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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
RI AN, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 338/2021 depositato il 23/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 183/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520100014563673000 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso in primo grado avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07520100014563673, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti tributari (IRPEF e addizionali per gli anni 2005, 2006, 2007).
La CTP di Oristano, con la sentenza n. 183/2020, dichiarava il ricorso inammissibile.
I giudici di prime cure rilevavano che la contribuente aveva avuto piena e legale conoscenza della pretesa tributaria ben prima della proposizione del ricorso (avvenuta nel 2018), in forza di un atto di pignoramento mobiliare regolarmente notificato in data 25/10/2017.
Pertanto, il ricorso risultava tardivo rispetto ai termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92.
Appella la contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza e ribadendo l'omessa notifica della cartella originaria, nonché vizi relativi al calcolo degli interessi. In particolare, i motivi d'appello possono essere come di seguito riassunti:
1.nullità della sentenza per difetto di motivazione e genericità di motivazione, mancato esame di tutti i motivi di doglianza portati dal ricorso di primo grado, erronea valutazione circa la corretta notifica della cartella di pagamento;
2. nullità della sentenza per la mancata statuizione circa la modalità di calcolo con cui sono stati quantificati gli interessi;
3. erroneità della sentenza per nullità della comparsa di costituzione in primo grado di giudizio dell'Agenzia delle Entrate in quanto effettuata telematicamente in processo cartaceo – erronea modalità di costituzione in giudizio, contraria alla vigente legislazione e alla normativa tributaria con conseguente violazione del diritto di difesa della ricorrente.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Oristano, controdeducendo analiticamente e rilevando come l'appello sia una mera riproposizione di motivi già ampiamente superati dalla prova documentale delle notifiche, chiedendo la conferma dell'inammissibilità e la condanna della ricorrente anche per responsabilità aggravata ex art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. 546/92.
Conclude l'Ufficio con la richiesta di rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello debba essere dichiarato inammissibile, per i seguenti motivi.
Sull'inammissibilità del gravame l'atto di appello non appare idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza di primo grado. La CTP ha correttamente rilevato che la notifica dell'atto di pignoramento (25/10/2017) ha cristallizzato la conoscenza legale del debito, rendendo tardiva l'impugnazione avvenuta solo nel marzo 2018.
L'appellante si limita a riproporre le medesime doglianze di merito senza censurare efficacemente il punto centrale della decisione di prime cure, infatti, dagli atti di causa emerge che il Contribuente, attuale Appellante, aveva perfetta conoscenza della cartella di pagamento 075201000014563673, essendo stato redatto atto di di pignoramento nel quale tra i titoli esecutivi presupposti era stata indicata anche detta cartella, in data
25/10/2017, cron. 236.
Ne consegue l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi e per la confermata tardività dell'azione originaria, che preclude ogni esame nel merito delle questioni relative al calcolo degli interessi o alla formazione del ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, dichiara l'appello inammissibile e condanna l'Appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
RI AN, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 338/2021 depositato il 23/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 183/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 09/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520100014563673000 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso in primo grado avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 07520100014563673, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti tributari (IRPEF e addizionali per gli anni 2005, 2006, 2007).
La CTP di Oristano, con la sentenza n. 183/2020, dichiarava il ricorso inammissibile.
I giudici di prime cure rilevavano che la contribuente aveva avuto piena e legale conoscenza della pretesa tributaria ben prima della proposizione del ricorso (avvenuta nel 2018), in forza di un atto di pignoramento mobiliare regolarmente notificato in data 25/10/2017.
Pertanto, il ricorso risultava tardivo rispetto ai termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92.
Appella la contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza e ribadendo l'omessa notifica della cartella originaria, nonché vizi relativi al calcolo degli interessi. In particolare, i motivi d'appello possono essere come di seguito riassunti:
1.nullità della sentenza per difetto di motivazione e genericità di motivazione, mancato esame di tutti i motivi di doglianza portati dal ricorso di primo grado, erronea valutazione circa la corretta notifica della cartella di pagamento;
2. nullità della sentenza per la mancata statuizione circa la modalità di calcolo con cui sono stati quantificati gli interessi;
3. erroneità della sentenza per nullità della comparsa di costituzione in primo grado di giudizio dell'Agenzia delle Entrate in quanto effettuata telematicamente in processo cartaceo – erronea modalità di costituzione in giudizio, contraria alla vigente legislazione e alla normativa tributaria con conseguente violazione del diritto di difesa della ricorrente.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Oristano, controdeducendo analiticamente e rilevando come l'appello sia una mera riproposizione di motivi già ampiamente superati dalla prova documentale delle notifiche, chiedendo la conferma dell'inammissibilità e la condanna della ricorrente anche per responsabilità aggravata ex art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. 546/92.
Conclude l'Ufficio con la richiesta di rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello debba essere dichiarato inammissibile, per i seguenti motivi.
Sull'inammissibilità del gravame l'atto di appello non appare idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza di primo grado. La CTP ha correttamente rilevato che la notifica dell'atto di pignoramento (25/10/2017) ha cristallizzato la conoscenza legale del debito, rendendo tardiva l'impugnazione avvenuta solo nel marzo 2018.
L'appellante si limita a riproporre le medesime doglianze di merito senza censurare efficacemente il punto centrale della decisione di prime cure, infatti, dagli atti di causa emerge che il Contribuente, attuale Appellante, aveva perfetta conoscenza della cartella di pagamento 075201000014563673, essendo stato redatto atto di di pignoramento nel quale tra i titoli esecutivi presupposti era stata indicata anche detta cartella, in data
25/10/2017, cron. 236.
Ne consegue l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi e per la confermata tardività dell'azione originaria, che preclude ogni esame nel merito delle questioni relative al calcolo degli interessi o alla formazione del ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, dichiara l'appello inammissibile e condanna l'Appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.