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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R.G. 6620 dell'anno 2020
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciriaco Danza e Elisabetta Checchia, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Foggia, alla Via E. Perrone n. 1/A, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
( ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Oliviero, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza Casalbore n.25, come da procura in atti,
OPPOSTA
E
, ,) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Curatore legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Oliviero, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza Casalbore n.25, come da procura in atti,
INTERVENIENTE
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05/5/2020, la Parte_2 chiedeva, al Tribunale di Salerno, di voler ingiungere alla il
[...] Parte_1 pagamento della somma di euro 26.980,54, oltre accessori per fornitura di merce, come da fatture e d.d.t. allegati. Premesso che, con contratto di affitto aziendale del 09/8/2017, e successivo contratto del 28/8/2017 di locazione di immobile aziendale, la società in bonis Controparte_1
concedeva in affitto l'azienda denominata ed il relativo locale
[...] Controparte_2 aziendale alla società di AR BE & C. Che, in seguito la CP_2 CP_1 veniva dichiarata fallita con sentenza n. 74/2018 di Controparte_1 codesto Tribunale di Salerno. A seguito di ciò, veniva proposto procedimento per ottenere il sequestro giudiziario dell'azienda in precedenza ceduta, sequestro ottenuto in data 24/6/2019. Nel corso della controversia, le parti ( e la società Controparte_1 [...]
transigevano la lite “procedendo alla risoluzione Controparte_2 anticipata del contratto di affitto di azienda ed alla conseguente anticipata restituzione delle rimanenze e dei crediti a suo tempo ricevuti in gestione”. Che il G.D del Controparte_1 [...] con provvedimento del 19/6/2019 autorizzava la detta transazione. In Controparte_1 seguito, con atto per Notaio del 03/7/2019 l'azienda Per_1 Controparte_2 CP_2
veniva retrocessa al con effetto
[...] Controparte_1 immediato, ma con consegna differita. Inoltre, nel detto atto, si conveniva che la società
[...]
autorizzava “il Curatore, a notificare il presente atto Controparte_2
a qualsiasi debitore della società, obbligandosi anche alla sollecita trasmissione alla Curatela di una relazione di aggiornamento sulla attività svolta e di tutti i documenti utili o necessari all'incasso ed all'eventuale azione giudiziale di recupero di detti crediti”. Inoltre, “al punto 4.2. veniva altresì stabilito che: < E' fatto obbligo alla " di richiedere Controparte_2 con immediatezza il recupero dei propri crediti già scaduti, anche con azioni legali e con ampio potere di controllo e di intervento da parte della Curatela, alla quale è perciò conferito ampio mandato irrevocabile (perché conferito anche nell'interesse del mandatario) all'incasso, con ogni facoltà, comprese quelle di nominare e revocare avvocati, e di intraprendere ogni azione giudiziaria;
con obbligo del rendiconto, come per legge>.
Con la conseguenza che, per effetto delle disposizioni di cui sopra, l'istante
[...]
è soggetto legittimato ad agire per il recupero di tutti i crediti Controparte_1 vantati dalla tra i quali è ricompreso quello nei Controparte_2 confronti della Parte_1
Assumeva, nel merito, che nel periodo 2017- 2019 la Controparte_2 veva eseguito in favore della debitrice fornitura di merce come provato dalle n. 4 fatture - rimaste
[...] impagate – per un importo complessivo di euro 26.980,54
In data 07/7/2020 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 1319/2020
(RGN 3245/2020), notificato in pari data all'opponente.
Con atto di citazione notificato in data 15/9/2020, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione veniva eccepito: 1°) la carenza di legittimazione attiva della d Controparte_1 agire per ottenere il pagamento richiesto;
2°) l'insussistenza della pretesa creditoria per mancanza di prova scritta, non costituendo le fatture ed i d.d.t. prova del vantato credito. Sosteneva di non aver mai ricevuto notificato l'atto per notaio con la conseguenza che esso debitore non era stato Per_1 informato dell'avvenuto trasferimento del credito-comunque contestato-, e di non essere in grado di identificare l'effettivo creditore. Nel merito, eccepiva che le “fatture commerciali, infatti, non sono di per sé sufficienti, nel corso del giudizio di opposizione, a fornire la prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio…”. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva l'opposta che impugnava tutto l'avverso dedotto insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. E concludeva per il rigetto dell'opposizione previa conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
In seguito, con comparsa del 25/6/2021 interveniva in giudizio la Curatela del Fallimento della
Precisava che, con sentenza n. 4/2021 il Controparte_2
Tribunale di Avellino aveva dichiarato il fallimento della Controparte_2
E richiamando l'atto per Notar del 03/7/2019, ove era previsto un mandato
[...] Per_1 all'incasso in favore della Curatela del Fallimento , Controparte_1 deduceva che, ai sensi dell'art. 72 L.F., il fallimento della Controparte_2
aveva deciso di non proseguire più nel mandato all'incasso di cui sopra, subentrando,
[...] pertanto, nella procedura di recupero del credito pendente, trattandosi, peraltro, di credito proprio della Faceva proprie tutte le difese, Controparte_2 eccezioni e deduzioni già proposte dalla Curatela del Fallimento Controparte_1
insistendo nel rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., ammesso il solo interrogatorio formale del legale rappresentante della opponente, non espletato per mancata comparizione dell'interrogando. La causa fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
1. In via preliminare, va precisato che, ai sensi dell'art.81 c.p.c. la legittimazione processuale di un soggetto che agisce in giudizio deve ritenersi sussistente nella misura in cui lo stesso assume di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta. Si afferma che “unico oggetto di analisi ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio (Cass. SS.UU. n.2951 del 2016).
Ora nel caso in cui un soggetto terzo interviene in giudizio, allegando la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, il Giudice dovrà procedere a valutare esclusivamente quanto allegato e dedotto dall'interveniente. Ne consegue che l'intervento spiegato ex art. 72 L..F., dalla
[...]
, deve essere ricondotto Controparte_3 nell'ambito proprio dell'art. 111 c.p.c. Trattasi, dice la Giurisprudenza di Legittimità, di un intervento
“sui generis” non riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 105 c.p.c., e non soggetto agli stessi limiti temporali, dove l'interveniente assume nel processo la stessa posizione del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione (Cass. civ. 28/4/2017 n. 18767). Il processo continua fra le stesse parti, salvo che tutte le parti acconsentono alla estromissione della parte originaria.
Circostanza non verificatasi nella specie.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, a prescindere dalla estromissione del dante causa, è comunque soggetto agli effetti della decisione, che è da lui impugnabile e azionabile in sede esecutiva (Cass. 27/02/1987 n. 2103). In particolare, in caso di successione a titolo particolare nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il successore fa proprie le domande della parte originaria a cui è succeduto.
Pertanto, la legittimazione della Controparte_3
va affermata in base all'analisi del suo atto di costituzione e della
[...] documentazione allegata, dalla quale emerge: a) come proprio la Controparte_2
in bonis fosse la creditrice originaria della opponente;
b) la espressa volontà,
[...] ex art 72 L.F. della Curatela Controparte_3 Controparte_2
di recedere dall'accordo del 03/7/2019; c) la non opposizione della Curatela
[...] [...]
a tale recesso. Parte_2
2. Chiarito quanto sopra, va ricordato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa
(Cass. civ. SS. UU. 23.09.2013, n. 21678).
Tuttavia, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I,
27 giugno 2000, n. 8718; Id., 5 marzo 1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ. Sez. III,
3 marzo 2009, n. 5071; Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807).
Nella specie, l'opposta ha fornito prova piena del proprio credito. In vero, sono state esibite le fatture relative alla fornitura della merce, i d.d.t. sottoscritti per accettazione;
i solleciti di pagamento che confortano e provano la domanda creditoria.
3. Peraltro, le eccezioni sollevate dalla opponente sono tutte destituite di fondamento.
Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
la stessa, per quanto sopra esposto, deve ritenersi superata con la Parte_2 costituzione della Controparte_3
Ad ogni modo, in atti è stata allegata la comunicazione pec del 24/01/2020 con la quale
[...] la opponente veniva notiziata di quanto disposto nell'atto per notaio del 03/7/2019, e Per_1 contestualmente diffidata al pagamento del dovuto.
*Sull'assenza di prova scritta del credito.
È noto che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Il diritto del creditore opposto deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il debitore opponente è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò chiarito questo giudice osserva che la opposta ha assolto l'onere probatorio a suo carico, producendo le fatture di fornitura della merce, i d.d.t., il sollecito di pagamento, ed adducendo l'inadempimento della opponente.
In particolare, si rammenta come la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), sia un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio (Cass., 20/05/2004, n.
9593; Cass., 12/01/2016, n. 299).
La Cassazione ha, altresì, ribadito, in linea generale, che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c. - le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori (tali sono nel caso di specie l'opponente e l'opposta) - non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass. 07/07/2022, n. 21569; Cass.
16/05/2016, n. 9968). Orbene, a seguito della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., con ordinanza resa all'udienza del
17/03/2022 è stata disposta, a carico della l'esibizione in giudizio Parte_1 dei libri iva acquisti e vendite nonché mastrini relativi a clienti e fornitori anni 2017, 2018 e 2019.
Da un attento esame della documentazione prodotta, è emerso come in tali libri siano state riportate le fatture depositate nel presente giudizio di opposizione.
Ed è noto che, quando le fatture, come nel caso di specie, sono state inserite e registrate nei libri contabili dalla società destinataria, sono senz'altro idonee a fornire la prova dell'avvenuta prestazione ivi descritta in favore della stessa.
“Il fatto che le scritture prescritte dalle leggi tributarie, come lo sono i registri contenenti le annotazioni delle fatture non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 2 2710 c.c. per i libri
e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, non impedisce di considerarle idonee prove scritte dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nascono, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 C.C.” (Vedi motivazione
Sentenza Cass. civ. 20.12.2018)
Si ritiene, pertanto provato il rapporto contrattuale tra le parti, posto alla base della richiesta di ingiunzione di pagamento atteso che le fatture azionate risultano annotate nei registri contabili tenuti dalla società opponente
Peraltro, si osserva come in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della opponente non si è presentato a rendere il deferito interrogatorio.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che la valutazione ai sensi dell'art. 232 c.p.c. rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c. Ed, infatti, la Cassazione ha costantemente affermato che "la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi (Cass. n. 17249/2003). La disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova" (Cass. n. 9436/2018).
In definitiva, consegue che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo a norma del
D.M. n. 55 del 2014, in base allo scaglione di riferimento, con attribuzione.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del Curatore legale rappresentante p.t., con l'intervento a titolo particolare del in persona del Controparte_3
Curatore legale rappresentante p.t., ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1319/2020 (RGN
3245/2020) emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/7/2020 e ne dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta,
[...]
in persona del Curatore legale rappresentante p.t., Controparte_3 che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre maggiorazione del 15% per spese generali, ed accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Marco Oliviero per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 24/11/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R.G. 6620 dell'anno 2020
TRA
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciriaco Danza e Elisabetta Checchia, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Foggia, alla Via E. Perrone n. 1/A, come da procura in atti,
OPPONENTE
E
( ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Oliviero, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza Casalbore n.25, come da procura in atti,
OPPOSTA
E
, ,) in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Curatore legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Oliviero, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza Casalbore n.25, come da procura in atti,
INTERVENIENTE
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05/5/2020, la Parte_2 chiedeva, al Tribunale di Salerno, di voler ingiungere alla il
[...] Parte_1 pagamento della somma di euro 26.980,54, oltre accessori per fornitura di merce, come da fatture e d.d.t. allegati. Premesso che, con contratto di affitto aziendale del 09/8/2017, e successivo contratto del 28/8/2017 di locazione di immobile aziendale, la società in bonis Controparte_1
concedeva in affitto l'azienda denominata ed il relativo locale
[...] Controparte_2 aziendale alla società di AR BE & C. Che, in seguito la CP_2 CP_1 veniva dichiarata fallita con sentenza n. 74/2018 di Controparte_1 codesto Tribunale di Salerno. A seguito di ciò, veniva proposto procedimento per ottenere il sequestro giudiziario dell'azienda in precedenza ceduta, sequestro ottenuto in data 24/6/2019. Nel corso della controversia, le parti ( e la società Controparte_1 [...]
transigevano la lite “procedendo alla risoluzione Controparte_2 anticipata del contratto di affitto di azienda ed alla conseguente anticipata restituzione delle rimanenze e dei crediti a suo tempo ricevuti in gestione”. Che il G.D del Controparte_1 [...] con provvedimento del 19/6/2019 autorizzava la detta transazione. In Controparte_1 seguito, con atto per Notaio del 03/7/2019 l'azienda Per_1 Controparte_2 CP_2
veniva retrocessa al con effetto
[...] Controparte_1 immediato, ma con consegna differita. Inoltre, nel detto atto, si conveniva che la società
[...]
autorizzava “il Curatore, a notificare il presente atto Controparte_2
a qualsiasi debitore della società, obbligandosi anche alla sollecita trasmissione alla Curatela di una relazione di aggiornamento sulla attività svolta e di tutti i documenti utili o necessari all'incasso ed all'eventuale azione giudiziale di recupero di detti crediti”. Inoltre, “al punto 4.2. veniva altresì stabilito che: < E' fatto obbligo alla " di richiedere Controparte_2 con immediatezza il recupero dei propri crediti già scaduti, anche con azioni legali e con ampio potere di controllo e di intervento da parte della Curatela, alla quale è perciò conferito ampio mandato irrevocabile (perché conferito anche nell'interesse del mandatario) all'incasso, con ogni facoltà, comprese quelle di nominare e revocare avvocati, e di intraprendere ogni azione giudiziaria;
con obbligo del rendiconto, come per legge>.
Con la conseguenza che, per effetto delle disposizioni di cui sopra, l'istante
[...]
è soggetto legittimato ad agire per il recupero di tutti i crediti Controparte_1 vantati dalla tra i quali è ricompreso quello nei Controparte_2 confronti della Parte_1
Assumeva, nel merito, che nel periodo 2017- 2019 la Controparte_2 veva eseguito in favore della debitrice fornitura di merce come provato dalle n. 4 fatture - rimaste
[...] impagate – per un importo complessivo di euro 26.980,54
In data 07/7/2020 veniva reso dal Giudice del Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 1319/2020
(RGN 3245/2020), notificato in pari data all'opponente.
Con atto di citazione notificato in data 15/9/2020, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione veniva eccepito: 1°) la carenza di legittimazione attiva della d Controparte_1 agire per ottenere il pagamento richiesto;
2°) l'insussistenza della pretesa creditoria per mancanza di prova scritta, non costituendo le fatture ed i d.d.t. prova del vantato credito. Sosteneva di non aver mai ricevuto notificato l'atto per notaio con la conseguenza che esso debitore non era stato Per_1 informato dell'avvenuto trasferimento del credito-comunque contestato-, e di non essere in grado di identificare l'effettivo creditore. Nel merito, eccepiva che le “fatture commerciali, infatti, non sono di per sé sufficienti, nel corso del giudizio di opposizione, a fornire la prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio…”. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva l'opposta che impugnava tutto l'avverso dedotto insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. E concludeva per il rigetto dell'opposizione previa conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
In seguito, con comparsa del 25/6/2021 interveniva in giudizio la Curatela del Fallimento della
Precisava che, con sentenza n. 4/2021 il Controparte_2
Tribunale di Avellino aveva dichiarato il fallimento della Controparte_2
E richiamando l'atto per Notar del 03/7/2019, ove era previsto un mandato
[...] Per_1 all'incasso in favore della Curatela del Fallimento , Controparte_1 deduceva che, ai sensi dell'art. 72 L.F., il fallimento della Controparte_2
aveva deciso di non proseguire più nel mandato all'incasso di cui sopra, subentrando,
[...] pertanto, nella procedura di recupero del credito pendente, trattandosi, peraltro, di credito proprio della Faceva proprie tutte le difese, Controparte_2 eccezioni e deduzioni già proposte dalla Curatela del Fallimento Controparte_1
insistendo nel rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., ammesso il solo interrogatorio formale del legale rappresentante della opponente, non espletato per mancata comparizione dell'interrogando. La causa fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
1. In via preliminare, va precisato che, ai sensi dell'art.81 c.p.c. la legittimazione processuale di un soggetto che agisce in giudizio deve ritenersi sussistente nella misura in cui lo stesso assume di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta. Si afferma che “unico oggetto di analisi ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio (Cass. SS.UU. n.2951 del 2016).
Ora nel caso in cui un soggetto terzo interviene in giudizio, allegando la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, il Giudice dovrà procedere a valutare esclusivamente quanto allegato e dedotto dall'interveniente. Ne consegue che l'intervento spiegato ex art. 72 L..F., dalla
[...]
, deve essere ricondotto Controparte_3 nell'ambito proprio dell'art. 111 c.p.c. Trattasi, dice la Giurisprudenza di Legittimità, di un intervento
“sui generis” non riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 105 c.p.c., e non soggetto agli stessi limiti temporali, dove l'interveniente assume nel processo la stessa posizione del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione (Cass. civ. 28/4/2017 n. 18767). Il processo continua fra le stesse parti, salvo che tutte le parti acconsentono alla estromissione della parte originaria.
Circostanza non verificatasi nella specie.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, a prescindere dalla estromissione del dante causa, è comunque soggetto agli effetti della decisione, che è da lui impugnabile e azionabile in sede esecutiva (Cass. 27/02/1987 n. 2103). In particolare, in caso di successione a titolo particolare nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il successore fa proprie le domande della parte originaria a cui è succeduto.
Pertanto, la legittimazione della Controparte_3
va affermata in base all'analisi del suo atto di costituzione e della
[...] documentazione allegata, dalla quale emerge: a) come proprio la Controparte_2
in bonis fosse la creditrice originaria della opponente;
b) la espressa volontà,
[...] ex art 72 L.F. della Curatela Controparte_3 Controparte_2
di recedere dall'accordo del 03/7/2019; c) la non opposizione della Curatela
[...] [...]
a tale recesso. Parte_2
2. Chiarito quanto sopra, va ricordato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa
(Cass. civ. SS. UU. 23.09.2013, n. 21678).
Tuttavia, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I,
27 giugno 2000, n. 8718; Id., 5 marzo 1994, n. 2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ. Sez. III,
3 marzo 2009, n. 5071; Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807).
Nella specie, l'opposta ha fornito prova piena del proprio credito. In vero, sono state esibite le fatture relative alla fornitura della merce, i d.d.t. sottoscritti per accettazione;
i solleciti di pagamento che confortano e provano la domanda creditoria.
3. Peraltro, le eccezioni sollevate dalla opponente sono tutte destituite di fondamento.
Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
la stessa, per quanto sopra esposto, deve ritenersi superata con la Parte_2 costituzione della Controparte_3
Ad ogni modo, in atti è stata allegata la comunicazione pec del 24/01/2020 con la quale
[...] la opponente veniva notiziata di quanto disposto nell'atto per notaio del 03/7/2019, e Per_1 contestualmente diffidata al pagamento del dovuto.
*Sull'assenza di prova scritta del credito.
È noto che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Il diritto del creditore opposto deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il debitore opponente è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò chiarito questo giudice osserva che la opposta ha assolto l'onere probatorio a suo carico, producendo le fatture di fornitura della merce, i d.d.t., il sollecito di pagamento, ed adducendo l'inadempimento della opponente.
In particolare, si rammenta come la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), sia un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio (Cass., 20/05/2004, n.
9593; Cass., 12/01/2016, n. 299).
La Cassazione ha, altresì, ribadito, in linea generale, che le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c. - le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori (tali sono nel caso di specie l'opponente e l'opposta) - non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass. 07/07/2022, n. 21569; Cass.
16/05/2016, n. 9968). Orbene, a seguito della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., con ordinanza resa all'udienza del
17/03/2022 è stata disposta, a carico della l'esibizione in giudizio Parte_1 dei libri iva acquisti e vendite nonché mastrini relativi a clienti e fornitori anni 2017, 2018 e 2019.
Da un attento esame della documentazione prodotta, è emerso come in tali libri siano state riportate le fatture depositate nel presente giudizio di opposizione.
Ed è noto che, quando le fatture, come nel caso di specie, sono state inserite e registrate nei libri contabili dalla società destinataria, sono senz'altro idonee a fornire la prova dell'avvenuta prestazione ivi descritta in favore della stessa.
“Il fatto che le scritture prescritte dalle leggi tributarie, come lo sono i registri contenenti le annotazioni delle fatture non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 2 2710 c.c. per i libri
e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, non impedisce di considerarle idonee prove scritte dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nascono, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 C.C.” (Vedi motivazione
Sentenza Cass. civ. 20.12.2018)
Si ritiene, pertanto provato il rapporto contrattuale tra le parti, posto alla base della richiesta di ingiunzione di pagamento atteso che le fatture azionate risultano annotate nei registri contabili tenuti dalla società opponente
Peraltro, si osserva come in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della opponente non si è presentato a rendere il deferito interrogatorio.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che la valutazione ai sensi dell'art. 232 c.p.c. rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c. Ed, infatti, la Cassazione ha costantemente affermato che "la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi (Cass. n. 17249/2003). La disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova" (Cass. n. 9436/2018).
In definitiva, consegue che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo a norma del
D.M. n. 55 del 2014, in base allo scaglione di riferimento, con attribuzione.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del Curatore legale rappresentante p.t., con l'intervento a titolo particolare del in persona del Controparte_3
Curatore legale rappresentante p.t., ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1319/2020 (RGN
3245/2020) emesso dal Tribunale di Salerno in data 07/7/2020 e ne dichiara l'esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta,
[...]
in persona del Curatore legale rappresentante p.t., Controparte_3 che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre maggiorazione del 15% per spese generali, ed accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Marco Oliviero per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 24/11/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero