Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 66
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per modalità di deposito

    La Corte ha ritenuto che, per i giudizi notificati dal 1 luglio 2019, il deposito e la notifica degli atti processuali debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando documenti informatici nativi e sottoscritti con firma digitale. Il ricorso cartaceo scannerizzato è stato considerato inammissibile.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento siano stati emessi tempestivamente, rispettando il termine quinquennale di decadenza, prorogato dalla sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18/2020. Ha inoltre affermato che la pretesa è stata correttamente calcolata sulla base delle risultanze catastali e che il presupposto impositivo della TARI è la detenzione dell'immobile. Non è stata documentata l'infondatezza della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 66
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 66
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo