Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02628/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02951/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2951 del 2024, proposto da
IO HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Fasulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento in Liquidazione, non costituito in giudizio;
Acer Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Viviana Cornacchia e Francesco Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
l’ottemperanza all’ordinanza n. cronol. 8127/2023, resa ex artt. 28 L. 794/42, 14 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis cpc dal Tribunale di Benevento nel procedimento R.G. 1466/2022, in data 21.9.2023, rep. 2484/2023, e pubblicata in data 5.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acer Campania;
Vista la memoria del 19.2.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa GI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza all’ordinanza in epigrafe indicata;
- si è costituita la parte resistente contestando le avverse pretese;
- con istanza depositata il 21.8.2025 parte ricorrente chiedeva il rinvio dell’udienza di discussione fissata per il 24.9.2025, poiché la controversia era stata transatta con l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento in Liquidazione e il termine per l’adempimento delle obbligazioni da essa promananti era stato fissato al 30.11.2025;
- la causa veniva rinviata all’udienza camerale del 25 febbraio 2026;
- con memoria del 19.2.2026 parte ricorrente dava atto della cessata materia del contendere, avendo l’I.A.C.P. di Benevento integralmente soddisfatto la pretesa azionata nel termine previsto nell’atto di transazione, nel quale le parti avevano anche convenuto la compensazione delle spese di giudizio.
- con memoria del 20.2.2026 anche ACER, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, si è associata alla dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite formulata dalla parte ricorrente.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”;
- vi è prova in atti dell’avvenuta transazione della controversia, mentre può ritenersi provata la circostanza dell’adempimento delle obbligazioni dalla stessa scaturenti da parte dell’I.A.C.P., stante la dichiarazione, avente natura confessoria, della parte ricorrente;
- va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere;
- le spese di giudizio sono compensate, stante l’espresso accordo tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AL, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
GI MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| GI MO | NN AL |
IL SEGRETARIO