Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona della Giudice Margherita Sitongia, in funzione di
GIUDICE del LAVORO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Coscarella;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppina Possidente;
RESISTENTE
e
, in persona del Presidente Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Lini, Marcello Carnovale, Umberto
Ferrato e Carmela Filice;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.1.2019, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420218000679554000, notificatagli da parte di
[...] in data 1.12.2018, cui è sotteso l'avviso di addebito n. Controparte_3 CP_4
33420130002864538/000, notificato il 16.12.2013 e relativo a mancato versamento dei contributi IVS I.A.T.P. dell'anno 2012.
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Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la CP_4 CP_5
domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dall'estratto di ruolo si evince che le singole partite di cui all'avviso di addebito sono tutte inferiori a mille euro.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n.
197 del 2022, i singoli carichi sottesi all'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata.
Infatti, i carichi di cui all'avviso risultano tutti di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
In effetti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023 n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 200 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare
2 svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Pertanto, rilevato l'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, che introduce un annullamento automatico e rilevabile d'ufficio in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), nel caso di specie, rinvenendone la ricorrenza, deve farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n.
35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023), essendo sopraggiunto un fatto – l'introduzione della norma sopra citata – idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pro-nuncia sul merito della res litigiosa.
3. Non rinvenendo alcuna partita di credito residuale da analizzare, in merito alle spese di lite, le stesse andranno compensate in ragione della dichiarata cessazione della materia del contendere, atteso che l'annullamento opera per effetto di un provvedimento normativo intervenuto successivamente all'instaurarsi del presente giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona della Giudice dott.ssa Margherita
Sitongia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le partite di cui all'avviso di addebito n. n. 33420130002864538/000; CP_4
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 20.3.2025
La Giudice del Lavoro
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita
Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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