Art. 14. Contribuenti non residenti 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalita' di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonche' agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si rinvia alle note all'art. 8.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si rinvia alle note all'art. 8.