Sentenza 18 ottobre 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 22/12/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 216/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo LASALVIA Presidente FA NO GALEFFI Consigliere relatore Natale LONGO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello in materia pensionistica iscritto al n. 61837 del registro di segreteria, proposto da omissis, nata a [...] (omissis) il omissis, c.f.
omissis, in qualità di erede di omissis, nato a [...] (omissis) il omissis, ed ivi deceduto il omissis, rappresentata e difesa dell’avv. Catia Mosconi, c.f.
[...], pec: catia.mosconi@avvocatiperugiapec.it e con la stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio a Perugia, Via Del Sole 8, come da delega in atti;
contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f.
[...], pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. [...], pec avv.antonella.patteri@
postacert.inps.gov.it. Giuseppina Giannico, c.f. [...],
pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f.
[...], pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;
avverso la sentenza n. 67/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, depositata il 18 ottobre 2023.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. FA NO FI, l’avv. Catia Mosconi, per omissis, e l’avv. Lidia Carcavallo, per l’Inps.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato depositato in segreteria il 22 ottobre 2024, omissis, quale erede di omissis, ha impugnato la sentenza n. 67/2023 della Sezione giurisdizionale Umbria, con cui è stato accolto il ricorso presentato dallo stesso.
Parte appellante ha formulato i seguenti motivi di gravame in ordine al regime delle spese, che sono state compensate nella sentenza gravata:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, del c.p.c., degli artt. 4 e 39 d. lgs. 174/2016, oltre a motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile in punto di
compensazione delle spese;
2) violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 31, commi 1, 3, 4 e all’art. 6 d.lgs. 174/2016 nonché agli artt. 91, 92 e 96, comma 3, c.p.c.;
ed ha concluso: - annullare parzialmente l’impugnata sentenza n.
67/C/23, emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Umbria il 17.10.2023 e depositata il 18.10.2023, non notificata, per il capo in cui ha compensato le spese di lite per tutti i gradi di giudizio e, per l’effetto, salvo rinvio al giudice territoriale; - condannare l’I.N.P.S. al pagamento e refusione delle spese di lite per ciascun grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario per anticipazione fattane.
L’Inps si è costituito con memoria del 10 ottobre 2025, deducendo che la compensazione delle spese sarebbe conseguenza della complessiva vicenda esaminata nel corso dell’intero giudizio, che ha richiesto incombenti istruttori diversi e di non facile interpretazione e che la sentenza gravata risulterebbe emessa in conformità alla giurisprudenza in materia, secondo la quale l’esercizio da parte del Giudice contabile della facoltà di procedere alla compensazione delle spese deve ritenersi non censurabile (Seconda Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 51/2019). In questi stessi termini, cfr., Sez.
I, n. 409 del 2023.)
Parte appellante ha insistito con memoria del 17 ottobre 2025.
All’udienza del 6 novembre 2025, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va verificata preliminarmente l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l’appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete. Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per il profilo di errore di diritto, addotto dall’appellante.
Riguardo al merito, va rilevato che parte appellante ha lamentato che nel presente giudizio - a fronte di una copiosa e defatigante attività difensiva, iniziata con il ricorso notificato a controparte il 21 aprile 2014, e proseguita in appello in data 22 giugno 2015, un primo giudizio di rinvio con ricorso in riassunzione notificato il 13 marzo 2018, un appello proposto dall’Inps il 18 luglio 2019, un secondo giudizio di rinvio con ricorso in riassunzione dell’8 novembre 2021, e terminato con la sentenza n. 67 del 18 ottobre 2023 - il Giudice di primo grado abbia proceduto alla compensazione delle spese.
L’unico punto di impugnazione del presente giudizio riguarda il regime delle spese. Al riguardo, parte appellante ha fatto valere una asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 4 c.p.c., degli artt. 4 e 39 del c.g.c., oltre a motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile in punto di compensazione delle spese, come disposta nella sentenza impugnata. Verrebbero in evidenza carenza di motivazione e utilizzo di mere formule di stile, come tali disancorate rispetto alla fattispecie, che è stata caratterizzata da cinque gradi di giudizio, con conseguente elusione dell’obbligo di motivazione.
Parte appellante ha poi lamentato una errata applicazione dell’art. 31 del c.g.c., sempre in relazione al regime delle spese, richiamando l’indirizzo della giurisprudenza che non ammette la compensazione delle spese se non nei casi previsti dalla normativa di riferimento.
Ciò premesso, la Sezione osserva che la sentenza impugnata, riguardo alle spese ed al fine di compensarle, si è così espressa: “La particolarità delle questioni trattate, induce la Sezione a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.”
Si tratta di una motivazione, posta a sostegno della conclusione, che non esplica in alcun modo le ragioni della compensazione, se non attraverso il richiamo ad una peculiarità della fattispecie.
Ritiene questa Sezione che l’esito del giudizio possa, al contrario, determinare il riconoscimento delle spese, da basarsi sul principio della soccombenza e sull’attività posta in essere dall’appellante per giungere all’affermazione del proprio diritto.
La Sezione procede, quindi, al riconoscimento in questa sede delle spese di lite, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c., da determinarsi in euro 2.100 per ciascuna fase in appello, per un totale complessivo di euro 6.300, oltre oneri di legge.
Ritiene, infine, la Sezione che, nel caso di specie, non vi è luogo a condanna per responsabilità aggravata, in quanto la difesa in giudizio costituisce esercizio di un diritto anche nel caso in cui, nella dialettica processuale, le ragioni poste a base della propria posizione vengano, all’esito del contenzioso, riconosciute infondate.
Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di questione di natura previdenziale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello iscritto al n. 61837 del ruolo generale, proposto da omissis, quale erede di omissis, nei confronti dell’Inps, riformando parzialmente la sentenza impugnata in ordine al regime delle spese, e liquida le spese a carico dell’Inps ed a favore della parte appellante, e, per la stessa, in favore del procuratore antistatario avv.
Catia Mosconi, in euro 6.300,00 (seimilatrecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to FA NO FI
IL PRESIDENTE
f.to Massimo Lasalvia Depositata in Segreteria il 22/12/2025
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi