Articolo 210 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 209Articolo 211
Versione
15 gennaio 1977
Art. 210.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283 , sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977