TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/12/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 / 1758
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023 /1758 promossa da:
Parte_1
Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. SPAGNOLI SABRINA MARINA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAROSELLI OSCAR, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e il figlio hanno convenuto in giudizio chiedendo Parte_2 Parte_1 Controparte_1 che questi sia condannato a risarcire tutti i danni conseguiti alla condotta innegabilmente irresponsabile, particolarmente nociva e pericolosa per lo sviluppo del figlio, che avrebbe causato sofferenza e concreti danni psico-fisici.
Costituitosi in giudizio, ha ricusato ogni addebito;
ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree.
La pretesa di parte attrice ammonta a euro 80.000,00; rievoca il complesso iter personale e familiare delle parti, dalla nascita della relazione (febbraio del 2001) e dalla nascita di (maggio Pt_1
2002); approfondisce e sviluppa le vicende personali e le condizioni fisiche e psicologiche di dalla sua vita pre-scolare a oggi. Parte_1
In questa sede, a fronte della riproposizione di temi già indagati in altre sedi giudiziali, l'oggetto del contendere va ridimensionato e circoscritto ai connotati dell'illecito familiare che le parti hanno inteso denunciare, che si ricollega, al seguente, ben preciso, addebito: la condotta di vita del padre che si sarebbe comportato ispirato alla totale indifferenza nei confronti del figlio sparendo ripetutamente e per lunghi anni dalla vita di (v. citazione p. 21). Pt_1
La domanda introduttiva non tratteggia ulteriori e diverse contestazioni, riconducibili a episodi specifici della vita concreta dei protagonisti. La deprivazione del rapporto familiare;
il sacrificio dei diritti individuali e familiari, costituzionalmente garantiti, discende da questo (generico) addebito, con cui si denuncia la mancata assunzione della 'missione' genitoriale.
Sulla scorta di tale impostazione concettuale e processuale si è, quindi, provveduto, in via immediata, a disporre una consulenza medico legale, per verificare se la situazione personale di costituisca l'esito (non necessitato) di una relazione ferita. Parte_1
Gli esiti della consulenza – dove le conclusioni dei periti (il medico legale e lo psichiatra) risultano perfettamente intellegibili e condivisibili – escludono l'esistenza di una condizione patologica – fuori da una dimensione normo-reattiva – che possa dirsi indotta dalla relazione padre-figlio.
I consulenti hanno affermato che non risultano documentate e riscontrate patologie psichiatriche sulla persona di in relazione causale con la condotta del padre (sig. ; non sono emersi elementi Parte_1 Controparte_1
concreti di giudizio (secondo criteriologia medico-legale) deponenti per la sussistenza di “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
2 Tale affermazione non esclude che i genitori non siano responsabili di condotte moralmente censurabili o umanamente imperfette.
Come è noto, il cd illecito endo-familiare non deriva, automaticamente, dalla mera violazione di una delle regole che definiscono i doveri dei soggetti che interagiscono in una relazione familiare (si noti il linguaggio: doveri familiari e non obblighi): si rende necessario che la situazione di sofferenza e contrizione individuale (del danneggiato) sia il frutto di una specifica aggressione della sua sfera individuale e non piuttosto il risultato della sedimentazione di un vissuto doloroso, riconducibile alla condotta imperfetta di tutti i soggetti coinvolti.
Già la narrativa dei fatti descrive una conflittualità tra i genitori che esclude, in nuce, una consapevole assunzione delle responsabilità che circondano gli obblighi genitoriali, consumata dal conflitto inestinguibile tra i due genitori.
Come ha chiarito la S.C. è principio di diritto quello secondo cui, in tema di illecito endofamiliare, il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare sia un diritto inviolabile, senza che rilevino una presunta specificità del contesto familiare, che violerebbe il principio di uguaglianza, e, al contrario, l'altrettanto presunta specificità delle misure tipiche del diritto di famiglia, che sottrarrebbe la violazione alle censure generali sul piano della responsabilità aquiliana. Ne consegue, dunque, che, “oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato”.
Nel caso di specie, come emerge dalla corposa consulenza depositata in atti, la condizione soggettiva dell'attore non è il risultato di un contegno imputabile esclusivamente e deliberatamente al padre, nella sua interazione con il figlio: è piuttosto una più complessa situazione residuata a una dolorosa relazione con lo mondo che lo circonda, una comprensibile ed attendibile reazione psicologica secondaria a svariati fattori in concorso fa loro e succedutesi nel tempo (separazione genitoriale, rapporto con la madre, rapporto con i coetanei, episodi di “bullismo”, ecc…).
La domanda va quindi rigettata.
Vista la delicatezza della materia e la volatilità dei principi giurisprudenziali, ragioni di equità suggeriscono di compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
3 Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1758/23 R.G., così decide: rigetta la domanda, compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti eguali, le spese di CTU.
Così deciso, in Parma 03/12/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023 /1758 promossa da:
Parte_1
Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. SPAGNOLI SABRINA MARINA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAROSELLI OSCAR, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e il figlio hanno convenuto in giudizio chiedendo Parte_2 Parte_1 Controparte_1 che questi sia condannato a risarcire tutti i danni conseguiti alla condotta innegabilmente irresponsabile, particolarmente nociva e pericolosa per lo sviluppo del figlio, che avrebbe causato sofferenza e concreti danni psico-fisici.
Costituitosi in giudizio, ha ricusato ogni addebito;
ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande attoree.
La pretesa di parte attrice ammonta a euro 80.000,00; rievoca il complesso iter personale e familiare delle parti, dalla nascita della relazione (febbraio del 2001) e dalla nascita di (maggio Pt_1
2002); approfondisce e sviluppa le vicende personali e le condizioni fisiche e psicologiche di dalla sua vita pre-scolare a oggi. Parte_1
In questa sede, a fronte della riproposizione di temi già indagati in altre sedi giudiziali, l'oggetto del contendere va ridimensionato e circoscritto ai connotati dell'illecito familiare che le parti hanno inteso denunciare, che si ricollega, al seguente, ben preciso, addebito: la condotta di vita del padre che si sarebbe comportato ispirato alla totale indifferenza nei confronti del figlio sparendo ripetutamente e per lunghi anni dalla vita di (v. citazione p. 21). Pt_1
La domanda introduttiva non tratteggia ulteriori e diverse contestazioni, riconducibili a episodi specifici della vita concreta dei protagonisti. La deprivazione del rapporto familiare;
il sacrificio dei diritti individuali e familiari, costituzionalmente garantiti, discende da questo (generico) addebito, con cui si denuncia la mancata assunzione della 'missione' genitoriale.
Sulla scorta di tale impostazione concettuale e processuale si è, quindi, provveduto, in via immediata, a disporre una consulenza medico legale, per verificare se la situazione personale di costituisca l'esito (non necessitato) di una relazione ferita. Parte_1
Gli esiti della consulenza – dove le conclusioni dei periti (il medico legale e lo psichiatra) risultano perfettamente intellegibili e condivisibili – escludono l'esistenza di una condizione patologica – fuori da una dimensione normo-reattiva – che possa dirsi indotta dalla relazione padre-figlio.
I consulenti hanno affermato che non risultano documentate e riscontrate patologie psichiatriche sulla persona di in relazione causale con la condotta del padre (sig. ; non sono emersi elementi Parte_1 Controparte_1
concreti di giudizio (secondo criteriologia medico-legale) deponenti per la sussistenza di “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
2 Tale affermazione non esclude che i genitori non siano responsabili di condotte moralmente censurabili o umanamente imperfette.
Come è noto, il cd illecito endo-familiare non deriva, automaticamente, dalla mera violazione di una delle regole che definiscono i doveri dei soggetti che interagiscono in una relazione familiare (si noti il linguaggio: doveri familiari e non obblighi): si rende necessario che la situazione di sofferenza e contrizione individuale (del danneggiato) sia il frutto di una specifica aggressione della sua sfera individuale e non piuttosto il risultato della sedimentazione di un vissuto doloroso, riconducibile alla condotta imperfetta di tutti i soggetti coinvolti.
Già la narrativa dei fatti descrive una conflittualità tra i genitori che esclude, in nuce, una consapevole assunzione delle responsabilità che circondano gli obblighi genitoriali, consumata dal conflitto inestinguibile tra i due genitori.
Come ha chiarito la S.C. è principio di diritto quello secondo cui, in tema di illecito endofamiliare, il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare sia un diritto inviolabile, senza che rilevino una presunta specificità del contesto familiare, che violerebbe il principio di uguaglianza, e, al contrario, l'altrettanto presunta specificità delle misure tipiche del diritto di famiglia, che sottrarrebbe la violazione alle censure generali sul piano della responsabilità aquiliana. Ne consegue, dunque, che, “oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato”.
Nel caso di specie, come emerge dalla corposa consulenza depositata in atti, la condizione soggettiva dell'attore non è il risultato di un contegno imputabile esclusivamente e deliberatamente al padre, nella sua interazione con il figlio: è piuttosto una più complessa situazione residuata a una dolorosa relazione con lo mondo che lo circonda, una comprensibile ed attendibile reazione psicologica secondaria a svariati fattori in concorso fa loro e succedutesi nel tempo (separazione genitoriale, rapporto con la madre, rapporto con i coetanei, episodi di “bullismo”, ecc…).
La domanda va quindi rigettata.
Vista la delicatezza della materia e la volatilità dei principi giurisprudenziali, ragioni di equità suggeriscono di compensare integralmente le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
3 Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1758/23 R.G., così decide: rigetta la domanda, compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti eguali, le spese di CTU.
Così deciso, in Parma 03/12/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
4