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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/10/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 302/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Presidente del Tribunale
NA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di opposizione promosso con ricorso ex articoli 84-170 D.P.R. 115/2002 da
Avv. PIERINI SILVIA (C.F. ) C.F._1
Con l'Avv. LO BARTOLO VALENTINA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
Con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- RESISTENTE
Controparte_2
[...]
Con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dalla Sig.ra VI PI
1 in opposizione al provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato e richiesta di liquidazione delle competenze professionali a favore del difensore.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento del decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della applicazione anche nel caso di specie della disposizione di cui all'art. 76, comma 4 ter, D.P.R. 115/2002, nonostante il superamento dei limiti reddituali in capo alla istante, stante la qualità di persona offesa in un separato e distinto procedimento penale, ed insistendo per la liquidazione dei compensi professionali a favore del difensore nel procedimento civile presupposto.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per i resistenti, e Controparte_1
, Controparte_2 con comparsa di risposta depositata il 05/09/2025 e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, o comunque, infondato in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articoli 84-170 D.P.R. n. 115/2002, parte ricorrente VI PI presentava impugnazione avverso il provvedimento del 14/01/2024 e comunicato in data 21/01/2025 emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, con cui era stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, precedentemente concesso a favore della stessa ricorrente con delibera di ammissione dell'Ordine degli Avvocati del 01/08/2023, quale parte nel procedimento civile di separazione personale giudiziale iscritto al n. R.G. 1216/2023 e definito con sentenza n.
830/2024 del 27/11/2024.
Parte ricorrente contesta la legittimità del decreto di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto basato su una errata interpretazione ed applicazione della normativa nel caso di specie.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va innanzitutto premesso in fatto e in relazione all'iter processuale, come ricostruito documentalmente, che con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 01/08/2023, l'avv.
VI PI veniva ammessa, in via anticipata e provvisoria, fatta salva la possibilità di successiva
2 revoca da parte del Giudice procedente, al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento civile di separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 1216/2023.
Il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, all'esito dell'accertamento del superamento dei limiti reddituali da parte dell'istante per l'anno di imposta rilevante ai fini dell'ammissione al suddetto beneficio in relazione al procedimento civile presupposto, con provvedimento del
14/01/2025 comunicato in data 21/01/2025, revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concesso nei confronti della PI.
Avverso il provvedimento di revoca, parte ricorrente depositava quindi l'odierno ricorso in opposizione, sostenendo l'illegittimità della revoca, in quanto era stata erroneamente interpretata e non applicata al caso di specie la disposizione di cui all'art. 76 comma 4 ter, D.P.R. 115/2002, in base alla quale “La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater,
609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600,
600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”.
Sosteneva la ricorrente la sussistenza dei presupposti richiesti per l'ammissione al beneficio in questione, nonostante il superamento della soglia reddituale individuato ai sensi di legge per l'anno di imposta di riferimento (sia per l'anno di imposta 2021, che per l'anno di imposta 2022 così come documentato da parte dell' ), in quanto parte offesa del reato nel distinto e Controparte_2 separato procedimento penale iscritto al n. 820/2023 R.G.N.R. (procedimento non presupposto al provvedimento di revoca del beneficio impugnato in questa sede).
Questo Tribunale non condivide le argomentazioni proposte dalla ricorrente a sostegno delle deduzioni in punto di applicazione della disposizione di cui all'art. 76, comma 4 ter del D.P.R.
115/2002, anche nell'ambito di procedimenti civili come nel caso di specie.
In materia, va infatti data continuità all'orientamento della Giurisprudenza di legittimità in base al quale la ratio della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato va individuata nell'esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio. Detta esigenza, tuttavia, impone soltanto la garanzia del livello essenziale di difesa, per intuibili esigenze di contemperamento tra l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio, e quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione di quest'ultimo a tutti gli aventi diritto.
Sotto questo profilo, la delimitazione dell'ammissione al suddetto beneficio senza di limiti di reddito ai procedimenti penali nell'ambito dei quali la parte istante riveste la qualità di persona offesa, anche eventualmente di parte civile costituita nell'ambito dei medesimi procedimenti penali,
3 appare pienamente coerente con l'esigenza di tutela generale e diffusa cui tende la normativa in esame.
Come documentato dall' , la ricorrente ha superato e non di poco, le soglie Controparte_2 reddituali previste ai sensi di legge per gli anni di imposta rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio nel caso di specie (al tempo € 12.838,01), rispettivamente percependo redditi rilevanti di €
18.795,00 per l'anno di imposta 2021 e € 20.891,00 per l'anno di imposta 2022.
Nel caso di specie, inoltre, come anche rilevato nel provvedimento di revoca impugnato, il procedimento civile di separazione giudiziale presupposto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui è causa non ha ad oggetto l'accertamento dei reati di cui la ricorrente è parte offesa (oggetto di accertamento di separato e distinto procedimento penale iscritto al R.G.N.R.
820/2023).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
La peculiarità della situazione in fatto e delle questioni giuridiche emerse nel corso del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• Rigetta il ricorso.
• Spese compensate.
Deciso in data 28 ottobre 2025
Il Presidente del Tribunale
NA ON
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del Presidente del Tribunale
NA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di opposizione promosso con ricorso ex articoli 84-170 D.P.R. 115/2002 da
Avv. PIERINI SILVIA (C.F. ) C.F._1
Con l'Avv. LO BARTOLO VALENTINA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
Con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- RESISTENTE
Controparte_2
[...]
Con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo - ricorso presentato dalla Sig.ra VI PI
1 in opposizione al provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato e richiesta di liquidazione delle competenze professionali a favore del difensore.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento del decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato, in considerazione della applicazione anche nel caso di specie della disposizione di cui all'art. 76, comma 4 ter, D.P.R. 115/2002, nonostante il superamento dei limiti reddituali in capo alla istante, stante la qualità di persona offesa in un separato e distinto procedimento penale, ed insistendo per la liquidazione dei compensi professionali a favore del difensore nel procedimento civile presupposto.
L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per i resistenti, e Controparte_1
, Controparte_2 con comparsa di risposta depositata il 05/09/2025 e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, o comunque, infondato in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articoli 84-170 D.P.R. n. 115/2002, parte ricorrente VI PI presentava impugnazione avverso il provvedimento del 14/01/2024 e comunicato in data 21/01/2025 emesso dal Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, con cui era stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, precedentemente concesso a favore della stessa ricorrente con delibera di ammissione dell'Ordine degli Avvocati del 01/08/2023, quale parte nel procedimento civile di separazione personale giudiziale iscritto al n. R.G. 1216/2023 e definito con sentenza n.
830/2024 del 27/11/2024.
Parte ricorrente contesta la legittimità del decreto di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto basato su una errata interpretazione ed applicazione della normativa nel caso di specie.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va innanzitutto premesso in fatto e in relazione all'iter processuale, come ricostruito documentalmente, che con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 01/08/2023, l'avv.
VI PI veniva ammessa, in via anticipata e provvisoria, fatta salva la possibilità di successiva
2 revoca da parte del Giudice procedente, al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento civile di separazione giudiziale iscritto al n. R.G. 1216/2023.
Il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, all'esito dell'accertamento del superamento dei limiti reddituali da parte dell'istante per l'anno di imposta rilevante ai fini dell'ammissione al suddetto beneficio in relazione al procedimento civile presupposto, con provvedimento del
14/01/2025 comunicato in data 21/01/2025, revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concesso nei confronti della PI.
Avverso il provvedimento di revoca, parte ricorrente depositava quindi l'odierno ricorso in opposizione, sostenendo l'illegittimità della revoca, in quanto era stata erroneamente interpretata e non applicata al caso di specie la disposizione di cui all'art. 76 comma 4 ter, D.P.R. 115/2002, in base alla quale “La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater,
609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600,
600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”.
Sosteneva la ricorrente la sussistenza dei presupposti richiesti per l'ammissione al beneficio in questione, nonostante il superamento della soglia reddituale individuato ai sensi di legge per l'anno di imposta di riferimento (sia per l'anno di imposta 2021, che per l'anno di imposta 2022 così come documentato da parte dell' ), in quanto parte offesa del reato nel distinto e Controparte_2 separato procedimento penale iscritto al n. 820/2023 R.G.N.R. (procedimento non presupposto al provvedimento di revoca del beneficio impugnato in questa sede).
Questo Tribunale non condivide le argomentazioni proposte dalla ricorrente a sostegno delle deduzioni in punto di applicazione della disposizione di cui all'art. 76, comma 4 ter del D.P.R.
115/2002, anche nell'ambito di procedimenti civili come nel caso di specie.
In materia, va infatti data continuità all'orientamento della Giurisprudenza di legittimità in base al quale la ratio della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato va individuata nell'esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio. Detta esigenza, tuttavia, impone soltanto la garanzia del livello essenziale di difesa, per intuibili esigenze di contemperamento tra l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio, e quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione di quest'ultimo a tutti gli aventi diritto.
Sotto questo profilo, la delimitazione dell'ammissione al suddetto beneficio senza di limiti di reddito ai procedimenti penali nell'ambito dei quali la parte istante riveste la qualità di persona offesa, anche eventualmente di parte civile costituita nell'ambito dei medesimi procedimenti penali,
3 appare pienamente coerente con l'esigenza di tutela generale e diffusa cui tende la normativa in esame.
Come documentato dall' , la ricorrente ha superato e non di poco, le soglie Controparte_2 reddituali previste ai sensi di legge per gli anni di imposta rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio nel caso di specie (al tempo € 12.838,01), rispettivamente percependo redditi rilevanti di €
18.795,00 per l'anno di imposta 2021 e € 20.891,00 per l'anno di imposta 2022.
Nel caso di specie, inoltre, come anche rilevato nel provvedimento di revoca impugnato, il procedimento civile di separazione giudiziale presupposto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui è causa non ha ad oggetto l'accertamento dei reati di cui la ricorrente è parte offesa (oggetto di accertamento di separato e distinto procedimento penale iscritto al R.G.N.R.
820/2023).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
La peculiarità della situazione in fatto e delle questioni giuridiche emerse nel corso del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• Rigetta il ricorso.
• Spese compensate.
Deciso in data 28 ottobre 2025
Il Presidente del Tribunale
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