TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5938
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Qualificazione delle violazioni come rilievi di livello 1

    La Corte ritiene che la distinzione tra rilievi di livello 1 e 2 si basi sulla gravità e attualità del pericolo, non solo sulla tassatività delle ipotesi. Inoltre, l'assegnazione di turni non idonei e le misure ritorsive costituiscono un pericolo effettivo per la sicurezza.

  • Rigettato
    Legittimità dell'assegnazione di turni lavorativi non idonei

    La Corte rileva che il rilievo non contesta lo sforamento del Flight Duty Period, ma la mancanza di riposo adeguato al nuovo turno. L'evento non è imprevedibile e richiede misure organizzative adeguate, non l'impiego di personale non idoneo.

  • Rigettato
    Legittimità delle dichiarazioni di 'unfit to fly' e conseguenti azioni

    La Corte ritiene irrilevante la tempistica delle dichiarazioni di inidoneità e inaccettabile l'interpretazione della ricorrente sul dissenso legittimo del personale. Le azioni intraprese delineano un quadro di condotta ritorsiva che impatta sulla sicurezza.

  • Rigettato
    Motivazione delle sanzioni e del rigetto delle azioni correttive

    La Corte ritiene che le azioni della ricorrente impattino effettivamente sulla sicurezza. Il rigetto del piano di azioni correttive è giustificato dalla mancanza di consapevolezza delle cause delle non conformità e dall'inadeguatezza delle azioni proposte.

  • Rigettato
    Prescrizione di un intero equipaggio di riserva

    La Corte rileva che la prescrizione non è stata interpretata nei termini contestati dalla ricorrente e che le ambiguità si sono chiarite in sede procedimentale. La censura è quindi infondata.

  • Rigettato
    Motivazione dell'obbligo di adeguamento pianificatorio

    La Corte ritiene che l'evento non sia imprevedibile e che la motivazione basata su continuità e safety sia adeguata alle risultanze istruttorie.

  • Rigettato
    Natura della comunicazione del 13 dicembre 2024

    La Corte afferma che la comunicazione dei rilievi è sufficiente per imporre azioni correttive, indipendentemente dall'avvio di un procedimento sanzionatorio.

  • Rigettato
    Obbligo di invio dei turni del personale di volo

    La Corte rileva che l'obbligo è temporaneo, fino all'implementazione del software, e non manifestamente sproporzionato. La ricorrente non può addurre la propria inadeguata organizzazione per sottrarsi alle prescrizioni.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del provvedimento del 28 febbraio 2025

    Il rigetto del quinto motivo comporta anche il rigetto del sesto motivo, relativo all'illegittimità derivata del provvedimento successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5938
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5938
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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