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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3136/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/10/1968 e residente a [...] difeso e rappresentato come da procura in atti, dall'Avv. Francesco Caciagli, del Foro di Pisa, nato a [...] il [...] (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pontedera (PI), Via
Adriano Olivetti 111, 56025 – indirizzo PEC: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Salerno (84123), al Corso CP_1
IU LD 38, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
La stessa concerne l'ordinanza - ingiunzione n. OI-002137796 notificata in data
09/06/2025, relativa ad atto di accertamento n. .7201.19/02/2020.0037891 del 18/12/2019, riferito all'anno 2018, emessa CP_1
dall' di RA NF. CP_1
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale estintiva, stante lanche a mancata notifica dell'avviso d'accertamento.
L' , costituitasi in giudizio, ha documentato invece di aver correttamente CP_1
notificato l'ordinanza, con notifica che a seguito della riscontrata irreperibilità relativa del destinatario e della raccomanda informativa della giacenza si è perfezionata decorsi i dieci giorni successivi in data 23.3.2020.
Nonostante ciò il diritto si è prescritto, per essere da tale data decorso il termine quinquennale estintivo in data 23.3.2025 a fronte dell'ordinanza ingiunzione successivamente notificata il 9.6.2025.
Non si applicano alla presente fattispecie sanzionatoria i termini di sospensione della prescrizione previsti dalla legislazione emergenziale per i contributi, Difatti ai fini della prescrizione ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi
129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque la sospensione è stata di complessivi
311 giorni, ma ha riguardato la sola riscossione contributiva e non le fattispecie sanzionatorie depenalizzate.
L'opposizione deve essere pertanto accolta. Le spese sono compensate in considerazione della sola estinzione sopravvenuta della sanzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di RA NF così provvede: accoglie l'opposizione e compensa le spese.
RA NF, 11.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/10/1968 e residente a [...] difeso e rappresentato come da procura in atti, dall'Avv. Francesco Caciagli, del Foro di Pisa, nato a [...] il [...] (c.f. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pontedera (PI), Via
Adriano Olivetti 111, 56025 – indirizzo PEC: Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Salerno (84123), al Corso CP_1
IU LD 38, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale interna.
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
La stessa concerne l'ordinanza - ingiunzione n. OI-002137796 notificata in data
09/06/2025, relativa ad atto di accertamento n. .7201.19/02/2020.0037891 del 18/12/2019, riferito all'anno 2018, emessa CP_1
dall' di RA NF. CP_1
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale estintiva, stante lanche a mancata notifica dell'avviso d'accertamento.
L' , costituitasi in giudizio, ha documentato invece di aver correttamente CP_1
notificato l'ordinanza, con notifica che a seguito della riscontrata irreperibilità relativa del destinatario e della raccomanda informativa della giacenza si è perfezionata decorsi i dieci giorni successivi in data 23.3.2020.
Nonostante ciò il diritto si è prescritto, per essere da tale data decorso il termine quinquennale estintivo in data 23.3.2025 a fronte dell'ordinanza ingiunzione successivamente notificata il 9.6.2025.
Non si applicano alla presente fattispecie sanzionatoria i termini di sospensione della prescrizione previsti dalla legislazione emergenziale per i contributi, Difatti ai fini della prescrizione ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi
129 giorni.
A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque la sospensione è stata di complessivi
311 giorni, ma ha riguardato la sola riscossione contributiva e non le fattispecie sanzionatorie depenalizzate.
L'opposizione deve essere pertanto accolta. Le spese sono compensate in considerazione della sola estinzione sopravvenuta della sanzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di RA NF così provvede: accoglie l'opposizione e compensa le spese.
RA NF, 11.12.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)