Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 3/4/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.;
vista l'ordinanza dell'11/3/2025, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
lette le note scritte depositate in data 1/4/2025 da parte attrice;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexiesterzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1450 Cont. dell'anno 2017
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Corso Matteotti - Latina, presso lo studio dell'avv. Nicola MINNITI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente domiciliata in CP C.F._2
V.le dello Statuto - Latina, presso l'avv. Serena DI MURO, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
- C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliato in via Tarquinia n. 32 - Latina, presso lo studio dell'avv. Romano
SAURINI dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Stefano SABATINO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ALTRA PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione negatoria e domanda di usucapione.
CONCLUSIONI: per parte attrice, note scritte dell'1/4/2025: “a) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 949, I comma, Cod. Civ., l'inesistenza della servitù di passaggio e/o di qualsiasi altro tipo di servitù a carico del fabbricato sito in
Sermoneta Corso Garibaldi snc, di proprietà dell'attore (Fg. 62, Parte_1
p.lla 597, categ. C/6, classe 8) ed a favore dell'immobile di proprietà della SI.ra
, sito in Ser - moneta Via Biagio Marchioni n. 2 (Fg. 62, p.lla 419, sub CP
4, categoria A/3); b) disporre la rimozione di tutti gli oggetti presenti sul terrazzo di proprietà del SI. ed il ripristino dello stato dei luoghi a carico dei Parte_1
SIg.ri e;
c) condannare la SI.ra CP Controparte_2 CP
(proprietaria dell'immobile presunto dominante), in solido con il SI. CP
(esecutore materiale della allocazione dei beni ed utilizzatore abusivo del
[...]
terrazzo di proprietà del SI. ), ai sensi dell'art. 949, II comma, Cod. Parte_1
Civ., al risarcimento dei danni arrecati all'attore per le turbative e le molestie, da liquidarsi anche in via equitativa dal Giudicante;
d) rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla SI.ra , in quanto infondata in fatto ed in CP
diritto per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi;
e) rigettare le difese ed eccezioni avanzate dal SI. , in quanto infondate in fatto ed in diritto Controparte_2
per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre oneri fiscali ed accessori di legge, oltre il rimborso delle spese di mediazione sostenute e l'attività svolta.”; per parte convenuta (comparsa di costituzione): “Piaccia al CP
Tribunale adito: - rigettare la domanda di perché infondata in fatto Parte_1 ed in diritto;
- in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale, dichiarare
l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di , della proprietà del CP
terrazzo-lastrico solare de quo che copre il garage sito in Sermoneta, Controparte_3
distinto al NCEU al Fg. 62, p.lla 597, cat. C/&, classe 8, rendita € 44,83, di mq
[...]
28: - ordinare all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Latina - Territorio
- Servizio di pubblicità immobiliare e Servizi catastali di provvedere alle conseguenti formalità e alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- condannare Parte_1 alle spese e competenze del giudizio”. per parte convenuta (comparsa di costituzione): “Si chiede Controparte_2
che il Tribunale adito voglia rigettare la domanda del del tutto priva di Parte_1 fondamento con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del servizio postale il
7/3/2017, ha convenuto in giudizio e , Parte_1 CP Controparte_2
premettendo di esser proprietario di un locale garage sito in Sermoneta, Corso
Garibaldi snc, censito al NCEU del Comune di Sermoneta al foglio 62, particella 597 per averlo acquistato con atto ai rogiti del notaio del 15/6/1988 Persona_1
(rep. 53.606).
Parte attrice ha rilevato come tale garage presenterebbe una copertura a terrazzo che l'attore avrebbe provveduto a pavimentare dopo l'acquisto del fabbricato, sopportando le relative spese.
Attiguo al locale è collocato l'immobile di proprietà di , distinto al CP
NCEU del Comune di Sermoneta al foglio 62, particella 419, sub. 4, il cui accesso, posto su via Biagio Marchioni n. 2, risulterebbe adiacente alla copertura a terrazzo del garage di proprietà deli esso attore.
Ha quindi sostenuto che, dal 2011, i convenuti avrebbero occupato il terrazzo indicato con vasi, tavoli e sedie, senza alcuna autorizzazione da sua e avrebbero, altresì, collocato una caldaia a parete per il riscaldamento, che, benché sia stata installata su di un muro di proprietà dei per l'accesso alla stessa risulterebbe CP
necessario il passaggio sul terrazzo in oggetto.
Parte attrice ha, dunque, agito ai sensi dell'art. 949 c.c. chiedendo la negatoria delle servitù di passaggio o qualsiasi altra gravante sul fabbricato oggetto di causa di sua esclusiva proprietà e in favore dell'immobile di proprietà di , nonché CP
disporre la rimozione di tutti gli oggetti presenti sul terrazzo di proprietà del Parte_1
con ripristino dello stato dei luoghi e, infine, la condanna in solido dei
[...]
convenuti al risarcimento dei danni arrecati all'attore per le molestie e turbative, da liquidarsi anche in via equitativa.
1.1 Con comparsa depositata il 5/6/2017, si è costituita in giudizio CP
deducendo l'infondatezza della domanda di parte attrice, ed in particolare
[...]
contestando la titolarità di qualunque diritto vantato dal sul terrazzo oggetto Parte_1
di causa e ciò in virtù del fatto che il dante causa dell'attore, identificato in CP_4
, risulta aver dichiarato con atto sottoscritto nell'agosto del 1963 di rinunciare al
[...]
“diritto di possesso” del terrazzo posto sopra al garage di via Garibaldi, dismettendo il proprio diritto in favore di , proprietario al tempo dell'immobile oggi Parte_2
intestato ad essa convenuta.
Il possesso pacifico, continuo e ininterrotto da parte del sul bene per cui è Pt_2
causa si sarebbe protratto fino al 16/9/1986 quando ha venduto Parte_2
l'appartamento di sua proprietà a , che immesso a sua volta nel Controparte_2
possesso del terrazzo lo avrebbe protratto fino al 22/11/2007.
A tale data, infatti, si riconduce il trasferimento della proprietà dell'appartamento in favore della figlia del odierna convenuta, la quale ha CP
allegato di aver esercitato sin dall'acquisto un possesso esclusivo e uti dominus sul bene rivendicato dall'attore.
Alla luce di quanto dedotto ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea ed ha chiesto, in via riconvenzionale, di dichiarare in suo favore l'intervenuto acquisto della proprietà sul bene per cui è causa in virtù di possesso ultraventennale esercitato da essa convenuta in aggiunta ai precedenti possessori.
1.2 Con il deposito in cancelleria di comparsa di risposta in data 21/6/2017 si
è costituito in giudizio , il quale - contestata la titolarità del diritto di Controparte_2
proprietà vantato dall'attore dell'attore sul bene oggetto di contesa, in virtù della richiamata scrittura privata che i danti causa delle attuali parti del giudizio avrebbero stipulato nel 1963, e con la quale (dante causa dell'attore) risulterebbe CP_4
aver dismesso il proprio possesso in favore di (dante causa del Parte_2 convenuto) - ha dunque chiesto il rigetto della domanda dell'attore in quanto infondata.
1.3 Concessi, su istanza di parte, i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. e ammessa la prova per testi articolata da parte attrice nonché l'interrogatorio formale, limitatamente ai capitoli 1, 2, 4, 5, 6, e 8; ammesse altresì le produzioni documentali di parte convenuta con escussione dei testi sui capitoli 1, 2, CP
4, 5, 6 e 7, all'udienza del 10/11/2022 sono stati sentiti i testi e Testimone_1 [...]
. Tes_2
All'udienza del 4/7/2023 sono stati escussi i testi e Tes_3 Testimone_4
e il 14/12/2023 è stato espletato l'interrogatorio formale delle parti.
Con ordinanza del 10/2/2025 è stata fissata, per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza del 3/4/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 4/4/2025 il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 4/4/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. La domanda proposta dall'attore ha per oggetto la verifica e contestuale declaratoria della inesistenza di servitù di passaggio o di qualsiasi altro tipo di servitù
a carico del fabbricato di sua proprietà e in favore dell'appartamento di proprietà della convenuta , nonché la condanna alla rimozione di tutti gli oggetti CP
posti sul terrazzo di sua proprietà e al contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
La domanda è quindi finalizzata ad accertare la libertà dell'immobile e ad inibire la prosecuzione delle molestie che si addebitano ai convenuti e consistenti nella pretesa del passaggio sul terrazzo in questione, nella apposizione di vasi di vasi, tavoli e sedie sul medesimo terrazzo, quindi nella turbativa del libero transito e utilizzo del bene da parte del proprietario, così prospettando, dunque, un'azione negatoria servitutis.
3. Quanto alla legittimazione di parte attrice, va richiamato il principio per cui esercitata l'azione negatoria per sentir dichiarare l'inesistenza di un diritto di servitù sul fondo dell'attore, qualora il convenuto eccepisca di essere egli stesso proprietario del fondo che si assume gravato, oggetto del giudizio è l'accertamento della libertà del fondo mentre l'accertamento della proprietà del medesimo ha valore soltanto strumentale. Conseguentemente, non essendo la domanda volta al recupero del bene, l'onere della prova che grava sull'attore nel possesso del bene è meno rigoroso che nell'azione di rivendica e la prova, in caso di insufficienza dei titoli di provenienza, può essere data con ogni mezzo e anche con presunzioni. In effetti, nella azione negatoria, la titolarità del bene (che, pertanto, il giudice, specie se contestata, deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non sia stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha
l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. civ., sez. II, 08/09/2021, n. 24183).
Non vi è contrasto tra le parti nel ritenere che il locale garage sito in
Sermoneta (LT), Corso Garibaldi, censito al NCEU al foglio 62, particella 597, al di sopra del quale insiste il terrazzo oggetto di domanda di usucapione in via riconvenzionale, sia intestato all'attore , per essergli la proprietà, con Parte_1
altre, pervenuta in virtù di atto di compravendita per notaio di Latina del Per_1
15/6/1988 (rep. n. 53.606 - racc. n. 5801), con il quale tale bene è stato trasferito da parte di , per l'appunto, all'attore del presente giudizio, . CP_4 Parte_1
Sussiste dunque la legittimazione attiva dell'attore a proporre azione negatoria e legittimazione passiva dello stesso rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione, che va dunque pregiudizialmente esaminata.
4. La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di CP
accertamento dell'acquisto della proprietà sul terrazzo oggetto di causa in virtù della sussistenza di un duplice presupposto.
Da un lato ha rilevato la carenza di titoli da parte del utili a Parte_1
rivendicare diritti sul lastrico solare soprastante il locale garage, atteso che il dante causa dell'attore, , tramite scrittura privata datata al 1963, avrebbe CP_4
concesso in godimento il bene al dante causa di parte convenuta, , Controparte_2
rinunciando al possesso sul terrazzo in esame, pertanto secondo la prospettazione dei convenuti, avrebbe in tal modo cessato di esercitare ogni diritto sul lastrico mentre il entrato in possesso del bene, lo avrebbe esercitato in modo esclusivo, continuo e Pt_2
ininterrotto.
Il possesso del si sarebbe protratto fino al 16/9/1986, quando Pt_2
quest'ultimo ha venduto l'appartamento a , il quale avrebbe a sua Controparte_2
volta esercitato il possesso in modo pacifico ed esclusivo sino al 22/11/2017, quando del bene è entrata in possesso la convenuta, la quale, dichiarato il possesso uti dominus ultraventennale in virtù dell'accessione nel possesso ai sensi dell'art. 1146
c.c., ha dunque introdotto la richiamata domanda riconvenzionale di usucapione.
5. In diritto, come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio.
Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto.
Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena SInoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
6. Sulla validità della convenzione stipulata tra i danti causa delle parti a costituire una condizione di possesso utile ai fini dell'usucapione va precisato quanto segue.
Nella scrittura privata redatta da e nell'agosto del CP_4 Parte_2
1963, il primo chiarisce e dichiara, in favore del secondo “di rinunziare puramente e semplicemente al diritto di possesso del terrazzo posto sopra il mio garage in Via G.
Garibaldi (in strada); per effetto di detta rinunzia, il Signor è divenuto Parte_2
pieno esclusivo possessore, per diritto avendo l'accesso a scala su Via Biagio Marchioni 2 dell'immobile di sua proprietà”.
Con l'atto sottoscritto, dunque, dichiara di rinunciare al possesso CP_4
del lastrico che si estende al di sopra dell'immobile di sua proprietà in favore del proprietario dell'appartamento adiacente a tale terrazzo, senza però chiarire anche la volontà di trasferire il proprio diritto di proprietà sul bene e non prevedendo un corrispettivo per la cessione.
Secondo l'orientamento prevalentemente avallato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, considerato che il possesso si sostanzia in una situazione di fatto, non sarebbe possibile la stipula di un contratto che abbia ad oggetto il suo trasferimento scisso dal diritto o dal bene cui esse accede.
Ciò si ricava dall'interpretazione dell'art. 1470 c.c. in tema di compravendita, che, infatti, parla di trasferimento di diritti, dal momento che chiarisce come “la vendita è un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa
o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. La norma de quo ha ad oggetto il trasferimento di diritti, di conseguenza, l'eventuale contratto avente ad oggetto il trasferimento del possesso (una situazione appunto di fatto) dovrebbe risultare nullo per impossibilità dell'oggetto.
Inoltre, dall'art. 1146, secondo comma, c.c., che disciplina l'istituto della accessione del possesso, si desume la possibilità di giovarsi dell'accessio possessionis nei soli casi in cui si sia in presenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, con la conseguenza che, solo in presenza di un siffatto titolo, il successore a titolo particolare, sia esso inter vivos o mortis causa, potrebbe unire al proprio possesso quello del suo dante causa.
In particolare, “in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio, il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa. L'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la 'traditio': all'acquisto deve, infatti, seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione” (Cass. civ., sez. II,
30/1/2017, n. 2295).
Secondo gli orientamenti indicati, dunque, l'atto con il quale ha CP_4 realizzato il “trasferimento del possesso” in favore di non può assumere Parte_2
rilevanza ai fini della ricostruzione di una situazione possessoria ultraventennale utile all'accertamento dell'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c., in ragione del fatto che un atto con il quale si intenda trasferire il possesso senza la contestuale volontà di trasmissione del diritto di proprietà non è ammissibile nel nostro ordinamento.
Affinché, tuttavia, dall'atto possa evincersi l'instaurazione di una situazione possessoria in capo a , dante causa del convenuto , a sua Parte_3 Controparte_2
volta dante causa della convenuta che ha agito in via riconvenzionale, CP
occorre l'allegazione di una prova sufficiente a dimostrare che vi sia stata, a seguito dell'atto stipulato nel 1963, l'effettiva dimostrazione della “traditio” del bene e che l'apprensione da parte del si sia risolta in una relazione con il bene uti dominus. Pt_2
Si osservi, sotto altro profilo, che la convenuta invoca CP
erroneamente l'istituto dell'accessione del possesso nei termini dell'art. 1146 c.c. e sopra ulteriormente chiariti alla luce della interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, l'atto con cui ha acquistato l'appartamento Controparte_2
contiguo al terrazzo in questione da (1986) e quello successivo (20027) Parte_3
con cui la Convenuta ha acquistato dal padre il medesimo CP CP
appartamento, non menzionano (e non avrebbero potuto) l'area in contestazione nel presente giudizio, cosicché di nessuna accessione del possesso si può parlare in proposito.
Quindi già sul piano della mera allegazione, la domanda di usucapione avanzata in riconvenzionale da va considerata del tutto infondata. CP
La medesima convenuta non ha peraltro fornito prova della materiale apprensione del bene da parte di e del suo possesso alla stregua di Parte_2
proprietario a seguito della convenzione stipulata con;
né risultano (come CP_4
detto neppure allegati) i passaggi di acquisizione e accessione del possesso successivi. Dagli atti emerge, al contrario, una condizione di incompatibilità di fatto tra la residenza del e la condizione di possesso uti dominus dello stesso, atteso che già Pt_2
dalla scrittura privata più volte citata è emerso come il fosse residente al di fuori Pt_2
dell'Italia e, precisamente, in Brody Saint Sudbury, Canada.
Tale elemento viene confermato anche dal teste , sentito Testimone_2
all'udienza del 10/11/2022, il quale, sentito sul cap. 1 della seconda memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., di parte convenuta, ha affermato: “posso dire che
l'immobile sito in via Marchioni n. 2 fu venduto nell'anno 1986 da un mio zio
a mio zio in quella occasione tornò dal Canada, Parte_2 Controparte_2
ricordo che sul terrazzo del garage mio cognato depositava attrezzature da costruzione, credo avesse un'impresa edile”.
Dall'escussione di un'ulteriore teste di parte convenuta, , sentita Testimone_4
all'udienza del 4/7/2023 è emersa l'ulteriore circostanza che conferma l'incompatibilità del possesso sul bene di atteso che la stessa ha Parte_2 affermato che “nell'immobile prima della vendita abitava , mio zio, con Persona_2 la famiglia e utilizzavamo detto terrazzino”.
Si fa, dunque, riferimento a , il quale secondo la ricostruzione Persona_2
operata dalla teste avrebbe abitato presso l'appartamento ed utilizzato il terrazzo in questione, circostanza non allegata a sostegno della domanda riconvenzionale di che, invece, ha fatto mero riferimento alla situazione possessoria di CP [...]
, che al contempo non avrebbe mai avuto il possesso di detto bene. Pt_2
Le circostanze allegate escludono dunque, la possibilità di considerare che abbia mai avuto il possesso uti dominus del bene così da poter Parte_2
considerare il periodo che va dal 1963 al 1986, anno in cui è avvenuto il trasferimento di proprietà in favore di , come periodo utile ai fini dell'accertamento Controparte_2
di un possesso ultraventennale.
Ciò si può affermare, tenuto fermo che, sul piano delle allegazioni, non risultano in alcun modo i passaggi relativi al possesso del bene, come sopra specificato.
Sotto un ulteriore profilo e per completezza, laddove si voglia attribuire un qualche valore alla scrittura dell'agosto del 1963 (di rinuncia al possesso), la si dovrebbe interpretare come una concessione del godimento del bene da parte del rinunciante (proprietario del garage, che continua ad affermare come proprio;
si legge nella scrittura: “il mio garage”), con la conseguenza che difetterebbe sin dall'origine l'animus possidendi in capo a chi riceve il possesso dal proprietario.
7. Per quanto attiene più specificamente al preteso possesso ad usucapionem dei convenuti, i quali hanno allegato di aver posseduto il lastrico almeno dal 1986 all'attualità, prima e poi , la quale chiede di accertare la Controparte_2 CP
propria accessione nel possesso in precedenza esercitato in maniera esclusiva, continua e ininterrotta da parte di suo padre, va ribadito che una siffatta accessione non è stata neppure compiutamente allegata e della stessa non può esservi neppure la prova.
Nella specie i convenuti hanno allegato che , a seguito della Controparte_2
compravendita dell'appartamento avvenuta a rogito del notaio di Latina, il Per_3
16/9/1986 (rep. n. 243.435), lo stesso sarebbe entrato nel possesso dell'appartamento e altresì del terrazzo ad esso adiacente sino al 2007, anno in cui la proprietà dell'immobile è stata trasferita alla figlia , con atto a rogito del notaio CP [...]
del 22/11/2007 (rep. n. 29052 - racc. n. 14025), con contestuale trasmissione Per_4
del possesso della terrazza oggetto del giudizio.
Si è detto della incofigurabilità di un fenomeno di accessione per la mancata menzione negli atti predetti del lastrico in contestazione.
La circostanza relativa al presunto possesso alla stregua di proprietario, sin dal
1986, da parte di , risulta peraltro contraddetta e smentita dalla Controparte_2
documentazione allegata agli atti dall'attore; da essa emerge la realizzazione di lavori di manutenzione del terrazzo, anche corroborata dall'allegazione di riproduzioni fotografiche datate al 1990, ove il terrazzo appare libero e inoccupato.
In particolare, agli atti risulta depositata la relazione tecnica redatta da in data 23/8/1989 ove si richiede l'autorizzazione ad operare un Testimone_1
intervento sul terrazzo del locale garage di proprietà di . Nella Parte_1 rubrica “motivazione dell'intervento” si legge che “la copertura a terrazzo del locali da anni non è stata sottoposta a manutenzione, la guaina di protezione in alcuni punti
è bucata, pertanto è indispensabile un intervento di risanamento dell'impermeabilizzazione”, pertanto indicando, nella parte seguente, la necessità di sostituzione della guaina del terrazzo con ricostruzione della cornice “con una fila di coppi”.
In atti è presente, altresì, il progetto fattivo per la sistemazione del garage sito in Corso Garibaldi, ove si fa riferimento anche ai lavori attinenti alla copertura del detto garage, e ove si mostra l'approvazione dei lavori da parte della commissione incaricata per la valutazione dal Comune di Sermoneta.
La circostanza, per cui intorno al 1990 l'attore si sia premurato di svolgere lavori di manutenzione sul terrazzo soprastante il garage da lui acquistato, è stata confermata anche dall'ingegnere incaricato della redazione dei progetti allegati in atti,
, il quale, ascoltato come teste all'udienza del 10/11/2022, ha Testimone_1 affermato che: “io stesso ho redatto il progetto con la relazione tecnica e la direzione dei lavori di cui mi si chiede , i lavori hanno riguardato la sostituzione del pavimento
e di una serranda delle due originarie;
i lavori sono stati eseguiti negli anni 90 se ben ricordo”; nonché trova conferma dalla deposizione del teste Tes_3
escusso all'udienza del 4/7/2023, il quale ha riferito che: “io insieme a mio fratello
ora deceduto;
ho eseguito nell'anno 1990 alcuni lavori nel garage di cui Per_5
mi si chiede, lavori consistiti, in nuovo intonaco interno ed esterno e rimozione del vecchio pavimento, con apposizione di guaina, massetto e nuovo pavimento sul terrazzo e siamo stati pagati dal ”; sul cap. 2): “ho parzialmente già Parte_1
risposto e preciso che abbiamo rifatto il cornicione con sovrapposta;
una fila di coppi”; sul cap. 4): “si è vero in una delle foto, mi riconosco insieme a mio fratello”.
L'esecuzione di lavori sul lastrico ad opera del confermata dai testi Parte_1
escussi, è circostanza in grado di escludere, insieme al certificato storico di residenza di , che mostra che lo stesso si sarebbe trasferito presso l'abitazione Controparte_2
adiacente al terrazzo solo dopo il 2011, che il convenuto possa aver operato un possesso continuato ed ininterrotto sul bene sin dal 1986, come dedotto in domanda riconvenzionale.
Da quanto documentato, dunque, non vi è alcuna prova di un possesso esclusivo uti dominus da parte dei convenuti, almeno per il periodo che precede il
2011, data in cui il ha verificato l'occupazione del bene di sua proprietà da Parte_1
parte dei e si è pertanto attivato, anche in via stragiudiziale e poi tramite CP
denuncia/querela nel 2012, per ottenere la liberazione dell'immobile.
Pertanto, considerato che non risulta trascorso, alla data di introduzione della domanda, il tempo utile ai fini dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c., la domanda riconvenzionale, introdotta da parte convenuta, deve essere rigettata.
8. Respinta la domanda riconvenzionale e atteso che nulla le parti convenute hanno, nello specifico, eccepito in ordine alla sussistenza di una servitù di passaggio o altra servitù sul bene in esame, al contrario chiedendo il solo accertamento dell'intervenuto acquisto del bene per il decorso del termine di cui all'art. 1158 c.c., va dunque accolta la domanda introdotta dall'attore che ha chiesto, in qualità di proprietario del bene in esame, l'accertamento dell'inesistenza di servitù di passaggio o qualsiasi altro diritto dei convenuti sul bene e, contestualmente, la liberazione del bene da oggetti e cose di proprietà delle parti convenute. Naturalmente, per il futuro i convenuti devono astenersi dal recare turbative o molestie al proprietario sul bene in questione.
9. Sulla richiesta di risarcimento del danno conseguente all'occupazione abusiva del bene da parte dei convenuti si rileva quanto segue.
La richiesta di accertamento negativo di diritti vantati da altri sulla cosa, anche nella ipotesi di dedotta molestia al possesso o godimento, in quanto correlata a pretesa di diritto o di esistenza di diritto sulla cosa medesima, concretizza ai sensi dell'art. 949, secondo comma, cc. un'actio negatoria servitutis: in tal senso detta azione è finalizzata non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù altrui, ma anche alla eliminazione della assunta situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo.
A ciò va aggiunto che, in tema di actio negatoria servitutis, il risarcimento del danno, in aggiunta al ripristino della situazione violata, non è dovuto ove non risulti, neppure in via indiziaria, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale alla parte avente diritto.
D'altra parte, a fronte di un superato orientamento giurisprudenziale che riteneva che l'occupazione illegittima di beni potesse configurare un danno in re ipsa, si oppone e si considera congruo, e attinente al caso di specie, il diverso orientamento secondo cui, ai fini del risarcimento dei danni come richiesto dalla convenuta, è necessaria la prova del c.d. “danno conseguenza”, che si sostanzia, appunto, nelle conseguenze lesive, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla condotta messa in atto.
Tale impostazione risponderebbe alla previsione secondo la quale la naturale funzione che assolve la risarcibilità del danno a seguito dell'accertamento della responsabilità civile è quella riparativa, quindi, compensativa della perdita subita.
Una differente configurazione del danno, che prevedesse la sua risarcibilità in un'ottica di “danno evento”, andrebbe invece ad assolvere una vera e propria funzione “punitiva” che mal si attaglia ad un sistema civilistico che privilegia il carattere restaurativo del risarcimento del danno, volto al ripristino dello status quo ante del danneggiato.
A sostegno di un'impostazione di tal guisa è intervenuta anche la Suprema
Corte rispetto all'occupazione illegittima di un immobile, per cui sì è affermato che
“il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente «in re ipsa», atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con
l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico
(sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con
l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.”, sicché “il danno da occupazione «sine titulo», in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cass.
Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, n. 13071. Rv. 648709-01; nello stesso senso, anteriormente, Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013 n. 15111, Rv. 626875-01, nonché, successivamente, Cass. Sez. 3, ord. 4 dicembre 2018, n. 31233, Rv. 651942-01; Cass.
Sez. 3, sent. 24 aprile 2019, n. 11203, Rv. 653590-01)” cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. III, 22/06/2020, ord. n. 12123).
Dunque la risarcibilità del danno e la previsione di un indennizzo a fronte dell'occupazione sine titulo di un immobile è soggetta alla prova da parte del proprietario nei termini specifici, indicati dalla Corte Suprema, per i quali In caso di occupazione senza titolo di un immobile il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, per il danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (in termini di mancata vendita o locazione del bene a un prezzo superiore a quello di mercato); l'onere della prova spetta al proprietario che può ricorrere anche a presunzioni o richiamarsi alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. (Cass. Civ. Sez. III, n. 2500/2024).
Nel caso di specie l'attore non ha fornito adeguata prova della concreta possibilità di godimento perduta del bene occupato sine titulo dalla parte convenuta né, tantomeno, ha allegato uno specifico pregiudizio, concretamente sofferto in ragione dall'occupazione abusiva del bene da parte dei convenuti;
si ritiene pertanto che la domanda di risarcimento del danno, come formulata dall'attore, non può essere accolta.
10. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra € 1.101,01 ed € 5.200,00, applicati i parametri medi non essendovi ragioni per discostarsene) seguono la prevalente soccombenza dei convenuti.
10.1 La condanna al pagamento delle spese viene pronunciata in solido tra i convenuti poiché gli stessi, separatamente costituiti, hanno mostrato, mediante le loro difese, di aver un interesse convergente ed unitario per contrapporti alle pretese dell'attore.
Trova applicazione, infatti, il seguente principio: In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando
i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (Cass. civ., sez. III, 08/01/2025, n. 369).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accerta l'inesistenza di servitù di qualunque tipo (passaggio, appoggio) sull'area corrispondente alla copertura a terrazzo dell'immobile di proprietà di
, rappresentato da locale garage sito in Sermoneta, Corso Garibaldi Parte_1
snc, censito al NCEU del Comune di Sermoneta al foglio 62, particella 597;
- condanna le parti convenute e a liberare il CP Controparte_2
predetto terrazzo da ogni oggetto di loro pertinenza e che attualmente è collocato all'interno del perimetro dell'area;
- ordina agli stessi convenuti di cessare ogni forma di turbativa o molestia nel godimento del bene da parte del proprietario;
Parte_1
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti dei convenuti;
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione CP Controparte_2 delle spese di lite in favore dell'attore , che liquida in € 125,00 per Parte_1 spese vive e in € 2.552,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, 11/02/2025
Il giudice
Luca Venditto