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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 29/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 29/01/2025 n. 1813/2023 r.g.
Parte attrice assente Parte_1
Avv. BACCHI ALESSANDRO, è presente in sostituzione avv. Francesca Capellazzali
Parte convenuta
, Controparte_1
Avv. CRESCIMBENI PAOLO, è presente in sostituzione avv. Francesco Sensi
Parte convenuta
Controparte_2 [...]
, CP_3
AVVOCATURA DELLO STATO, nessuno è presente
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto introduttivo;
Parte convenuta presente “ ”, Controparte_1
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione;
Le parti discutono la causa Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 1813/2023 r.g., udienza del 29/01/2025
Parte_1
Avv. BACCHI ALESSANDRO parte attrice
, Controparte_1
Avv. CRESCIMBENI PAOLO parte convenuta
Controparte_2
Controparte_3
AVVOCATURA DELLO STATO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“In via cautelare:
- Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento gravata ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
Nel merito
- Annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'intimazione di pagamento opposta ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale per i motivi espressi in narrativa.
- In ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità del provvedimento gravato e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, e per
l'effetto annullarlo e/o revocarlo. Con vittoria di spese e onorari di causa”
Per il convenuto Controparte_4
2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di competenza per valore in favore del Giudice di Pace;
sempre in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Perugia, o in caso di rigetto dell'eccezione di cui sopra, del Tribunale di Perugia. in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto inammissibile ed infondata, per tutte le ragioni espose in narrativa.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, tenere indenne l da Controparte_5 condanna alle spese di lite, accertata la regolarità dell'operato dello stesso”.
Per i convenuti Controparte_2 [...]
: Controparte_6
“Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7
e del . Controparte_3
Vinte le spese”.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione “in opposizione ex art. 615, comma I°, c.p.c.” del 18.09.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio l ed il Controparte_8 Controparte_2
nonché il
[...] Controparte_9 dell'arma dei Carabinieri, al fine di ottenere
[...] Controparte_6
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 080 2023 9002791872 000 unitamente alla sottesa cartella di pagamento n. 080 2012 0024785369 000, aventi ad oggetto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 4.825,11.
In data 25.10.2023 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia in rappresentanza del e del Controparte_7 [...]
. CP_3
In data 15.11.2023 si è costituita in giudizio l' . Controparte_8
La causa è stata documentalmente istruita mediante lo scambio di memorie ed art. 171-ter c.p.c.
Con ordinanza del 22.04.2024 il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensiva e “valutata la rilevanza dei mezzi istruttori di cui è stata richiesta l'ammissione e ritenuta la causa matura per la fase decisoria, ha fissato l'udienza del 29/01/2025 per la precisione delle conclusioni e per la discussione della causa ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c.
3
2. Delineati gli aspetti processuali saliente, è opportuno procedere a sintetizzare le argomentazioni elaborate dalle parti.
2.1. In via preliminare, parte attrice, nel proprio atto di citazione, ha riferito che “Con Parte_1 intimazione di pagamento n. 08020239002791872000 notificata da sede di Perugia, Controparte_1 in data 08/09/2023, all'odierno opponente è stato chiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 4.825,11, portata dalla cartella di pagamento n.08020120024785369000 avente quale causale dell'addebito sanzione amministrativa L. 689/1981 emessa dall'Amministrazione prov.le di Perugia, risalente all'anno 2012”, evidenziando altresì che la suddetta cartella di pagamento non risulta essergli stata notificata e che “anche a volere considerare la data della asserita notifica (risalente al 27/09/2012), sono decorsi oltre dieci anni senza che, medio tempore, all'opponente siano pervenuti atti interruttivi della prescrizione” (si veda pag.2 – atto di citazione).
2.2. Parte attrice ha altresì qualificato l'azione proposta come “opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, precisando che “la questione della validità della notifica della cartella prodromica alla intimazione di pagamento, non concerne la regolarità formale del contenuto dell'atto contestato e, quindi, non rientra nel disposto degli artt. 617 c.p.c (si veda pag.3 – note conclusive parte attrice).
Ed ancora, parte attrice ha affermato che in merito alla proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., sussiste la giurisdizione e competenza del Tribunale di Spoleto, “in quanto trattasi di azione di accertamento e dichiarativa ovvero di opposizione all'esecuzione, con la quale si contesta la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione
a ruolo e, comunque, l'estinzione della pretesa per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo”.
Sul punto, parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha ulteriormente evidenziato “va quindi, affermata nel caso de quo la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il credito oggetto della sottesa cartella di pagamento, riguarda entrate di natura non tributaria” e che “sussiste, al contempo, la competenza dell'adito Tribunale di Spoleto dal punto di vista territoriale, in quanto l'odierno attore ha la propria residenza in , che è competente anche perché è lo stesso luogo CP_6 ove deve avvenire l'eventuale esecuzione ex art. 27 c.p.c., così come previsto dall'art. 615, comma 1, c.p.c.” (si veda pag.3
– atto di citazione).
Parte attrice, ha altresì precisato che “non risulta essere mai stata notifica la cartella di pagamento n.
08020120024785369000” e che è onere di controparte produrre, per la suddetta cartella di pagamento, la corrispondente relata di notifica immuni da vizi e che “in difetto l'intimazione di pagamento dovrà essere annullata”.
2.3. L'attore ha altresì eccepito “l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione del relativo credito”, precisando che la cartella di pagamento risulta presumibilmente notificata in data 27.09.2012 e pertanto
“le pretese azionate sono quindi caducate dall'intervenuta prescrizione essendo decorsi oltre 10 anni senza che nessun ulteriore atto, idoneo ad interrompere i termini prescrizionali, sia stato notificato all'opponente”.
4 Parte attrice ha precisato che a nulla rileva il fatto che abbia richiesto la rateizzazione dell'importo, precisando che “la domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dall'Agente della riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ.”
2.4. ha altresì chiesto di sospendere l'intimazione di pagamento oggetto del presente Parte_1 giudizio.
3. Parte convenuta, , ha eccepito sia “difetto di competenza per valore” Controparte_8 precisando che “trattandosi di opposizione a intimazione di pagamento portante una sanzione per violazione amministrativa ex L. 689/81, dell'importo complessivo di € 4.825,11, in quanto tale rientrante nella competenza per valore del Giudice di Pace” sia “difetto di competenza territoriale” in favore del Tribunale o Giudice di Pace di
Perugia (si veda pag. 2 – comparsa di costituzione ). Controparte_8
3.1. ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione avverso la Controparte_8 cartella di pagamento “in quanto si sostanzia a tutti gli effetti in motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., in quanto tale da proporsi a pena di decadenza nel termine perentorio di giorni 20 dall'avvenuta notificazione dell'intimazione impugnata (pacificamente perfezionatasi in data 09.08.2023.
Sul punto, parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione, ha evidenziato che “la presente opposizione è stata, di contro, notificata solo in data 08.09.2023 e depositata in data 18.09.2023, quindi ben oltre il termine perentorio di cui sopra, con conseguente palese inammissibilità dell'eccezione avversaria” (si vedano pagg. 2-3 – comparsa di costituzione ). Controparte_8
3.2. , ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice Controparte_8 risulterebbe infondata, precisando che “alla cartella di pagamento di cui sopra, notificata in data 01.10.2012 è seguita la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 080 2017 9002313743 000 in data 12.07.2017 (all.to 2) avente chiaro valore interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (09.08.2023), tenuto altresì conto del periodo di sospensione COVID(08.03.2020 – 31.08.2021) di cui all'art. 68 D.L. 18/20, alcuna prescrizione decennale, né quinquennale risulta essersi concretizzata”.
Parte convenuta, ha altresì affermato che l'istanza di rateizzazione promossa dall'odierno attore
“qualificabile in termine di ricognizione del debito, equivale ad atto interruttivo della prescrizione nonché a rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (si veda pag.4 – comparsa di costituzione).
3.3. Infine, parte convenuta si è opposta alla richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto.
4. Il ed il Controparte_7 CP_2 CP_3 hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando, nella propria comparsa di
5 costituzione che “rientra nella competenza della Provincia l'applicazione di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del T.U. Ambiente, con la sola esclusione delle sanzioni contemplate dall'art.261 comma 3 in relazione al divieto di cui all'art.226 comma 1 D.Lgs. n.152/2006, non ricorrente nel caso in esame” (si veda pag. 2-
3- comparsa di costituzione).
5. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti occorre procedere alla loro analisi.
5.1. Quanto all'eccezione sollevata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato circa il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute: , della CP_2 Controparte_7 CP_7
e del , è opportuno precisare quanto segue. Controparte_7 Controparte_3
Si deve evidenziare che il Testo Unico sull'ambiente, in modo particolare l'art. 262 co.1 – rubricato
“competenza e giurisdizione” – prevede che, al di fuori dei casi previsti dalla L. 24/11/1981, n.689, “in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune”.
In altri termini, il Testo Unico in materia prevede che sia “la nel cui territorio è stata commessa la Parte_2 violazione” ad occuparsi dell'accertamento degli illeciti amministrativi e all'irrogazione delle sanzioni CP_ amministrative pecuniarie, proprio come nel caso in esame, e non il , Controparte_7
e del , nonostante il verbale di contestazione Controparte_7 Controparte_3 sia stato elevato da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato – di . CP_6 CP_6
Infatti, parte attrice, più volte ribadisce che “all'odierno opponente è stato chiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 4.825,11, portata dalla cartella di pagamento n. 08020120024785369000” avente ad oggetto la sanzione amministrativa emessa dall'Amministrazione Provinciale di Perugia (si veda pag. 2 – atto introduttivo).
Alla luce di ciò, non è ravvisabile alcuna competenza del Controparte_7 [...]
e del , con conseguente necessità di dichiararne il difetto Controparte_7 Controparte_3 di legittimazione passiva.
6. Quanto agli eventuali e denunciati difetti di competenza per valore e di competenza territoriale, rilevati da parte convenuta, devono formularsi le osservazioni che seguono.
6.1. Al fine di individuare l'autorità giudiziaria competente è opportuno utilizzare come criterio l'art. 6 del D.lgs.150/2011, nella formulazione prevista ai commi 2 e 4, i quali prevedono che “l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione” e “l'opposizione si propone davanti al tribunale
6 quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:… c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette”.
Infatti, “nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto tributi, è ammissibile l'opposizione sia avverso la cartella esattoriale che avverso l'intimazione di pagamento dinanzi alle Commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U. n. 8279/08), qualora invece il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria -nella specie, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada- la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi).
Questo rimedio, che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari). Sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U.
n. 12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva. Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, nel caso di opposizione c.d. pre-esecutiva, è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo” (sul punto si veda Cass. 3283/2015).
6.2. Perciò, quanto alla eccezione relativa alla eventuale competenza del Giudice di Pace, parte attrice sostiene che, trattandosi di opposizione a intimazione di pagamento relativa ad una sanzione irrogata in materia ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Dlgs.150/2011, la competenza deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale.
Per altro verso, parte convenuta non ha prodotto evidenza documentale relativa alla natura della sanzione, né, rispetto alla precisa indicazione di parte attrice, ne ha contestato la riferibilità alla materia ambientale.
In altre parole, parte convenuta si è limitata ad eccepire il difetto di competenza per valore del Tribunale adito, non contestando efficacemente la specifica controdeduzione formulata da parte attrice, che, come visto, ha indicato l'attribuzione della materia al Tribunale.
6.3. Quanto alla eccezione relativa alla competenza territoriale, deve farsi richiamo ai criteri indicati di cui al par. 6.1; di talché non piò attribuirsi rilevanza al luogo in cui ha sede l'ente creditore, come invece sostenuto da parte del convenuto.
6.4. L'errata calibrazione delle eccezioni ne determina il rigetto.
7. Quanto alla qualificazione dell'azione promossa da parte di è opportuno fare le Parte_1 osservazioni che seguono.
7 7.1. Parte attrice ha proposto una opposizione esecutiva “mista”; infatti, la stessa, per talune argomentazioni può qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (opposizione per prescrizione del credito) mentre, per altre, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
7.2. Infatti, l'opposizione proposta investe taluni profili formali della procedura, relativi alla mancata prova della notifica della cartella esattoriale;
sul punto si ritiene corretto condividere l'argomentazione esposta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “al di là della esplicita qualificazione attribuitagli dall'opponente, l'opposizione proposta investe il profilo formale dell'intimazione di pagamento (per illegittimità derivata) e la stessa mancata notifica della cartella, il che non attiene all'esistenza e validità del titolo esecutivo (il ruolo), ma piuttosto al quomodo della riscossione, e dunque alla sua regolarità: conseguentemente, l'opposizione è stata correttamente ritenuta dal
Tribunale nell'ambito dell'art. 617 e non già dell'art. 615 c.p.c.
Del resto - qualora l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo - sovviene, sulla specifica questione, Cass., Sez. Un., n. 22080/2017, in motivazione: “nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale” (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36310 del 2023, in motivazione).
7.2.1. Quindi, dal momento della ricezione della notifica di intimazione, l'attore avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni a partire dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto.
Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità dell'opposizione, laddove la stessa si fonda sulla dedotta invalidità del titolo esecutivo per mancata notifica della cartella esattoriale.
7.3. Quanto alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed in particolare con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, è opportuno esplicitare alcune osservazioni.
In primo luogo, è corretto evidenziare che la cartella di pagamento è stata notificata in data 01.10.2012 e successivamente, in data 12.07.2017 ed in data 09.08.2023, sono state notificate intimazioni di pagamento n. 08020179002313743000 e n. 08020239002791872000; inoltre, deve rilevarsi la presentazione di istanza di rateizzazione.
Al tal riguardo, è bene precisare che, come da produzione documentale di parte convenuta, si rileva l'avvenuta notifica della cartella di pagamento (allegato n. 1, comparsa di risposta Controparte_8
) e della prima intimazione di pagamento (allegati n. 2, comparsa di risposta
[...] [...]
) con modalità tali da assicurare la conoscenza legale: l'attore opponente, infatti, Controparte_8 non ha contestato l'indirizzo di residenza (per come riportato nelle ricevute di spedizione), né, efficacemente o da ulteriori angolazioni, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
8 Al riguardo parte attrice ha contestato l'esistenza giuridica della notificazione, in quanto effettuata a
“mezzo di Agenzia privata di recapito (“TNT”)” precisando, altresì, che “tutte le notifiche effettuate a mezzo di agenzie private di recapito in data antecedente alla entrata in vigore della liberalizzazione del servizio postale (10.9.2017)
e del rilascio delle licenze individuali, sono giuridicamente inesistenti e non suscettibili di sanatoria, poiché effettuate con modalità non contemplate dall'ordinamento” (si vedano pag. 3-4, 1a memoria integrativa parte attrice).
Non si può tuttavia condividere tale ultima argomentazione;
appare invece corretto conformarsi al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso nell'ambito di procedimenti omogenei a quello in esame, secondo cui l'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione, sul punto si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10739 del 20/04/2023, Rv. 667675 – 01).
Inoltre, deve evidenziarsi che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (sul punto si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3414 del 06/02/2024, Rv. 670394 - 01).
Perciò, considerato che le indicate notifiche della cartella di pagamento e della prima intimazione sono considerate utili al fine di interrompere la prescrizione, così come l'istanza di rateizzazione, non risulta decorso il termine previsto dalla legge.
8. In conclusione e in sintesi, una volta esclusa la legittimazione passiva del
[...]
” e del “ ” (par. 5), e affermata la Controparte_7 Controparte_10 competenza del Tribunale adito (par. 6), l'opposizione non può essere accolta.
Infatti, una parte delle argomentazioni risultano inammissibili poiché, una volta ricondotte alla opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., le stesse risultano inammissibili poiché tardive
(par. 7-7.2.1).
Con riferimento alle ulteriori censure, le stesse devono essere rigettate nel merito (par. 7.3).
9 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento agli importi medi tariffari per la fase di studio (€ 919,00), per la fase introduttiva (€ 777,00), per la fase istruttoria (840,00) e per la fase decisionale (€ 2.000,00).
p.q.m.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del “ Controparte_7
” e del “ ”.
[...] Controparte_3
Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, presentata da parte attrice e qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Rigetta l'opposizione all'esecuzione, presentata da parte attrice e qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Dichiara il diritto della parte convenuta ” a procedere ad esecuzione Controparte_8 forzata.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti di
“ ”, importo quantificato in € 4.237,00 per compensi, oltre a i.v.a., Controparte_8
c.p.a. e spese generali del 15%, importo da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti del
“ ” e del “ ”, Controparte_7 Controparte_3 importo complessivamente quantificato in € 4.237,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 29/1/2025
Il Giudice
Paolo Mariotti
10
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 29/01/2025 n. 1813/2023 r.g.
Parte attrice assente Parte_1
Avv. BACCHI ALESSANDRO, è presente in sostituzione avv. Francesca Capellazzali
Parte convenuta
, Controparte_1
Avv. CRESCIMBENI PAOLO, è presente in sostituzione avv. Francesco Sensi
Parte convenuta
Controparte_2 [...]
, CP_3
AVVOCATURA DELLO STATO, nessuno è presente
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto introduttivo;
Parte convenuta presente “ ”, Controparte_1
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione;
Le parti discutono la causa Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 1813/2023 r.g., udienza del 29/01/2025
Parte_1
Avv. BACCHI ALESSANDRO parte attrice
, Controparte_1
Avv. CRESCIMBENI PAOLO parte convenuta
Controparte_2
Controparte_3
AVVOCATURA DELLO STATO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“In via cautelare:
- Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento gravata ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
Nel merito
- Annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'intimazione di pagamento opposta ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale per i motivi espressi in narrativa.
- In ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità del provvedimento gravato e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, e per
l'effetto annullarlo e/o revocarlo. Con vittoria di spese e onorari di causa”
Per il convenuto Controparte_4
2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di competenza per valore in favore del Giudice di Pace;
sempre in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Perugia, o in caso di rigetto dell'eccezione di cui sopra, del Tribunale di Perugia. in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione avversaria in quanto inammissibile ed infondata, per tutte le ragioni espose in narrativa.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, tenere indenne l da Controparte_5 condanna alle spese di lite, accertata la regolarità dell'operato dello stesso”.
Per i convenuti Controparte_2 [...]
: Controparte_6
“Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7
e del . Controparte_3
Vinte le spese”.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione “in opposizione ex art. 615, comma I°, c.p.c.” del 18.09.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio l ed il Controparte_8 Controparte_2
nonché il
[...] Controparte_9 dell'arma dei Carabinieri, al fine di ottenere
[...] Controparte_6
l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 080 2023 9002791872 000 unitamente alla sottesa cartella di pagamento n. 080 2012 0024785369 000, aventi ad oggetto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 4.825,11.
In data 25.10.2023 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia in rappresentanza del e del Controparte_7 [...]
. CP_3
In data 15.11.2023 si è costituita in giudizio l' . Controparte_8
La causa è stata documentalmente istruita mediante lo scambio di memorie ed art. 171-ter c.p.c.
Con ordinanza del 22.04.2024 il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensiva e “valutata la rilevanza dei mezzi istruttori di cui è stata richiesta l'ammissione e ritenuta la causa matura per la fase decisoria, ha fissato l'udienza del 29/01/2025 per la precisione delle conclusioni e per la discussione della causa ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c.
3
2. Delineati gli aspetti processuali saliente, è opportuno procedere a sintetizzare le argomentazioni elaborate dalle parti.
2.1. In via preliminare, parte attrice, nel proprio atto di citazione, ha riferito che “Con Parte_1 intimazione di pagamento n. 08020239002791872000 notificata da sede di Perugia, Controparte_1 in data 08/09/2023, all'odierno opponente è stato chiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 4.825,11, portata dalla cartella di pagamento n.08020120024785369000 avente quale causale dell'addebito sanzione amministrativa L. 689/1981 emessa dall'Amministrazione prov.le di Perugia, risalente all'anno 2012”, evidenziando altresì che la suddetta cartella di pagamento non risulta essergli stata notificata e che “anche a volere considerare la data della asserita notifica (risalente al 27/09/2012), sono decorsi oltre dieci anni senza che, medio tempore, all'opponente siano pervenuti atti interruttivi della prescrizione” (si veda pag.2 – atto di citazione).
2.2. Parte attrice ha altresì qualificato l'azione proposta come “opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, precisando che “la questione della validità della notifica della cartella prodromica alla intimazione di pagamento, non concerne la regolarità formale del contenuto dell'atto contestato e, quindi, non rientra nel disposto degli artt. 617 c.p.c (si veda pag.3 – note conclusive parte attrice).
Ed ancora, parte attrice ha affermato che in merito alla proponibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., sussiste la giurisdizione e competenza del Tribunale di Spoleto, “in quanto trattasi di azione di accertamento e dichiarativa ovvero di opposizione all'esecuzione, con la quale si contesta la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione
a ruolo e, comunque, l'estinzione della pretesa per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo”.
Sul punto, parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha ulteriormente evidenziato “va quindi, affermata nel caso de quo la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il credito oggetto della sottesa cartella di pagamento, riguarda entrate di natura non tributaria” e che “sussiste, al contempo, la competenza dell'adito Tribunale di Spoleto dal punto di vista territoriale, in quanto l'odierno attore ha la propria residenza in , che è competente anche perché è lo stesso luogo CP_6 ove deve avvenire l'eventuale esecuzione ex art. 27 c.p.c., così come previsto dall'art. 615, comma 1, c.p.c.” (si veda pag.3
– atto di citazione).
Parte attrice, ha altresì precisato che “non risulta essere mai stata notifica la cartella di pagamento n.
08020120024785369000” e che è onere di controparte produrre, per la suddetta cartella di pagamento, la corrispondente relata di notifica immuni da vizi e che “in difetto l'intimazione di pagamento dovrà essere annullata”.
2.3. L'attore ha altresì eccepito “l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione del relativo credito”, precisando che la cartella di pagamento risulta presumibilmente notificata in data 27.09.2012 e pertanto
“le pretese azionate sono quindi caducate dall'intervenuta prescrizione essendo decorsi oltre 10 anni senza che nessun ulteriore atto, idoneo ad interrompere i termini prescrizionali, sia stato notificato all'opponente”.
4 Parte attrice ha precisato che a nulla rileva il fatto che abbia richiesto la rateizzazione dell'importo, precisando che “la domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dall'Agente della riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ.”
2.4. ha altresì chiesto di sospendere l'intimazione di pagamento oggetto del presente Parte_1 giudizio.
3. Parte convenuta, , ha eccepito sia “difetto di competenza per valore” Controparte_8 precisando che “trattandosi di opposizione a intimazione di pagamento portante una sanzione per violazione amministrativa ex L. 689/81, dell'importo complessivo di € 4.825,11, in quanto tale rientrante nella competenza per valore del Giudice di Pace” sia “difetto di competenza territoriale” in favore del Tribunale o Giudice di Pace di
Perugia (si veda pag. 2 – comparsa di costituzione ). Controparte_8
3.1. ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione avverso la Controparte_8 cartella di pagamento “in quanto si sostanzia a tutti gli effetti in motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., in quanto tale da proporsi a pena di decadenza nel termine perentorio di giorni 20 dall'avvenuta notificazione dell'intimazione impugnata (pacificamente perfezionatasi in data 09.08.2023.
Sul punto, parte convenuta, nella propria comparsa di costituzione, ha evidenziato che “la presente opposizione è stata, di contro, notificata solo in data 08.09.2023 e depositata in data 18.09.2023, quindi ben oltre il termine perentorio di cui sopra, con conseguente palese inammissibilità dell'eccezione avversaria” (si vedano pagg. 2-3 – comparsa di costituzione ). Controparte_8
3.2. , ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice Controparte_8 risulterebbe infondata, precisando che “alla cartella di pagamento di cui sopra, notificata in data 01.10.2012 è seguita la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 080 2017 9002313743 000 in data 12.07.2017 (all.to 2) avente chiaro valore interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (09.08.2023), tenuto altresì conto del periodo di sospensione COVID(08.03.2020 – 31.08.2021) di cui all'art. 68 D.L. 18/20, alcuna prescrizione decennale, né quinquennale risulta essersi concretizzata”.
Parte convenuta, ha altresì affermato che l'istanza di rateizzazione promossa dall'odierno attore
“qualificabile in termine di ricognizione del debito, equivale ad atto interruttivo della prescrizione nonché a rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti” (si veda pag.4 – comparsa di costituzione).
3.3. Infine, parte convenuta si è opposta alla richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto.
4. Il ed il Controparte_7 CP_2 CP_3 hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando, nella propria comparsa di
5 costituzione che “rientra nella competenza della Provincia l'applicazione di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del T.U. Ambiente, con la sola esclusione delle sanzioni contemplate dall'art.261 comma 3 in relazione al divieto di cui all'art.226 comma 1 D.Lgs. n.152/2006, non ricorrente nel caso in esame” (si veda pag. 2-
3- comparsa di costituzione).
5. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti occorre procedere alla loro analisi.
5.1. Quanto all'eccezione sollevata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato circa il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni convenute: , della CP_2 Controparte_7 CP_7
e del , è opportuno precisare quanto segue. Controparte_7 Controparte_3
Si deve evidenziare che il Testo Unico sull'ambiente, in modo particolare l'art. 262 co.1 – rubricato
“competenza e giurisdizione” – prevede che, al di fuori dei casi previsti dalla L. 24/11/1981, n.689, “in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune”.
In altri termini, il Testo Unico in materia prevede che sia “la nel cui territorio è stata commessa la Parte_2 violazione” ad occuparsi dell'accertamento degli illeciti amministrativi e all'irrogazione delle sanzioni CP_ amministrative pecuniarie, proprio come nel caso in esame, e non il , Controparte_7
e del , nonostante il verbale di contestazione Controparte_7 Controparte_3 sia stato elevato da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato – di . CP_6 CP_6
Infatti, parte attrice, più volte ribadisce che “all'odierno opponente è stato chiesto il pagamento della somma complessiva pari ad euro 4.825,11, portata dalla cartella di pagamento n. 08020120024785369000” avente ad oggetto la sanzione amministrativa emessa dall'Amministrazione Provinciale di Perugia (si veda pag. 2 – atto introduttivo).
Alla luce di ciò, non è ravvisabile alcuna competenza del Controparte_7 [...]
e del , con conseguente necessità di dichiararne il difetto Controparte_7 Controparte_3 di legittimazione passiva.
6. Quanto agli eventuali e denunciati difetti di competenza per valore e di competenza territoriale, rilevati da parte convenuta, devono formularsi le osservazioni che seguono.
6.1. Al fine di individuare l'autorità giudiziaria competente è opportuno utilizzare come criterio l'art. 6 del D.lgs.150/2011, nella formulazione prevista ai commi 2 e 4, i quali prevedono che “l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione” e “l'opposizione si propone davanti al tribunale
6 quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:… c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette”.
Infatti, “nel caso in cui la riscossione abbia ad oggetto tributi, è ammissibile l'opposizione sia avverso la cartella esattoriale che avverso l'intimazione di pagamento dinanzi alle Commissioni tributarie (cfr. Cass. S.U. n. 8279/08), qualora invece il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese non aventi natura tributaria -nella specie, sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada- la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario col rimedio dell'opposizione all'esecuzione (o agli atti esecutivi).
Questo rimedio, che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come esperibile dinanzi al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale, è analogamente esperibile per contestare il medesimo diritto di procedere esecutivamente qualora, oltre alla cartella esattoriale, l'agente della riscossione abbia emesso l'intimazione di pagamento, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari). Sia l'impugnazione della cartella esattoriale che dell'intimazione di pagamento relativi all'ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (per violazione, nella specie, del codice della strada) spetta alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U.
n. 12879/04) con lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., quando si contesti il diritto di procedere ad esecuzione coattiva. Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, nel caso di opposizione c.d. pre-esecutiva, è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo” (sul punto si veda Cass. 3283/2015).
6.2. Perciò, quanto alla eccezione relativa alla eventuale competenza del Giudice di Pace, parte attrice sostiene che, trattandosi di opposizione a intimazione di pagamento relativa ad una sanzione irrogata in materia ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Dlgs.150/2011, la competenza deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale.
Per altro verso, parte convenuta non ha prodotto evidenza documentale relativa alla natura della sanzione, né, rispetto alla precisa indicazione di parte attrice, ne ha contestato la riferibilità alla materia ambientale.
In altre parole, parte convenuta si è limitata ad eccepire il difetto di competenza per valore del Tribunale adito, non contestando efficacemente la specifica controdeduzione formulata da parte attrice, che, come visto, ha indicato l'attribuzione della materia al Tribunale.
6.3. Quanto alla eccezione relativa alla competenza territoriale, deve farsi richiamo ai criteri indicati di cui al par. 6.1; di talché non piò attribuirsi rilevanza al luogo in cui ha sede l'ente creditore, come invece sostenuto da parte del convenuto.
6.4. L'errata calibrazione delle eccezioni ne determina il rigetto.
7. Quanto alla qualificazione dell'azione promossa da parte di è opportuno fare le Parte_1 osservazioni che seguono.
7 7.1. Parte attrice ha proposto una opposizione esecutiva “mista”; infatti, la stessa, per talune argomentazioni può qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (opposizione per prescrizione del credito) mentre, per altre, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
7.2. Infatti, l'opposizione proposta investe taluni profili formali della procedura, relativi alla mancata prova della notifica della cartella esattoriale;
sul punto si ritiene corretto condividere l'argomentazione esposta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “al di là della esplicita qualificazione attribuitagli dall'opponente, l'opposizione proposta investe il profilo formale dell'intimazione di pagamento (per illegittimità derivata) e la stessa mancata notifica della cartella, il che non attiene all'esistenza e validità del titolo esecutivo (il ruolo), ma piuttosto al quomodo della riscossione, e dunque alla sua regolarità: conseguentemente, l'opposizione è stata correttamente ritenuta dal
Tribunale nell'ambito dell'art. 617 e non già dell'art. 615 c.p.c.
Del resto - qualora l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo - sovviene, sulla specifica questione, Cass., Sez. Un., n. 22080/2017, in motivazione: “nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale” (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36310 del 2023, in motivazione).
7.2.1. Quindi, dal momento della ricezione della notifica di intimazione, l'attore avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni a partire dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto.
Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inammissibilità dell'opposizione, laddove la stessa si fonda sulla dedotta invalidità del titolo esecutivo per mancata notifica della cartella esattoriale.
7.3. Quanto alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed in particolare con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, è opportuno esplicitare alcune osservazioni.
In primo luogo, è corretto evidenziare che la cartella di pagamento è stata notificata in data 01.10.2012 e successivamente, in data 12.07.2017 ed in data 09.08.2023, sono state notificate intimazioni di pagamento n. 08020179002313743000 e n. 08020239002791872000; inoltre, deve rilevarsi la presentazione di istanza di rateizzazione.
Al tal riguardo, è bene precisare che, come da produzione documentale di parte convenuta, si rileva l'avvenuta notifica della cartella di pagamento (allegato n. 1, comparsa di risposta Controparte_8
) e della prima intimazione di pagamento (allegati n. 2, comparsa di risposta
[...] [...]
) con modalità tali da assicurare la conoscenza legale: l'attore opponente, infatti, Controparte_8 non ha contestato l'indirizzo di residenza (per come riportato nelle ricevute di spedizione), né, efficacemente o da ulteriori angolazioni, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
8 Al riguardo parte attrice ha contestato l'esistenza giuridica della notificazione, in quanto effettuata a
“mezzo di Agenzia privata di recapito (“TNT”)” precisando, altresì, che “tutte le notifiche effettuate a mezzo di agenzie private di recapito in data antecedente alla entrata in vigore della liberalizzazione del servizio postale (10.9.2017)
e del rilascio delle licenze individuali, sono giuridicamente inesistenti e non suscettibili di sanatoria, poiché effettuate con modalità non contemplate dall'ordinamento” (si vedano pag. 3-4, 1a memoria integrativa parte attrice).
Non si può tuttavia condividere tale ultima argomentazione;
appare invece corretto conformarsi al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso nell'ambito di procedimenti omogenei a quello in esame, secondo cui l'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione, sul punto si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10739 del 20/04/2023, Rv. 667675 – 01).
Inoltre, deve evidenziarsi che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (sul punto si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3414 del 06/02/2024, Rv. 670394 - 01).
Perciò, considerato che le indicate notifiche della cartella di pagamento e della prima intimazione sono considerate utili al fine di interrompere la prescrizione, così come l'istanza di rateizzazione, non risulta decorso il termine previsto dalla legge.
8. In conclusione e in sintesi, una volta esclusa la legittimazione passiva del
[...]
” e del “ ” (par. 5), e affermata la Controparte_7 Controparte_10 competenza del Tribunale adito (par. 6), l'opposizione non può essere accolta.
Infatti, una parte delle argomentazioni risultano inammissibili poiché, una volta ricondotte alla opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., le stesse risultano inammissibili poiché tardive
(par. 7-7.2.1).
Con riferimento alle ulteriori censure, le stesse devono essere rigettate nel merito (par. 7.3).
9 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento agli importi medi tariffari per la fase di studio (€ 919,00), per la fase introduttiva (€ 777,00), per la fase istruttoria (840,00) e per la fase decisionale (€ 2.000,00).
p.q.m.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del “ Controparte_7
” e del “ ”.
[...] Controparte_3
Dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, presentata da parte attrice e qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Rigetta l'opposizione all'esecuzione, presentata da parte attrice e qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Dichiara il diritto della parte convenuta ” a procedere ad esecuzione Controparte_8 forzata.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti di
“ ”, importo quantificato in € 4.237,00 per compensi, oltre a i.v.a., Controparte_8
c.p.a. e spese generali del 15%, importo da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti del
“ ” e del “ ”, Controparte_7 Controparte_3 importo complessivamente quantificato in € 4.237,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 29/1/2025
Il Giudice
Paolo Mariotti
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