Articolo 6 della Legge 12 marzo 1968, n. 442
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 maggio 1968
Art. 6.
Il Ministro per la pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-amministrativo ai sensi e con le modalita' di cui all' articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641 .
Al predetto comitato sono demandati in particolare i seguenti compiti:
a) formulare le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti entro i 120 giorni successivi al decreto, di cui al precedente articolo;
b) formulare entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto il piano di attuazione dell'universita', precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;
c) formulare, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento degli incarichi di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalita' stabilite dall' articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova universita'.

In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento di istituti scientifici policattedra, anche comuni a piu' facolta', e coordinati in dipartimenti, e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica.
Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Universita' in Calabria ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle universita'.
Cessera' dalle sue funzioni all'atto della nomina del consiglio di amministrazione della nuova universita', al quale effettuera' le relative consegne.
La segreteria del comitato e' assicurata da un ufficio cui viene preposto un direttore amministrativo dei ruoli dell'universita' o un funzionario dell'amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore di divisione.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo con relativa indennita' speciale e in numero non superiore a tre dei componenti ii comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.
Entrata in vigore il 7 maggio 1968