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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/12/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1057/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1057/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il 18.09.1978 (codice fiscale Parte_1
), ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura alle liti in atti, dall'Avv. Gaspare Agnello (c.f. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Enna via Roma n.199
e da
, nato a [...] il [...] (codice fiscale: ) ed ivi Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria
Teresa Cimino (codice fiscale ), ed elettivamente domiciliato, per gli effetti C.F._4 del giudizio, presso e nello Studio Legale del difensore, in Enna, Corso Sicilia n. 63,
-RICORRENTI-
1 Visto il parere del Pubblico Ministero del 03.09.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 19.11.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con il ricorso introduttivo del presente Parte_1 Parte_2
giudizio, depositato in data 17.06.2025, hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso stesso, precisando di aver contratto matrimonio concordatario in Enna il 24.06.2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 28, parte II, serie A dello stesso anno.
I coniugi hanno, altresì, premesso che dalla loro unione è nato il figlio , ad Enna il Persona_1
07.03.2019.
Hanno, altresì, dedotto che l'unità immobiliare oggi adibita a casa coniugale è sita nel comune di
Enna, in via Passo Signore n. 124, immobile di proprietà del padre del signor e concessa alla Pt_2
coppia in comodato d'uso gratuito.
Hanno, quindi, rilevato che, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale che è posta a fondamento del vincolo matrimoniale, è interesse dei medesimi che si addivenga ad una pronuncia che dichiari la loro separazione personale.
La separazione è stata convenuta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, potendo stabilire ciascuno la propria effettiva dimora e residenza ove meglio aggrada, con l'obbligo però della comunicazione delle rispettive residenze, dandosi altresì, reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. I coniugi essendo ambedue economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
2) La casa coniugale sita in Enna via Passo Signore n. 124, in cui il nucleo familiare ha sempre vissuto, comprensiva dei beni mobili e degli arredi che la compongono, resterà assegnata al sig. affinché vi continui a vivere con il figlio minore;
Pt_2
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori ma collocato prevalentemente col Per_1
padre; la sig.ra , potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo col coniuge e Pt_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e non del bambino;
salvo diverso accordo terrà con sé il figlio per tre pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola alle ore 20:30 e a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
inoltre per sette giorni nel periodo natalizio alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno e per tre giorni nel periodo pasquale,
2 alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì di Pasquetta;
per trenta giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il mese di maggio di ciascun anno;
il bambino trascorrerà col padre e la madre gli eventi di maggiore importanza (comunioni, matrimoni etc) che coinvolgano, rispettivamente, il ramo parentale di ciascuno dei genitori;
il compleanno del bambino sarà festeggiato insieme dai genitori o, in caso di non accordo, ad anni alterni;
4) Qualora la sig.ra dovesse trasferirsi in un'altra città, fuori dalla provincia di Enna, i Pt_1
tempi di permanenza saranno così regolamentati: la stessa potrà vedere e stare col figlio ogni volta che rientrerà ad Enna, previo avviso di almeno una settimana prima, e per tutti i giorni di permanenza;
qualora il trasferimento dovesse avvenire al di fuori della Sicilia, la sig.ra si Pt_1
impegna, compatibilmente con la distanza e con le proprie disponibilità lavorative (permessi e/o ferie), a far ritorno in Sicilia per incontrare il figlio almeno un fine settimana al mese, secondo un calendario programmato;
, ove accompagnato da uno dei genitori o da altro soggetto che Per_1
abbia la delega di entrambi, potrà, anche eventualmente con mezzo aereo, recarsi a trovare la mamma presso la nuova residenza, durante il periodo non scolastico o comunque in giorni di chiusura delle attività scolastiche;
inoltre per sette giorni nel periodo natalizio alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno e per tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì di Pasquetta;
per trenta giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il mese di maggio di ciascun anno;
il bambino trascorrerà col padre e la madre gli eventi di maggiore importanza (comunioni, matrimoni etc) che coinvolgano, rispettivamente, il ramo parentale di ciascuno dei genitori;
il compleanno del bambino sarà festeggiato insieme dai genitori o, in caso di non accordo, ad anni alterni;
5) Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario del figlio, ciascuno nei rispettivi periodi di permanenza e le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ognuno dei genitori;
6) il sig. si farà carico di ogni spesa di carattere straordinario necessaria per il piccolo Pt_2
, in misura del 100%. Egli, inoltre, provvederà, a suo carico, all'acquisto dell'abbigliamento Per_1
per il bambino, delle spese ordinarie scolastiche (cancelleria, gite giornaliere etc) e di carattere medico, alle esigenze di natura ludica e a tutto quanto si renda necessario e opportuno per garantire il benessere affettivo, sociale ed economico del figlio;
l'assegno unico sarà, di conseguenza, percepito dal Pt_2
7) Le decisioni di maggiore importanza riguardanti la vita del figlio saranno assunte di comune accordo tra le parti;
Qualora tali decisioni attengano ad ambiti educativi, sanitari o relativi all'assistenza e alla cura psicologica del figlio, e presuppongano un coinvolgimento congiunto con approccio di tipo sistemico-parentale, l'eventuale disimpegno o rinuncia da parte di uno dei coniugi
3 non precluderà all'altro la possibilità di proseguire il percorso intrapreso, ove ritenuto valido e utile per il benessere del figlio. In tali casi, non sarà necessario alcun formale consenso da parte del coniuge dissenziente;
8) I coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento poiché economicamente autonomi;
9) con la sottoscrizione del presente ricorso i sottoscritti dichiarano di aver definito fra loro tutti i rapporti patrimoniali pendenti e pertanto di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
Ciò premesso, deve darsi atto che, sebbene il ricorso sia stato originariamente proposto dalle parti con l'assistenza del medesimo difensore, Avv. Maria Teresa Cimino, in data 23.09.2025, la signora si è costituita con un nuovo procuratore, l'Avv. Gaspare Agnello del Foro Parte_1
di Enna, intendendo revocare il consenso già prestato in seno al ricorso depositato il 17.06.2025, e deducendo, quale motivazione di detta volontà, che “[…] nulla si dice in ricorso circa il fatto che il minore percepisce l'assegno unico universale (che è sempre stato incassato dal padre e, in assenza di diversa previsione, continuerebbe ad esserlo); che, contrariamente a quanto si legge in ricorso, la sig.ra è priva di occupazione e redditi dal giugno 2022 (essendosi Parte_1
dimessa, per ragioni familiari, dallo studio commerciale CA corrente in Enna, dove svolgeva la mansione di ragioniera prima notista) e, da tale data, ella si è esclusivamente dedicata al coniuge ed al figlio minore, laddove il sig. è dirigente avvocato presso l'ASP di Enna con Parte_2
un reddito mensile, evidentemente, cospicuo;
che, come appare incontestabile, l'accordo raggiunto dai coniugi, per come trasfuso in ricorso, deve ritenersi il frutto di grave fraintendimento tra le parti,
e, in ogni caso, appare manifestamente contrario all'interesse del figlio (non è dato comprendere con chi debba trascorrere il tempo il bambino nelle tante ore in cui il padre svolge le sue gravose mansioni lavorative) e della stessa madre;
inoltre, sempre a detta della signora il ricorso Pt_1
dovrebbe considerarsi in contrasto con norme imperative di ordine pubblico (ex multis: la pari dignità tra uomo e donna all'interno della famiglia nonché l'obbligo di contribuire ai bisogni della medesima secondo le rispettive sostanze e capacità) e, in ogni caso, assolutamente contrario all'interesse del minore di soli anni 6, ciò in quanto il collocamento presso la madre sarebbe Per_1
la modalità più coerente per garantire ad un bambino così giovane la stabilità e la continuità affettiva.
Per le medesime ragioni sopra indicate, la stessa signora ha dato atto, in seno alle note di Pt_1
trattazione depositate per la prima udienza, di aver iscritto a ruolo il giudizio di separazione personale portante il n. r.g. 913/2025.
Per le superiori ragioni, in definitiva, la signora ha chiesto darsi atto della revoca del proprio Pt_1
consenso alla separazione pattuita alle condizioni sopra riportate e pronunciarsi, per l'effetto,
l'improcedibilità o l'estinzione del presente procedimento.
4 Il signor dal canto suo, in seno alle note depositate per l'udienza di comparizione, si è opposto Pt_2
alle deduzioni di controparte, deducendo la irrevocabilità unilaterale del consenso dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso per separazione consensuale, posto che, a seguito della Riforma Cartabia, la disciplina del procedimento di separazione su domanda congiunta è confluita nel rito unificato di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., che ha superato la precedente distinzione con il divorzio congiunto, con la conseguenza che tale unificazione processuale comporterebbe l'estensione alla separazione consensuale dei principi già consolidati in materia di divorzio a domanda congiunta, secondo cui l'accordo sotteso al ricorso ha natura negoziale e non ammette "ripensamenti unilaterali".
Il pertanto, ha insistito nella domanda di omologazione della separazione consensuale, alle Pt_2
condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, dovendosi, a suo dire, dichiarare le istanze della inammissibili nella presente sede, potendo la stessa, al più, agire successivamente, al Pt_1
fine di ottenere, eventualmente, una modifica delle condizioni della separazione.
All'udienza del giorno 28/10/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al collegio in decisione, così come disposto dall'art. 473-bis.51, comma terzo cod. proc. civ.
Con successiva ordinanza del 17/11/2025, il collegio ritenuto, peraltro, che l'accordo di separazione depositato il 17/06/2025, sia potenzialmente in contrasto con l'interesse del minore , Persona_1
nella misura in cui non determina un contributo per il mantenimento del minore medesimo a carico della signora ed in favore dell'Avv. non ritenendosi Parte_1 Parte_2
adeguata la previsione del mantenimento ordinario diretto nei periodi di permanenza con ciascuno dei genitori a fronte del collocamento prevalente di presso il padre, e imponendosi una tale Per_1
previsione nel superiore interesse del figlio minorenne, in modo particolare nel caso di specie, avendo dato atto le parti, con la loro condotta processuale, di non essere seriamente intenzionate a mantenere fede agli impegni assunti in sede di accordo, onde si impone un maggior rigore nella valutazione di tali impegni, specie in punto di oneri economici per il mantenimento del figlio, ha restituito la causa al ruolo istruttorio del giudice relatore, innanzi al quale ha convocato le parti per l'udienza del 19.11.2022, così come disposto dall'art. 473-bis.51, comma IV, secondo inciso c.p.c.
Alla predetta udienza, le parti non hanno, peraltro, raggiunto alcuna soluzione in ordine alla criticità sollevata dal collegio, avendo il procuratore della signora , dichiarato che Parte_1
“[…] in ogni caso, non è possibile che si raggiunga un accordo sul punto sollevato dal collegio, stante l'assoluta mancanza di risorse economiche da parte della signora […]”, donde si Pt_1
impone, come previsto dalla medesima disposizione normativa, il rigetto allo stato della domanda.
Invero, deve anzitutto rilevarsi che, sebbene il collegio intenda, in linea di principio, uniformarsi all'orientamento, già emerso nella giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano sentenza della sezione IX, del 18/12/2024), secondo cui con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022
5 (Riforma c.d. Cartabia) all'art. 473-bis.51 c.p.c., è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio (oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma, con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale ripensamento unilaterale manifestato da alcuna delle parti non può avere rilevanza al fine di impedire l'omologazione da parte del tribunale,
è pur vero che detto ripensamento non può essere, sempre e comunque, ritenuto privo di rilevanza e deve, anzi, essere attentamente valutato dal tribunale, qualora emergano specifiche ulteriori criticità dell'accordo che inducano a presumere che la revoca del consenso sia il sintomo di una insufficiente ponderazione del contenuto dell'accordo stesso che, in ultima analisi, possa ripercuotersi negativamente sulla posizione del minore.
In altri termini, fermo il valore negoziale dell'accordo di separazione consensuale e la conseguente tendenziale irrevocabilità unilaterale del consenso prestato dalle parti, è ben possibile che la condotta processuale della parte che una tale revoca abbia prospettato nel corso del procedimento, consenta un più penetrante sindacato da parte del tribunale di quelle clausole che, pur potendo valutarsi, in linea di principio, come non necessariamente in contrasto con l'interesse del minore, lo possano diventare, nella fase esecutiva dell'accordo, con una valutazione in chiave prognostica da effettuarsi in considerazione, tra l'altro, proprio della incoerente condotta processuale delle parti, ove questa, malgrado la formale prospettazione, tradisca, invero, la mancanza di un effettivo accordo delle parti su questioni centrali, quali, come nella specie, il mantenimento del minore.
Deve, quindi, in linea di principio, escludersi la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, verificatisi al momento della manifestazione del consenso.
Peraltro, come ancora una volta evidenziato in seno alla richiamata pronuncia di merito, resta pur sempre fermo il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, come previsto oggi dal quarto comma dell'art. 473-bis.51 c.p.c., qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili ovvero con gli interessi dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che non vi siano gli estremi, anzitutto, per ritenere la sussistenza di vizi del consenso.
6 Invero, posto che entrambe le parti non hanno messo in discussione il venir meno dell'affectio coniugalis, presupposto per la pronuncia di separazione, deve rilevarsi che, da un lato, non vi è allegazione da parte della signora in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di ipotetici Pt_1
vizi del consenso, stante che a tale nozione non può certamente ricondursi il generico riferimento dalla stessa effettuato ad un presunto “fraintendimento” intercorso tra le parti, nella previsione delle condizioni della separazione pattuite.
Non è dato, altresì, scorgere tra le medesime pattuizioni, accordi che siano in contrasto con norme inderogabili.
Più precisamente, la signora sotto tale ultimo profilo, ha dedotto che sarebbe contraria a Pt_1
norme imperative di ordine pubblico la mancata previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e di un contributo al mantenimento del figlio in favore della madre.
Sennonché, la previsione di un contributo di mantenimento in favore del coniuge è, come noto, diritto disponibile da parte dei coniugi che, nel caso di specie, hanno dato atto in seno all'accordo (addirittura in ben due clausole dello stesso: art. 1 e art. 8) di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di reciprocamente rinunciarvi.
Risulta, pertanto, del tutto inconducente il riferimento allo stato di attuale disoccupazione della circostanza che, oltre ad essere stata prospettata come il frutto di un'autonoma scelta della Pt_1
stessa (la quale, come si legge nelle note d'udienza, si è dimessa, per ragioni familiari, dallo studio commerciale CA corrente in Enna, dove svolgeva la mansione di ragioniera prima notista), non poteva certamente essere sconosciuta alla ricorrente, nel momento in cui essa si accingeva a sottoscrivere l'accordo di separazione né, si ripete, la signora ha dedotto che, in parte qua, Pt_1
l'accordo sia stato il frutto di raggiri operati da controparte nei suoi confronti, in modo tale da indurla in errore, ovvero, al limite, di aver sottoscritto l'accordo in una situazione di temporanea incapacità di intendere e di volere (circostanze che, in ogni caso, oltre che allegate, la ricorrente avrebbe dovuto altresì provare).
Piuttosto, è sulla seconda circostanza dedotta dalla ricorrente, ossia quella relativa alla mancata previsione di un assegno di mantenimento per il figlio, che si è appuntata l'attenzione del collegio.
Nel caso di specie, in effetti, le parti hanno espressamente pattuito la collocazione prevalente del minore presso il padre, prevedendo al punto 5) dell'accordo, quanto al mantenimento del figlio minore , che “Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario del figlio, ciascuno nei Per_1
rispettivi periodi di permanenza […]”.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che la previsione dell'assegno di mantenimento del coniuge e dei figli rientra nel cosiddetto contenuto essenziale della separazione consensuale, insieme al consenso a vivere separati e all'affidamento dei figli, in contrapposizione al
7 cosiddetto contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015, che in motivazione, a sua volta, richiama Cass. 12 settembre 1997, n. 9034; 15 maggio 1997, n. 4306; più di recente, v. Cass.
22 novembre 2007, n. 24321; 17 giugno 2004, n. 11342; 23 marzo 2004, n. 5741; più recentemente,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022).
Vero è che, nel caso all'esame, le parti hanno inteso provvedere, con la previsione più sopra richiamata, in ordine al mantenimento ordinario del figlio, sebbene le stesse abbiano previsto non una forma di collocamento alternato del minore, per uguali periodi, presso ciascuno dei genitori, bensì il collocamento prevalente dello stesso presso il padre.
Il signor sotto tale profilo, all'udienza del 19/11/2025, ha altresì eccepito che l'interesse del Pt_2
figlio non sarebbe, in concreto, compromesso dalla mancata previsione di un contributo in capo alla signora per il mantenimento del figlio, alla luce del sostanziale accollo da parte del Pt_1 Pt_2
stesso delle spese necessarie per l'abbigliamento del bambino, delle spese ordinarie scolastiche
(cancelleria, gite giornaliere etc) e di carattere medico, alle esigenze di natura ludica e a tutto quanto si renda necessario e opportuno per garantire il benessere affettivo, sociale ed economico del figlio.
Sennonché una tale previsione, di per sé non necessariamente in contrasto con l'interesse del minore, letta alla luce della successiva evoluzione della condotta processuale delle parti, ha finito con l'evidenziare una non attenta ponderazione da parte di entrambe degli obblighi assunti in seno all'accordo che, in ultima istanza, si potrebbe ripercuotere in modo negativo sull'interesse del minore a che anche la madre contribuisca al suo mantenimento.
Invero, non è qui in discorso la sussistenza (peraltro valutabile solo allo stato attuale) in capo al padre di mezzi economici idonei a mantenere da solo il piccolo , quanto, piuttosto, la necessità che Per_1
l'accordo contempli un effettivo contributo a tale mantenimento da parte di entrambi i genitori, evitando clausole che, nella sostanza, possano finire per estromettere da tale obbligo alcuno di essi.
E che un tale rischio sia insito nell'accordo così come strutturato dalle parti emerge, in modo ancora più evidente, ove si osservi che, in seno al negozio, le parti hanno, altresì, previsto l'eventualità che la stessa madre si trasferisca in un'altra città ed hanno, per tale ipotesi, provveduto a rideterminare i tempi di permanenza della madre col figlio, fino a ridurli (per il caso in cui il trasferimento dovesse avvenire fuori dalla Sicilia) in “almeno un fine settimana al mese”.
Di modo che, applicando ad una tale eventualità la modalità di mantenimento diretto pattuito in seno all'accordo di separazione, il contributo della madre al mantenimento ordinario del figlio rischierebbe di essere sostanzialmente vanificato;
né le parti hanno mostrato di prendere in considerazione una
8 tale eventualità sotto il profilo delle conseguenze in punto di rideterminazione del contributo della madre al mantenimento del figlio.
Proprio in tale prospettiva, il collegio ha ritenuto di valorizzare l'innesto, nel corso del procedimento, della inversione di rotta processuale operata dalla signora con l'autonoma costituzione del Pt_1
23.09.2025, ossia prima dell'udienza di comparizione, con il patrocinio di un diverso difensore.
Tale inversione di rotta, concretizzatasi nella manifestazione di voler venire meno all'impegno assunto, come già chiarito dal collegio in seno all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del
17/11/2025, destinata, quale revoca unilaterale del consenso cristallizzato nell'accordo del
17/06/2025, a rimanere, in linea di principio, priva di rilievo, per le ragioni che si sono evidenziate più in alto, riacquista invece una rilevanza se valutata quale conferma della scarsa ponderazione da parte della stessa (ma, probabilmente, di entrambe le parti) sulla indisponibilità del diritto in questione, potenzialmente foriera di ledere l'interesse del minore nella successiva fase esecutiva dell'accordo, allorquando è verosimile ritenere, proprio alla luce della ridetta condotta processuale, il rischio che la signora a cagione della ambigua formulazione della clausola relativa al Pt_1
mantenimento, potrebbe ritenersi tendenzialmente libera di non adempiervi.
Una conferma del superiore rischio, del resto, si è avuta proprio all'udienza di convocazione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma IV c.p.c., alla quale se, da un lato, la signora ha Pt_1
negato ogni cooperazione al raggiungimento di una pattuizione in punto di contribuzione al mantenimento del figlio, allegando una mancanza di disponibilità economiche sottaciuta, peraltro, in seno all'accordo di separazione, dal canto suo, il ha insistito per l'adeguatezza di un accordo Pt_2
che potrebbe condurre, nella sostanza, alla sottrazione della madre ai propri obblighi – per quanto di rilievo nella presente sede – di mantenimento del figlio, senza considerare, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli non è una questione soltanto economica, non può ridursi ad un mero regolamento di conti tra i genitori, implicando piuttosto uno dei principali apporti attraverso cui i genitori manifestano il proprio interessamento/contributo personale al sereno ed equilibrato sviluppo della prole.
È proprio in tale ottica, in modo particolare in un caso come quello a mani, ove le parti hanno tacitamente dato atto che l'accordo tra di esse raggiunto in fase di formazione del negozio è già venuto meno in vista della sua esecuzione, che, a parere di questo collegio, il vaglio del tribunale, ove vi siano clausole che potrebbero prestarsi a un'interpretazione per così dire “elastica”, deve recuperare la sua centralità, poiché nell'ottica del superiore interesse del minore, anche la volontà negoziale delle parti, sebbene già cristallizzata nel ricorso depositato in giudizio, deve cedere di fronte alla peculiare finalità che caratterizza il negozio familiare, negozio le cui clausole, anche quelle aventi un oggetto
9 (apparentemente) soltanto economico, sono destinate, in definitiva, ad incidere, in presenza di figli, sugli interessi non solo economici di questi.
L'incoerente condotta processuale delle parti, unita all'incapacità delle stesse, a fronte della convocazione da parte del collegio, di addivenire alla soluzione di quella che, altrimenti, avrebbe costituito un'impasse tutto sommato superabile sulla base di quel medesimo accordo che sarebbe, in tesi, sotteso al ricorso congiunto del 17.06.2025, disvela, in definitiva, un fraintendimento che, a differenza di quanto allegato dalla signora non è solo tra le parti, ma delle parti (entrambe) Pt_1
in ordine alle finalità cui deve essere orientato l'accordo di separazione, laddove vi siano figli minori
(ovvero anche maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente), una finalità che trascende il sinallagma ritenuto soddisfacente per le parti stesse, coinvolgendo interessi superiori, dei quali le stesse scelte economico-patrimoniali devono tenere conto, senza porsi con essi in contrasto.
Per tale motivo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 473-bis.51, comma IV c.p.c., non essendosi raggiunta, all'udienza del 19.11.2025, alcuna idonea soluzione nell'ottica del preminente interesse del minore, in punto di predeterminazione del contributo al mantenimento del figlio Per_1
da porre a carico della madre in favore del padre collocatario prevalente del minore stesso, allo stato la domanda deve essere rigettata.
La novità delle questioni trattate, oltre che la proposizione della domanda, in origine, come congiunta, giustifica la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, rigetta la domanda e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1057/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da
, nata a [...] il 18.09.1978 (codice fiscale Parte_1
), ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura alle liti in atti, dall'Avv. Gaspare Agnello (c.f. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Enna via Roma n.199
e da
, nato a [...] il [...] (codice fiscale: ) ed ivi Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria
Teresa Cimino (codice fiscale ), ed elettivamente domiciliato, per gli effetti C.F._4 del giudizio, presso e nello Studio Legale del difensore, in Enna, Corso Sicilia n. 63,
-RICORRENTI-
1 Visto il parere del Pubblico Ministero del 03.09.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 19.11.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con il ricorso introduttivo del presente Parte_1 Parte_2
giudizio, depositato in data 17.06.2025, hanno chiesto omologarsi le condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso stesso, precisando di aver contratto matrimonio concordatario in Enna il 24.06.2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 28, parte II, serie A dello stesso anno.
I coniugi hanno, altresì, premesso che dalla loro unione è nato il figlio , ad Enna il Persona_1
07.03.2019.
Hanno, altresì, dedotto che l'unità immobiliare oggi adibita a casa coniugale è sita nel comune di
Enna, in via Passo Signore n. 124, immobile di proprietà del padre del signor e concessa alla Pt_2
coppia in comodato d'uso gratuito.
Hanno, quindi, rilevato che, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale che è posta a fondamento del vincolo matrimoniale, è interesse dei medesimi che si addivenga ad una pronuncia che dichiari la loro separazione personale.
La separazione è stata convenuta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, potendo stabilire ciascuno la propria effettiva dimora e residenza ove meglio aggrada, con l'obbligo però della comunicazione delle rispettive residenze, dandosi altresì, reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. I coniugi essendo ambedue economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
2) La casa coniugale sita in Enna via Passo Signore n. 124, in cui il nucleo familiare ha sempre vissuto, comprensiva dei beni mobili e degli arredi che la compongono, resterà assegnata al sig. affinché vi continui a vivere con il figlio minore;
Pt_2
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori ma collocato prevalentemente col Per_1
padre; la sig.ra , potrà vedere il figlio liberamente, previo accordo col coniuge e Pt_1
compatibilmente con gli impegni scolastici e non del bambino;
salvo diverso accordo terrà con sé il figlio per tre pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola alle ore 20:30 e a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
inoltre per sette giorni nel periodo natalizio alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno e per tre giorni nel periodo pasquale,
2 alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì di Pasquetta;
per trenta giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il mese di maggio di ciascun anno;
il bambino trascorrerà col padre e la madre gli eventi di maggiore importanza (comunioni, matrimoni etc) che coinvolgano, rispettivamente, il ramo parentale di ciascuno dei genitori;
il compleanno del bambino sarà festeggiato insieme dai genitori o, in caso di non accordo, ad anni alterni;
4) Qualora la sig.ra dovesse trasferirsi in un'altra città, fuori dalla provincia di Enna, i Pt_1
tempi di permanenza saranno così regolamentati: la stessa potrà vedere e stare col figlio ogni volta che rientrerà ad Enna, previo avviso di almeno una settimana prima, e per tutti i giorni di permanenza;
qualora il trasferimento dovesse avvenire al di fuori della Sicilia, la sig.ra si Pt_1
impegna, compatibilmente con la distanza e con le proprie disponibilità lavorative (permessi e/o ferie), a far ritorno in Sicilia per incontrare il figlio almeno un fine settimana al mese, secondo un calendario programmato;
, ove accompagnato da uno dei genitori o da altro soggetto che Per_1
abbia la delega di entrambi, potrà, anche eventualmente con mezzo aereo, recarsi a trovare la mamma presso la nuova residenza, durante il periodo non scolastico o comunque in giorni di chiusura delle attività scolastiche;
inoltre per sette giorni nel periodo natalizio alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno e per tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì di Pasquetta;
per trenta giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordarsi col coniuge entro il mese di maggio di ciascun anno;
il bambino trascorrerà col padre e la madre gli eventi di maggiore importanza (comunioni, matrimoni etc) che coinvolgano, rispettivamente, il ramo parentale di ciascuno dei genitori;
il compleanno del bambino sarà festeggiato insieme dai genitori o, in caso di non accordo, ad anni alterni;
5) Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario del figlio, ciascuno nei rispettivi periodi di permanenza e le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ognuno dei genitori;
6) il sig. si farà carico di ogni spesa di carattere straordinario necessaria per il piccolo Pt_2
, in misura del 100%. Egli, inoltre, provvederà, a suo carico, all'acquisto dell'abbigliamento Per_1
per il bambino, delle spese ordinarie scolastiche (cancelleria, gite giornaliere etc) e di carattere medico, alle esigenze di natura ludica e a tutto quanto si renda necessario e opportuno per garantire il benessere affettivo, sociale ed economico del figlio;
l'assegno unico sarà, di conseguenza, percepito dal Pt_2
7) Le decisioni di maggiore importanza riguardanti la vita del figlio saranno assunte di comune accordo tra le parti;
Qualora tali decisioni attengano ad ambiti educativi, sanitari o relativi all'assistenza e alla cura psicologica del figlio, e presuppongano un coinvolgimento congiunto con approccio di tipo sistemico-parentale, l'eventuale disimpegno o rinuncia da parte di uno dei coniugi
3 non precluderà all'altro la possibilità di proseguire il percorso intrapreso, ove ritenuto valido e utile per il benessere del figlio. In tali casi, non sarà necessario alcun formale consenso da parte del coniuge dissenziente;
8) I coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento poiché economicamente autonomi;
9) con la sottoscrizione del presente ricorso i sottoscritti dichiarano di aver definito fra loro tutti i rapporti patrimoniali pendenti e pertanto di non aver nulla reciprocamente a pretendere.
Ciò premesso, deve darsi atto che, sebbene il ricorso sia stato originariamente proposto dalle parti con l'assistenza del medesimo difensore, Avv. Maria Teresa Cimino, in data 23.09.2025, la signora si è costituita con un nuovo procuratore, l'Avv. Gaspare Agnello del Foro Parte_1
di Enna, intendendo revocare il consenso già prestato in seno al ricorso depositato il 17.06.2025, e deducendo, quale motivazione di detta volontà, che “[…] nulla si dice in ricorso circa il fatto che il minore percepisce l'assegno unico universale (che è sempre stato incassato dal padre e, in assenza di diversa previsione, continuerebbe ad esserlo); che, contrariamente a quanto si legge in ricorso, la sig.ra è priva di occupazione e redditi dal giugno 2022 (essendosi Parte_1
dimessa, per ragioni familiari, dallo studio commerciale CA corrente in Enna, dove svolgeva la mansione di ragioniera prima notista) e, da tale data, ella si è esclusivamente dedicata al coniuge ed al figlio minore, laddove il sig. è dirigente avvocato presso l'ASP di Enna con Parte_2
un reddito mensile, evidentemente, cospicuo;
che, come appare incontestabile, l'accordo raggiunto dai coniugi, per come trasfuso in ricorso, deve ritenersi il frutto di grave fraintendimento tra le parti,
e, in ogni caso, appare manifestamente contrario all'interesse del figlio (non è dato comprendere con chi debba trascorrere il tempo il bambino nelle tante ore in cui il padre svolge le sue gravose mansioni lavorative) e della stessa madre;
inoltre, sempre a detta della signora il ricorso Pt_1
dovrebbe considerarsi in contrasto con norme imperative di ordine pubblico (ex multis: la pari dignità tra uomo e donna all'interno della famiglia nonché l'obbligo di contribuire ai bisogni della medesima secondo le rispettive sostanze e capacità) e, in ogni caso, assolutamente contrario all'interesse del minore di soli anni 6, ciò in quanto il collocamento presso la madre sarebbe Per_1
la modalità più coerente per garantire ad un bambino così giovane la stabilità e la continuità affettiva.
Per le medesime ragioni sopra indicate, la stessa signora ha dato atto, in seno alle note di Pt_1
trattazione depositate per la prima udienza, di aver iscritto a ruolo il giudizio di separazione personale portante il n. r.g. 913/2025.
Per le superiori ragioni, in definitiva, la signora ha chiesto darsi atto della revoca del proprio Pt_1
consenso alla separazione pattuita alle condizioni sopra riportate e pronunciarsi, per l'effetto,
l'improcedibilità o l'estinzione del presente procedimento.
4 Il signor dal canto suo, in seno alle note depositate per l'udienza di comparizione, si è opposto Pt_2
alle deduzioni di controparte, deducendo la irrevocabilità unilaterale del consenso dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso per separazione consensuale, posto che, a seguito della Riforma Cartabia, la disciplina del procedimento di separazione su domanda congiunta è confluita nel rito unificato di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., che ha superato la precedente distinzione con il divorzio congiunto, con la conseguenza che tale unificazione processuale comporterebbe l'estensione alla separazione consensuale dei principi già consolidati in materia di divorzio a domanda congiunta, secondo cui l'accordo sotteso al ricorso ha natura negoziale e non ammette "ripensamenti unilaterali".
Il pertanto, ha insistito nella domanda di omologazione della separazione consensuale, alle Pt_2
condizioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, dovendosi, a suo dire, dichiarare le istanze della inammissibili nella presente sede, potendo la stessa, al più, agire successivamente, al Pt_1
fine di ottenere, eventualmente, una modifica delle condizioni della separazione.
All'udienza del giorno 28/10/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al collegio in decisione, così come disposto dall'art. 473-bis.51, comma terzo cod. proc. civ.
Con successiva ordinanza del 17/11/2025, il collegio ritenuto, peraltro, che l'accordo di separazione depositato il 17/06/2025, sia potenzialmente in contrasto con l'interesse del minore , Persona_1
nella misura in cui non determina un contributo per il mantenimento del minore medesimo a carico della signora ed in favore dell'Avv. non ritenendosi Parte_1 Parte_2
adeguata la previsione del mantenimento ordinario diretto nei periodi di permanenza con ciascuno dei genitori a fronte del collocamento prevalente di presso il padre, e imponendosi una tale Per_1
previsione nel superiore interesse del figlio minorenne, in modo particolare nel caso di specie, avendo dato atto le parti, con la loro condotta processuale, di non essere seriamente intenzionate a mantenere fede agli impegni assunti in sede di accordo, onde si impone un maggior rigore nella valutazione di tali impegni, specie in punto di oneri economici per il mantenimento del figlio, ha restituito la causa al ruolo istruttorio del giudice relatore, innanzi al quale ha convocato le parti per l'udienza del 19.11.2022, così come disposto dall'art. 473-bis.51, comma IV, secondo inciso c.p.c.
Alla predetta udienza, le parti non hanno, peraltro, raggiunto alcuna soluzione in ordine alla criticità sollevata dal collegio, avendo il procuratore della signora , dichiarato che Parte_1
“[…] in ogni caso, non è possibile che si raggiunga un accordo sul punto sollevato dal collegio, stante l'assoluta mancanza di risorse economiche da parte della signora […]”, donde si Pt_1
impone, come previsto dalla medesima disposizione normativa, il rigetto allo stato della domanda.
Invero, deve anzitutto rilevarsi che, sebbene il collegio intenda, in linea di principio, uniformarsi all'orientamento, già emerso nella giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Milano sentenza della sezione IX, del 18/12/2024), secondo cui con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022
5 (Riforma c.d. Cartabia) all'art. 473-bis.51 c.p.c., è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio (oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma, con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale ripensamento unilaterale manifestato da alcuna delle parti non può avere rilevanza al fine di impedire l'omologazione da parte del tribunale,
è pur vero che detto ripensamento non può essere, sempre e comunque, ritenuto privo di rilevanza e deve, anzi, essere attentamente valutato dal tribunale, qualora emergano specifiche ulteriori criticità dell'accordo che inducano a presumere che la revoca del consenso sia il sintomo di una insufficiente ponderazione del contenuto dell'accordo stesso che, in ultima analisi, possa ripercuotersi negativamente sulla posizione del minore.
In altri termini, fermo il valore negoziale dell'accordo di separazione consensuale e la conseguente tendenziale irrevocabilità unilaterale del consenso prestato dalle parti, è ben possibile che la condotta processuale della parte che una tale revoca abbia prospettato nel corso del procedimento, consenta un più penetrante sindacato da parte del tribunale di quelle clausole che, pur potendo valutarsi, in linea di principio, come non necessariamente in contrasto con l'interesse del minore, lo possano diventare, nella fase esecutiva dell'accordo, con una valutazione in chiave prognostica da effettuarsi in considerazione, tra l'altro, proprio della incoerente condotta processuale delle parti, ove questa, malgrado la formale prospettazione, tradisca, invero, la mancanza di un effettivo accordo delle parti su questioni centrali, quali, come nella specie, il mantenimento del minore.
Deve, quindi, in linea di principio, escludersi la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, verificatisi al momento della manifestazione del consenso.
Peraltro, come ancora una volta evidenziato in seno alla richiamata pronuncia di merito, resta pur sempre fermo il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, come previsto oggi dal quarto comma dell'art. 473-bis.51 c.p.c., qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili ovvero con gli interessi dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che non vi siano gli estremi, anzitutto, per ritenere la sussistenza di vizi del consenso.
6 Invero, posto che entrambe le parti non hanno messo in discussione il venir meno dell'affectio coniugalis, presupposto per la pronuncia di separazione, deve rilevarsi che, da un lato, non vi è allegazione da parte della signora in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di ipotetici Pt_1
vizi del consenso, stante che a tale nozione non può certamente ricondursi il generico riferimento dalla stessa effettuato ad un presunto “fraintendimento” intercorso tra le parti, nella previsione delle condizioni della separazione pattuite.
Non è dato, altresì, scorgere tra le medesime pattuizioni, accordi che siano in contrasto con norme inderogabili.
Più precisamente, la signora sotto tale ultimo profilo, ha dedotto che sarebbe contraria a Pt_1
norme imperative di ordine pubblico la mancata previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e di un contributo al mantenimento del figlio in favore della madre.
Sennonché, la previsione di un contributo di mantenimento in favore del coniuge è, come noto, diritto disponibile da parte dei coniugi che, nel caso di specie, hanno dato atto in seno all'accordo (addirittura in ben due clausole dello stesso: art. 1 e art. 8) di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di reciprocamente rinunciarvi.
Risulta, pertanto, del tutto inconducente il riferimento allo stato di attuale disoccupazione della circostanza che, oltre ad essere stata prospettata come il frutto di un'autonoma scelta della Pt_1
stessa (la quale, come si legge nelle note d'udienza, si è dimessa, per ragioni familiari, dallo studio commerciale CA corrente in Enna, dove svolgeva la mansione di ragioniera prima notista), non poteva certamente essere sconosciuta alla ricorrente, nel momento in cui essa si accingeva a sottoscrivere l'accordo di separazione né, si ripete, la signora ha dedotto che, in parte qua, Pt_1
l'accordo sia stato il frutto di raggiri operati da controparte nei suoi confronti, in modo tale da indurla in errore, ovvero, al limite, di aver sottoscritto l'accordo in una situazione di temporanea incapacità di intendere e di volere (circostanze che, in ogni caso, oltre che allegate, la ricorrente avrebbe dovuto altresì provare).
Piuttosto, è sulla seconda circostanza dedotta dalla ricorrente, ossia quella relativa alla mancata previsione di un assegno di mantenimento per il figlio, che si è appuntata l'attenzione del collegio.
Nel caso di specie, in effetti, le parti hanno espressamente pattuito la collocazione prevalente del minore presso il padre, prevedendo al punto 5) dell'accordo, quanto al mantenimento del figlio minore , che “Le parti contribuiranno al mantenimento ordinario del figlio, ciascuno nei Per_1
rispettivi periodi di permanenza […]”.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che la previsione dell'assegno di mantenimento del coniuge e dei figli rientra nel cosiddetto contenuto essenziale della separazione consensuale, insieme al consenso a vivere separati e all'affidamento dei figli, in contrapposizione al
7 cosiddetto contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015, che in motivazione, a sua volta, richiama Cass. 12 settembre 1997, n. 9034; 15 maggio 1997, n. 4306; più di recente, v. Cass.
22 novembre 2007, n. 24321; 17 giugno 2004, n. 11342; 23 marzo 2004, n. 5741; più recentemente,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022).
Vero è che, nel caso all'esame, le parti hanno inteso provvedere, con la previsione più sopra richiamata, in ordine al mantenimento ordinario del figlio, sebbene le stesse abbiano previsto non una forma di collocamento alternato del minore, per uguali periodi, presso ciascuno dei genitori, bensì il collocamento prevalente dello stesso presso il padre.
Il signor sotto tale profilo, all'udienza del 19/11/2025, ha altresì eccepito che l'interesse del Pt_2
figlio non sarebbe, in concreto, compromesso dalla mancata previsione di un contributo in capo alla signora per il mantenimento del figlio, alla luce del sostanziale accollo da parte del Pt_1 Pt_2
stesso delle spese necessarie per l'abbigliamento del bambino, delle spese ordinarie scolastiche
(cancelleria, gite giornaliere etc) e di carattere medico, alle esigenze di natura ludica e a tutto quanto si renda necessario e opportuno per garantire il benessere affettivo, sociale ed economico del figlio.
Sennonché una tale previsione, di per sé non necessariamente in contrasto con l'interesse del minore, letta alla luce della successiva evoluzione della condotta processuale delle parti, ha finito con l'evidenziare una non attenta ponderazione da parte di entrambe degli obblighi assunti in seno all'accordo che, in ultima istanza, si potrebbe ripercuotere in modo negativo sull'interesse del minore a che anche la madre contribuisca al suo mantenimento.
Invero, non è qui in discorso la sussistenza (peraltro valutabile solo allo stato attuale) in capo al padre di mezzi economici idonei a mantenere da solo il piccolo , quanto, piuttosto, la necessità che Per_1
l'accordo contempli un effettivo contributo a tale mantenimento da parte di entrambi i genitori, evitando clausole che, nella sostanza, possano finire per estromettere da tale obbligo alcuno di essi.
E che un tale rischio sia insito nell'accordo così come strutturato dalle parti emerge, in modo ancora più evidente, ove si osservi che, in seno al negozio, le parti hanno, altresì, previsto l'eventualità che la stessa madre si trasferisca in un'altra città ed hanno, per tale ipotesi, provveduto a rideterminare i tempi di permanenza della madre col figlio, fino a ridurli (per il caso in cui il trasferimento dovesse avvenire fuori dalla Sicilia) in “almeno un fine settimana al mese”.
Di modo che, applicando ad una tale eventualità la modalità di mantenimento diretto pattuito in seno all'accordo di separazione, il contributo della madre al mantenimento ordinario del figlio rischierebbe di essere sostanzialmente vanificato;
né le parti hanno mostrato di prendere in considerazione una
8 tale eventualità sotto il profilo delle conseguenze in punto di rideterminazione del contributo della madre al mantenimento del figlio.
Proprio in tale prospettiva, il collegio ha ritenuto di valorizzare l'innesto, nel corso del procedimento, della inversione di rotta processuale operata dalla signora con l'autonoma costituzione del Pt_1
23.09.2025, ossia prima dell'udienza di comparizione, con il patrocinio di un diverso difensore.
Tale inversione di rotta, concretizzatasi nella manifestazione di voler venire meno all'impegno assunto, come già chiarito dal collegio in seno all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del
17/11/2025, destinata, quale revoca unilaterale del consenso cristallizzato nell'accordo del
17/06/2025, a rimanere, in linea di principio, priva di rilievo, per le ragioni che si sono evidenziate più in alto, riacquista invece una rilevanza se valutata quale conferma della scarsa ponderazione da parte della stessa (ma, probabilmente, di entrambe le parti) sulla indisponibilità del diritto in questione, potenzialmente foriera di ledere l'interesse del minore nella successiva fase esecutiva dell'accordo, allorquando è verosimile ritenere, proprio alla luce della ridetta condotta processuale, il rischio che la signora a cagione della ambigua formulazione della clausola relativa al Pt_1
mantenimento, potrebbe ritenersi tendenzialmente libera di non adempiervi.
Una conferma del superiore rischio, del resto, si è avuta proprio all'udienza di convocazione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma IV c.p.c., alla quale se, da un lato, la signora ha Pt_1
negato ogni cooperazione al raggiungimento di una pattuizione in punto di contribuzione al mantenimento del figlio, allegando una mancanza di disponibilità economiche sottaciuta, peraltro, in seno all'accordo di separazione, dal canto suo, il ha insistito per l'adeguatezza di un accordo Pt_2
che potrebbe condurre, nella sostanza, alla sottrazione della madre ai propri obblighi – per quanto di rilievo nella presente sede – di mantenimento del figlio, senza considerare, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli non è una questione soltanto economica, non può ridursi ad un mero regolamento di conti tra i genitori, implicando piuttosto uno dei principali apporti attraverso cui i genitori manifestano il proprio interessamento/contributo personale al sereno ed equilibrato sviluppo della prole.
È proprio in tale ottica, in modo particolare in un caso come quello a mani, ove le parti hanno tacitamente dato atto che l'accordo tra di esse raggiunto in fase di formazione del negozio è già venuto meno in vista della sua esecuzione, che, a parere di questo collegio, il vaglio del tribunale, ove vi siano clausole che potrebbero prestarsi a un'interpretazione per così dire “elastica”, deve recuperare la sua centralità, poiché nell'ottica del superiore interesse del minore, anche la volontà negoziale delle parti, sebbene già cristallizzata nel ricorso depositato in giudizio, deve cedere di fronte alla peculiare finalità che caratterizza il negozio familiare, negozio le cui clausole, anche quelle aventi un oggetto
9 (apparentemente) soltanto economico, sono destinate, in definitiva, ad incidere, in presenza di figli, sugli interessi non solo economici di questi.
L'incoerente condotta processuale delle parti, unita all'incapacità delle stesse, a fronte della convocazione da parte del collegio, di addivenire alla soluzione di quella che, altrimenti, avrebbe costituito un'impasse tutto sommato superabile sulla base di quel medesimo accordo che sarebbe, in tesi, sotteso al ricorso congiunto del 17.06.2025, disvela, in definitiva, un fraintendimento che, a differenza di quanto allegato dalla signora non è solo tra le parti, ma delle parti (entrambe) Pt_1
in ordine alle finalità cui deve essere orientato l'accordo di separazione, laddove vi siano figli minori
(ovvero anche maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente), una finalità che trascende il sinallagma ritenuto soddisfacente per le parti stesse, coinvolgendo interessi superiori, dei quali le stesse scelte economico-patrimoniali devono tenere conto, senza porsi con essi in contrasto.
Per tale motivo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 473-bis.51, comma IV c.p.c., non essendosi raggiunta, all'udienza del 19.11.2025, alcuna idonea soluzione nell'ottica del preminente interesse del minore, in punto di predeterminazione del contributo al mantenimento del figlio Per_1
da porre a carico della madre in favore del padre collocatario prevalente del minore stesso, allo stato la domanda deve essere rigettata.
La novità delle questioni trattate, oltre che la proposizione della domanda, in origine, come congiunta, giustifica la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, rigetta la domanda e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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