TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4586/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4586/2023 tra Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 11:18 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. FIORI LUIGI e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Paolo Parte_1
Zaccaria
Per l'avv. SILVI ALESSANDRO e l'avv. GIRARDI Controparte_1
ANDREA ( Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - 38121 C.F._1
TRENTO , oggi sostituito dall'avv. Federica Maccioni
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 10 Alle ore 16:05, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 16:10
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4586/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
FIORI LUIGI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORI LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'avv. GIRARDI ANDREA Piazza delle C.F._1
Donne Lavoratrici n.2 - 38121 TRENTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. SILVI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed pagina 3 di 10 espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
****
Preliminarmente va rilevato come la responsabilità per danni derivati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e l'azione generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. abbiano tratti caratteristici, presupposti processuali, funzioni ed oneri probatori diversi
(cfr. ex multis Cass. Civ. 18463/15).
Solo in relazione all'azione generale ex art. 2043 c.c. viene in rilievo la colpa del custode, irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
18075 del 10.07.2018).
In entrambi i casi, tuttavia, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale.
In particolare, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva che postula la sussistenza di un rapporto di custodia, ossia di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire al primo il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta norma non dispensa, tuttavia, il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Civ. n. 15761 del
29.07.2016; Cass. Civ. n. 30941 del 27.12.2017; Cass. Civ. Ord. n. 27724 del
30.10.2018).
Pertanto, è onere del danneggiato, anche con riguardo alla responsabilità ex art. 2051
c.c., allegare con specificità e provare oltre al rapporto di custodia, la dinamica del fatto,
l'intrinseca pericolosità della cosa ed il nesso causale tra la stessa ed il danno.
pagina 4 di 10 Il nesso causale tra cosa in custodia e danno (ossia la dimostrazione che l'evento dannoso si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa) deve essere ricostruito e accertato secondo i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal principio di c.d. regolarità causale secondo la teoria della causalità adeguata (cfr. Cass. Civ. Ord. nn. 2480 e 2481 del 01.02.2018).
Il custode, a sua volta, può escludere la propria responsabilità dando prova del c.d.
“caso fortuito” ossia della presenza nella normale sequenza di eventi di un fattore causale estraneo alla c.d. regolarità causale, eccezionale ed imprevedibile, da accertare secondo modelli di prognosi postuma ex ante (cfr. Cass. Ord. 25837 del 31.10.2017;
Cass. Civ. Ord. nn. 2480 e 2481 del 01.02.2018; Cass. Civ. Ord. n. 27724 del
30.10.2018).
Anche il comportamento del danneggiato può, però, incidere sul nesso causale ex art. 1227 c.c. fino a determinarne l'esclusione, integrando così un'ipotesi di caso fortuito, laddove si configuri come condotta imprudente.
Ciò si verifica quando il danneggiato “pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tenga una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati e renda irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza, n.18619 del 22.09.2016; Cass. Civ. n.11532 del
23.05.2014).
Con riguardo alla qualificazione del comportamento del danneggiato come caso fortuito escludente il nesso causale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
pagina 5 di 10 interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. n. 9009 del
06.05.2015; Cass. Civ. 10300/2007).
Dall'istruttoria espletata, è emerso che parte attrice in data 01.06.2022, alle ore 17:00 circa, nel mentre attraversava Via G.B. Miliani, posta nel centro storico del Comune di
, allorquando a causa di una piccola buca creatasi sulla pavimentazione stradale CP_1
in sanpietrini, cadeva a terra in avanti appoggiando per proteggersi le mani a terra e causandosi una frattura dell'epifisi distale del polso sinistro.
Assistevano al sinistro anche altre persone, ma furono le sue conoscenti e R_
a prestare i primi soccorsi, essendo personalmente presenti Controparte_2
all'occorso, le quali hanno confermato la dinamica dell'evento in sede di prova testimoniale.
L'attrice veniva, successivamente, accompagnata al Pronto Soccorso del locale ospedale ove gli veniva diagnosticata la frattura epifisi distale radio sinistra, con applicazione di apparecchio gessato antibrachiometacarpale e indicazione di controlli successivi, anche in ordine ad eventuale intervento chirurgico.
Seguivano ulteriori controlli ed accertamenti sino alla completa guarigione clinica con postumi da valutarsi.
Esaminando le foto ed i documenti depositati in atti, si osserva che in situ vi è una piccola buca formatasi verosimilmente dopo un grossolano intervento effettuato con catrame bituminoso in una strada completamente acciottolata con sampietrini, situazione tutt'ora esistente a detta della sola testimone R_
Posto quanto sopra, pertanto, nella fattispecie per cui è causa ricorre certamente il nesso di causalità fra la cosa soggetta all'obbligo di custodia della convenuta e l'evento dannoso, ma non si può comunque escludere il contributo causale dell'attrice nella produzione dell'evento, poiché proprio condizioni del tratto di strada oggetto dell'occorso e la presenza di vicini attraversamenti pedonali, avrebbero dovuto suggerire un comportamento più accorto nell'incedere, ma soprattutto perché le condizioni di visibilità (ore 17:00 circa del 01.06.2022, quindi in pieno giorno) non erano tali da pagina 6 di 10 impedire all'infortunata di procedere con la dovuta cautela, il tutto tenuto conto di una differenza cromatica della pavimentazione a causa della mancanza di sampietrini e la presenza del citato catrame bitumoso.
Sicché lo scrivente Giudicante ritiene, adeguandosi al consolidato orientamento dei giudici della legge, di ravvisare nel caso di specie un concorso causale colposo, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Corte di Cassazione n. 15779 del 12.07.2006).
Sul punto, quindi, la domanda merita, comunque, accoglimento nei termini sopra riportati, non potendosi ritenere interrotto il nesso causale dal comportamento del danneggiato ancorché colposo.
Infatti, nella causazione dell'evento dannoso, a giudizio dello scrivente, rilevano anche la violazione degli obblighi di una corretta manutenzione e vigilanza in capo al convenuto , il quale avrebbe dovuto intervenire con idonee opere di Controparte_1
adeguamento atte a garantire un regolare e sicuro utilizzo della via pubblica, tra l'altro posta in pieno centro storico.
Non può trascurarsi, infatti, il rilievo per cui la funzione dell'art. 2051 c.c. sia quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.
In conclusione, pertanto, il Giudicante ritiene di attribuire al danneggiato il 50% della responsabilità della caduta, residuando il 50% a carico del convenuto CP_1
.
[...]
Accertato l'an si deve procedere alla determinazione del quantum, per il quale si può fare ricorso alle risultanze della CTU medico-legale predisposta in corso di causa, ampiamente condivisibili e prive di rilevi.
Il CTU nominato ha accertato, nello specifico, che parte attrice, di Parte_1
anni 68 all'epoca del sinistro, ha riportato un danno biologico pari al 7%, un'invalidità
pagina 7 di 10 totale di 44 giorni, un'invalidità parziale al 75% di 20 giorni, un'invalidità parziale al
50% di 20 giorni ed un'invalidità parziale al 10% di 15 giorni.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, così individuato, trovano applicazione le cd. Tabelle di Milano, e deve essere così determinato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48
Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 44
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno biologico risarcibile € 9.729,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.161,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 17.026,00
Invalidità temporanea totale € 5.060,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 8.222,50
Totale generale: € 20.383,50
Totale con personalizzazione massima € 25.248,50
In conseguenza dell'applicazione delle modalità di calcolo sopra individuate, si ritiene di applicare la personalizzazione massima dato che sono state provate in sede di CTU (“…
pagina 8 di 10 la persistenza dei postumi sopra descritti sono il frutto della riduzione della frattura non sufficiente (anche per la pluriframmentarietà della frattura), della presenza, ancora, della placca e delle viti che le producono edemi dei tessuti, parestesie locali e limitazioni funzionali maggiori…” cfr. elaborato peritale pag. 5) particolari condizioni soggettive dell'attrice in termini di sofferenza psico-fisica tuttora perdurante, il tutto comunque tenendo conto che il permanere della sintomatologia è un aspetto normalmente derivante dalla lesione subita.
Non essendo state riscontrate, inoltre, incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica dell'attrice, comunque già in pensione, nulla compete alla stessa per tali titoli.
Trattandosi di debito di valore, l'importo liquidato all'attualità deve essere devalutato alla data del sinistro (01.06.2022) e su di esso, rivalutato di anno in anno fino alla data odierna, devono essere calcolati gli interessi legali in base ai principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1712 del 1995.
All'attrice spetta, inoltre, il rimborso delle spese mediche sostenute, già determinate dal consulente tecnico d'ufficio nell'importo complessivo di €.366,00 (IVA compresa), la cui liquidazione è stata operata con riferimento agli esborsi sostenuti dall'attrice in relazione al sinistro per cui è causa, sicché l'importo deve essere rivalutato con l'aggiunta degli interessi legali secondo i criteri esposti in precedenza.
Tutte le somme, di contro, devono essere ridotte del 50 % in considerazione del concorso di colpa dell'attrice e quantificate nella misura stabilita nel dispositivo.
Per quanto concerne le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del decreto ministeriale numero 55/2014 e successive modifiche, il Giudicante ritiene di dover compensare le spese processuali sostenute dalle parti per il 50%, atteso l'accoglimento parziale della domanda, restando a carico del convenuto il restante 50%.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della sola parte convenuta e liquidate come in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente e per quanto di ragione la domanda e per l'effetto
- Condanna il convenuto al pagamento delle seguenti somme in Controparte_1
favore di Parte_1
- €.12.624,25 per danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
- €.183,00 per danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro e agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1
favore di che si liquidano (quindi già operata la riduzione) in €.132,00, Parte_2
oltre 152,50 per spese legali e di CTP ed in €.2.538,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di CTU a favore Controparte_1
dell'attrice, così come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 15 gennaio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4586/2023 tra Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 11:18 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. FIORI LUIGI e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Paolo Parte_1
Zaccaria
Per l'avv. SILVI ALESSANDRO e l'avv. GIRARDI Controparte_1
ANDREA ( Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - 38121 C.F._1
TRENTO , oggi sostituito dall'avv. Federica Maccioni
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 10 Alle ore 16:05, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 16:10
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4586/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
FIORI LUIGI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORI LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'avv. GIRARDI ANDREA Piazza delle C.F._1
Donne Lavoratrici n.2 - 38121 TRENTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. SILVI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed pagina 3 di 10 espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
****
Preliminarmente va rilevato come la responsabilità per danni derivati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e l'azione generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. abbiano tratti caratteristici, presupposti processuali, funzioni ed oneri probatori diversi
(cfr. ex multis Cass. Civ. 18463/15).
Solo in relazione all'azione generale ex art. 2043 c.c. viene in rilievo la colpa del custode, irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
18075 del 10.07.2018).
In entrambi i casi, tuttavia, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale.
In particolare, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva che postula la sussistenza di un rapporto di custodia, ossia di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire al primo il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta norma non dispensa, tuttavia, il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Civ. n. 15761 del
29.07.2016; Cass. Civ. n. 30941 del 27.12.2017; Cass. Civ. Ord. n. 27724 del
30.10.2018).
Pertanto, è onere del danneggiato, anche con riguardo alla responsabilità ex art. 2051
c.c., allegare con specificità e provare oltre al rapporto di custodia, la dinamica del fatto,
l'intrinseca pericolosità della cosa ed il nesso causale tra la stessa ed il danno.
pagina 4 di 10 Il nesso causale tra cosa in custodia e danno (ossia la dimostrazione che l'evento dannoso si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa) deve essere ricostruito e accertato secondo i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal principio di c.d. regolarità causale secondo la teoria della causalità adeguata (cfr. Cass. Civ. Ord. nn. 2480 e 2481 del 01.02.2018).
Il custode, a sua volta, può escludere la propria responsabilità dando prova del c.d.
“caso fortuito” ossia della presenza nella normale sequenza di eventi di un fattore causale estraneo alla c.d. regolarità causale, eccezionale ed imprevedibile, da accertare secondo modelli di prognosi postuma ex ante (cfr. Cass. Ord. 25837 del 31.10.2017;
Cass. Civ. Ord. nn. 2480 e 2481 del 01.02.2018; Cass. Civ. Ord. n. 27724 del
30.10.2018).
Anche il comportamento del danneggiato può, però, incidere sul nesso causale ex art. 1227 c.c. fino a determinarne l'esclusione, integrando così un'ipotesi di caso fortuito, laddove si configuri come condotta imprudente.
Ciò si verifica quando il danneggiato “pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tenga una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati e renda irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza, n.18619 del 22.09.2016; Cass. Civ. n.11532 del
23.05.2014).
Con riguardo alla qualificazione del comportamento del danneggiato come caso fortuito escludente il nesso causale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
pagina 5 di 10 interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. n. 9009 del
06.05.2015; Cass. Civ. 10300/2007).
Dall'istruttoria espletata, è emerso che parte attrice in data 01.06.2022, alle ore 17:00 circa, nel mentre attraversava Via G.B. Miliani, posta nel centro storico del Comune di
, allorquando a causa di una piccola buca creatasi sulla pavimentazione stradale CP_1
in sanpietrini, cadeva a terra in avanti appoggiando per proteggersi le mani a terra e causandosi una frattura dell'epifisi distale del polso sinistro.
Assistevano al sinistro anche altre persone, ma furono le sue conoscenti e R_
a prestare i primi soccorsi, essendo personalmente presenti Controparte_2
all'occorso, le quali hanno confermato la dinamica dell'evento in sede di prova testimoniale.
L'attrice veniva, successivamente, accompagnata al Pronto Soccorso del locale ospedale ove gli veniva diagnosticata la frattura epifisi distale radio sinistra, con applicazione di apparecchio gessato antibrachiometacarpale e indicazione di controlli successivi, anche in ordine ad eventuale intervento chirurgico.
Seguivano ulteriori controlli ed accertamenti sino alla completa guarigione clinica con postumi da valutarsi.
Esaminando le foto ed i documenti depositati in atti, si osserva che in situ vi è una piccola buca formatasi verosimilmente dopo un grossolano intervento effettuato con catrame bituminoso in una strada completamente acciottolata con sampietrini, situazione tutt'ora esistente a detta della sola testimone R_
Posto quanto sopra, pertanto, nella fattispecie per cui è causa ricorre certamente il nesso di causalità fra la cosa soggetta all'obbligo di custodia della convenuta e l'evento dannoso, ma non si può comunque escludere il contributo causale dell'attrice nella produzione dell'evento, poiché proprio condizioni del tratto di strada oggetto dell'occorso e la presenza di vicini attraversamenti pedonali, avrebbero dovuto suggerire un comportamento più accorto nell'incedere, ma soprattutto perché le condizioni di visibilità (ore 17:00 circa del 01.06.2022, quindi in pieno giorno) non erano tali da pagina 6 di 10 impedire all'infortunata di procedere con la dovuta cautela, il tutto tenuto conto di una differenza cromatica della pavimentazione a causa della mancanza di sampietrini e la presenza del citato catrame bitumoso.
Sicché lo scrivente Giudicante ritiene, adeguandosi al consolidato orientamento dei giudici della legge, di ravvisare nel caso di specie un concorso causale colposo, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Corte di Cassazione n. 15779 del 12.07.2006).
Sul punto, quindi, la domanda merita, comunque, accoglimento nei termini sopra riportati, non potendosi ritenere interrotto il nesso causale dal comportamento del danneggiato ancorché colposo.
Infatti, nella causazione dell'evento dannoso, a giudizio dello scrivente, rilevano anche la violazione degli obblighi di una corretta manutenzione e vigilanza in capo al convenuto , il quale avrebbe dovuto intervenire con idonee opere di Controparte_1
adeguamento atte a garantire un regolare e sicuro utilizzo della via pubblica, tra l'altro posta in pieno centro storico.
Non può trascurarsi, infatti, il rilievo per cui la funzione dell'art. 2051 c.c. sia quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.
In conclusione, pertanto, il Giudicante ritiene di attribuire al danneggiato il 50% della responsabilità della caduta, residuando il 50% a carico del convenuto CP_1
.
[...]
Accertato l'an si deve procedere alla determinazione del quantum, per il quale si può fare ricorso alle risultanze della CTU medico-legale predisposta in corso di causa, ampiamente condivisibili e prive di rilevi.
Il CTU nominato ha accertato, nello specifico, che parte attrice, di Parte_1
anni 68 all'epoca del sinistro, ha riportato un danno biologico pari al 7%, un'invalidità
pagina 7 di 10 totale di 44 giorni, un'invalidità parziale al 75% di 20 giorni, un'invalidità parziale al
50% di 20 giorni ed un'invalidità parziale al 10% di 15 giorni.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, così individuato, trovano applicazione le cd. Tabelle di Milano, e deve essere così determinato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48
Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 44
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno biologico risarcibile € 9.729,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.161,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 17.026,00
Invalidità temporanea totale € 5.060,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 8.222,50
Totale generale: € 20.383,50
Totale con personalizzazione massima € 25.248,50
In conseguenza dell'applicazione delle modalità di calcolo sopra individuate, si ritiene di applicare la personalizzazione massima dato che sono state provate in sede di CTU (“…
pagina 8 di 10 la persistenza dei postumi sopra descritti sono il frutto della riduzione della frattura non sufficiente (anche per la pluriframmentarietà della frattura), della presenza, ancora, della placca e delle viti che le producono edemi dei tessuti, parestesie locali e limitazioni funzionali maggiori…” cfr. elaborato peritale pag. 5) particolari condizioni soggettive dell'attrice in termini di sofferenza psico-fisica tuttora perdurante, il tutto comunque tenendo conto che il permanere della sintomatologia è un aspetto normalmente derivante dalla lesione subita.
Non essendo state riscontrate, inoltre, incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica dell'attrice, comunque già in pensione, nulla compete alla stessa per tali titoli.
Trattandosi di debito di valore, l'importo liquidato all'attualità deve essere devalutato alla data del sinistro (01.06.2022) e su di esso, rivalutato di anno in anno fino alla data odierna, devono essere calcolati gli interessi legali in base ai principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1712 del 1995.
All'attrice spetta, inoltre, il rimborso delle spese mediche sostenute, già determinate dal consulente tecnico d'ufficio nell'importo complessivo di €.366,00 (IVA compresa), la cui liquidazione è stata operata con riferimento agli esborsi sostenuti dall'attrice in relazione al sinistro per cui è causa, sicché l'importo deve essere rivalutato con l'aggiunta degli interessi legali secondo i criteri esposti in precedenza.
Tutte le somme, di contro, devono essere ridotte del 50 % in considerazione del concorso di colpa dell'attrice e quantificate nella misura stabilita nel dispositivo.
Per quanto concerne le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del decreto ministeriale numero 55/2014 e successive modifiche, il Giudicante ritiene di dover compensare le spese processuali sostenute dalle parti per il 50%, atteso l'accoglimento parziale della domanda, restando a carico del convenuto il restante 50%.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della sola parte convenuta e liquidate come in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente e per quanto di ragione la domanda e per l'effetto
- Condanna il convenuto al pagamento delle seguenti somme in Controparte_1
favore di Parte_1
- €.12.624,25 per danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
- €.183,00 per danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro e agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1
favore di che si liquidano (quindi già operata la riduzione) in €.132,00, Parte_2
oltre 152,50 per spese legali e di CTP ed in €.2.538,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di CTU a favore Controparte_1
dell'attrice, così come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 15 gennaio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10