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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14175/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINA MICHELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BINA MICHELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINA MICHELA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BINA MICHELA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 21.11.2024 la Sig.ra (nata a [...] Parte_1
Emilia (Mo), il 27.12.1973) e il Sig. (nato a [...] il [...]) proponevano Parte_2 domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte.
Si premette che a seguito della convivenza more uxorio è nato, in data 17.01.2007, _1
.
[...]
Il Giudice delegato fissava per il 28.02.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente.
pagina 1 di 5 Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. la signora si trasferirà con il figlio in un appartamento in locazione, sito in Pt_1 _1
Ozzano dell'Emilia (Bo), via Gramsci n. 27, per il quale sosterrà un canone mensile di circa
€ 700,00, ma manterrà la propria residenza nella casa familiare in Budrio, Via Pianella n.
21;
2. la casa familiare, sita a Budrio, Via Pianella n. 21, già in proprietà del signor Parte_2 resterà nella totale disponibilità di quest'ultimo;
3. il figlio continuerà ad avere la residenza anagrafica presso il domicilio paterno, ma _1 abiterà in via prevalente con la madre nella nuova abitazione;
4. le decisioni di maggior interesse per il minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
5. il padre potrà vedere e tenere il figlio presso la propria abitazione nei tempi e con le modalità che verranno concordate direttamente tra loro;
6. ciascuno dei genitori si impegna a provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, considerate le attuali esigenze del medesimo ed il tenore di vita dello stesso in costanza di convivenza dei genitori. In ogni caso, tenuto conto dell'attuale situazione reddituale e patrimoniale, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, si stabilisce sin da ora che il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 400,00 mensili per le spese ordinarie, somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre presso la Banca Bper, Iban
[...];
7. fino a tale data, i genitori si faranno carico personalmente delle spese straordinarie del figlio, per la quota pari al 50% ciascuno, facendo espresso riferimento, per la individuazione della tipologia di spese e per le modalità di rimborso al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto in data 9 agosto 2017, in uso presso il
Tribunale di Bologna;
8. i ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio;
9. le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti al figlio della coppia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sia in termini del proprio pagina 2 di 5 mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto dello stesso alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di la collocazione prevalente _1 presso la madre (Ozzano dell'Emilia (Bo), via Gramsci n. 27) e residenza anagrafica presso la casa familiare, di proprietà del sig. Pt_2
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori.
Si accorda altresì a che le spese straordinarie siano ripartite in maniera proporzionale tra i ricorrenti, nella misura del 50% cada uno secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Bologna, fino a quando il figlio non avrà raggiunto una indipendenza economica. _1
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
dà atto e dispone che la signora si trasferisca con il figlio in un appartamento in Pt_1 _1 locazione, sito in Ozzano dell'Emilia (Bo), via Gramsci n. 27, per il quale sosterrà un canone mensile di circa € 700,00, ma manterrà la propria residenza nella casa familiare in Budrio, Via Pianella n. 21;
dà atto che la casa familiare, sita a Budrio, Via Pianella n. 21, già in proprietà del signor Parte_2 resterà nella totale disponibilità di quest'ultimo; dà atto e dispone il figlio continuerà ad avere la residenza anagrafica presso il domicilio _1 paterno, ma abiterà in via prevalente con la madre nella nuova abitazione;
dà atto e dispone che le decisioni di maggior interesse per il minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
dà atto e dispone che il padre potrà vedere e tenere il figlio presso la propria abitazione nei tempi e con le modalità che verranno concordate direttamente tra loro;
dà atto e dispone ciascuno dei genitori si impegna a provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, considerate le attuali esigenze del medesimo ed il tenore di vita dello stesso in costanza di convivenza dei genitori. In ogni caso, tenuto conto dell'attuale situazione reddituale e patrimoniale, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, si stabilisce sin da ora che il pagina 3 di 5 padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 400,00 mensili per le spese ordinarie, somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre presso la
Banca Bper, Iban [...];
dà atto e dispone che fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, i genitori si faranno carico personalmente delle spese straordinarie del figlio, per la quota pari al 50% ciascuno, facendo espresso riferimento, per la individuazione della tipologia di spese e per le modalità di rimborso al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto in data 9 agosto 2017, in uso presso il Tribunale di Bologna;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona,
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità pagina 4 di 5 dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14175/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINA MICHELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BINA MICHELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINA MICHELA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BINA MICHELA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 21.11.2024 la Sig.ra (nata a [...] Parte_1
Emilia (Mo), il 27.12.1973) e il Sig. (nato a [...] il [...]) proponevano Parte_2 domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte.
Si premette che a seguito della convivenza more uxorio è nato, in data 17.01.2007, _1
.
[...]
Il Giudice delegato fissava per il 28.02.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente.
pagina 1 di 5 Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. la signora si trasferirà con il figlio in un appartamento in locazione, sito in Pt_1 _1
Ozzano dell'Emilia (Bo), via Gramsci n. 27, per il quale sosterrà un canone mensile di circa
€ 700,00, ma manterrà la propria residenza nella casa familiare in Budrio, Via Pianella n.
21;
2. la casa familiare, sita a Budrio, Via Pianella n. 21, già in proprietà del signor Parte_2 resterà nella totale disponibilità di quest'ultimo;
3. il figlio continuerà ad avere la residenza anagrafica presso il domicilio paterno, ma _1 abiterà in via prevalente con la madre nella nuova abitazione;
4. le decisioni di maggior interesse per il minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
5. il padre potrà vedere e tenere il figlio presso la propria abitazione nei tempi e con le modalità che verranno concordate direttamente tra loro;
6. ciascuno dei genitori si impegna a provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, considerate le attuali esigenze del medesimo ed il tenore di vita dello stesso in costanza di convivenza dei genitori. In ogni caso, tenuto conto dell'attuale situazione reddituale e patrimoniale, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, si stabilisce sin da ora che il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 400,00 mensili per le spese ordinarie, somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre presso la Banca Bper, Iban
[...];
7. fino a tale data, i genitori si faranno carico personalmente delle spese straordinarie del figlio, per la quota pari al 50% ciascuno, facendo espresso riferimento, per la individuazione della tipologia di spese e per le modalità di rimborso al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto in data 9 agosto 2017, in uso presso il
Tribunale di Bologna;
8. i ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio;
9. le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono compensate.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti al figlio della coppia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sia in termini del proprio pagina 2 di 5 mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto dello stesso alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di la collocazione prevalente _1 presso la madre (Ozzano dell'Emilia (Bo), via Gramsci n. 27) e residenza anagrafica presso la casa familiare, di proprietà del sig. Pt_2
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori.
Si accorda altresì a che le spese straordinarie siano ripartite in maniera proporzionale tra i ricorrenti, nella misura del 50% cada uno secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Bologna, fino a quando il figlio non avrà raggiunto una indipendenza economica. _1
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
dà atto e dispone che la signora si trasferisca con il figlio in un appartamento in Pt_1 _1 locazione, sito in Ozzano dell'Emilia (Bo), via Gramsci n. 27, per il quale sosterrà un canone mensile di circa € 700,00, ma manterrà la propria residenza nella casa familiare in Budrio, Via Pianella n. 21;
dà atto che la casa familiare, sita a Budrio, Via Pianella n. 21, già in proprietà del signor Parte_2 resterà nella totale disponibilità di quest'ultimo; dà atto e dispone il figlio continuerà ad avere la residenza anagrafica presso il domicilio _1 paterno, ma abiterà in via prevalente con la madre nella nuova abitazione;
dà atto e dispone che le decisioni di maggior interesse per il minore verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
dà atto e dispone che il padre potrà vedere e tenere il figlio presso la propria abitazione nei tempi e con le modalità che verranno concordate direttamente tra loro;
dà atto e dispone ciascuno dei genitori si impegna a provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, considerate le attuali esigenze del medesimo ed il tenore di vita dello stesso in costanza di convivenza dei genitori. In ogni caso, tenuto conto dell'attuale situazione reddituale e patrimoniale, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, si stabilisce sin da ora che il pagina 3 di 5 padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 400,00 mensili per le spese ordinarie, somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre presso la
Banca Bper, Iban [...];
dà atto e dispone che fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, i genitori si faranno carico personalmente delle spese straordinarie del figlio, per la quota pari al 50% ciascuno, facendo espresso riferimento, per la individuazione della tipologia di spese e per le modalità di rimborso al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” sottoscritto in data 9 agosto 2017, in uso presso il Tribunale di Bologna;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona,
nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità pagina 4 di 5 dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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