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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2008/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Viale Cesare Battisti 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48028 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48028 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48029 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1199/2025 depositato il
17/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 - esercente la professione di Avvocato il quale, nel presente giudizio si difende da se, ha impugnato dinnanzi a questa Corte il provvedimento meglio indicato in epigrafe chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
ll Comune di Canicattì si è costituito ed ha controdedotto: ha contestato la fondatezza del ricorso, ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti e delle relative pretese, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Il Contribuente ha versato memoria chiedendo il rinvio della trattazione (cfr. richiesta di rinvio in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. ricorso introduttivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di rinvio.
Costituisce principio di diritto che parte resistente (nella fattispecie l' Ente impositore) possa costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c. 1 Dlgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all' art. 32 c.1 Dlgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale: termine che, nella fattispecie, è stato rispettato.
Il vigente art. 23 c. 1 non prevede, a differenza del precedente art. 22 c. 1, relativo alla “costituzione del ricorrente”, la sanzione dell'inammissibilità.
Nei casi di trattazione in camera di consiglio (come nel giudizio qui in esame) il ricorrente può (art. 32 c.
3 Dlgs. 546/1992) depositare memorie di replica entro 15 giorni dalla costituzione avversaria, tutelando così il proprio diritto alla difesa.
La mancata costituzione del resistente entro i 60 giorni successivi alla notifica del ricorso comporta, la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio (Cassazione n. 11943/2016).
Nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso (cfr. ex plurimis Tar Veneto sez. II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia
Romagna Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564). 2.- In disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà il ricorso è infondato e va rigettato.
Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis del D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e firmato digitalmente.
Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale: è stato stampato e successivamente scansionato.
La giurisprudenza territoriale ha ritenuto che “ … è' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC….”
(Corte di giustizia tributaria di II grado Piemonte n. 946 del 2022).
I Giudici del gravame hanno richiamato l'art. 16, c. 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale (di tenore analogo anche sentenza n. 1223/6/2021 del 5 ottobre 2021 della Commissione tributaria regionale Emilia Romagna).
Più recentemente (per quanto qui di interesse) la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (Ordinanza n.
4815/2025) che la notifica cartacea del ricorso tributario il processo tributario telematico è ormai l'unica modalità valida per il deposito e la notifica degli atti.
3.- In disparte i superiori profili di inammissibilità il ricorso è – comunque - infondato nel merito e va rigettato.
Il termine di decadenza per l'emissione degli Avvisi di accertamento è individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione avrebbero dovuto essere effettuati.
Nella fattispecie l'Avviso di accertamento è stato tempestivamente spedito il 26.3.2023 ed è stato recapitato il 22.4.2024 (cfr. documentazione in atti).
Con il provvedimento in parola il Comune ha contestato l' “infedele dichiarazione” TARI per l'annualità di riferimento: il controllo, quindi, è stato eseguito sulla base dell' “infedele dichiarazione” nell'anno di imposta 2019 (cfr. documentazione in atti).
Ne consegue che il termine quinquennale di decadenza andava a spirare il 31.12.2024 (non il 31.12.2023 come – erroneamente - dedotto dal contribuente).
Va, inoltre, richiamato l'art. 67 d D.L. n. 18/2020 il quale ha previsto un “periodo di sospensione” dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività impositiva dell'ente di 85 giorni: pertanto, per il 2018, il termine di decadenza fissato al 31.12.2023 è stato prorogato al 26.3.2024.
Va, sul punto, richiamato anche il c.d. “principio di scissione degli effetti” .
Il ricorrente ha dedotto genericamente la “contraddittorietà” dell'atto impugnato e l'erroneità degli importi richiesti senza però formulare puntuali indicazioni.
La pretesa è stata formulata e calcolata in ragione delle risultanze catastali (cfr. documentazione in atti).
Giova rammentare che il presupposto impositivo della TARI non è ravvisato nella titolarità dell'immobile, bensì nella sua detenzione a qualunque titolo. Il provvedimento impugnato indica gli immobili sottoposti a tassazione: il contribuente, quindi, è stato reso edotto delle ragioni sulle quali è fondata la pretesa.
Non è stata documentata l'infondatezza della pretesa in ragione del (asserito) pregresso avvenuto pagamento.
La somma richiesta è pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto versato (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto - il ricorso
è infondato nel merito.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità del giudizio, nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2008/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Viale Cesare Battisti 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48028 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48028 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48029 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1199/2025 depositato il
17/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 - esercente la professione di Avvocato il quale, nel presente giudizio si difende da se, ha impugnato dinnanzi a questa Corte il provvedimento meglio indicato in epigrafe chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
ll Comune di Canicattì si è costituito ed ha controdedotto: ha contestato la fondatezza del ricorso, ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti e delle relative pretese, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Il Contribuente ha versato memoria chiedendo il rinvio della trattazione (cfr. richiesta di rinvio in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. ricorso introduttivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di rinvio.
Costituisce principio di diritto che parte resistente (nella fattispecie l' Ente impositore) possa costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c. 1 Dlgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all' art. 32 c.1 Dlgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale: termine che, nella fattispecie, è stato rispettato.
Il vigente art. 23 c. 1 non prevede, a differenza del precedente art. 22 c. 1, relativo alla “costituzione del ricorrente”, la sanzione dell'inammissibilità.
Nei casi di trattazione in camera di consiglio (come nel giudizio qui in esame) il ricorrente può (art. 32 c.
3 Dlgs. 546/1992) depositare memorie di replica entro 15 giorni dalla costituzione avversaria, tutelando così il proprio diritto alla difesa.
La mancata costituzione del resistente entro i 60 giorni successivi alla notifica del ricorso comporta, la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio (Cassazione n. 11943/2016).
Nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso (cfr. ex plurimis Tar Veneto sez. II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia
Romagna Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564). 2.- In disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà il ricorso è infondato e va rigettato.
Per i giudizi notificati a far data dal 1 luglio 2019 (art. 16 bis del D.Lgs 546/92) è previsto che la notifica ed il deposito degli atti processuali debbano avvenire “esclusivamente” con modalità “telematiche”.
Pertanto, il relativo documento dovrà essere “nativo digitale” e firmato digitalmente.
Nella fattispecie qui in esame il ricorso non è “nativo” digitale: è stato stampato e successivamente scansionato.
La giurisprudenza territoriale ha ritenuto che “ … è' inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC….”
(Corte di giustizia tributaria di II grado Piemonte n. 946 del 2022).
I Giudici del gravame hanno richiamato l'art. 16, c. 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale (di tenore analogo anche sentenza n. 1223/6/2021 del 5 ottobre 2021 della Commissione tributaria regionale Emilia Romagna).
Più recentemente (per quanto qui di interesse) la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto (Ordinanza n.
4815/2025) che la notifica cartacea del ricorso tributario il processo tributario telematico è ormai l'unica modalità valida per il deposito e la notifica degli atti.
3.- In disparte i superiori profili di inammissibilità il ricorso è – comunque - infondato nel merito e va rigettato.
Il termine di decadenza per l'emissione degli Avvisi di accertamento è individuato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione avrebbero dovuto essere effettuati.
Nella fattispecie l'Avviso di accertamento è stato tempestivamente spedito il 26.3.2023 ed è stato recapitato il 22.4.2024 (cfr. documentazione in atti).
Con il provvedimento in parola il Comune ha contestato l' “infedele dichiarazione” TARI per l'annualità di riferimento: il controllo, quindi, è stato eseguito sulla base dell' “infedele dichiarazione” nell'anno di imposta 2019 (cfr. documentazione in atti).
Ne consegue che il termine quinquennale di decadenza andava a spirare il 31.12.2024 (non il 31.12.2023 come – erroneamente - dedotto dal contribuente).
Va, inoltre, richiamato l'art. 67 d D.L. n. 18/2020 il quale ha previsto un “periodo di sospensione” dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività impositiva dell'ente di 85 giorni: pertanto, per il 2018, il termine di decadenza fissato al 31.12.2023 è stato prorogato al 26.3.2024.
Va, sul punto, richiamato anche il c.d. “principio di scissione degli effetti” .
Il ricorrente ha dedotto genericamente la “contraddittorietà” dell'atto impugnato e l'erroneità degli importi richiesti senza però formulare puntuali indicazioni.
La pretesa è stata formulata e calcolata in ragione delle risultanze catastali (cfr. documentazione in atti).
Giova rammentare che il presupposto impositivo della TARI non è ravvisato nella titolarità dell'immobile, bensì nella sua detenzione a qualunque titolo. Il provvedimento impugnato indica gli immobili sottoposti a tassazione: il contribuente, quindi, è stato reso edotto delle ragioni sulle quali è fondata la pretesa.
Non è stata documentata l'infondatezza della pretesa in ragione del (asserito) pregresso avvenuto pagamento.
La somma richiesta è pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto versato (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si è detto - il ricorso
è infondato nel merito.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella specificità del giudizio, nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI RO