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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1773/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise – presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con l'avv. PERTILE Parte_1 P.IVA_1
SERGIO
contro
( , con l'avv. TOGNON CP_1 C.F._1
JACOPO
oggetto: assicurazione sulla vita;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, in accoglimento del gravame, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1 nel merito: in totale riforma della sentenza n. n. 1629/2023 del
Tribunale di Padova, sezione 2° civile, pubblicata in data 21.7.2023, non notificata, in accoglimento dei cinque motivi di gravame e previa se del caso declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1924, 2° comma, c.c. e degli articoli 8 e 9 delle condizioni contrattuali, rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice appellata nei confronti di CP_1 [...]
assolvendo per l'effetto la convenuta appellante Controparte_2
da ogni domanda formulata nei suoi Controparte_2
confronti dall'attrice con l'atto di citazione notificato in CP_1
data 26.11.2020 e condannando per l'effetto a restituire CP_1
l'importo di € 167.434,35 corrisposto in data 5.2.2024 da
[...]
in esecuzione della sentenza impugnata;
Controparte_2
con spese dei due gradi di giudizio rifuse;
per la parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare la tardività del deposito dei documenti prodotti in memoria di replica di primo grado sub doc. n. 10 e 11 per violazione del principio del contradditorio e di quelli oggi introdotti sub
14, 15, 16 e 17 in appello per divieto dei nova ex art. 345 cpc;
- dichiarare la nullità della deposizione di e/o Testimone_1
comunque la sua incapacità a testimoniare a mente degli artt. 157 e 246 cpc con ogni consequenziale declaratoria. Nel merito: previo rigetto dell'appello, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, confermare la Sentenza del Tribunale di Padova n. 1629/2023, e accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure:
A) Nel merito in via principale:
2 a) previo accertamento della vessatorietà della clausola prevista dall'articolo 8 delle condizioni contrattuali di polizza n. 100773261.56
dichiararla inefficace e/o nulla e per l'effetto accertata la CP_3
contrarietà a buona fede della sospensione delle garanzie assicurative
(e successiva risoluzione), dichiarare la validità della copertura assicurativa al momento del decesso dell'assicurato e condannare a corrispondere alla sig.ra l'indennizzo nella CP_2 CP_1
misura di € 150.000,00, spettante in base al contratto assicurativo, oltre rivalutazione e interessi compensativi decorrenti dalla data della morte,
19 novembre 2016, del sig. Pt_2
b) previo accertamento della vessatorietà della clausola prevista dall'articolo 8 delle condizioni generali della polizza vita
100773261.56, dichiararla inefficace e/o nulla e per l'effetto condannare a risarcire alla sig.ra il danno in CP_2 CP_1
misura corrispondente all'indennizzo, € 150.000,00, spettante in base al contratto assicurativo, più rivalutazione e interessi compensativi decorrenti dalla data dell'illecito contrattuale posto in essere;
B) Nel merito in via subordinata: previo accertamento della contrarietà
a buona fede della sospensione delle garanzie assicurative della polizza vita 100773261.56, dichiarare la validità della copertura assicurativa al momento del decesso dell'assicurato e per l'effetto condannare a corrispondere alla sig.ra l'indennizzo nella CP_2 CP_1
misura di € 150.000,00, spettante in base al contratto assicurativo, più rivalutazione e interessi compensativi decorrenti dalla data della morte,
19 novembre 2016, del sig. Pt_2
C) Nel merito in via ulteriormente subordinata: previo accertamento della contrarietà a buona fede del comportamento posto in essere da per violazione dell'obbligo di informativa del beneficiario, CP_2
3 condannare la convenuta a risarcire all'attrice il danno in misura corrispondente all'indennizzo, spettante in base al contratto assicurativo 100773261.56, pari a € 150.000,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi decorrenti dalla data dell'illecito contrattuale posto in essere. In via istruttoria: come da seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 cpc depositata in data 12.11.2021 e da terza memoria ex art. 183, comma 6 cpc depositata in data 6 dicembre 2021, insistendo per l'ammissione degli ulteriori capitoli di prova ivi formulati e per le ulteriori istanze istruttorie ivi formulate (CTU medico-legale e istanza di esibizione), opponendosi a quelle avversarie per i motivi già dedotti nella terza memoria ex art. 183, comma 6 cpc depositata in data 6.12.2021.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA 22% e CPA 4%, come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1629/2023 il Tribunale di Padova ha così deciso:
«accoglie la domanda proposta da parte attrice [ ] per le CP_1
ragioni di cui in motivazione;
condanna per l'effetto
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, dell'importo di € 150.000, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in €
786 per spese ed € 12.402 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge».
4 2. Risulta dagli atti che: ha sottoscritto l'8.11.2011 Parte_3
un'assicurazione sulla vita avente la durata di quindici anni, con scadenza al 7.11.2026 e beneficiario i dicato nella moglie
[...]
i premi annuali di € 411,50 sono stati pagati soltanto fino al CP_1
7.11.2014 (per € 1.646,00, doc. 2); non sono stati pagati i premi successivi scaduti il 7.11.2015 e il 7.11.2016.
3. In data 19.11.2016 il all'esito di una serie di gravi e Pt_2
successive malattie, in particolare oncologiche, manifestatesi dall'ottobre 2014, è deceduto.
4. Secondo la beneficiaria , anche se la compagnia ha CP_1
inviato la mail del 12.11.2015 (doc. 18) per far presente la scadenza della rata annuale dovuta e sollecitarne il pagamento, questo non sarebbe sufficiente per ritenerla adempiente agli obblighi contrattuali e di correttezza, con conseguente diritto della a ricevere la CP_1
prestazione assicurativa pattuita in caso di decesso del contraente, pari a € 150.000,00: la compagnia sarebbe infatti responsabile di un comportamento contrario a buona fede, poiché «nel febbraio 2016» tramite l'agente ha appreso del «grave stato di salute» del contraente, e tuttavia non ha fornito «utili informazioni» sulla polizza alla sorella del medesimo Parte_4
5. Al contrario, per la difesa di spetta al contraente (e a Pt_1
nessun altro), se vuole rendere irrevocabile la designazione, comunicare al beneficiario l'esistenza del contratto, affinché egli eserciti, se lo ritiene, la facoltà prevista dall'art. 1921 cc, ovvero dichiarare di voler profittare del beneficio. In mancanza di questo, l'assicurazione e per essa l'agente non ha titolo per dare informazioni a soggetti terzi, e non per «mancanza di buona fede» (pagg. 23- 28) o «per supposte ragioni di privacy» (pag. 10), ma proprio per eseguire correttamente l'incarico
5 assicurativo. Di conseguenza, rileva che ai sensi dell'art. 1924, Pt_1
2° comma c.c. se il contraente non paga i premi successivi al primo nel termine di tolleranza previsto dalla polizza (qui, 30 giorni), il contratto
è risolto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore.
6. In punto di fatto, il Tribunale di Padova ha rilevato che: è pacifico che la rata di premio non corrisposta è scaduta il 7.11.2015, la sospensione della garanzia ha iniziato a decorrere dal 7.12.2015 e il contratto poteva ritenersi risolto dal 7.12.2016; pertanto, al decesso del contraente (19.11.2016), il contratto non era ancora Parte_3
risolto di diritto.
7. Dall'istruttoria è emerso che a fine febbraio/inizio marzo del
2016, l'attrice (e con essa altre persone vicine a CP_1 Pt_3
non conosceva l'esistenza dell'assicurazione sulla vita
[...]
sottoscritta dal marito, né l'intervenuta scadenza del premio come pure la sospensione della garanzia;
e anche lo stesso contraente, con ragionevole probabilità, non ne era a conoscenza, viste le sue condizioni di salute e i recenti interventi subiti. L'agenzia di assicurazione ha certamente conosciuto lo stato di salute di a inizio Parte_3
marzo 2016, quando la garanzia assicurativa risultava sospesa, ma poteva essere riattivata mediante pagamento dei premi in ritardo.
8. Il Tribunale ha ritenuto configurabile, in capo all'agenzia assicurativa, un comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede nei confronti del contraente (come lamentato da parte attrice con le domande svolte in via subordinata) nell'esecuzione del contratto.
9. Non può ritenersi decisiva la mail del 20.4.2016. Infatti, anche se inviata in risposta a precedente e_mail del (cosa che poteva far Pt_2
supporre la lettura della stessa da parte del contraente e la conoscenza delle scadenze dei premi), questa è stata inviata dopo oltre un mese da
6 quando l'agente ha appreso il grave stato di saluto della controparte, e in ogni caso non contiene una precisa indicazione delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento, nonché delle modalità per rendere la copertura nuovamente operativa.
10. Con atto del 10.10.2023 ha proposto Parte_1
appello deducendo cinque motivi.
11. La parte appellata si è costituita con comparsa del CP_1
22.12.2023, resistendo al gravame.
12. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
13. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 7-12) deduce Pt_1
sulla capacità a testimoniare dell'agente assicurativo ex art. 246 cpc: decadenza dall'eccezione e insussistenza dell'interesse.
14. Il riferimento è alla incapacità a deporre del teste Testimone_1
che il Tribunale ha così motivato: «va accolta l'eccezione di incapacità
a testimoniare sollevata dall'attrice con riferimento al teste di parte convenuta socio accomandatario della Agenzia 60 di Testimone_1
Cremona di Unipolsai di , Controparte_4
eccezione ritualmente sollevata prima dell'escussione e ribadita all'esito. Secondo la tesi d'appello, è dirimente il fatto che parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni non l'ha reiterata, malgrado l'intervenuta ammissione della prova (vd. appello p. 7), sicché non avendo la parte in sede di conclusioni nulla dedotto sul punto, sarebbe maturata la decadenza dall'eccezione (p. 8). Il giudice ha sottolineato che nel verbale del 28.9.2022 si era riservato di valutare l'eccezione al momento di decidere in via definitiva, pertanto l'eccezione non poteva
7 ritenersi rigettata in sede istruttoria e non era necessario riproporla a precisazione delle conclusioni.
15. Il motivo nei termini svolti non appare fondato. Osserva il
Collegio che la presente fattispecie non è sovrapponibile a quella scrutinata da Cass. S.U.9456/2023, richiamata dall'appellante, poiché nel caso in esame l'ammissione della prova testimoniale, e la conseguente nullità relativa, non era avvenuta, neppure implicitamente, nella fase anteriore a quella decisoria, atteso che il Giudice si era riservato di valutare l'eccezione sull'incapacità del teste al momento della decisione definitiva, sicché non era necessario che detta eccezione fosse reiterata al momento della precisazione delle conclusioni. Va, inoltre, chiarito che l'incapacità ex art.246 c.p.c. riguarda il soggetto titolare di un interesse giuridico all'esito del giudizio (Cass.
13501/2022) e il agente di aveca un Tes_1 Parte_1
diretto interesse a rappresentare la vicenda in modo favorevole a sé e alla sua preponente, considerato che, come appena di seguito si dirà, proprio e anche dalla sua condotta è dato ritenere dimostrata la carenza di collaborazione e buona fede imputabile all'odierna appellante.
16. Ad ogni buon conto, la deposizione del è stata Tes_1
correttamente pure ritenuta inattendibile dal Tribunale, e ciò non solo per la sua qualità soggettiva (si ripete agente di , Parte_1
ma anche per il suo contrasto con le risultanze documentali e con la deposizione di sorella del de cuius, che non è Parte_4
beneficiaria della polizza. Infatti, il Tribunale ha rilevato che le mail da cui la poteva desumere l'esistenza della polizza controversa erano CP_1
quelle «spedite in data 12.11.2015 e 20.4.2016 dall'Agenzia
Cristofori»; che «in data 2.9.2016 lo stesso agente Testimone_1
aveva confermato tale comunicazione scrivendo direttamente
8 all'indirizzo mail dell'attrice»; e ha riportato in extenso la deposizione di «mia cognata mi ha avvisato che aveva ricevuto una Parte_4
telefonata da parte della marina ove era tenuta la barca di mio fratello.
Siccome ci era venuto il dubbio che non fosse stata pagata
l'assicurazione della barca, su sua richiesta sono andata presso
l'agenzia per chiedere informazioni e per chiedere se c'era Tes_1
altro da pagare…mi sono informata per le polizze e ho informato
l'agente dello stato di salute di mio fratello. Ho chiesto se, oltre alla polizza della barca, c'era altro da pagare…preciso che l'agente mi ha dato le informazioni necessarie relative alla polizza della barca, mentre quanto gli ho chiesto se c'era altro da pagare mi ha risposto che non poteva dirmelo per ragioni di privacy».
17. A fronte di questi elementi, non solo va confermata l'inattendibilità del atteso il contrasto della sua Tes_1
testimonianza con le altre emergenze istruttorie della cui attendibilità non vi è, invece, ragione di dubitare, ma anche e soprattutto va ribadito che egli aveva un diretto interesse a rappresentare la vicenda in modo favorevole a sé e alla sua preponente, per non avere egli collaborato con la beneficiaria della polizza vita, e anzi per avere opposto un netto rifiuto a fornire utili indicazioni che, nelle condizioni date (la grave malattia del contraente, della quale era stato informato a fine febbraio/inizio marzo 2016 dalla sorella del de cuius), appare del tutto ingiustificato. Correttamente quindi alla p. 6 della sentenza gravata si conclude che «…essendo quindi contestato un suo [di Tes_1
comportamento, quest'ultimo avrebbe avuto interesse a intervenire nel presente giudizio…».
18. I rimanenti motivi possono essere esaminati in modo unitario, poiché attengono tutti alla interpretazione della vicenda in fatto operata
9 dal primo giudice: infatti, col secondo motivo (pagg. 12-17) Pt_1
deduce sull'intervenuta risoluzione del contratto assicurativo ex art.
1924, 2° comma, codice civile: richiama la propria comunicazione di annullamento (termine improprio in ambito civilistico, ma che risponde alla terminologia assicurativa volta a chiarire la cessazione degli effetti del contratto) e del 2.7.2016 (doc. 20 attoreo), nel senso che, trascorsi i
30 giorni di tolleranza, e gli ulteriori 180 giorni per l'eventuale riattivazione delle garanzie su impulso del contraente (scaduti l'8.6.2016), il contratto si è risolto di diritto (vd. appello p. 15).
19. Col terzo motivo (pagg. 17-28) deduce sulla pretesa violazione del canone di correttezza e buona fede in capo alla convenuta appellante col quarto (pagg. 28-32) sulla Controparte_2
conoscenza dello stato di salute del contraente nella primavera dell'anno 2016; infine col quinto (pagg. 33-38) sull'effettivo stato di salute del contraente nella primavera dell'anno 2016, in base ai documenti, e sull'onere della prova.
20. Ora, in tema di responsabilità dell'assicuratore per violazione del principio di buona fede, la giurisprudenza afferma che questi deve «una volta posto a conoscenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l'assicurato del rischio…mentre il giudice di merito deve anche indagare sui rapporti extra-processuali tra essi intercorsi, ove la parte assicurata deduca che gli stessi siano rilevanti per dimostrare la mancanza di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass.1607/2014, 11597/2004), dove in altri termini si ribadisce l'obbligo generale per l'assicuratore di eseguire in buona fede
10 l'assunta obbligazione verso l'assicurato pagando l'indennità (vd. Cass.
15036/2004).
21. Applicando al caso in esame questi principi generali affermati dalla Corte di Cassazione, dalle stesse difese della compagnia i Pt_1
evince che
- l'assicurato non ha pagato il premio della polizza vita di € 411,00 sia nei 30 giorni dalla scadenza (7.11.2015), sia nei 180 giorni dalla sospensione della garanzia previsti per l'eventuale sua riattivazione, facoltà quest'ultima concessa al debitore moroso, che infatti doveva pagare gli interessi e la rata;
- il mancato pagamento è dipeso dalla grave malattia che lo aveva colto, circostanza fuori discussione, solo ricordando che a tra la fine del 2014 e la metà del 2015 sono stati Parte_3
diagnosticati vari tumori localizzati in diverse parti del corpo (tra le quali il cervello), ed è deceduto il 19.11.2016;
- la sorella del contraente si è recata dall'agente Parte_4
allo scopo di verificare se, oltre alla Controparte_5
polizza della barca (di cui era a conoscenza), vi fossero premi in arretrato da pagare per altre polizze;
- l'agente ha confermato solo quello della barca collocata in darsena, mentre per il resto ha rifiutato di dare informazioni opponendo le ragioni della privacy; vd. deposizione
[...]
«nella stessa occasione del capitolo precedente mi sono Pt_4
informata per le polizze e ho informato l'agente dello stato di salute di mio fratello. Ho chiesto se, oltre alla polizza della barca,
c'era altro da pagare. ADR mi pare fosse l'inizio del mese di marzo 2016 etc»: questo significa che ha conosciuto le Pt_1
condizioni di salute della sua controparte quando la polizza era
11 ancora operativa e vi erano 180 giorni dalla sospensione per riattivarla;
questo termine è scaduto l'8.6.2016 (vd. appello p. 14, terza riga dattiloscritta);
- per quanto risulta dagli atti, sia la sorella , sia la Parte_4
beneficiaria (moglie dell'assicurato), al momento CP_1
del colloquio con l'agente ignoravano l'esistenza della polizza vita stipulata dal Pt_2
22. Fra l'altro, il teste ha dichiarato: «…il 19.4.2016 Testimone_1
il ha mandato una mail all'indirizzo dell'agenzia [è il doc. 6 Pt_2
per chiedere come riscattare la polizza dotale. Io ho risposto Pt_1
dicendo che sia la polizza vita che quella dotale erano scadute», ma questo è in contrasto con quanto affermato in appello, laddove si precisa che il termine ultimo per la riattivazione era l'8.6.2016 (vd. supra).
23. Quanto poi al fatto che la polizza vita fosse già scaduta, Pt_1
sostiene che si trattava di assicurazione temporanea per il caso di morte
(TCM), con durata dall'8.11.2011 al 7.11.2026, e che se il contraente non pagava il premio entro i 30 giorni dalla scadenza (qui scaduti il
7.12.2015) il contratto si risolveva di diritto.
24. Il punto però è un altro, ovvero il contegno della compagnia contrario alla buona fede nell'esecuzione del contratto, che il Tribunale ha individuato valutando tre comunicazioni provenienti dall'agente e dalla stessa quali: Parte_1
- la mail del 12.11.2015 (doc. 18), spedita quando la garanzia non era ancora sospesa, essendo ancora possibile il pagamento del premio entro i trenta giorni dalla scadenza del 7.11.2015, cui non
è stata data risposta dalla controparte;
- la mail del 20.4.2016 (doc. 19) che è stata inviata dopo oltre un mese dall'avvenuta conoscenza dello stato di salute del contraente
12 (fatto conosciuto dall'agente a inizio marzo 2016): la comunicazione si limita a dare atto che la polizza è in vigore, che la rata è quella scaduta il 7.11.2015, ma non contiene alcun riferimento alle conseguenze del mancato pagamento e soprattutto alla possibilità di riattivare la polizza;
- infine, la comunicazione ufficiale al contraente del 2.7.2016 (doc.
20), che invece è stata inviata dalla compagnia solo dopo scaduto anche il termine di 180 giorni, quando ormai la riattivazione del contratto era soggetta alla discrezionalità di e che non Pt_1
sarebbe stata a quel punto possibile, alla luce del grave stato di salute del contraente, poi deceduto a distanza di circa quattro mesi.
Pertanto, non solo non ha «dimostrato la propria seria Pt_1
disponibilità a prestare la garanzia dovuta» (vd. Cass. cit.), ma si deve concludere che, non appena ha saputo che l'assicurato versava in gravi condizioni di salute, ha volutamente taciuto l'esistenza della polizza sulla vita, la cui conoscenza avrebbe consentito di regolarizzare i premi scaduti, ovviamente per il tramite di terzi quali la cognata o la stessa beneficiaria.
25. Per tutte le indicate ragioni, l'appello proposto da
[...]
non può essere accolto. Le spese sono regolate Parte_1
secondo la soccombenza, e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
26. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
13 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1
conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate Parte_1
in € 7.500,00 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 30.1.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1773/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise – presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), con l'avv. PERTILE Parte_1 P.IVA_1
SERGIO
contro
( , con l'avv. TOGNON CP_1 C.F._1
JACOPO
oggetto: assicurazione sulla vita;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, in accoglimento del gravame, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1 nel merito: in totale riforma della sentenza n. n. 1629/2023 del
Tribunale di Padova, sezione 2° civile, pubblicata in data 21.7.2023, non notificata, in accoglimento dei cinque motivi di gravame e previa se del caso declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1924, 2° comma, c.c. e degli articoli 8 e 9 delle condizioni contrattuali, rigettarsi tutte le domande formulate dall'attrice appellata nei confronti di CP_1 [...]
assolvendo per l'effetto la convenuta appellante Controparte_2
da ogni domanda formulata nei suoi Controparte_2
confronti dall'attrice con l'atto di citazione notificato in CP_1
data 26.11.2020 e condannando per l'effetto a restituire CP_1
l'importo di € 167.434,35 corrisposto in data 5.2.2024 da
[...]
in esecuzione della sentenza impugnata;
Controparte_2
con spese dei due gradi di giudizio rifuse;
per la parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare la tardività del deposito dei documenti prodotti in memoria di replica di primo grado sub doc. n. 10 e 11 per violazione del principio del contradditorio e di quelli oggi introdotti sub
14, 15, 16 e 17 in appello per divieto dei nova ex art. 345 cpc;
- dichiarare la nullità della deposizione di e/o Testimone_1
comunque la sua incapacità a testimoniare a mente degli artt. 157 e 246 cpc con ogni consequenziale declaratoria. Nel merito: previo rigetto dell'appello, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, confermare la Sentenza del Tribunale di Padova n. 1629/2023, e accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure:
A) Nel merito in via principale:
2 a) previo accertamento della vessatorietà della clausola prevista dall'articolo 8 delle condizioni contrattuali di polizza n. 100773261.56
dichiararla inefficace e/o nulla e per l'effetto accertata la CP_3
contrarietà a buona fede della sospensione delle garanzie assicurative
(e successiva risoluzione), dichiarare la validità della copertura assicurativa al momento del decesso dell'assicurato e condannare a corrispondere alla sig.ra l'indennizzo nella CP_2 CP_1
misura di € 150.000,00, spettante in base al contratto assicurativo, oltre rivalutazione e interessi compensativi decorrenti dalla data della morte,
19 novembre 2016, del sig. Pt_2
b) previo accertamento della vessatorietà della clausola prevista dall'articolo 8 delle condizioni generali della polizza vita
100773261.56, dichiararla inefficace e/o nulla e per l'effetto condannare a risarcire alla sig.ra il danno in CP_2 CP_1
misura corrispondente all'indennizzo, € 150.000,00, spettante in base al contratto assicurativo, più rivalutazione e interessi compensativi decorrenti dalla data dell'illecito contrattuale posto in essere;
B) Nel merito in via subordinata: previo accertamento della contrarietà
a buona fede della sospensione delle garanzie assicurative della polizza vita 100773261.56, dichiarare la validità della copertura assicurativa al momento del decesso dell'assicurato e per l'effetto condannare a corrispondere alla sig.ra l'indennizzo nella CP_2 CP_1
misura di € 150.000,00, spettante in base al contratto assicurativo, più rivalutazione e interessi compensativi decorrenti dalla data della morte,
19 novembre 2016, del sig. Pt_2
C) Nel merito in via ulteriormente subordinata: previo accertamento della contrarietà a buona fede del comportamento posto in essere da per violazione dell'obbligo di informativa del beneficiario, CP_2
3 condannare la convenuta a risarcire all'attrice il danno in misura corrispondente all'indennizzo, spettante in base al contratto assicurativo 100773261.56, pari a € 150.000,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi decorrenti dalla data dell'illecito contrattuale posto in essere. In via istruttoria: come da seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 cpc depositata in data 12.11.2021 e da terza memoria ex art. 183, comma 6 cpc depositata in data 6 dicembre 2021, insistendo per l'ammissione degli ulteriori capitoli di prova ivi formulati e per le ulteriori istanze istruttorie ivi formulate (CTU medico-legale e istanza di esibizione), opponendosi a quelle avversarie per i motivi già dedotti nella terza memoria ex art. 183, comma 6 cpc depositata in data 6.12.2021.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA 22% e CPA 4%, come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1629/2023 il Tribunale di Padova ha così deciso:
«accoglie la domanda proposta da parte attrice [ ] per le CP_1
ragioni di cui in motivazione;
condanna per l'effetto
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, dell'importo di € 150.000, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in €
786 per spese ed € 12.402 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge».
4 2. Risulta dagli atti che: ha sottoscritto l'8.11.2011 Parte_3
un'assicurazione sulla vita avente la durata di quindici anni, con scadenza al 7.11.2026 e beneficiario i dicato nella moglie
[...]
i premi annuali di € 411,50 sono stati pagati soltanto fino al CP_1
7.11.2014 (per € 1.646,00, doc. 2); non sono stati pagati i premi successivi scaduti il 7.11.2015 e il 7.11.2016.
3. In data 19.11.2016 il all'esito di una serie di gravi e Pt_2
successive malattie, in particolare oncologiche, manifestatesi dall'ottobre 2014, è deceduto.
4. Secondo la beneficiaria , anche se la compagnia ha CP_1
inviato la mail del 12.11.2015 (doc. 18) per far presente la scadenza della rata annuale dovuta e sollecitarne il pagamento, questo non sarebbe sufficiente per ritenerla adempiente agli obblighi contrattuali e di correttezza, con conseguente diritto della a ricevere la CP_1
prestazione assicurativa pattuita in caso di decesso del contraente, pari a € 150.000,00: la compagnia sarebbe infatti responsabile di un comportamento contrario a buona fede, poiché «nel febbraio 2016» tramite l'agente ha appreso del «grave stato di salute» del contraente, e tuttavia non ha fornito «utili informazioni» sulla polizza alla sorella del medesimo Parte_4
5. Al contrario, per la difesa di spetta al contraente (e a Pt_1
nessun altro), se vuole rendere irrevocabile la designazione, comunicare al beneficiario l'esistenza del contratto, affinché egli eserciti, se lo ritiene, la facoltà prevista dall'art. 1921 cc, ovvero dichiarare di voler profittare del beneficio. In mancanza di questo, l'assicurazione e per essa l'agente non ha titolo per dare informazioni a soggetti terzi, e non per «mancanza di buona fede» (pagg. 23- 28) o «per supposte ragioni di privacy» (pag. 10), ma proprio per eseguire correttamente l'incarico
5 assicurativo. Di conseguenza, rileva che ai sensi dell'art. 1924, Pt_1
2° comma c.c. se il contraente non paga i premi successivi al primo nel termine di tolleranza previsto dalla polizza (qui, 30 giorni), il contratto
è risolto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore.
6. In punto di fatto, il Tribunale di Padova ha rilevato che: è pacifico che la rata di premio non corrisposta è scaduta il 7.11.2015, la sospensione della garanzia ha iniziato a decorrere dal 7.12.2015 e il contratto poteva ritenersi risolto dal 7.12.2016; pertanto, al decesso del contraente (19.11.2016), il contratto non era ancora Parte_3
risolto di diritto.
7. Dall'istruttoria è emerso che a fine febbraio/inizio marzo del
2016, l'attrice (e con essa altre persone vicine a CP_1 Pt_3
non conosceva l'esistenza dell'assicurazione sulla vita
[...]
sottoscritta dal marito, né l'intervenuta scadenza del premio come pure la sospensione della garanzia;
e anche lo stesso contraente, con ragionevole probabilità, non ne era a conoscenza, viste le sue condizioni di salute e i recenti interventi subiti. L'agenzia di assicurazione ha certamente conosciuto lo stato di salute di a inizio Parte_3
marzo 2016, quando la garanzia assicurativa risultava sospesa, ma poteva essere riattivata mediante pagamento dei premi in ritardo.
8. Il Tribunale ha ritenuto configurabile, in capo all'agenzia assicurativa, un comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede nei confronti del contraente (come lamentato da parte attrice con le domande svolte in via subordinata) nell'esecuzione del contratto.
9. Non può ritenersi decisiva la mail del 20.4.2016. Infatti, anche se inviata in risposta a precedente e_mail del (cosa che poteva far Pt_2
supporre la lettura della stessa da parte del contraente e la conoscenza delle scadenze dei premi), questa è stata inviata dopo oltre un mese da
6 quando l'agente ha appreso il grave stato di saluto della controparte, e in ogni caso non contiene una precisa indicazione delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento, nonché delle modalità per rendere la copertura nuovamente operativa.
10. Con atto del 10.10.2023 ha proposto Parte_1
appello deducendo cinque motivi.
11. La parte appellata si è costituita con comparsa del CP_1
22.12.2023, resistendo al gravame.
12. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
13. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 7-12) deduce Pt_1
sulla capacità a testimoniare dell'agente assicurativo ex art. 246 cpc: decadenza dall'eccezione e insussistenza dell'interesse.
14. Il riferimento è alla incapacità a deporre del teste Testimone_1
che il Tribunale ha così motivato: «va accolta l'eccezione di incapacità
a testimoniare sollevata dall'attrice con riferimento al teste di parte convenuta socio accomandatario della Agenzia 60 di Testimone_1
Cremona di Unipolsai di , Controparte_4
eccezione ritualmente sollevata prima dell'escussione e ribadita all'esito. Secondo la tesi d'appello, è dirimente il fatto che parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni non l'ha reiterata, malgrado l'intervenuta ammissione della prova (vd. appello p. 7), sicché non avendo la parte in sede di conclusioni nulla dedotto sul punto, sarebbe maturata la decadenza dall'eccezione (p. 8). Il giudice ha sottolineato che nel verbale del 28.9.2022 si era riservato di valutare l'eccezione al momento di decidere in via definitiva, pertanto l'eccezione non poteva
7 ritenersi rigettata in sede istruttoria e non era necessario riproporla a precisazione delle conclusioni.
15. Il motivo nei termini svolti non appare fondato. Osserva il
Collegio che la presente fattispecie non è sovrapponibile a quella scrutinata da Cass. S.U.9456/2023, richiamata dall'appellante, poiché nel caso in esame l'ammissione della prova testimoniale, e la conseguente nullità relativa, non era avvenuta, neppure implicitamente, nella fase anteriore a quella decisoria, atteso che il Giudice si era riservato di valutare l'eccezione sull'incapacità del teste al momento della decisione definitiva, sicché non era necessario che detta eccezione fosse reiterata al momento della precisazione delle conclusioni. Va, inoltre, chiarito che l'incapacità ex art.246 c.p.c. riguarda il soggetto titolare di un interesse giuridico all'esito del giudizio (Cass.
13501/2022) e il agente di aveca un Tes_1 Parte_1
diretto interesse a rappresentare la vicenda in modo favorevole a sé e alla sua preponente, considerato che, come appena di seguito si dirà, proprio e anche dalla sua condotta è dato ritenere dimostrata la carenza di collaborazione e buona fede imputabile all'odierna appellante.
16. Ad ogni buon conto, la deposizione del è stata Tes_1
correttamente pure ritenuta inattendibile dal Tribunale, e ciò non solo per la sua qualità soggettiva (si ripete agente di , Parte_1
ma anche per il suo contrasto con le risultanze documentali e con la deposizione di sorella del de cuius, che non è Parte_4
beneficiaria della polizza. Infatti, il Tribunale ha rilevato che le mail da cui la poteva desumere l'esistenza della polizza controversa erano CP_1
quelle «spedite in data 12.11.2015 e 20.4.2016 dall'Agenzia
Cristofori»; che «in data 2.9.2016 lo stesso agente Testimone_1
aveva confermato tale comunicazione scrivendo direttamente
8 all'indirizzo mail dell'attrice»; e ha riportato in extenso la deposizione di «mia cognata mi ha avvisato che aveva ricevuto una Parte_4
telefonata da parte della marina ove era tenuta la barca di mio fratello.
Siccome ci era venuto il dubbio che non fosse stata pagata
l'assicurazione della barca, su sua richiesta sono andata presso
l'agenzia per chiedere informazioni e per chiedere se c'era Tes_1
altro da pagare…mi sono informata per le polizze e ho informato
l'agente dello stato di salute di mio fratello. Ho chiesto se, oltre alla polizza della barca, c'era altro da pagare…preciso che l'agente mi ha dato le informazioni necessarie relative alla polizza della barca, mentre quanto gli ho chiesto se c'era altro da pagare mi ha risposto che non poteva dirmelo per ragioni di privacy».
17. A fronte di questi elementi, non solo va confermata l'inattendibilità del atteso il contrasto della sua Tes_1
testimonianza con le altre emergenze istruttorie della cui attendibilità non vi è, invece, ragione di dubitare, ma anche e soprattutto va ribadito che egli aveva un diretto interesse a rappresentare la vicenda in modo favorevole a sé e alla sua preponente, per non avere egli collaborato con la beneficiaria della polizza vita, e anzi per avere opposto un netto rifiuto a fornire utili indicazioni che, nelle condizioni date (la grave malattia del contraente, della quale era stato informato a fine febbraio/inizio marzo 2016 dalla sorella del de cuius), appare del tutto ingiustificato. Correttamente quindi alla p. 6 della sentenza gravata si conclude che «…essendo quindi contestato un suo [di Tes_1
comportamento, quest'ultimo avrebbe avuto interesse a intervenire nel presente giudizio…».
18. I rimanenti motivi possono essere esaminati in modo unitario, poiché attengono tutti alla interpretazione della vicenda in fatto operata
9 dal primo giudice: infatti, col secondo motivo (pagg. 12-17) Pt_1
deduce sull'intervenuta risoluzione del contratto assicurativo ex art.
1924, 2° comma, codice civile: richiama la propria comunicazione di annullamento (termine improprio in ambito civilistico, ma che risponde alla terminologia assicurativa volta a chiarire la cessazione degli effetti del contratto) e del 2.7.2016 (doc. 20 attoreo), nel senso che, trascorsi i
30 giorni di tolleranza, e gli ulteriori 180 giorni per l'eventuale riattivazione delle garanzie su impulso del contraente (scaduti l'8.6.2016), il contratto si è risolto di diritto (vd. appello p. 15).
19. Col terzo motivo (pagg. 17-28) deduce sulla pretesa violazione del canone di correttezza e buona fede in capo alla convenuta appellante col quarto (pagg. 28-32) sulla Controparte_2
conoscenza dello stato di salute del contraente nella primavera dell'anno 2016; infine col quinto (pagg. 33-38) sull'effettivo stato di salute del contraente nella primavera dell'anno 2016, in base ai documenti, e sull'onere della prova.
20. Ora, in tema di responsabilità dell'assicuratore per violazione del principio di buona fede, la giurisprudenza afferma che questi deve «una volta posto a conoscenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l'assicurato del rischio…mentre il giudice di merito deve anche indagare sui rapporti extra-processuali tra essi intercorsi, ove la parte assicurata deduca che gli stessi siano rilevanti per dimostrare la mancanza di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass.1607/2014, 11597/2004), dove in altri termini si ribadisce l'obbligo generale per l'assicuratore di eseguire in buona fede
10 l'assunta obbligazione verso l'assicurato pagando l'indennità (vd. Cass.
15036/2004).
21. Applicando al caso in esame questi principi generali affermati dalla Corte di Cassazione, dalle stesse difese della compagnia i Pt_1
evince che
- l'assicurato non ha pagato il premio della polizza vita di € 411,00 sia nei 30 giorni dalla scadenza (7.11.2015), sia nei 180 giorni dalla sospensione della garanzia previsti per l'eventuale sua riattivazione, facoltà quest'ultima concessa al debitore moroso, che infatti doveva pagare gli interessi e la rata;
- il mancato pagamento è dipeso dalla grave malattia che lo aveva colto, circostanza fuori discussione, solo ricordando che a tra la fine del 2014 e la metà del 2015 sono stati Parte_3
diagnosticati vari tumori localizzati in diverse parti del corpo (tra le quali il cervello), ed è deceduto il 19.11.2016;
- la sorella del contraente si è recata dall'agente Parte_4
allo scopo di verificare se, oltre alla Controparte_5
polizza della barca (di cui era a conoscenza), vi fossero premi in arretrato da pagare per altre polizze;
- l'agente ha confermato solo quello della barca collocata in darsena, mentre per il resto ha rifiutato di dare informazioni opponendo le ragioni della privacy; vd. deposizione
[...]
«nella stessa occasione del capitolo precedente mi sono Pt_4
informata per le polizze e ho informato l'agente dello stato di salute di mio fratello. Ho chiesto se, oltre alla polizza della barca,
c'era altro da pagare. ADR mi pare fosse l'inizio del mese di marzo 2016 etc»: questo significa che ha conosciuto le Pt_1
condizioni di salute della sua controparte quando la polizza era
11 ancora operativa e vi erano 180 giorni dalla sospensione per riattivarla;
questo termine è scaduto l'8.6.2016 (vd. appello p. 14, terza riga dattiloscritta);
- per quanto risulta dagli atti, sia la sorella , sia la Parte_4
beneficiaria (moglie dell'assicurato), al momento CP_1
del colloquio con l'agente ignoravano l'esistenza della polizza vita stipulata dal Pt_2
22. Fra l'altro, il teste ha dichiarato: «…il 19.4.2016 Testimone_1
il ha mandato una mail all'indirizzo dell'agenzia [è il doc. 6 Pt_2
per chiedere come riscattare la polizza dotale. Io ho risposto Pt_1
dicendo che sia la polizza vita che quella dotale erano scadute», ma questo è in contrasto con quanto affermato in appello, laddove si precisa che il termine ultimo per la riattivazione era l'8.6.2016 (vd. supra).
23. Quanto poi al fatto che la polizza vita fosse già scaduta, Pt_1
sostiene che si trattava di assicurazione temporanea per il caso di morte
(TCM), con durata dall'8.11.2011 al 7.11.2026, e che se il contraente non pagava il premio entro i 30 giorni dalla scadenza (qui scaduti il
7.12.2015) il contratto si risolveva di diritto.
24. Il punto però è un altro, ovvero il contegno della compagnia contrario alla buona fede nell'esecuzione del contratto, che il Tribunale ha individuato valutando tre comunicazioni provenienti dall'agente e dalla stessa quali: Parte_1
- la mail del 12.11.2015 (doc. 18), spedita quando la garanzia non era ancora sospesa, essendo ancora possibile il pagamento del premio entro i trenta giorni dalla scadenza del 7.11.2015, cui non
è stata data risposta dalla controparte;
- la mail del 20.4.2016 (doc. 19) che è stata inviata dopo oltre un mese dall'avvenuta conoscenza dello stato di salute del contraente
12 (fatto conosciuto dall'agente a inizio marzo 2016): la comunicazione si limita a dare atto che la polizza è in vigore, che la rata è quella scaduta il 7.11.2015, ma non contiene alcun riferimento alle conseguenze del mancato pagamento e soprattutto alla possibilità di riattivare la polizza;
- infine, la comunicazione ufficiale al contraente del 2.7.2016 (doc.
20), che invece è stata inviata dalla compagnia solo dopo scaduto anche il termine di 180 giorni, quando ormai la riattivazione del contratto era soggetta alla discrezionalità di e che non Pt_1
sarebbe stata a quel punto possibile, alla luce del grave stato di salute del contraente, poi deceduto a distanza di circa quattro mesi.
Pertanto, non solo non ha «dimostrato la propria seria Pt_1
disponibilità a prestare la garanzia dovuta» (vd. Cass. cit.), ma si deve concludere che, non appena ha saputo che l'assicurato versava in gravi condizioni di salute, ha volutamente taciuto l'esistenza della polizza sulla vita, la cui conoscenza avrebbe consentito di regolarizzare i premi scaduti, ovviamente per il tramite di terzi quali la cognata o la stessa beneficiaria.
25. Per tutte le indicate ragioni, l'appello proposto da
[...]
non può essere accolto. Le spese sono regolate Parte_1
secondo la soccombenza, e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
26. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
13 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1
conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate Parte_1
in € 7.500,00 (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 30.1.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
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