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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice relatore ed estensore dott. Antonio Cirma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.381/2024 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Santa Croce dell'Arno (PI) alla via Puglie 5/7,, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marco Fornai (C.F. ) e Silvia Bacchi (C.F. ), C.F._1 C.F._2
domiciliata come in atti;
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Napoli alla via Cervantes De Savaedra n.55;
-RESISTENTE -
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII mediante pec ricevuta in data 20.12.2024; premesso che gli atti del presente procedimento sono stati trasmessi dal Tribunale di Napoli, il quale si è dichiarato territorialmente incompetente su istanza di entrambe le parti e alla luce del fatto che l'attività è sempre stata svolta “a Melito in via Campania 31 dove c'era il capannone. La sede legale fu fissata presso l'avv. Coppola che si era reso disponibile. Ora forse non è nemmeno più avvocato. L'attività non ha mai avuto un suo centro operativo a Napoli e nemmeno di carattere decisionale posto che tutti i rapporti venivano tenuti a Melito” (cfr. verbale di causa del 18.12.2024 innanzi al Tribunale di Napoli); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII; rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1
lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
atteso che dal bilancio 2023 le soglie di cui alla citata lett. d) risultano superate, quantomeno con riferimento ai ricavi;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da decreto ingiuntivo per € 57.651,11, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dal patrimonio netto negativo riportato nel bilancio 2023 e dall'ingente debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS accertata ai sensi dell'art. 42 CCII;
da ultimo, la stessa resistente, nella memoria depositata innanzi al Tribunale di Napoli, ha espressamente aderito alla domanda del ricorrente;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Cervantes De Savaedra n.55, iscritta al n.
del Registro delle imprese di Napoli;
P.IVA_2
NOMINA giudice delegata la dott.ssa Maria De Vivo e curatore il dott. , che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 9.6.2025 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa, 19/02/2025
il Giudice estensore
dott. Giovanni Di Giorgio
il Presidente
dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice relatore ed estensore dott. Antonio Cirma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.381/2024 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Santa Croce dell'Arno (PI) alla via Puglie 5/7,, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Marco Fornai (C.F. ) e Silvia Bacchi (C.F. ), C.F._1 C.F._2
domiciliata come in atti;
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Napoli alla via Cervantes De Savaedra n.55;
-RESISTENTE -
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII mediante pec ricevuta in data 20.12.2024; premesso che gli atti del presente procedimento sono stati trasmessi dal Tribunale di Napoli, il quale si è dichiarato territorialmente incompetente su istanza di entrambe le parti e alla luce del fatto che l'attività è sempre stata svolta “a Melito in via Campania 31 dove c'era il capannone. La sede legale fu fissata presso l'avv. Coppola che si era reso disponibile. Ora forse non è nemmeno più avvocato. L'attività non ha mai avuto un suo centro operativo a Napoli e nemmeno di carattere decisionale posto che tutti i rapporti venivano tenuti a Melito” (cfr. verbale di causa del 18.12.2024 innanzi al Tribunale di Napoli); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII; rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1
lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
atteso che dal bilancio 2023 le soglie di cui alla citata lett. d) risultano superate, quantomeno con riferimento ai ricavi;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da decreto ingiuntivo per € 57.651,11, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dal patrimonio netto negativo riportato nel bilancio 2023 e dall'ingente debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS accertata ai sensi dell'art. 42 CCII;
da ultimo, la stessa resistente, nella memoria depositata innanzi al Tribunale di Napoli, ha espressamente aderito alla domanda del ricorrente;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Cervantes De Savaedra n.55, iscritta al n.
del Registro delle imprese di Napoli;
P.IVA_2
NOMINA giudice delegata la dott.ssa Maria De Vivo e curatore il dott. , che alla luce Persona_1 dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 9.6.2025 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Aversa, 19/02/2025
il Giudice estensore
dott. Giovanni Di Giorgio
il Presidente
dott. Michelangelo Petruzziello