Art. 2.
Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive Provincie, quelle per il funzionamento delle Commissioni censuarie comunali sono a carico dei rispettivi Comuni.
Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive Provincie, quelle per il funzionamento delle Commissioni censuarie comunali sono a carico dei rispettivi Comuni.