Tribunale per le causali di cui alla narrativa. In ogni caso: Con il favore di spese e onorari di causa”
Per Parte Opposta “In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare che l'opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1661/2024 di questo
1 Tribunale, è stata notificata tardivamente ed è, perciò inammissibile, con conseguente dichiarazione di esecutività definitiva del decreto opposto, con conferma dell'obbligo e condanna dell'opponente al pagamento delle somme tute di cui al decreto, per la soma di € 41.000,00 di capitale, oltre interessi come in decreto nonché spese e compensi dello stesso, oltre alle spese e compensi di cui al presente giudizio. In subordine, dichiarare, comunque, l'opposizione non fondata e confermare l'obbligo dell'opponente e sua condanna al pagamento delle somme tutte di cui al decreto opposto, con il pagamento della somma di € 41.000,00, oltre interessi come liquidati in decreto e relative spese e compensi, con liquidazione delle spese e compensi di questo giudice di opposizione.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt.
132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Con atto di citazione notificato via PEC in data 8 gennaio 2025
Parte Opponente il Sig ha chiesto la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo n.1661/2024 emesso dal Tribunale di Pavia il 25.10.2024 su istanza di Parte Opposta il Sig per la somma di CP_2
€.41.000,00, oltre interessi al tasso legale e spese di procedura: ove il Sig aveva dedotto una scrittura privata del 3.2.2012, sottoscritta da CP_2
, nella quale si dava atto che avrebbe CP_1 CP_2 corrisposto all'odierno opponente la somma di €.60.000,00 con obbligazione restitutoria maggiorata di interessi.
Con comparsa di costituzione si costituiva il Sig CP_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 1661/2024 (R.G. 3402/2024) in quanto tardiva, nonché la non veridicità in fatto e la infondatezza in diritto.
All'esito della prima udienza tenutasi il 9 luglio 2025, è stata fissata udienza di discussione il 16 luglio 2025, sostituita con note scritte.
L'eccezione preliminare è fondata, giacché il decreto ingiuntivo, opposto in questa sede, è stato notificato il 27 Novembre 2024, come
2 risulta dall'avviso di ricevimento, sottoscritto personalmente dall'opponente Sig. (doc. 1 e doc. 2 parte opposta). CP_1
Il termine di quaranta giorni per la notifica della opposizione, scadeva il 06/01/2025, festa dell'Epifania ed è stato, quindi, prorogato al 07/01/2025.
La notifica dell'atto di citazione in opposizione ad entrambi i
Legali del Sig. è avvenuta via PEC il giorno 08/01/2025, come da CP_2 relata di notifica, nonché messaggio (doc. 3).
Pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata tardivamente, con conseguente inammissibilità della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, in base ai valori minimi, espunta la fase introduttiva e istruttoria, e con la riduzione del 50% ex art 4 comma 9 .
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.1661/2024 emesso dal Tribunale di Pavia il
25.10.2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna Parte Opponente alla rifusione in favore di Parte
Opposta delle spese di lite, che liquida in € 1152,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., comma III.
Così deciso in Pavia il 23 luglio 2025
Sentenza depositata il 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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