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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1764/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1764/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSALBA VIGLIONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI ANTONIO TERRAZZANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025, il P.M. in sede, con atto del 6/10/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 1/7/2025 (iscritto a ruolo il 16/7/2025), e Parte_1 [...]
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di CP_1 separazione dei beni, in data 24/7/2022; che dalla loro unione erano nati due figli, Per_1
1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], entrambi minorenni;
Per_2 che è venuto meno, nel tempo, l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a causa delle sopravvenute incomprensioni e delle incompatibilità caratteriali;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ove gli stessi riterranno opportuno, senza necessità di consenso da parte dell'uno o dell'altro;
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva di viene a lei assegnata con i Parte_1 beni e gli arredi ivi contenuti;
CP_
3) Il sig. trasferirà la propria residenza entro giorni 10 dal provvedimento di separazione;
4) Le autovetture vengono assegnate in base all'attuale intestazione;
5) I coniugi dichiarano di non avere conti correnti bancari o postali cointestati;
6) I due figli minori di anni 7 e di 19 mesi saranno affidati congiuntamente Per_1 Per_3 ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la casa familiare assegnata alla madre;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
7) L'esercizio del diritto di visita del padre, genitore non collocatario, avverrà alle condizioni concordemente stabilite dai coniugi nell'allegato piano genitoriale. Nello specifico i figli trascorreranno con il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengono conto del loro preminente interesse:
- n. 02 giorni infrasettimanali, dalla fine dell'orario scolastico fino alle ore 21,00 e in detti giorni dovrà anche accompagnarli ad eventuali discipline sportive extrascolastiche che vorranno frequentare e riprenderli al termine dell'allenamento;
- i fine settimana alterni dalle ore 10 del sabato alle ore 21,00 della domenica nel periodo invernale mentre nel periodo estivo, dopo la chiusura della scuola e fino alla successiva riapertura, dalle ore 10 alle ore 22, allorquando saranno accompagnati presso l'abitazione della madre;
2 - per le vacanze estive per 15 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
- le altre festività principali ora con l'uno, ora con l'altro genitore, ad anni alterni. Il giorno del compleanno di entrambi i genitori e della festa della mamma e del papà, i minori saranno con loro. I giorni dei rispettivi compleanni dei minori, saranno festeggiati con entrambi i genitori all'interno di un locale scelto di comune accordo;
CP_ 8) Il sig. , a titolo di contributo di mantenimento dei due figli, si obbliga alla corresponsione di un assegno mensile di € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio) da versare entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla sig.ra , IBAN Parte_1 da comunicare, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal terzo anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso. Le spese straordinarie da sostenere per i minori saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, giusto protocollo siglato con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
9) L'Assegno Unico mensile verrà corrisposto alla sig.ra ; Parte_1
10) I coniugi, inoltre dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni materiali e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente;
11) Entrambi i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti valido per l'espatrio per entrambi i figli minori”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata l'11.11.2025, con le quali, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa
3 familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi agli interessi dei figli e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 82, C.F._1 CP_1 C.F._2 parte 2, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2022);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396.
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1764/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ROSALBA VIGLIONE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI ANTONIO TERRAZZANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025, il P.M. in sede, con atto del 6/10/2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 1/7/2025 (iscritto a ruolo il 16/7/2025), e Parte_1 [...]
esponevano: di aver contratto matrimonio concordatario, in regime di CP_1 separazione dei beni, in data 24/7/2022; che dalla loro unione erano nati due figli, Per_1
1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], entrambi minorenni;
Per_2 che è venuto meno, nel tempo, l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a causa delle sopravvenute incomprensioni e delle incompatibilità caratteriali;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ove gli stessi riterranno opportuno, senza necessità di consenso da parte dell'uno o dell'altro;
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva di viene a lei assegnata con i Parte_1 beni e gli arredi ivi contenuti;
CP_
3) Il sig. trasferirà la propria residenza entro giorni 10 dal provvedimento di separazione;
4) Le autovetture vengono assegnate in base all'attuale intestazione;
5) I coniugi dichiarano di non avere conti correnti bancari o postali cointestati;
6) I due figli minori di anni 7 e di 19 mesi saranno affidati congiuntamente Per_1 Per_3 ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la casa familiare assegnata alla madre;
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
7) L'esercizio del diritto di visita del padre, genitore non collocatario, avverrà alle condizioni concordemente stabilite dai coniugi nell'allegato piano genitoriale. Nello specifico i figli trascorreranno con il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengono conto del loro preminente interesse:
- n. 02 giorni infrasettimanali, dalla fine dell'orario scolastico fino alle ore 21,00 e in detti giorni dovrà anche accompagnarli ad eventuali discipline sportive extrascolastiche che vorranno frequentare e riprenderli al termine dell'allenamento;
- i fine settimana alterni dalle ore 10 del sabato alle ore 21,00 della domenica nel periodo invernale mentre nel periodo estivo, dopo la chiusura della scuola e fino alla successiva riapertura, dalle ore 10 alle ore 22, allorquando saranno accompagnati presso l'abitazione della madre;
2 - per le vacanze estive per 15 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta;
- le altre festività principali ora con l'uno, ora con l'altro genitore, ad anni alterni. Il giorno del compleanno di entrambi i genitori e della festa della mamma e del papà, i minori saranno con loro. I giorni dei rispettivi compleanni dei minori, saranno festeggiati con entrambi i genitori all'interno di un locale scelto di comune accordo;
CP_ 8) Il sig. , a titolo di contributo di mantenimento dei due figli, si obbliga alla corresponsione di un assegno mensile di € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio) da versare entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla sig.ra , IBAN Parte_1 da comunicare, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal terzo anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso. Le spese straordinarie da sostenere per i minori saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, giusto protocollo siglato con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
9) L'Assegno Unico mensile verrà corrisposto alla sig.ra ; Parte_1
10) I coniugi, inoltre dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni materiali e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente;
11) Entrambi i genitori prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti valido per l'espatrio per entrambi i figli minori”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata l'11.11.2025, con le quali, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono pertanto le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa
3 familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi agli interessi dei figli e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 82, C.F._1 CP_1 C.F._2 parte 2, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2022);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396.
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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