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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8144 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.40521/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, e , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di , nata il [...] a [...], e Persona_1 deceduta in Roma (RM) il 06.12.2023, elettivamente domiciliati in Sora (FR) Via Firenze n.13, presso lo studio dell'Avv. FEDERICO LUCCI che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 10.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 6.11.2024 e ritualmente notificato in data 15.11.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, quali eredi di Persona_1 convenivano in giudizio l' davanti al giudice del lavoro di Roma CP_1 chiedendo la condanna dell al pagamento della indennità di CP_1 accompagnamento dal 7.4.2023 al 6.12.2023 data del decesso della de cuius. Deducevano al riguardo:
- che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva Persona_1 presentato ricorso per ATP;
- che nelle more del giudizio era deceduta il 6.12.2023; Persona_1
- che la causa era stata riassunta dagli eredi;
- che il giudice con decreto di omologa del 17.6.2024 aveva omologato le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità di per l'indennità di accompagnamento ex art.1 Persona_1
L.18/1980 dal 7.4.2023 al 6.12.2023. Deducevano che aveva notificato a in data 18.7.2024 il decreto di
CP_1 omologa e che in data 4.7.2024 era stata inviata all' la documentazione
CP_1 necessaria alla liquidazione (modello AP70) e che l' a non aveva ancora
CP_1 liquidato il beneficio. Si costituiva l' in data 10.3.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso
CP_1 avendo la sede provveduto in data 10.7.2024 alla liquidazione del
CP_1 beneficio in favore degli eredi. Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per mancato invio della istanza di liquidazione degli eredi e per mancato invio del modello AP 23 con i dati degli eredi necessari alla liquidazione in favore degli eredi Alla udienza del 14.3.2025 parte ricorrente contestava di aver avuto conoscenza del provvedimento di liquidazione e l' insisteva nelle eccezioni sollevate.
CP_1
La causa veniva rinviata alla udienza del 10.7.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del avendo l' depositato la CP_1 documentazione attestante l'avvenuta liquidazione del beneficio in favore degli eredi ( provvedimento del 10.7.2024 – allegato ). CP_1
Avuto poi riguardo alla documentazione allegata da parte ricorrente si evidenzia che il provvedimento di omologa indica come ricorrente solo “
in qualità di erede di ” e che Parte_1 Persona_1 parte ricorrente ha inviato un modello AP70 ( e non il modello AP 23 all' ) CP_1 con l'aggiunta a penna della indicazione “eredi” che richiedeva la liquidazione a nome della de cuius con l'indicazione che il titolare era Persona_2
residente in [...] ( AP 70 inviato da parte ricorrente
[...] il 18.6.2024). Il provvedimento di liquidazione dell' , emesso dopo neanche un mese CP_1 dall'invio del modello AP 70 è indirizzato “Agli eredi della Sig.ra Per_1 Roma” e indica
[...] Parte_3 espressamente che “Il pagamento degli arretrati spettanti sarà effettuato agli eredi che ne avranno fatto richiesta, al termine delle verifiche necessarie e al netto di eventuali ritenute ….” :. Pertanto , come richiesto da parte ricorrente nelle note depositate in data 30.6.2025 deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' liquidato il beneficio nei confronti degli eredi . CP_1
Le spese devono essere compensate stante la reciproca virtuale soccombenza non avendo i ricorrenti inviato la rituale comunicazione all' dei dati CP_1 necessari al pagamento in loro favore delle somme liquidate ed avendo tuttavia l' effettuato tale liquidazione in favore degli eredi CP_2 impersonalmente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 10.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.40521/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, e , nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di , nata il [...] a [...], e Persona_1 deceduta in Roma (RM) il 06.12.2023, elettivamente domiciliati in Sora (FR) Via Firenze n.13, presso lo studio dell'Avv. FEDERICO LUCCI che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 10.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 6.11.2024 e ritualmente notificato in data 15.11.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, quali eredi di Persona_1 convenivano in giudizio l' davanti al giudice del lavoro di Roma CP_1 chiedendo la condanna dell al pagamento della indennità di CP_1 accompagnamento dal 7.4.2023 al 6.12.2023 data del decesso della de cuius. Deducevano al riguardo:
- che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva Persona_1 presentato ricorso per ATP;
- che nelle more del giudizio era deceduta il 6.12.2023; Persona_1
- che la causa era stata riassunta dagli eredi;
- che il giudice con decreto di omologa del 17.6.2024 aveva omologato le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità di per l'indennità di accompagnamento ex art.1 Persona_1
L.18/1980 dal 7.4.2023 al 6.12.2023. Deducevano che aveva notificato a in data 18.7.2024 il decreto di
CP_1 omologa e che in data 4.7.2024 era stata inviata all' la documentazione
CP_1 necessaria alla liquidazione (modello AP70) e che l' a non aveva ancora
CP_1 liquidato il beneficio. Si costituiva l' in data 10.3.2025 eccependo l'inammissibilità del ricorso
CP_1 avendo la sede provveduto in data 10.7.2024 alla liquidazione del
CP_1 beneficio in favore degli eredi. Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso per mancato invio della istanza di liquidazione degli eredi e per mancato invio del modello AP 23 con i dati degli eredi necessari alla liquidazione in favore degli eredi Alla udienza del 14.3.2025 parte ricorrente contestava di aver avuto conoscenza del provvedimento di liquidazione e l' insisteva nelle eccezioni sollevate.
CP_1
La causa veniva rinviata alla udienza del 10.7.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del avendo l' depositato la CP_1 documentazione attestante l'avvenuta liquidazione del beneficio in favore degli eredi ( provvedimento del 10.7.2024 – allegato ). CP_1
Avuto poi riguardo alla documentazione allegata da parte ricorrente si evidenzia che il provvedimento di omologa indica come ricorrente solo “
in qualità di erede di ” e che Parte_1 Persona_1 parte ricorrente ha inviato un modello AP70 ( e non il modello AP 23 all' ) CP_1 con l'aggiunta a penna della indicazione “eredi” che richiedeva la liquidazione a nome della de cuius con l'indicazione che il titolare era Persona_2
residente in [...] ( AP 70 inviato da parte ricorrente
[...] il 18.6.2024). Il provvedimento di liquidazione dell' , emesso dopo neanche un mese CP_1 dall'invio del modello AP 70 è indirizzato “Agli eredi della Sig.ra Per_1 Roma” e indica
[...] Parte_3 espressamente che “Il pagamento degli arretrati spettanti sarà effettuato agli eredi che ne avranno fatto richiesta, al termine delle verifiche necessarie e al netto di eventuali ritenute ….” :. Pertanto , come richiesto da parte ricorrente nelle note depositate in data 30.6.2025 deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' liquidato il beneficio nei confronti degli eredi . CP_1
Le spese devono essere compensate stante la reciproca virtuale soccombenza non avendo i ricorrenti inviato la rituale comunicazione all' dei dati CP_1 necessari al pagamento in loro favore delle somme liquidate ed avendo tuttavia l' effettuato tale liquidazione in favore degli eredi CP_2 impersonalmente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 10.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso