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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. RA S. MO Presidente dott.ssa IL RI FA Consigliere relatore dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 907/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
ai fini del presente giudizio elettivamente domicilia- Parte_1 ta in Arsita (Te) al Viale San RA, n.12, presso la sede legale dello
[...]
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Wania Della Vigna del Foro di Teramo, giusta procura ad litem ri- lasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t. della Controparte_2 Controparte_3
[.
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di riposta, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con uffici siti in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC;
Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Fabio Pasquali e dall'avv. Sandro Pasquali ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Lega- le dell'avv. Fabio Pasquali, sito in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino n. 71;
in persona del suo legale rappre- Controparte_5 sentante in carica, rappr., dif. ed elett.te dom.ta presso lo Studio legale dell'Avv. AR Antonio Rossi in L'Aquila, Via Verdi n° 29, giusta procura spillata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure;
(già Controparte_6 Controparte_7
(“ ”), in persona del legale rappresen-
[...] CP_8 Controparte_6 tante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Amelia n. 70, 00181 Roma, rappresentata e difesa giusta procura del 9 febbraio 2018 allegata alla compar- sa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale de L'Aquila (All. A), dagli
Avvocati Professor Eugenio Barcellona del Foro di Torino, dagli Avvocati
AR NI ed SS NI del Foro di Ancona e dall'Avvocato
LU AN del Foro de L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Vado di Sole, 12, 67100, L'Aquila;
APPELLATI
, Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13
,
[...] Controparte_14
, Controparte_15 Controparte_5
[...] Controparte_16
PPELLATI CONTUMACI
[...]
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 98/2022 pubblicata il 3/03/2022 nel procedimento civile n. 1833/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
2 <<piaccia alla ecc.ma corte di appello, ogni contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione reietta, così provvedere: IN VIA ISTRUTTORIA: a) In riferimento alle lesioni subite ed al nesso causale: DISPORSI CTU MEDICO-
LEGALE per consulenze medico-legali sulla persona dell'attrice per accerta- re le lesioni patite in nesso causale con crollo della casa dello studente, in particolare il danno biologico psico-fisico e/o morale e da pregiudizi esisten- ziali. b) In riferimento alle successive condizioni di vita dell'attrice e perdita degli oggetti personali: ammettersi la prova testimoniale articolata nella me- moria ex art.183 VI comma c.p.c. 2° termine depositate nel fascicolo riunito recante il N.1827/2017 R.G. in particolare i seguenti capitoli: 1) E' vero che
, studentessa presso l'Università degli studi di L'Aquila, be- Parte_1 neficiava del diritto di abitare presso la Casa dello Studente, con assegnazio- ne della camera 115. 2) E' vero che aveva lamentato e de- Parte_1 nunciato ai responsabili dell' i problemi di staticità dell'edificio in CP_4 quanto, pur non essendo persona esperta, aveva notato all'interno della pro- pria camera la presenza di crepe sui muri e si rendeva conto che, dopo ogni movimento tellurico, pur di lieve intensità, l'edificio non mostrava garanzia di sicurezza e stabilità. 3) E' vero che la notte del 6 aprile 2009 scampava al crollo dell'edificio in quanto era ritornata a casa ad Avezzano in data
30/03/2009, perché spaventatissima in seguito alle varie scosse precedenti quella della notte del 6 aprile e dalla instabilità dell'edificio. 4) E' vero che sotto le macerie, ha perso otto amici e tutti i suoi beni per- Parte_1 sonali come da allegata che viene mostrata. 5) E' vero che da quella notte, ha subito un trauma e non è riuscita più a condurre una vita regolare. 6) E' vero che da allora la sua prestazione universitaria è peggiorata notevolmente: ha impiegato molti anni a laurearsi. 7) E' vero che l'attrice ha problemi nella memoria a lungo termine e nella capacità di attenzione e concentrazione. 8)
E' vero che l'attrice per mancanza di attenzione e concentrazione, ha soste- nuto meno esami con tempi più lunghi di apprendimento (rispetto al passato).
3 9) E' vero che l'attrice ha ripreso gli studi solo anche per non continuare a gravare economicamente sulla famiglia. 10) E' vero che le abitudini di vita dell'attrice si sono modificate in quanto dopo l'evento, non ha più intrattenu- to rapporti con il contesto sociale di appartenenza, conducendo una vita di isolamento, evitando di partecipare a tutte le attività di routine quotidiana.
11) E' vero che in famiglia ha difficoltà a comunicare il suo stato d'animo, tende ad isolarsi non conversa più come prima del 6 aprile 2009, perché con- sidera che gli altri non sono in grado di comprendere il suo disagio. 12) E' vero che ha interrotto molti rapporti amicali e presenta sbalzi di umore. 13)
E' vero che rifiuta spesso proposte degli amici di partecipare a feste o sem- plici uscite settimanali, non riesce a progettare, organizzare e decide sempre all'ultimo momento, avvertendo la precarietà di ogni giorno. 14) E' vero che frequenta raramente luoghi dove prima era solita andare quali il cinema, la chiesa e i locali chiusi. 15) E' vero che durante la frequenza a corsi universi- tari anche in biblioteca è costretto ad uscire spesso dall'aula. 16) E' vero che ha timore a soggiornare per molto tempo in spazi chiusi, con senso di clau- strofobia, tanto sente il bisogno di uscire frequentemente in luoghi aperti.
TESTI: ▪ , via A. Moro n.10, Avezzano;
▪ , via dei Tes_1 Testimone_2
Marsi n.20 Avezzano;
▪ via A. Moro n.10, Avezzano;
▪ Tes_3 Tes_4
, via dei Laghi 6, Avezzano;
▪ , via Lago di Scanno 9
[...] Testimone_5
Avezzano, ▪ via San Pancrazio 22 - Castelnuovo di Avezzano. Testimone_6
NEL MERITO: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa, accogliere le seguenti richieste e conclusioni 1. Accertare e dichiarare che il crollo dell'edificio Ca- sa dello Studente, sito in L'Aquila alla via XX Settembre, verificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito della scossa tellurica, è imputabile per colpa e responsabilità ai convenuti, come segue: - alla , in Controparte_2 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., sotto ogni e qualsiasi profilo di responsabilità extracontrattuale delineato in narrativa del presente
4 atto: ai sensi degli artt. 2043 c.c. ovvero 2051 c.c. ovvero 2049 c.c. ovvero
2053 c.c.; - all' Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t, per colpa e responsabilità
[...] sia di natura contrattuale che extracontrattuale -ovvero concorso di respon- sabilità - in riferimento agli artt. 1218, 1575 1576 e 1578 c.c. per quanto concerne la responsabilità contrattuale;
in riferimento all'art.2043 c.c. ovve- ro 2051 c.c. ovvero 2049 c.c. ovvero 2053 c.c. per quanto concerne la respon- sabilità extracontrattuale, come esposto in narrativa del presente atto;
- ai sigg. , , e Controparte_12 Controparte_10 Controparte_9 [...]
, la cui responsabilità civile “ex delicto” è determinata dal CP_17 combinato disposto degli artt. 185, comma 2, c.p., da un lato, ed artt. 2043 e
2059 c.c., dall'altro; conseguentemente 2. Condannare, in solido, la CP_2
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., l'
[...] [...]
in persona del legale Controparte_18 rappresentante p.t., , , Controparte_12 Controparte_10 CP_9
e , all'integrale risarcimento di tutti i danni, pa-
[...] Controparte_11 trimoniali e non, subiti dall'attrice nell'ammontare ritenuto di giustizia, oltre alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antista- tario.>>
Appellata Controparte_2
<<voglia l'ecc.ma corte d'appello, in accoglimento delle esposte tesi difen-
sive, ogni avversa eccezione disattesa, confermare la sentenza n. 98/2022 del
Tribunale di L'Aquila. In via di subordine, nel caso in cui si ritenesse di poter accogliere l'avversa domanda di acquisizione del materiale probatorio for- matosi nell'ambito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti per cui
è causa, alla ricerca delle responsabilità dell'occorso, accertare e dichiara- re: - che l'avverso diritto è irrimediabilmente prescritto;
- che il nesso eziolo- gico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma;
- che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le
5 obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabi- le unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto - che degli stessi si è chiesta la condanna in via prin- cipale, oltre che, subordinatamente, in via di regresso escludendo, per l'effetto, qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, porre esclusivamente a carico di Pace
, e Controparte_12 Controparte_9 Controparte_10 CP_19
[...
l'onere risarcitorio conseguente ai danni esposti da parte istante che dagli istanti. Accertato che la Regione Abruzzo era nuda proprietaria dell'immobile, e che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordi- CP_4 naria manutenzione dello stesso, escludere la responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine all'occorso. In via di ulteriore su- bordine, per il caso di reiezione dell'eccepita prescrizione ed esclusione di responsabilità dell'Amministrazione, voglia la Corte: accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della , in relazione Controparte_2 alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
limitare percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione, disponendone la condanna solidale con l' e gli CP_4 ingegneri , e Controparte_12 Controparte_9 Controparte_10
. Limitare, in ogni caso, la condanna che dovesse essere di- Controparte_11 sposta espungendo dalla quantificazione della stessa le somme riconosciute a titolo di provvisionale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di en- trambi i gradi di giudizio.>>
Appellata ADSU
<<voglia l'ecc.ma corte d'appello, in accoglimento delle esposte tesi difen-
6 quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, rigettare comunque la domanda dell'appellante nei riguardi dell'ADSU per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, ridurre il quantum in ipotesi riconosciuto in considerazione della estraneità dell'appellante all'evento oc- corso, nella misura che codesta Corte riterrà di giustizia. Nella denegata ipo- tesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'appellante, con- dannare la a tenere indenne l' di tutte le Controparte_5 CP_4 somme in ipotesi dovute all'appellante. Con vittoria di spese e con ogni sal- vezza>>.
Appellata Controparte_5
<<piaccia alla ecc.ma corte di appello, ogni contraria domanda, istanza,
>
Appellata Controparte_6
<<voglia l'ecc.ma corte d'appello, in accoglimento delle esposte tesi difen-
>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
7 1. Con la sentenza impugnata, n. 98/2022 emessa nel proc. n. 1833/2017, pubblicata il 3.3.2022, il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda dell'attrice e per l'effetto, la condanna alla rifu- Parte_1 sione delle spese di lite in favore di , Controparte_2 [...]
Controparte_20 Controparte_5
(quale assicuratore di quest'ultima), che liquida in euro 5.885 oltre accessori di legge per ciascuna delle predette parti;
respinge le domande proposte da nei confronti di Controparte_2 Controparte_6 [...]
e della Controparte_21 Controparte_22 [...]
CP_2 ; per l'effetto condanna in solido con la rinunciante Controparte_2
, alla rifusio- CP_4 CP_4 CP_4 Controparte_4 Controparte_20 ne delle spese di lite in favore di e Controparte_6 Controparte_16
, che liquida in euro 5.885 oltre accessori di legge per ciascuna delle pre-
[...] dette parti;
condanna alla rifusione delle spese di lite in fa- Controparte_2 vore di e Parte_3 [...]
, che liquida in Controparte_24 Controparte_5 euro 5.885 oltre accessori di legge per ciascuna delle predette parti.>>
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come puntual- mente sintetizzati dal Primo Giudice. <con atto di citazione notificato il 06.07.17, , studentessa parte_1 dell'università l'aquila assegnataria posto letto presso l'edificio sito in
L'Aquila, via XX Settembre e denominato “Casa dello Studente”, assente da
L'Aquila la notte del terremoto del 6.09.2009 per essere rientrata a casa pro- pria ad Avezzano già da alcuni giorni, conveniva in giudizio la CP_2
e l' , chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei
[...] CP_4 danni, patrimoniali (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura
8 incapacità lavorativa ) e non patrimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) quantificati in euro 260.000 o altra ritenuta di giustizia.
Esponeva di essersi costituita parte civile nel processo penale svoltosi con rito abbreviato avanti al G.U.P. del Tribunale di L'Aquila (R.G.N.R. 2314/09;
R.G. G.I.P. 243/10) a carico, tra gli altri, di , Controparte_12 [...]
, , imputati per i reati di Parte_4 Controparte_10 Controparte_11 cui agli artt.113, 434 commi 1 e 2 (in relazione all'art.449), 589, 590 commi n.3 e 5 c.p., per avere, in cooperazione colposa tra loro, cagionato il crollo dell'edificio sopra detto in occasione del noto sisma del 6.04.09 e così causa- to la morte e le lesioni di diversi soggetti, tra lui le lesioni psichiche consi- stenti in sindrome post-traumatica da stress dell'odierna attrice;
in tale sede, esclusi i responsabili civili , , , Controparte_2 CP_4 CP_25 [...]
in ragione dell'opzione per il rito abbreviato, i pre- Controparte_26 CP_15 detti imputati venivano condannanti per i reati loro ascritti nonché , in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dal la cui liquidazione CP_27 veniva rimessa al giudice civile (vd. sentenza n.38/13, confermata, per quanto qui interessa, in appello R.G. Dib. 2142/14, sent. n.963/15 Corte d'appello di
L'Aquila, e divenuta definitiva a seguito della sent. n. 6604/17 della Corte di
Cassazione, in atti).
In questa sede la parte attrice postula:
- la responsabilità extracontrattuale della ai sensi degli Controparte_2 artt.2043, 2051, 2049, 2053, c.c. in quanto proprietaria dell'edificio al mo- mento del crollo, custode dello stesso, quale responsabile dell'operato dei propri funzionari e dipendenti, nonché quale ente vigilante sull' ; - la CP_4 responsabilità dell' : contrattuale, in quanto locatrice dell'alloggio oc- CP_4 cupato nella “Casa dello Studente” e comunque da contatto sociale col me- desimo, extracontrattuale ai sensi degli artt.2043 e art.18, comma 3 D. Lgs.
n.81/08, 2051, 2049, 2053, c.c., posto che l'immobile risulta ad essa concesso
9 in uso gratuito con l' obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso (ai sensi dell'art.16, L.R. n.91/1994) nonché quale CP_1 responsabile ex art.2049, c.c. dell'operato degli ingegneri e CP_10
quali progettisti e, per quanto concerne il primo, anche direttore CP_9 dei lavori di ristrutturazione deliberati dall' nel 1998 e poi suddivisi in CP_4 due stralci, nonché dell'arch. , dipendente dell' e re- Controparte_11 CP_4 sponsabile della relativa area tecnica nonché quale presidente della commis- sione di collaudo.
Si costituivano tempestivamente entrambe le convenute, che eccepivano la prescrizione dei diritti azionati e contestavano le responsabilità ad esse a va- rio titolo rispettivamente ascritte, entrambe sottolineando l'assenza dell'attrice da L'Aquila al momento del crollo, circostanza escludente il nesso causale tra il crollo ed i danni lamentati, in particolare non patrimoniali, la sussistenza ed entità degli stessi, ciascuna chiedendo in via principale la reie- zione delle pretese attoree nei propri confronti e, in subordine, la riduzione del quantum, anche con detrazione di quanto a vario titolo eventualmente percepito a titolo di indennizzo e/o risarcimento e comunque limitando la propria condanna alla quota di danno a ciascuna ascrivibile ex art.2055 c.c., tenendo conto di quanto dovuto dagli altri convenuti e/o chiamati in causa;
entrambe chiamavano in causa la la Controparte_6 CP_2 chiamava altresì in causa , Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , l' e il Controparte_28 Controparte_11 Parte_3
chiedendo di essere da Controparte_29 CP_15 costoro tenuta indenne in caso di propria condanna o che, affermatane la corresponsabilità, si ripartisse percentualmente il risarcimento. L' CP_4 chiamava altresì in causa , Controparte_9 Controparte_10 [...]
nonché il proprio assicuratore per la r.c., Controparte_28 CP_5 domandando, in via subordinata e per la denegata ipotesi di accerta-
[...] mento di una propria responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, di es-
10 sere tenuta indenne dai terzi da essa chiamati nonché della ciascuno CP_2 per la propria parte e per il proprio titolo.
Costituitisi in giudizio, l' contestava la sussistenza della co- Controparte_5 pertura assicurativa invocata dall' e, nel merito, faceva proprie le de- CP_4 duzioni di quest'ultima riguardo alle pretese attoree;
chiedeva quindi la reie- zione della domanda di garanzia svolta dall' nei propri confronti. CP_4
Si costituiva l' (in breve, ), la qua- Parte_3 CP_25 le rilevava la propria carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza di qualsivoglia proprio titolo di responsabilità in ordine ai fatti di causa;
CP_30 stava comunque le pretese attoree, deduceva l'eccezionalità dell'evento si- smico, come tale interruttivo del nesso eziologico, nonché alla conformazio- ne/vulnerabilità della zona, che avrebbe reso più vulnerabili gli edifici, l' inu- tilizzabilità del materiale probatorio formatosi nel processo penale in assenza di contraddittorio coi responsabili civili, la carenza di prova in ordine alla sussistenza ed entità delle varie voci di danno lamentate;
chiamava in causa il proprio assicuratore per la r.c., per esserne tenuta inden- Controparte_5 ne in caso di propria condanna. Costituitasi in giudizio, quest'ultima, eccepi- va l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo preteso dalla chiaman- te Università, l'insussistenza della garanzia assicurativa per i fatti oggetto del giudizio;
contestava la responsabilità della propria assicurata per CP_25 gli stessi e, più in generale, deduceva l'interruzione del nesso eziologico, do- vendo considerarsi il sisma del 2009 evento imprevedibile ed inevitabile ed evidenziando come l'attrice fosse assente L'Aquila al momento del crollo;
chiedeva quindi dichiararsi l'intervenuta prescrizione e, in subordine,
l'inoperatività della garanzia in favore di;
il rigetto della domanda CP_25 principale e, in subordine, delle domande formulate nei suoi confronti da
[...]
in subordine, in caso di riconoscimento di responsabilità in capo ad Pt_5
, graduarne la responsabilità in concorso con gli altri convenuti e CP_25
11 terzi chiamati, riducendo proporzionalmente l'obbligazione di CP_5
e contenendola comunque nei limiti del massimale contrattuale.
[...]
Si costituiva altresì la che contestava la sussi- Controparte_6 stenza di qualsivoglia proprio titolo, contrattuale o extracontrattuale, di re- sponsabilità, anche in ragione della riconducibilità del crollo ai soli interven- ti sull'edificio eseguiti su iniziativa dell' ; eccepiva la prescrizione dei CP_4 diritti vantati dalla parte attrice e la sussistenza di un nesso causale tra i danni lamentati e il crollo, la sussistenza ed entità degli stessi;
chiamava in causa il proprio assicuratore per la r.c., chiedendo la Controparte_16 reiezione delle pretese svolte nei propri confronti nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche propria responsabili- tà, di essere tenuta indenne dalla predetta Compagnia.
Costituitasi in giudizio, quest'ultima contestava l'operatività della garanzia assicurativa per i fatti in ordine ai quali veniva invocata, accaduti ben prima della stipula del contratto;
chiedeva pertanto la reiezione della domanda di garanzia.
Si costituiva il contestando la propria legittimazione passiva, la do- CP_15 manda attorea e di quella di manleva, la configurabilità di qualsivoglia pro- pria responsabilità per i fatti di causa e, in ogni caso, la prescrizione dei di- ritti nei suoi confronti azionati da contestava comunque la fondatez- CP_2 za delle pretese attoree, stante l'eccezionalità del sisma e la mancanza di prova in ordine ai danni lamentati, con detrazione dal risarcimento even- tualmente riconosciuto di quanto percepito e percepibile a titolo di indennizzo ex dell'art. 3 OPCM 3789/09 per i danni patrimoniali;
in subordine, ove fosse riconosciuta una qualche responsabilità del , procedersi a gradua- CP_14 zione delle concorrenti responsabilità ai fini dell'eventuale regresso, non ec- cedendo la misura dell'1% con riguardo al medesimo. CP_14
CP_1 Restavano contumaci i convenuti chiamati e CP_9 CP_10 [...]
CP_17
12 La causa veniva riunita al procedimento R.G. 1827/17; assegnati termini ex art.183 VI comma c.p.c.; all'esito, ritenute superflue le prove richieste per il presente procedimento, se ne disponeva la separazione, si fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art.190 c.p.c..>>
All'esito, il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice.
3. La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma) sulla base di quattro motivi. La , Controparte_2
l' e la (garante della seconda), costituitesi, in via principale, CP_4 CP_5 hanno tutte resistito all'appello. Si è costituita anche la , Controparte_6 solo per evidenziare la sua estraneità alle ragioni del gravame. Gli altri appel- lati sono rimasti contumaci. Con ordinanza del 9.7.2025 questa Corte, dopo aver disposto espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'appellante, ha riservato la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc (nella formulazione ante legge d.lgs. 149/2022 applicabile ratione temporis).
4. Giova premettere che il Tribunale ha deciso la controversia, in ordine ai danni non patrimoniali reclamati, attenendosi al principio della ragione più li- quida, ovvero evitando di pronunciarsi sull'an della responsabilità di CP_2
e e ritenendo quanto di seguito trascritto: CP_4
<< Ciò detto, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osser- va quanto segue. La parte attrice imputa al crollo dell'edificio danni non pa- trimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) e patrimoniali (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salu- te ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapa- cità lavorativa). In ordine al danno alla salute psichica, con le connesse rica- dute sul piano morale e relazionale, l'attrice ha prodotto un certificato del
Dott. del 30/06/2009 in cui, a seguito di una visita eseguita in pari Per_1
13 data, si diagnostica una sindrome ansioso depressiva di grado medio e di tipo reattivo , ed una a firma del Dott. della del Persona_2 Parte_6
21/10/2015 in cui, sempre a seguito di visita eseguita in pari data, si diagno- stica un disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso ed ansia, cro- nico, grave che viene stimato nel 30-35% di invalidità permanente.
Premessa l'insufficienza di tale documentazione ad attestare l'effettiva sussi- stenza delle patologie psichiche in questione (le diagnosi vengono espresse esclusivamente sulla base di due singole visite;
non vi è ulteriore certificazio- ne, test, attestazioni di terapie farmacologiche o psicoterapiche, la cui man- cata esecuzione rende peraltro inverosimile che l'attrice possa effettivamente aver patito disturbi psichici gravi ed invalidanti, posto che, se così fosse stato, avrebbe ragionevolmente cercato di porvi un argine ricorrendo alle cure di- sponibili), esse non potrebbero comunque integrare un danno risarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.).
E' pacifico che la parte attrice non si trovasse a L'Aquila al momento in cui avvenne il crollo dell'edificio, avendo da giorni fatto rientro a casa propria in altro Comune.
Il crollo in sé, pertanto, non ha in alcun modo attinto la sua persona o costi- tuito una minaccia alla sua incolumità; l'attrice non ha pertanto personal- mente e direttamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasta del tutto estranea. In sostanza,
l'attrice non si è vista crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche, anche qualora non si accompagni a lesioni fi- siche), ha semplicemente avuto notizia di quanto accaduto, al pari di chiun- que altro (in Italia o nel mondo).
L'origine delle allegate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumatica che l'attrice pacificamente non ha mai vissuto.
14 Peraltro, anche a voler ipotizzare che l'attrice sia rimasta moralmente scon- volta dalla notizia del crollo, sviluppando a seguito di ciò dei disturbi psichi- ci, essi costituirebbero comunque danni non risarcibili ai sensi degli artt.1223, 2056 c.c.. Ciò che differenzia la posizione dell'attrice rispetto alla generalità indistinta di coloro che hanno avuto notizia di quanto accaduto al- la Casa dello Studente è il fatto di essere assegnataria di una stanza nell'edificio crollato, che ivi avesse lasciato cose di sua proprietà e che – co- me riportato nell'atto di citazione nonché nel certificato medico del
30/06/2009– perse degli amici a seguito del crollo.
L'esperienza traumatica che può in ipotesi dirsi vissuta dall'attrice, in astrat- to potenzialmente idonea a generare patologie psichiche, non sarebbe dunque il crollo dell'edificio in sé, ma la morte dei suoi amici (restando palesemente escluso che una patologia psichica possa sorgere dalla lesione del suo diritto di credito e/o di proprietà: anche al di là del fatto che la tutela di tali diritti si arresta al piano patrimoniale, il dispiacere per la perdita di un alloggio per sua natura temporaneo e di beni personali comunque facilmente sostituibili, è del tutto insuscettibile, secondo un criterio di regolarità causale, ad involvere sino a tradursi in malessere psichico); tuttavia, la relazione amicale non è co- stituzionalmente protetta - né esistono espresse di legge che la tutelino, con- sentendo il ristoro dei danni non patrimoniali prodotti dalla lesione di essa - sicché il crollo non ha leso direttamente un diritto facente capo all'attrice.
Ne deriva che, quand'anche l'attore avesse sviluppato patologie psichiche a seguito del lutto, si tratterebbe in ogni caso di danni non risarcibili alla stre- gua dei citati articoli 1223, 2056 c.c.: i danni alla salute non sarebbero infatti conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, de- rivando piuttosto delle conseguenze lesive che il crollo ha prodotto su terzi;
si tratterebbe dunque di un danno indiretto e mediato e pertanto estraneo al no- vero di quelli risarcibili. Conclusivamente deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute e delle sue allegate rica-
15 dute sul piano morale e dinamico relazionale;
va conseguentemente escluso il danno patrimoniale per spese mediche, peraltro in alcun modo documentate,
e quello per il postulato ritardo nella ripresa degli studi e nel conseguimento dalle laurea;
non provato il danno patrimoniale da perdita di chance per fu- tura incapacità lavorativa (del tutto genericamente allegato, senza che si in- dichi specificamente l'attività lavorativa, i presumibili guadagni, l'entità del- la riduzione, e comunque anch'esso imputato alla postulata lesione alla salu- te).
Quanto ai danni alle cose perdute nel crollo, la parte attrice non ha fornito alcun prova o elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore dei beni perduti (ad esempio reperendo anche on line prezzi medi di beni almeno similari per marca o modello a quelli che si affermano perduti, dei libri di te- sto, computer, ecc.) sicché ogni liquidazione al riguardo risulterebbe, più che equitativa, sostanzialmente casuale e arbitraria. Conclusivamente, la doman- da attorea deve essere respinta. >>
Dunque, con la sopra trascritta motivazione il giudice di prime cure ha rigetta- to la richiesta attorea di risarcimento del danno in questione.
4.1. Ha, di seguito, con motivazione non impugnata e, pertanto, passata in giudicato, opinato quanto appresso.
<< Quanto alle domande subordinate proposte dai convenuti verso i terzi chiamati costituitisi in giudizio, la cui disamina rimane utile ai soli fini della pronuncia sulle spese (non risulta rilevante a tale fine la rinuncia di ADSU alla domanda verso poiché compiuta solo in Controparte_6 comparsa conclusionale e senza che vi sia cessazione della materia del con- tendere posto che insiste sulle spese), restando assorbi- Controparte_6 te quelle verso i chiamati contumaci, si osserva: sono infondate la domande verso la stessa non era proprietaria dell'edificio Controparte_6 al momento del crollo, non può essere chiamata a rispondere ex art.2049, c.c. del fatto del progettista , risultando al riguardo configurabile un rap- Per_3
16 porto di lavoro autonomo incompatibile con la predetta norma, né quale ori- ginario committente della costruzione, non risultando ingerenze nell'attività dell'appaltatore dell'epoca né potendo essa fondarsi sulla normativa urbani- stica all'epoca vigente (art.31, l. n.1150/42; vd. Cass., n.3308/84); restano pertanto assorbite le questioni inerenti l'operatività della garanzia assicura- tiva di sussiste il difetto di legittimazione passiva CP_16 dell' , soggetto alieno e distinto dalla preesistente Ope- Parte_3 ra universitaria, ente munito di autonoma personalità giuridica (vd. art.189,
R.D. 31.08.52, SS.UU.2175/81), cui succedette la risultando pertan- CP_2 to la stessa del tutto estranea alle vicende inerenti l'edificio destinato ad ospi- tare gli studenti e dovendo pertanto escludersi qualsivoglia profilo di respon- sabilità, contrattuale ed extracontrattuale, di essa per i fatti di causa;
restano quindi assorbite anche le questioni inerenti il rapporto col suo assicuratore chiamato in causa;
va poi rigettata la domanda verso il posto che CP_15
l'unico posto in essere dal in ordine ai fatti di causa - di aver auto- CP_14 rizzato con proprio atto del 21.04.1979, l'acquisto dell'edificio di Via XX set- tembre deliberato dal C.d.A. dell'Opera non si pone in nesso CP_4 causale col crollo e coi danni ad esso imputati. >>
5. L'appello, quindi, è rivolto contro la decisione di rigetto della domanda fa- vorevole alla all' (garantita da e ai quattro tecnici, CP_2 CP_4 CP_5
CP_1
e questi ultimi per le ragioni di cui al CP_9 CP_10 CP_11 secondo motivo di appello. Non riguarda, quindi, la posizione, definitivamen- te accertata, della dell' Controparte_6 Controparte_13
, del , della
[...] Controparte_31
(in quanto garante dell'Università) e delle Controparte_5
assicuratrici di Immediata con- Controparte_16 Controparte_6 seguenza del rilievo è che nei confronti di quest'ultima, costituitasi pur in as- senza di domanda e quindi in maniera superflua, non può esservi soccomben- za, né vittoria, per cui le spese vanno compensate.
17 6. Tutto ciò premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione e qualificazione giuridica della domanda;
ammissibilità della prova assunta nel procedi- mento penale.
6.1. L'appellante lamenta l'erronea qualificazione della domanda con cui l'attrice non aveva voluto conferire alla sentenza penale del Tribunale di
L'Aquila autorità di giudicato verso i convenuti e, deducendo l'erroneità della affermazione per cui l'accertamento penale fosse avvenuto in assenza di con- traddittorio tra le parti, censura questo passaggio motivazionale: << Giova premettere che il giudicato penale non è in alcun modo vincolante nei con- fronti dei soggetti già citati quali responsabili civili ( , CP_2 CP_4
, e tuttavia poi esclusi ex art.87 CP_25 CP_15 Controparte_6
c.p.p. a seguito dell'opzione per il rito abbreviato (art.651 c.p.p.), posto che tali soggetti non hanno potuto - per effetto della stessa previsione di legge, che esclude automaticamente i responsabili civili ove si proceda con detto ri- to alternativo – partecipare a detto giudizio ed ivi esercitare il proprio diritto di difesa... ne consegue che l'accertamento svolto in sede penale è radical- mente inopponibile (artt.24 II comma e 111, I e II comma, Cost.) ai predetti soggetti...>>
6.2. Evidenzia che tale motivazione costituisce, invero, una mera premessa, in quanto il primo giudice non ha in concreto vagliato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi degli illeciti, extracontrattuali e contrattuali, posti a fon- damento della domanda attorea, avendo rigettato la domanda per la ragione più liquida, che è consistita nella inconfigurabilità di nesso causale tra il crollo della casa dello studente (a chiunque fosse imputabile civilmente) e la invali- dità psichica lamentata da parte attrice.
6.3. Ciò posto, secondo l'appellante, la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di e non scaturiva dalla appli- Controparte_2 CP_4 cazione dell'art. 651 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale di condanna nel
18 giudizio civile o amministrativo di danno), essendosi ella limitata a chiedere, sul piano probatorio, di avvalersi della prova acquisita nel processo penale
(perizia Prof. e della relativa sentenza. Detti documenti, quindi, pote- Per_4 vano e dovevano essere liberamente valutati ed apprezzati come prove atipi- che.
6.4. La censura è inammissibile in quanto priva del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” in quanto non è spiegato il riflesso dell'asserito vizio motivazionale sul contenuto della decisione e, quindi, in al- tri termini, in che modo dovessero essere apprezzate la perizia e la sen- Per_4 tenza penale per reputare civilmente responsabili la e l' CP_2 CP_4
6.5. In ogni caso, valga quanto si andrà a rilevare nell'esame del terzo motivo, la cui infondatezza, si premette, costituisce, anche in questo grado, la ragione più liquida per decidere la controversia.
7. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione e qualifi- cazione della chiamata dei terzi;
insussistenza della qualificazione di “ga- ranzia impropria”; violazione ed erronea applicazione delle norme di di- ritto: estensione automatica;
comunanza di causa tra convenuti e terzi: obbligo del giudice di accertare a carico di chi (tra convenuti e terzi) gra- va l'obbligo risarcitorio.
7.1. Il Tribunale, questa la motivazione impugnata, ebbe a ritenere quanto se- gue.
<< Va poi osservato che la parte attrice ha scelto di non agire in questa sede per la liquidazione del danno nei confronti dei quattro tecnici - CP_9
CP_1
e - già condannati in sede penale, convenendo in CP_10 CP_11 giudizio esclusivamente e;
deve escludersi l'estensione auto- CP_2 CP_4 matica della pretesa attorea in forza delle chiamate in causa da parte di
[...]
e , posto che costoro hanno effettuato le chiamate in via subordi- Pt_5 CP_4 nata e per l'ipotesi di una propria condanna, sicché si verte nell'ambito della garanzia impropria, la quale ultima esige che la parte attrice espressamente
19 estenda al terzo chiamato la propria domanda, cosa che nella specie non è avvenuta (cfr. ex multis Cass. Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018 Rv. 651852
- 01; all'udienza effettiva di prima comparizione, dopo la rinnovazione della notifica al convenuto chiamato Pace, la parte attrice non ha espressamente chiesto di estendere la domanda ai predetti soggetti, tutti contumaci, né ter- mine per la notifica nei loro confronti;
nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.1 conclude esclusivamente nei confronti degli originari convenuti
[...] ed;
la richiesta di condanna dei predetti tecnici formulata solo Pt_5 CP_4 all'udienza di precisazione delle conclusioni è inammissibile poiché tardi- va.>>.
7.2. Secondo l'appellante, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda, ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabi- lità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
7.3. L'esame di tale censura è assorbito dalla delibazione del terzo motivo di appello su cui infra.
8. TERZO MOTIVO DI APPELLO: error in procedendo e error in iudi- cando per vizio motivazionale: per aver il giudice di primo grado preso in esame la questione afferente la sussistenza dei danni non patrimoniali (le- sioni alla salute psichica con nesso di causalità) e l'abbia risolta in modo non corretto eludendo il ricorso alla CTU richiesta all'attrice.
8.1. Il Tribunale, come già sopra evidenziato, ebbe a ritenere quanto segue. <la parte attrice imputa al crollo dell'edificio danni non patrimoniali (dan- no alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) e
20 (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conse- guimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapacità lavora- tiva). In ordine al danno alla salute psichica, con le connesse ricadute sul piano morale e relazionale, l'attrice ha prodotto due relazioni: una a firma del Dott. del 12/06/2009 in cui, a seguito di una visita eseguita in Per_1 pari data, si diagnostica un disturbo post-traumatico da stress e disturbo de- pressivo ansioso reattivo, ed una a firma del Dott. della ASL Te- Persona_2 ramo del 21/10/2015 in cui, sempre a seguito di visita eseguita in pari data, si diagnostica un disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso ed an- sia, cronico di grado moderato, che viene stimato nel 30% di invalidità per- manente.
Premessa l'insufficienza di tale documentazione ad attestare l'effettiva sussi- stenza delle patologie psichiche in questione (le diagnosi vengono espresse esclusivamente sulla base di due singole visite;
non vi è ulteriore certificazio- ne, test, attestazioni di terapie farmacologiche o psicoterapiche pur indicate come necessarie nella prima relazione, la cui mancata esecuzione rende pe- raltro inverosimile che l'attrice possa effettivamente aver patito disturbi psi- chici gravi ed invalidanti, posto che, se così fosse stato, avrebbe ragionevol- mente cercato di porvi un argine ricorrendo alle cure disponibili), esse non potrebbero comunque integrare un danno risarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.).
E' pacifico che la parte attrice non si trovasse a L'Aquila al momento in cui avvenne il crollo dell'edificio, avendo da giorni fatto rientro a casa propria in altro Comune.
Il crollo in sé, pertanto, non ha in alcun modo attinto la sua persona o costi- tuito una minaccia alla sua incolumità; l'attrice non ha pertanto personal- mente e direttamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasta del tutto estranea. In sostanza,
21 l'attrice non si è visto crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche, anche qualora non si accompagni a lesioni fi- siche), ha semplicemente avuto notizia di quanto accaduto, al pari di chiun- que altro (in Italia o nel mondo). L'origine delle allegate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumati- ca che l'attrice pacificamente non ha mai vissuto. Peraltro, anche a voler ipo- tizzare che l'attrice sia rimasta moralmente sconvolta dalla notizia del crollo, sviluppando a seguito di ciò dei disturbi psichici, essi costituirebbero comun- que danni non risarcibili ai sensi degli artt.1223, 2056 c.c.. >>.
8.2. Si contesta, al giudice di prime cure, di aver disatteso la richiesta di CTU ritenendo l'inidoneità della documentazione sanitaria prodotta ad attestare l'effettiva sussistenza delle patologie psichiche. Inoltre, l'appellante lamenta che il Tribunale ha escluso il nesso causale tra la patologia diagnosticata (rela- tiva a disturbi di ansia e disagio psichico) e l'evento, atteso che parte attrice non era presente al momento in cui avveniva il crollo dell'edificio. Quanto al primo profilo, l'appellante assume che il giudizio, richiedendo specifiche competenze scientifiche, doveva fondarsi essenzialmente su una C.T.U., poi- ché, come risultava dalla documentazione medico-sanitaria in atti, ella aveva subito una malattia di natura psichica, nello specifico il “disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico”, ricollegabile, in ter- mini di causalità, al crollo della Casa dello Studente dove dimorava, diagnosi che risultava inconfutabilmente da certificati medici specialistici;
a nulla, quindi, poteva valere l'affermazione del Tribunale secondo cui ella non era presente all'interno della struttura al momento del crollo, in quanto il disturbo dell'adattamento si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico estre- mo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri. Né poteva essere considera-
22 ta una semplice “spettatrice televisiva” dell'evento crollo, siccome dimorava presso la Casa delle Studente e tutte le sue esperienze di vita erano state vissu- te all'interno della Casa dello Studente;
anche il suo futuro era compreso all'interno di quell'edificio ed aveva lasciato la stanza, con tutti i suoi beni personali, alcuni giorni prima in quanto terrorizzata dalle continue scosse si- smiche che si susseguivano così scampando dal pericolo di morte come con- seguenza del crollo. ll tutto al fine di far accertare che le lesioni patite fossero in nesso causale con il crollo della casa dello studente, come, inequivocabil- mente, desumibile dalle conclusioni rassegnate anche all'ultima udienza del
9.7.2025, ove è stato chiesto di accertare e dichiarare che il crollo dell'edificio
Casa dello Studente, sito in L'Aquila alla via XX Settembre, verificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito della scossa tellurica, è imputabile per col- pa e responsabilità ai convenuti ( , CP_2 CP_4 Controparte_12
, e ), dei quali si è chie- Controparte_10 Controparte_9 Controparte_11 sta la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali la- mentati.
8.3. In disparte quanto si dirà in seguito riguardo ai danni patrimoniali (quarto motivo di appello), valga quanto appresso sui danni di natura psichica subiti dall'appellante.
8.4. Ed invero, questa Corte, per mere ragioni di completezza istruttoria, con ordinanza del 25.1.2024, ha rimesso in trattazione la causa e disposto proce- dersi a CTU sui seguenti quesiti:
<< Predisponendo un'unica relazione all'esito di valutazione collegiale, i consulenti tecnici d'ufficio, previo esame degli atti e documenti di causa, visi- tata l'appellante e compiuti, altresì, tutti gli accertamenti Parte_1 anche strumentali ritenuti necessari ovvero opportuni, i CCTTUU, tenuto conto che la perizianda assume di avere subito un danno psichico in termini di <<disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico>>, di- cano:
23 A) se, sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, risulti la preesistenza di uno stato psicopatologico della Pt_1
B) se, sempre sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, possa affermarsi l'insorgenza dello stato psicopatologico lamentato dall'appellante successivamente al noto sisma che ha colpito la città dell'Aquila il 6 aprile 2009 e, previa diagnosi e indicazione della possibile eziologia, se tale stato psicopatologico sia conseguenza diretta del crollo del- la “Casa dello studente” avvenuto in occasione del sisma (e non piuttosto dell'evento sisma in sé considerato e delle sue disastrose conseguenze per la comunità) e, quindi, causalmente riconducibile al medesimo crollo, anche considerando che l'appellante già alla data del 30 marzo 2009 era tornata nella propria abitazione in Avezzano e quindi non visse l'esperienza trauma- tica del sisma, non dovendo ovviamente considerarsi gli eventi negativi a lei occorsi, quale la perdita degli amici;
C) se e quali postumi permanenti invalidanti di natura psichica siano dunque conseguiti all'evento oggetto del giudizio, precisando se essi abbiano even- tualmente aggravato, e che in misura, lo stato di salute preesistente a tale evento o se siano con esso concorrenti;
D) in caso affermativo, specifichino in che grado percentuale detti postumi invalidanti abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psi- co-fisica della perizianda (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determi- nazione del valore percentuale e, altresì, evidenziando se sussistono partico- lari incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle con- dizioni soggettive del soggetto e/o specifiche incidenze di sofferenza soggetti- va>>.
8.4.1. Il Collegio ha nominato consulenti tecnici d'ufficio il Prof. Persona_5
(medico legale) e la Dott.ssa (psichiatra), i quali, il
[...] Persona_6
27.1.2025, hanno rimesso la loro relazione.
24 Con riferimento allo status psichico attuale, i CCTTUU hanno dato atto che(cfr p. 12 ibidem): “..la PE non ha mai intrapreso un percorso di psicoterapia e non assume una terapia psicofarmacologica. Presente e ade- guata la progettualità futura. Rispetto alla personalità premorbosa si descri- ve come una persona spensierata, “libera” con buone capacità di adattamen- to e di resilienza prima del sisma. Non ha mai presentato problematiche psi- chiche/psichiatriche, ha avuto sempre una vita relazionale, sia familiare che amicale, soddisfacente. Buono il rendimento scolastico dalle scuole elementa- ri fino agli studi universitari. Dopo il sisma sente di avere dei limiti e dei vin- coli interni: riferisce di sentire disagio nei luoghi chiusi, in luoghi affollati ha bisogno di occupare lo spazio più esterno, controlla le vie di fuga sia in am- bienti esterni che a casa. Riporta questi vissuti con una lieve quota di ansia libera. Allo stato attuale la presenta un buon funzionamento globale Pt_1 scevro da problematiche psico-sociali ed ambientali, problemi lavorativi, problemi relazionali ed affettivi.
8.4.2. Proseguono i CCTTUU nelle considerazioni cliniche e medico legali
(pp 15-20):“Preso atto di quanto emerge dalla complessiva disamina della documentazione sanitaria allegata, nonché di quanto espresso nel corso delle operazioni peritali espletate e della visita medico-legale e psichiatrica esegui- ta, alla luce dei quesiti posti all'atto del conferimento dell'incarico peritale, si può argomentare quanto segue.
Riassumendo il caso in esame, nel 2009 la Sig.ra all'età di 22 anni, Pt_1 era studente presso l' , iscritta al corso di Controparte_13 laurea in Scienze della Formazione Primaria ed assegnataria di posto letto nella Casa dello Studente fornita dall'università. Nega un'anamnesi familiare e personale positiva per disturbi psichiatrici, né la documentazione allegata depone in tal senso. Riferisce, in quel periodo, una vita universitaria e di re- lazione nella norma. Nei giorni precedenti rispetto alla data del sisma in ar- gomento la Sig.ra rientrava presso l'abitazione della propria fami- Pt_1
25 glia ad Avezzano (AQ), in quanto nei giorni precedenti vi erano state alcune scosse di moderata entità che, avendole causato forte spavento, l'avevano in- dotta al rientro nella dimora familiare per tranquillizzarsi. Il 06.04.2009, la città dell'Aquila veniva colpita da un terremoto di magnitudo 5,9 sulla scala
Richter. In particolare, il crollo della Casa dello Studente causava il decesso di almeno 7 studenti residenti al suo interno, di cui 3 conoscenti della Ricor- rente. Si precisa, come è evidente dalla narrazione temporale appena descrit- ta, che al momento del terremoto la non era presente all'interno Parte_7 della Casa dello Studente, né era nella città in questione. Ha comunque av- vertito le scosse del sisma in quanto si trovava in una territorio adiacente, a meno di 50 km di distanza dall'epicentro. La Sig.ra riconduce Pt_1
l'inizio delle difficoltà nel condurre una vita regolare al periodo successivo al
6 aprile 2009. È in questo periodo che viene prodotta la prima documentazio- ne di pertinenza psichiatrica presente agli atti: un referto del CSM di Avezza- no, risalente al 12.06.2009, in cui non veniva posta una reale diagnosi di na- tura psichiatrica, bensì veniva evidenziato esclusivamente lo status psicopato- logico (riportato in maniera estremamente sintetica, basato sul riferito anam- nestico ed in assenza di un esame psichico) che affliggeva al tempo la Pt_8
, apparendo manchevole di prescrizioni terapeutiche ed emessa a distan-
[...] za di circa 60 giorni dal supposto fattore stressante. A distanza di poche set- timane, in data 30.06.2009, veniva prodotto dallo stesso specialista, nonché dallo stesso centro, un'ulteriore certificazione riportante diagnosi di “Sin- drome ansioso-depressiva di grado medio e di tipo reattivo”, evidenziando la necessità per la PE di “riposo, supporto psicologico, trattamento psico- farmacologico”. Motivo per cui la iniziava ad assumere AX (un Pt_1 farmaco ansiolitico), che sospendeva da lì a poco per scarsa sopportazione degli effetti sedativi del farmaco, ma non intraprendeva alcun percorso psico- terapeutico né altra terapia. La Ricorrente concludeva gli studi universitari l'anno successivo e iniziava l'attività lavorativa come insegnante di sostegno
26 nel 2011. Allo stato attuale, risiede a Celano dove vive con il compagno e il figlio, lavora regolarmente come insegnante e prosegue la propria vita socia- le senza impatti di rilievo dati dal sisma in argomento, dal momento che non necessita dell'assunzione di alcuna terapia farmacologica né di supporto psi- coterapeutico.
Alla luce degli eventi richiamati e per mezzo dell'atto di citazione del
15.05.2017, la Sig.ra conveniva in giudizio la , in Pt_1 Controparte_2 quanto proprietaria dell'edificio, e l' Controparte_32 sitari di per non aver proceduto alle necessarie verifiche Controparte_4 dell'edificio idoneo all'uso di residenza per studenti fuori sede, cagionando a carico della Ricorrente un danno patrimoniale e non patrimoniale. In quest'ultima categoria rientra la richiesta di danno biologico di natura psi- chica, che il CT di parte attrice, dott. diagnostica Persona_7 come “Disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico, gra- ve;
Problemi psico-sociali e ambientali;
Problemi lavorativi;
Problemi rela- zionali e Problemi legati all'ambiente sociale”, riconoscendo dei postumi in- validanti permanenti valutati nella misura tra il 30% e il 35%. …Riassunto
l'iter che ha condotto alla presente CTU, per una migliore comprensione del caso, occorre analizzare in maggior dettaglio le diagnosi attribuite alla
Sig.ra con il certificato medico del CSM di Avezzano del 2009 (Sin- Pt_1 drome ansioso-depressiva di grado medio e di tipo reattivo), e le diagnosi at- tribuite dopo circa sei anni dal dott. nel 2015 (disturbo Persona_2 dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico, grave), basandosi sui criteri diagnostici internazionalmente definiti dal manuale DSM-5-TR (Dia- gnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition, text revision)
Secondo la valutazione del CSM di Avezzano risalente al 2009, la Ricorrente veniva giudicata affetta da un sindrome ansioso-depressiva di grado medio e di tipo reattivo. La definizione di sindrome ansioso-depressiva reattiva non è presente sul manuale DSM aggiornato, e corrisponde a una forma del distur-
27 bo dell'adattamento, peraltro diagnosi posta in seguito dal Dott.
[...]
Per_2
… In generale, per porre una diagnosi di disturbo dell'adattamento è neces- sario che siano presenti sintomi emotivi o comportamentali in risposta a un evento stressante identificabile. Quando l'evento stressante è acuto, in gene- re, l'insorgenza del disturbo è immediata e la durata è relativamente breve
(non più di qualche mese); se invece l'evento stressante o le sue conseguenze persistono, anche il disturbo dell'adattamento può continuare ad essere pre- sente e diventare la forma persistente. Le conseguenze funzionali di tale di- sturbo si manifestano spesso con ridotte prestazioni lavorative o scolastiche e cambiamenti temporanei nelle relazioni sociali. Per una corretta diagnosi del disturbo dell'adattamento, occorre eseguire una diagnosi differenziale so- prattutto con il disturbo depressivo maggiore, da cui si distingue per la diver- sa sintomatologia, e il disturbo da stress post-traumatico e/o disturbo da stress acuto, da cui si distingue per la diversa gravità dell'evento stressante, per la diversa natura temporale e per il diverso corredo sintomatologico. Nel caso in esame, il disturbo in parola viene individuato a distanza di circa 60 giorni dal supposto fattore stressante, correlata con una generica indicazione terapeutica ed in assenza di qualsiasi indicazione prognostica;
ciò appare contrario alla stessa definizione medico-legale di malattia (alterazione peg- giorativa dello stato di salute con disturbo funzionale di una parte o dell'intero organismo, caratterizzata da evolutività e dalla necessità di un trattamento terapeutico per quanto modesto). Allo stato attuale, peraltro, tale disturbo non è diagnosticabile secondo i consolidati canoni della nosografia psichiatrica, non essendo in particolare clinicamente significativo, poiché è evidente che la Ricorrente presenti, ad oggi, un funzionamento del tutto sod- disfacente dal punto di vista personale, sociale e lavorativo. Il dott. Per_8
CT di parte attrice, con perizia risalente al 2016 (quindi a distanza di
[...] circa 6 anni dal crollo dell'edificio e dalla precedente certificazione della
28 Part
) poneva invece diagnosi di disturbo dell'adattamento con umore depres- so ed ansia, cronico, grave, i cui criteri secondo DSM-5-TR possono essere evinti da quanto descritto sopra ma – come ribadito più volte – non sono sod- disfatti nel caso in esame.
Nella definizione del disturbo dell'adattamento cronico lo specificatore per- sistente si applica quando la durata del disturbo è superiore a 6 mesi in ri- sposta ad un evento stressante cronico e ad un evento stressante che ha con- seguenze durature. Nel nostro caso l'evento stressante è stato unico e punti- forme (sisma 2009) e, perdipiù, la Ricorrente non ha vissuto in prima persona l'evento traumatico ma solo in via indiretta. Da sottolineare che nel 2010 si è laureata, in corso, e ha portato avanti la relazione affettiva, iniziando una convivenza (attualmente felicemente in corso) e avendo un figlio. Quindi ha sicuramente avuto un funzionamento normale nell'anno successivo all'evento traumatico ed appare del tutto dubbio che abbia, poi, presentato delle riper- cussioni psicopatologiche come certificate a distanza di ulteriori cinque anni nel 2015. Tutti i disturbi di cui si è parlato necessitano di un trattamento te- rapeutico, farmacologico o non, specie quando la sintomatologia associata sia florida e soprattutto persistente. Seppur vi siano vaghe indicazioni tera- peutiche, risalenti al 2009, appare evidente come la per sua stessa Pt_1 ammissione in corso di operazioni peritali, abbia sì assunto una benzodiaze- pina per un arco temporale ristretto, ma che l'abbia sospesa per la comparsa degli effetti collaterali, peraltro blandi, del farmaco. Gli effetti collaterali più comuni dell'alprazolam, principio attivo dello AX, sono: sonnolenza, ver- tigini, difficoltà di concentrazione, aumento dell'appetito o perdita di peso.
Certamente l'effetto indesiderato lamentato (sonnolenza) potrebbe indurre ad una sua sospensione, ma tale pratica dovrebbe essere correlata ad una nuova prescrizione con farmaci differenti, volti a tamponare la sintomatologia inva- lidante in argomento. Pertanto, appare razionale pensare che la Ricorrente abbia preferito non usufruire del supporto farmacologico proprio perché la
29 presunta sintomatologia era certamente meno invalidante rispetto agli effetti collaterali determinati dal farmaco stesso, non essendosi adoperata alla ri- chiesta di un'ulteriore prescrizione terapeutica più adatta alla sua persona.
Peraltro, la sintomatologia allora rilevata non è diagnosticabile allo stato at- tuale.
Risulta evidente che per tempistica di produzione, per contenuti e per rilievi diagnostici le due predette certificazioni appaiono fra loro non conciliabili e non correlabili causalmente al crollo dell'edificio causato dal terremoto aquilano;
appare, invece, più verosimile che la PE sia stata affetta da un generico disturbo ansioso-depressivo di grado lieve, acuto e reattivo al si- sma in sé per sé, piuttosto che al crollo della Casa dello Studente – diagnosi posta, peraltro, sulla base della documentazione allegata, non potendosi va- lutare in altro modo a distanza di oltre 15 anni, pur non rientrando all'interno dei canoni diagnostici attuali del DSM-5-TR. Inoltre, appare utile rimarcare nuovamente l'incompatibilità tra la diagnosi formulata nel 2015 e lo status attuale della Ricorrente. Infatti, non risultano soddisfatti i criteri per la diagnosi né di disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso e an- sia, né di altri disturbi di natura psichica poiché, pur essendo presenti note d'ansia, tale quadro, in accordo con le indagini personalmente svolte, non appare causalmente correlato all'evento crollo della Casa dello Studente ma a quello tellurico e comunque non risulta sufficientemente supportato da test o attestazioni di terapie farmacologiche o psicoterapie, la cui blanda esecu- zione rende inverosimile che la possa aver sviluppato disturbi signi- Pt_1 ficativi e persistenti;
inoltre, appare lampante l'assenza di un disagio nel fun- zionamento familiare, sociale e lavorativo, che appaiono, al contrario, ben conservati sia attualmente sia nel periodo temporale intercorso fra le certifi- cazioni psichiatriche rilasciate e messe agli atti.
….Nel caso specifico, il life event idoneo a causare un danno psico-lesivo è rappresentato dal terremoto che ha colpito la città nel 2009; nelle CP_13
30 relazioni degli specialisti che hanno valutato la Ricorrente nel corso degli anni, si fa più volte riferimento alle multiple scosse di minore entità che ave- vano colpito la città e la regione nei mesi precedenti, che lei percepiva con un certo grado di preoccupazione, tanto da condurla all'allontanamento dalla città per poter rientrare in un ambiente ritenuto più sicuro, come la casa del- la propria famiglia, in un comune comunque facente parte della provincia più colpita dal sisma in questione. Va ricordato, tuttavia, che un terremoto è un fenomeno naturale, la cui attività dannosa può essere limitata dall'essere umano solo in minima parte, agendo sulle strutture e le costruzioni di origine, appunto, umana. Le parti convenute nel caso in argomento, infatti, sono state coinvolte nella costruzione e nella gestione e il controllo della Casa dello
Studente, in alcuni casi già sottoposte a procedimento penale ed in esso con- dannate.
Pertanto, occorre valutare l'idoneità psico-lesiva del crollo della Casa dello
Studente nel cagionare il danno psichico a carico della e non Pt_1
l'idoneità del terremoto che ha colpito la città, un evento su larga scala che certamente presenta i caratteri necessari per il riconoscimento di patologie psichiatriche ben più gravi, per cui, fra tutte, il disturbo da stress post- traumatico rappresenta l'esempio cardine.
A tal proposito, è rilevante sottolineare ancora una volta che la PE non era presente all'Aquila al momento del terremoto, avvertendo comunque il sisma (seppur in modo più contenuto) e non avendo, pertanto, nemmeno assi- stito al crollo della Casa dello Studente. Ed invero, la narrazione dell'evento da parte della Ricorrente è incentrata più sulle tematiche correlate al terre- moto che al cedimento della propria residenza universitaria, seppur malau- guratamente, a causa di tale evento, abbia dovuto dire addio ad alcuni suoi conoscenti. Ne deriva un'inidoneità qualiquantitativa e modale del crollo dell'edificio nel causare o anche concausare un evento di danno psichico, in un soggetto che non ha vissuto direttamente l'evento (anche ammessa [ma,
31 come detto, non concessa] la congruità delle allegate certificazioni psichia- triche). Pertanto sulla scorta dell'osservazione diretta e dal colloquio clinico effettuati, così come puntualmente descritto nei paragrafi precedenti, nonché sulla base del criterio dell'idoneità psico-lesiva e del criterio di esclusione di altre cause, non è possibile individuare né una sintomatologia tale da poter porre una diagnosi di un disturbo psichiatrico maggiore né tantomeno un nesso causale tra l'antecedente (il crollo della Casa dello Studente) e lo sta- tus attualmente riscontrabile a carico della Sig.ra Pt_1
8.4.3. Hanno quindi così risposto ai quesiti evidenziando, quanto al quesito
A): “No, l'assenza di documentazione medica antecedente l'evento di aprile
2009 ed i rilievi anamnestici non consentono di individuare alcuna patologia psichiatrica o stato psicopatologico alterato a carico della Ricorrente. B)
“Quanto alla diagnosi, formulata sulla base dello stato psicopatologico della
Sig.ra si trattava verosimilmente di una generica sindrome ansioso- Pt_1 depressiva di grado lieve, in quanto non necessitante di supporto farmacolo- gico e psicoterapeutico, reattiva, quindi correla causalmente al generale evento sisma, vissuto direttamente dalla , e non al crollo della Casa Parte_7 dello Studente, vissuto solo in maniera del tutto indiretta. Inoltre, appare utile sottolineare come è possibile porre tale diagnosi solo in astratto, mancando ogni tipo di esame e test psicodiagnostici del caso. In ogni caso, l'insorgenza di tale patologia non è conseguenza né diretta né indiretta del crollo della
Casa dello Studente avvenuto in occasione del sisma, anche considerando che la Ricorrente al momento dell'evento si trovava nella città dove abitava la famiglia (Avezzano).” C) “Dalla nostra osservazione non è stata rilevata al- cuna alterazione psicopatologica attualmente riferibile alla Sig.ra Pt_1 motivo per cui non si può riconoscere alcun postumo permanente invalidante di tal natura.” 8.4.4. Si tratta di conclusioni chiare, esaustive, e coerenti con la posizione soggettiva dell'appellante, che non è in alcun modo stato coinvol- ta nell'evento sisma e men che meno nell'evento crollo della Casa CP_33
32 dente e che non presenta alcuna alterazione psicopatologica, apparendo signi- ficativo che siffatte chiare e argomentate conclusioni – che danno anche atto della incongruenza della scarna certificazione allegata spiegandone il motivo - non siano state contrastate dai CCTTPP, avendo i CCTTUU dato atto che non sono pervenute osservazioni di sorta da alcuno di essi.
Quanto esposto, dunque, comporta l'evidente infondatezza del motivo di gra- vame.
9. QUARTO MOTIVO D'APPELLO: in ordine al danno patrimoniale.
Il Tribunale ha respinto la domanda anche sotto questo profilo col reputare che: “Quanto ai danni alle cose perdute nel crollo, la parte attrice non ha fornito alcuna prova o elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore dei beni perduti (ad esempio reperendo anche on line prezzi medi di beni almeno similari per marca o modello a quelli che si affermano perduti, dei libri di testo, computer, ecc.,) sicché ogni liquidazione al riguardo risulte- rebbe, più che equitativa, sostanzialmente casuale e arbitraria”.
Con il gravame si assume che l'attrice avesse dimora abituale in L'Aquila, presso la Casa dello Studente, lontana dalla residenza familiare ed aveva por- tato con sé tutti i suoi beni sicché sotto le macerie ella perdeva tutti i suoi beni personali: dai documenti, al libretto universitario, libri per lo studio, compu- ter, vestiti, scarpe, borse e tutti gli altri oggetti di uso quotidiano. Alla doman- da risarcitoria ha allegato un elenco di cose distrutte e/o non recuperate con un presunto valore complessivo indicato in € 1.400,00. L'elenco comprende: - libri universitari;
- abiti (piumino, pantaloni, maglie, scarpe); - computer por- tatile “Asus”; - occhiali da riposo “Pierre Cardin”; - occhiali da sole “Ray-
Ban”. In via istruttoria, l'attrice chiedeva e continua a chiedere l'ammissione di prova testimoniale intesa ad acclarare la perdita dei beni sopra elencati sul- la seguente circostanza (n. 4) “E' vero che sotto le macerie Parte_1 ha perso otto amici e tutti i suoi beni personali come da lista che viene mostra- ta” (il capitolo è dedotto nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc).
33 10.2. Orbene, questa Corte, pur rilevando che i danni di cui si chiede il ristoro sarebbero in effetti in nesso di causalità diretta ed immediata con il crollo dell'edificio e, quindi, ove sussistenti, di essi dovrebbero essere chiamati a ri- spondere i convenuti in epigrafe, non può che confermare la decisione di ri- getto.
A riguardo, si osserva come risulti del tutto inverosimile che la fuggi- Pt_1 ta per la paura di un possibile crollo dell'edificio dove dimorava e per un pe- riodo non certo breve e non prefigurabile (lo sciame sismico si protraeva da molto tempo e la sua cessazione non era prevedibile come imminente), potes- se avere lasciato nella propria camera della Casa dello Studente beni di uso quotidiano, sia per lo studio che per lo svago, e di non modesto valore, tanto più che si trattava di beni non ingombranti da traslocare a breve distanza (cir- ca 45 km per circa 45 minuti di viaggio). Inoltre, la non ha mai dedot- Pt_1 to che avere lasciato L'Aquila per tornare ad Avezzano di tutta fretta, ma do- po giorni nei quali era stato indecisa su cosa fare e, quindi, aveva tutto il tem- po di raccogliere i pochi effetti personali facilmente trasportabili. In ogni ca- so, come ritenuto dal giudice di prime cure, la prova testimoniale, per la sua formulazione, era inidonea a dimostrare con precisione quali fossero i beni as- seritamente presenti nella stanza (ad es. quanti e quali libri universitari) né tanto meno le loro precise caratteristiche in modo da poter acquisire un mini- mo di elementi per la stima del loro valore.
Per di più nessuno dei testimoni indicati ( via A. Moro n.10, Tes_1
Avezzano; ▪ , via dei Marsi n.20 Avezzano;
▪ via Testimone_2 Tes_3
A. Moro n.10, Avezzano;
▪ , via dei Laghi 6, Avezzano;
▪ Testimone_4
, via Lago di Scanno 9 Avezzano, ▪ via San Testimone_5 Testimone_6
Pancrazio 22 - Castelnuovo di Avezzano) si trovava verosimilmente in
L'Aquila né al momento del terremoto, né prima e, quindi, non si vede cosa potrebbero sapere di preciso.
34 11. In conclusione, l'appello va respinto e tale esito comporta l'applicazione
(come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR
115/2002.
12. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'appellante nei confronti delle parti costituite, verso le quali ha insistito con la pretesa risarcitoria, cioè e , nonché, quale sua Controparte_2 CP_4 garante, Esse vengono liquidate, in favore di ciascu- Controparte_5 na di esse, in base al compenso medio previsto per le cause di valore indeter- minato basso ricadente nel quarto scaglione. Ne deriva un totale di euro
9.991,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, da corrispondere a ciascuna delle suddette parti appellate, richiamata la decisione di compensa- zione quanto alla . Controparte_6
13. Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definiti- vo carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante, a rifondere alle parti appellate Parte_1
, e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 le spese del presente grado del giudizio liquidate, per ognuna di esse, in €
9.991,00, oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva come per legge;
3) compensa le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellata CP_26
;
[...]
4) pone a definitivo carico dell'appellante le spese di CTU come liquidate in corso di causa;
5) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appel- lo se dovuto.
35 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.12.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IL RI FA
RA S. MO
36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. RA S. MO Presidente dott.ssa IL RI FA Consigliere relatore dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 907/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 9.7.2025 e vertente
TRA
ai fini del presente giudizio elettivamente domicilia- Parte_1 ta in Arsita (Te) al Viale San RA, n.12, presso la sede legale dello
[...]
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Wania Della Vigna del Foro di Teramo, giusta procura ad litem ri- lasciata ex art.83 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente p.t. della Controparte_2 Controparte_3
[.
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di riposta, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con uffici siti in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci n. 6, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC;
Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Fabio Pasquali e dall'avv. Sandro Pasquali ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Lega- le dell'avv. Fabio Pasquali, sito in L'Aquila, Via Cardinale Mazzarino n. 71;
in persona del suo legale rappre- Controparte_5 sentante in carica, rappr., dif. ed elett.te dom.ta presso lo Studio legale dell'Avv. AR Antonio Rossi in L'Aquila, Via Verdi n° 29, giusta procura spillata in calce alla comparsa di costituzione e risposta di prime cure;
(già Controparte_6 Controparte_7
(“ ”), in persona del legale rappresen-
[...] CP_8 Controparte_6 tante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Amelia n. 70, 00181 Roma, rappresentata e difesa giusta procura del 9 febbraio 2018 allegata alla compar- sa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale de L'Aquila (All. A), dagli
Avvocati Professor Eugenio Barcellona del Foro di Torino, dagli Avvocati
AR NI ed SS NI del Foro di Ancona e dall'Avvocato
LU AN del Foro de L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Via Vado di Sole, 12, 67100, L'Aquila;
APPELLATI
, Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13
,
[...] Controparte_14
, Controparte_15 Controparte_5
[...] Controparte_16
PPELLATI CONTUMACI
[...]
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 98/2022 pubblicata il 3/03/2022 nel procedimento civile n. 1833/2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
2 <<piaccia alla ecc.ma corte di appello, ogni contraria domanda, istanza,
eccezione e deduzione reietta, così provvedere: IN VIA ISTRUTTORIA: a) In riferimento alle lesioni subite ed al nesso causale: DISPORSI CTU MEDICO-
LEGALE per consulenze medico-legali sulla persona dell'attrice per accerta- re le lesioni patite in nesso causale con crollo della casa dello studente, in particolare il danno biologico psico-fisico e/o morale e da pregiudizi esisten- ziali. b) In riferimento alle successive condizioni di vita dell'attrice e perdita degli oggetti personali: ammettersi la prova testimoniale articolata nella me- moria ex art.183 VI comma c.p.c. 2° termine depositate nel fascicolo riunito recante il N.1827/2017 R.G. in particolare i seguenti capitoli: 1) E' vero che
, studentessa presso l'Università degli studi di L'Aquila, be- Parte_1 neficiava del diritto di abitare presso la Casa dello Studente, con assegnazio- ne della camera 115. 2) E' vero che aveva lamentato e de- Parte_1 nunciato ai responsabili dell' i problemi di staticità dell'edificio in CP_4 quanto, pur non essendo persona esperta, aveva notato all'interno della pro- pria camera la presenza di crepe sui muri e si rendeva conto che, dopo ogni movimento tellurico, pur di lieve intensità, l'edificio non mostrava garanzia di sicurezza e stabilità. 3) E' vero che la notte del 6 aprile 2009 scampava al crollo dell'edificio in quanto era ritornata a casa ad Avezzano in data
30/03/2009, perché spaventatissima in seguito alle varie scosse precedenti quella della notte del 6 aprile e dalla instabilità dell'edificio. 4) E' vero che sotto le macerie, ha perso otto amici e tutti i suoi beni per- Parte_1 sonali come da allegata che viene mostrata. 5) E' vero che da quella notte, ha subito un trauma e non è riuscita più a condurre una vita regolare. 6) E' vero che da allora la sua prestazione universitaria è peggiorata notevolmente: ha impiegato molti anni a laurearsi. 7) E' vero che l'attrice ha problemi nella memoria a lungo termine e nella capacità di attenzione e concentrazione. 8)
E' vero che l'attrice per mancanza di attenzione e concentrazione, ha soste- nuto meno esami con tempi più lunghi di apprendimento (rispetto al passato).
3 9) E' vero che l'attrice ha ripreso gli studi solo anche per non continuare a gravare economicamente sulla famiglia. 10) E' vero che le abitudini di vita dell'attrice si sono modificate in quanto dopo l'evento, non ha più intrattenu- to rapporti con il contesto sociale di appartenenza, conducendo una vita di isolamento, evitando di partecipare a tutte le attività di routine quotidiana.
11) E' vero che in famiglia ha difficoltà a comunicare il suo stato d'animo, tende ad isolarsi non conversa più come prima del 6 aprile 2009, perché con- sidera che gli altri non sono in grado di comprendere il suo disagio. 12) E' vero che ha interrotto molti rapporti amicali e presenta sbalzi di umore. 13)
E' vero che rifiuta spesso proposte degli amici di partecipare a feste o sem- plici uscite settimanali, non riesce a progettare, organizzare e decide sempre all'ultimo momento, avvertendo la precarietà di ogni giorno. 14) E' vero che frequenta raramente luoghi dove prima era solita andare quali il cinema, la chiesa e i locali chiusi. 15) E' vero che durante la frequenza a corsi universi- tari anche in biblioteca è costretto ad uscire spesso dall'aula. 16) E' vero che ha timore a soggiornare per molto tempo in spazi chiusi, con senso di clau- strofobia, tanto sente il bisogno di uscire frequentemente in luoghi aperti.
TESTI: ▪ , via A. Moro n.10, Avezzano;
▪ , via dei Tes_1 Testimone_2
Marsi n.20 Avezzano;
▪ via A. Moro n.10, Avezzano;
▪ Tes_3 Tes_4
, via dei Laghi 6, Avezzano;
▪ , via Lago di Scanno 9
[...] Testimone_5
Avezzano, ▪ via San Pancrazio 22 - Castelnuovo di Avezzano. Testimone_6
NEL MERITO: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, per le causali di cui in narrativa, accogliere le seguenti richieste e conclusioni 1. Accertare e dichiarare che il crollo dell'edificio Ca- sa dello Studente, sito in L'Aquila alla via XX Settembre, verificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito della scossa tellurica, è imputabile per colpa e responsabilità ai convenuti, come segue: - alla , in Controparte_2 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., sotto ogni e qualsiasi profilo di responsabilità extracontrattuale delineato in narrativa del presente
4 atto: ai sensi degli artt. 2043 c.c. ovvero 2051 c.c. ovvero 2049 c.c. ovvero
2053 c.c.; - all' Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t, per colpa e responsabilità
[...] sia di natura contrattuale che extracontrattuale -ovvero concorso di respon- sabilità - in riferimento agli artt. 1218, 1575 1576 e 1578 c.c. per quanto concerne la responsabilità contrattuale;
in riferimento all'art.2043 c.c. ovve- ro 2051 c.c. ovvero 2049 c.c. ovvero 2053 c.c. per quanto concerne la respon- sabilità extracontrattuale, come esposto in narrativa del presente atto;
- ai sigg. , , e Controparte_12 Controparte_10 Controparte_9 [...]
, la cui responsabilità civile “ex delicto” è determinata dal CP_17 combinato disposto degli artt. 185, comma 2, c.p., da un lato, ed artt. 2043 e
2059 c.c., dall'altro; conseguentemente 2. Condannare, in solido, la CP_2
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., l'
[...] [...]
in persona del legale Controparte_18 rappresentante p.t., , , Controparte_12 Controparte_10 CP_9
e , all'integrale risarcimento di tutti i danni, pa-
[...] Controparte_11 trimoniali e non, subiti dall'attrice nell'ammontare ritenuto di giustizia, oltre alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antista- tario.>>
Appellata Controparte_2
<<voglia l'ecc.ma corte d'appello, in accoglimento delle esposte tesi difen-
sive, ogni avversa eccezione disattesa, confermare la sentenza n. 98/2022 del
Tribunale di L'Aquila. In via di subordine, nel caso in cui si ritenesse di poter accogliere l'avversa domanda di acquisizione del materiale probatorio for- matosi nell'ambito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti per cui
è causa, alla ricerca delle responsabilità dell'occorso, accertare e dichiara- re: - che l'avverso diritto è irrimediabilmente prescritto;
- che il nesso eziolo- gico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma;
- che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le
5 obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabi- le unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto - che degli stessi si è chiesta la condanna in via prin- cipale, oltre che, subordinatamente, in via di regresso escludendo, per l'effetto, qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, porre esclusivamente a carico di Pace
, e Controparte_12 Controparte_9 Controparte_10 CP_19
[...
l'onere risarcitorio conseguente ai danni esposti da parte istante che dagli istanti. Accertato che la Regione Abruzzo era nuda proprietaria dell'immobile, e che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordi- CP_4 naria manutenzione dello stesso, escludere la responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine all'occorso. In via di ulteriore su- bordine, per il caso di reiezione dell'eccepita prescrizione ed esclusione di responsabilità dell'Amministrazione, voglia la Corte: accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della , in relazione Controparte_2 alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
limitare percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione, disponendone la condanna solidale con l' e gli CP_4 ingegneri , e Controparte_12 Controparte_9 Controparte_10
. Limitare, in ogni caso, la condanna che dovesse essere di- Controparte_11 sposta espungendo dalla quantificazione della stessa le somme riconosciute a titolo di provvisionale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di en- trambi i gradi di giudizio.>>
Appellata ADSU
<<voglia l'ecc.ma corte d'appello, in accoglimento delle esposte tesi difen-
6 quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, rigettare comunque la domanda dell'appellante nei riguardi dell'ADSU per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via ulteriormente subordinata, ridurre il quantum in ipotesi riconosciuto in considerazione della estraneità dell'appellante all'evento oc- corso, nella misura che codesta Corte riterrà di giustizia. Nella denegata ipo- tesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'appellante, con- dannare la a tenere indenne l' di tutte le Controparte_5 CP_4 somme in ipotesi dovute all'appellante. Con vittoria di spese e con ogni sal- vezza>>.
Appellata Controparte_5
<<piaccia alla ecc.ma corte di appello, ogni contraria domanda, istanza,
>
Appellata Controparte_6
<<voglia l'ecc.ma corte d'appello, in accoglimento delle esposte tesi difen-
>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
7 1. Con la sentenza impugnata, n. 98/2022 emessa nel proc. n. 1833/2017, pubblicata il 3.3.2022, il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
<< Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda dell'attrice e per l'effetto, la condanna alla rifu- Parte_1 sione delle spese di lite in favore di , Controparte_2 [...]
Controparte_20 Controparte_5
(quale assicuratore di quest'ultima), che liquida in euro 5.885 oltre accessori di legge per ciascuna delle predette parti;
respinge le domande proposte da nei confronti di Controparte_2 Controparte_6 [...]
e della Controparte_21 Controparte_22 [...]
CP_2 ; per l'effetto condanna in solido con la rinunciante Controparte_2
, alla rifusio- CP_4 CP_4 CP_4 Controparte_4 Controparte_20 ne delle spese di lite in favore di e Controparte_6 Controparte_16
, che liquida in euro 5.885 oltre accessori di legge per ciascuna delle pre-
[...] dette parti;
condanna alla rifusione delle spese di lite in fa- Controparte_2 vore di e Parte_3 [...]
, che liquida in Controparte_24 Controparte_5 euro 5.885 oltre accessori di legge per ciascuna delle predette parti.>>
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come puntual- mente sintetizzati dal Primo Giudice. <con atto di citazione notificato il 06.07.17, , studentessa parte_1 dell'università l'aquila assegnataria posto letto presso l'edificio sito in
L'Aquila, via XX Settembre e denominato “Casa dello Studente”, assente da
L'Aquila la notte del terremoto del 6.09.2009 per essere rientrata a casa pro- pria ad Avezzano già da alcuni giorni, conveniva in giudizio la CP_2
e l' , chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei
[...] CP_4 danni, patrimoniali (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura
8 incapacità lavorativa ) e non patrimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) quantificati in euro 260.000 o altra ritenuta di giustizia.
Esponeva di essersi costituita parte civile nel processo penale svoltosi con rito abbreviato avanti al G.U.P. del Tribunale di L'Aquila (R.G.N.R. 2314/09;
R.G. G.I.P. 243/10) a carico, tra gli altri, di , Controparte_12 [...]
, , imputati per i reati di Parte_4 Controparte_10 Controparte_11 cui agli artt.113, 434 commi 1 e 2 (in relazione all'art.449), 589, 590 commi n.3 e 5 c.p., per avere, in cooperazione colposa tra loro, cagionato il crollo dell'edificio sopra detto in occasione del noto sisma del 6.04.09 e così causa- to la morte e le lesioni di diversi soggetti, tra lui le lesioni psichiche consi- stenti in sindrome post-traumatica da stress dell'odierna attrice;
in tale sede, esclusi i responsabili civili , , , Controparte_2 CP_4 CP_25 [...]
in ragione dell'opzione per il rito abbreviato, i pre- Controparte_26 CP_15 detti imputati venivano condannanti per i reati loro ascritti nonché , in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dal la cui liquidazione CP_27 veniva rimessa al giudice civile (vd. sentenza n.38/13, confermata, per quanto qui interessa, in appello R.G. Dib. 2142/14, sent. n.963/15 Corte d'appello di
L'Aquila, e divenuta definitiva a seguito della sent. n. 6604/17 della Corte di
Cassazione, in atti).
In questa sede la parte attrice postula:
- la responsabilità extracontrattuale della ai sensi degli Controparte_2 artt.2043, 2051, 2049, 2053, c.c. in quanto proprietaria dell'edificio al mo- mento del crollo, custode dello stesso, quale responsabile dell'operato dei propri funzionari e dipendenti, nonché quale ente vigilante sull' ; - la CP_4 responsabilità dell' : contrattuale, in quanto locatrice dell'alloggio oc- CP_4 cupato nella “Casa dello Studente” e comunque da contatto sociale col me- desimo, extracontrattuale ai sensi degli artt.2043 e art.18, comma 3 D. Lgs.
n.81/08, 2051, 2049, 2053, c.c., posto che l'immobile risulta ad essa concesso
9 in uso gratuito con l' obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso (ai sensi dell'art.16, L.R. n.91/1994) nonché quale CP_1 responsabile ex art.2049, c.c. dell'operato degli ingegneri e CP_10
quali progettisti e, per quanto concerne il primo, anche direttore CP_9 dei lavori di ristrutturazione deliberati dall' nel 1998 e poi suddivisi in CP_4 due stralci, nonché dell'arch. , dipendente dell' e re- Controparte_11 CP_4 sponsabile della relativa area tecnica nonché quale presidente della commis- sione di collaudo.
Si costituivano tempestivamente entrambe le convenute, che eccepivano la prescrizione dei diritti azionati e contestavano le responsabilità ad esse a va- rio titolo rispettivamente ascritte, entrambe sottolineando l'assenza dell'attrice da L'Aquila al momento del crollo, circostanza escludente il nesso causale tra il crollo ed i danni lamentati, in particolare non patrimoniali, la sussistenza ed entità degli stessi, ciascuna chiedendo in via principale la reie- zione delle pretese attoree nei propri confronti e, in subordine, la riduzione del quantum, anche con detrazione di quanto a vario titolo eventualmente percepito a titolo di indennizzo e/o risarcimento e comunque limitando la propria condanna alla quota di danno a ciascuna ascrivibile ex art.2055 c.c., tenendo conto di quanto dovuto dagli altri convenuti e/o chiamati in causa;
entrambe chiamavano in causa la la Controparte_6 CP_2 chiamava altresì in causa , Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , l' e il Controparte_28 Controparte_11 Parte_3
chiedendo di essere da Controparte_29 CP_15 costoro tenuta indenne in caso di propria condanna o che, affermatane la corresponsabilità, si ripartisse percentualmente il risarcimento. L' CP_4 chiamava altresì in causa , Controparte_9 Controparte_10 [...]
nonché il proprio assicuratore per la r.c., Controparte_28 CP_5 domandando, in via subordinata e per la denegata ipotesi di accerta-
[...] mento di una propria responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, di es-
10 sere tenuta indenne dai terzi da essa chiamati nonché della ciascuno CP_2 per la propria parte e per il proprio titolo.
Costituitisi in giudizio, l' contestava la sussistenza della co- Controparte_5 pertura assicurativa invocata dall' e, nel merito, faceva proprie le de- CP_4 duzioni di quest'ultima riguardo alle pretese attoree;
chiedeva quindi la reie- zione della domanda di garanzia svolta dall' nei propri confronti. CP_4
Si costituiva l' (in breve, ), la qua- Parte_3 CP_25 le rilevava la propria carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza di qualsivoglia proprio titolo di responsabilità in ordine ai fatti di causa;
CP_30 stava comunque le pretese attoree, deduceva l'eccezionalità dell'evento si- smico, come tale interruttivo del nesso eziologico, nonché alla conformazio- ne/vulnerabilità della zona, che avrebbe reso più vulnerabili gli edifici, l' inu- tilizzabilità del materiale probatorio formatosi nel processo penale in assenza di contraddittorio coi responsabili civili, la carenza di prova in ordine alla sussistenza ed entità delle varie voci di danno lamentate;
chiamava in causa il proprio assicuratore per la r.c., per esserne tenuta inden- Controparte_5 ne in caso di propria condanna. Costituitasi in giudizio, quest'ultima, eccepi- va l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo preteso dalla chiaman- te Università, l'insussistenza della garanzia assicurativa per i fatti oggetto del giudizio;
contestava la responsabilità della propria assicurata per CP_25 gli stessi e, più in generale, deduceva l'interruzione del nesso eziologico, do- vendo considerarsi il sisma del 2009 evento imprevedibile ed inevitabile ed evidenziando come l'attrice fosse assente L'Aquila al momento del crollo;
chiedeva quindi dichiararsi l'intervenuta prescrizione e, in subordine,
l'inoperatività della garanzia in favore di;
il rigetto della domanda CP_25 principale e, in subordine, delle domande formulate nei suoi confronti da
[...]
in subordine, in caso di riconoscimento di responsabilità in capo ad Pt_5
, graduarne la responsabilità in concorso con gli altri convenuti e CP_25
11 terzi chiamati, riducendo proporzionalmente l'obbligazione di CP_5
e contenendola comunque nei limiti del massimale contrattuale.
[...]
Si costituiva altresì la che contestava la sussi- Controparte_6 stenza di qualsivoglia proprio titolo, contrattuale o extracontrattuale, di re- sponsabilità, anche in ragione della riconducibilità del crollo ai soli interven- ti sull'edificio eseguiti su iniziativa dell' ; eccepiva la prescrizione dei CP_4 diritti vantati dalla parte attrice e la sussistenza di un nesso causale tra i danni lamentati e il crollo, la sussistenza ed entità degli stessi;
chiamava in causa il proprio assicuratore per la r.c., chiedendo la Controparte_16 reiezione delle pretese svolte nei propri confronti nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche propria responsabili- tà, di essere tenuta indenne dalla predetta Compagnia.
Costituitasi in giudizio, quest'ultima contestava l'operatività della garanzia assicurativa per i fatti in ordine ai quali veniva invocata, accaduti ben prima della stipula del contratto;
chiedeva pertanto la reiezione della domanda di garanzia.
Si costituiva il contestando la propria legittimazione passiva, la do- CP_15 manda attorea e di quella di manleva, la configurabilità di qualsivoglia pro- pria responsabilità per i fatti di causa e, in ogni caso, la prescrizione dei di- ritti nei suoi confronti azionati da contestava comunque la fondatez- CP_2 za delle pretese attoree, stante l'eccezionalità del sisma e la mancanza di prova in ordine ai danni lamentati, con detrazione dal risarcimento even- tualmente riconosciuto di quanto percepito e percepibile a titolo di indennizzo ex dell'art. 3 OPCM 3789/09 per i danni patrimoniali;
in subordine, ove fosse riconosciuta una qualche responsabilità del , procedersi a gradua- CP_14 zione delle concorrenti responsabilità ai fini dell'eventuale regresso, non ec- cedendo la misura dell'1% con riguardo al medesimo. CP_14
CP_1 Restavano contumaci i convenuti chiamati e CP_9 CP_10 [...]
CP_17
12 La causa veniva riunita al procedimento R.G. 1827/17; assegnati termini ex art.183 VI comma c.p.c.; all'esito, ritenute superflue le prove richieste per il presente procedimento, se ne disponeva la separazione, si fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art.190 c.p.c..>>
All'esito, il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice.
3. La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma) sulla base di quattro motivi. La , Controparte_2
l' e la (garante della seconda), costituitesi, in via principale, CP_4 CP_5 hanno tutte resistito all'appello. Si è costituita anche la , Controparte_6 solo per evidenziare la sua estraneità alle ragioni del gravame. Gli altri appel- lati sono rimasti contumaci. Con ordinanza del 9.7.2025 questa Corte, dopo aver disposto espletamento di CTU medico-legale sulla persona dell'appellante, ha riservato la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc (nella formulazione ante legge d.lgs. 149/2022 applicabile ratione temporis).
4. Giova premettere che il Tribunale ha deciso la controversia, in ordine ai danni non patrimoniali reclamati, attenendosi al principio della ragione più li- quida, ovvero evitando di pronunciarsi sull'an della responsabilità di CP_2
e e ritenendo quanto di seguito trascritto: CP_4
<< Ciò detto, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osser- va quanto segue. La parte attrice imputa al crollo dell'edificio danni non pa- trimoniali (danno alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) e patrimoniali (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conseguimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salu- te ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapa- cità lavorativa). In ordine al danno alla salute psichica, con le connesse rica- dute sul piano morale e relazionale, l'attrice ha prodotto un certificato del
Dott. del 30/06/2009 in cui, a seguito di una visita eseguita in pari Per_1
13 data, si diagnostica una sindrome ansioso depressiva di grado medio e di tipo reattivo , ed una a firma del Dott. della del Persona_2 Parte_6
21/10/2015 in cui, sempre a seguito di visita eseguita in pari data, si diagno- stica un disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso ed ansia, cro- nico, grave che viene stimato nel 30-35% di invalidità permanente.
Premessa l'insufficienza di tale documentazione ad attestare l'effettiva sussi- stenza delle patologie psichiche in questione (le diagnosi vengono espresse esclusivamente sulla base di due singole visite;
non vi è ulteriore certificazio- ne, test, attestazioni di terapie farmacologiche o psicoterapiche, la cui man- cata esecuzione rende peraltro inverosimile che l'attrice possa effettivamente aver patito disturbi psichici gravi ed invalidanti, posto che, se così fosse stato, avrebbe ragionevolmente cercato di porvi un argine ricorrendo alle cure di- sponibili), esse non potrebbero comunque integrare un danno risarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.).
E' pacifico che la parte attrice non si trovasse a L'Aquila al momento in cui avvenne il crollo dell'edificio, avendo da giorni fatto rientro a casa propria in altro Comune.
Il crollo in sé, pertanto, non ha in alcun modo attinto la sua persona o costi- tuito una minaccia alla sua incolumità; l'attrice non ha pertanto personal- mente e direttamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasta del tutto estranea. In sostanza,
l'attrice non si è vista crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche, anche qualora non si accompagni a lesioni fi- siche), ha semplicemente avuto notizia di quanto accaduto, al pari di chiun- que altro (in Italia o nel mondo).
L'origine delle allegate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumatica che l'attrice pacificamente non ha mai vissuto.
14 Peraltro, anche a voler ipotizzare che l'attrice sia rimasta moralmente scon- volta dalla notizia del crollo, sviluppando a seguito di ciò dei disturbi psichi- ci, essi costituirebbero comunque danni non risarcibili ai sensi degli artt.1223, 2056 c.c.. Ciò che differenzia la posizione dell'attrice rispetto alla generalità indistinta di coloro che hanno avuto notizia di quanto accaduto al- la Casa dello Studente è il fatto di essere assegnataria di una stanza nell'edificio crollato, che ivi avesse lasciato cose di sua proprietà e che – co- me riportato nell'atto di citazione nonché nel certificato medico del
30/06/2009– perse degli amici a seguito del crollo.
L'esperienza traumatica che può in ipotesi dirsi vissuta dall'attrice, in astrat- to potenzialmente idonea a generare patologie psichiche, non sarebbe dunque il crollo dell'edificio in sé, ma la morte dei suoi amici (restando palesemente escluso che una patologia psichica possa sorgere dalla lesione del suo diritto di credito e/o di proprietà: anche al di là del fatto che la tutela di tali diritti si arresta al piano patrimoniale, il dispiacere per la perdita di un alloggio per sua natura temporaneo e di beni personali comunque facilmente sostituibili, è del tutto insuscettibile, secondo un criterio di regolarità causale, ad involvere sino a tradursi in malessere psichico); tuttavia, la relazione amicale non è co- stituzionalmente protetta - né esistono espresse di legge che la tutelino, con- sentendo il ristoro dei danni non patrimoniali prodotti dalla lesione di essa - sicché il crollo non ha leso direttamente un diritto facente capo all'attrice.
Ne deriva che, quand'anche l'attore avesse sviluppato patologie psichiche a seguito del lutto, si tratterebbe in ogni caso di danni non risarcibili alla stre- gua dei citati articoli 1223, 2056 c.c.: i danni alla salute non sarebbero infatti conseguenza diretta e immediata dell'evento, ossia il crollo dell'edificio, de- rivando piuttosto delle conseguenze lesive che il crollo ha prodotto su terzi;
si tratterebbe dunque di un danno indiretto e mediato e pertanto estraneo al no- vero di quelli risarcibili. Conclusivamente deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale alla salute e delle sue allegate rica-
15 dute sul piano morale e dinamico relazionale;
va conseguentemente escluso il danno patrimoniale per spese mediche, peraltro in alcun modo documentate,
e quello per il postulato ritardo nella ripresa degli studi e nel conseguimento dalle laurea;
non provato il danno patrimoniale da perdita di chance per fu- tura incapacità lavorativa (del tutto genericamente allegato, senza che si in- dichi specificamente l'attività lavorativa, i presumibili guadagni, l'entità del- la riduzione, e comunque anch'esso imputato alla postulata lesione alla salu- te).
Quanto ai danni alle cose perdute nel crollo, la parte attrice non ha fornito alcun prova o elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore dei beni perduti (ad esempio reperendo anche on line prezzi medi di beni almeno similari per marca o modello a quelli che si affermano perduti, dei libri di te- sto, computer, ecc.) sicché ogni liquidazione al riguardo risulterebbe, più che equitativa, sostanzialmente casuale e arbitraria. Conclusivamente, la doman- da attorea deve essere respinta. >>
Dunque, con la sopra trascritta motivazione il giudice di prime cure ha rigetta- to la richiesta attorea di risarcimento del danno in questione.
4.1. Ha, di seguito, con motivazione non impugnata e, pertanto, passata in giudicato, opinato quanto appresso.
<< Quanto alle domande subordinate proposte dai convenuti verso i terzi chiamati costituitisi in giudizio, la cui disamina rimane utile ai soli fini della pronuncia sulle spese (non risulta rilevante a tale fine la rinuncia di ADSU alla domanda verso poiché compiuta solo in Controparte_6 comparsa conclusionale e senza che vi sia cessazione della materia del con- tendere posto che insiste sulle spese), restando assorbi- Controparte_6 te quelle verso i chiamati contumaci, si osserva: sono infondate la domande verso la stessa non era proprietaria dell'edificio Controparte_6 al momento del crollo, non può essere chiamata a rispondere ex art.2049, c.c. del fatto del progettista , risultando al riguardo configurabile un rap- Per_3
16 porto di lavoro autonomo incompatibile con la predetta norma, né quale ori- ginario committente della costruzione, non risultando ingerenze nell'attività dell'appaltatore dell'epoca né potendo essa fondarsi sulla normativa urbani- stica all'epoca vigente (art.31, l. n.1150/42; vd. Cass., n.3308/84); restano pertanto assorbite le questioni inerenti l'operatività della garanzia assicura- tiva di sussiste il difetto di legittimazione passiva CP_16 dell' , soggetto alieno e distinto dalla preesistente Ope- Parte_3 ra universitaria, ente munito di autonoma personalità giuridica (vd. art.189,
R.D. 31.08.52, SS.UU.2175/81), cui succedette la risultando pertan- CP_2 to la stessa del tutto estranea alle vicende inerenti l'edificio destinato ad ospi- tare gli studenti e dovendo pertanto escludersi qualsivoglia profilo di respon- sabilità, contrattuale ed extracontrattuale, di essa per i fatti di causa;
restano quindi assorbite anche le questioni inerenti il rapporto col suo assicuratore chiamato in causa;
va poi rigettata la domanda verso il posto che CP_15
l'unico posto in essere dal in ordine ai fatti di causa - di aver auto- CP_14 rizzato con proprio atto del 21.04.1979, l'acquisto dell'edificio di Via XX set- tembre deliberato dal C.d.A. dell'Opera non si pone in nesso CP_4 causale col crollo e coi danni ad esso imputati. >>
5. L'appello, quindi, è rivolto contro la decisione di rigetto della domanda fa- vorevole alla all' (garantita da e ai quattro tecnici, CP_2 CP_4 CP_5
CP_1
e questi ultimi per le ragioni di cui al CP_9 CP_10 CP_11 secondo motivo di appello. Non riguarda, quindi, la posizione, definitivamen- te accertata, della dell' Controparte_6 Controparte_13
, del , della
[...] Controparte_31
(in quanto garante dell'Università) e delle Controparte_5
assicuratrici di Immediata con- Controparte_16 Controparte_6 seguenza del rilievo è che nei confronti di quest'ultima, costituitasi pur in as- senza di domanda e quindi in maniera superflua, non può esservi soccomben- za, né vittoria, per cui le spese vanno compensate.
17 6. Tutto ciò premesso, si procede alla disamina dei motivi di appello.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione e qualificazione giuridica della domanda;
ammissibilità della prova assunta nel procedi- mento penale.
6.1. L'appellante lamenta l'erronea qualificazione della domanda con cui l'attrice non aveva voluto conferire alla sentenza penale del Tribunale di
L'Aquila autorità di giudicato verso i convenuti e, deducendo l'erroneità della affermazione per cui l'accertamento penale fosse avvenuto in assenza di con- traddittorio tra le parti, censura questo passaggio motivazionale: << Giova premettere che il giudicato penale non è in alcun modo vincolante nei con- fronti dei soggetti già citati quali responsabili civili ( , CP_2 CP_4
, e tuttavia poi esclusi ex art.87 CP_25 CP_15 Controparte_6
c.p.p. a seguito dell'opzione per il rito abbreviato (art.651 c.p.p.), posto che tali soggetti non hanno potuto - per effetto della stessa previsione di legge, che esclude automaticamente i responsabili civili ove si proceda con detto ri- to alternativo – partecipare a detto giudizio ed ivi esercitare il proprio diritto di difesa... ne consegue che l'accertamento svolto in sede penale è radical- mente inopponibile (artt.24 II comma e 111, I e II comma, Cost.) ai predetti soggetti...>>
6.2. Evidenzia che tale motivazione costituisce, invero, una mera premessa, in quanto il primo giudice non ha in concreto vagliato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi degli illeciti, extracontrattuali e contrattuali, posti a fon- damento della domanda attorea, avendo rigettato la domanda per la ragione più liquida, che è consistita nella inconfigurabilità di nesso causale tra il crollo della casa dello studente (a chiunque fosse imputabile civilmente) e la invali- dità psichica lamentata da parte attrice.
6.3. Ciò posto, secondo l'appellante, la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di e non scaturiva dalla appli- Controparte_2 CP_4 cazione dell'art. 651 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale di condanna nel
18 giudizio civile o amministrativo di danno), essendosi ella limitata a chiedere, sul piano probatorio, di avvalersi della prova acquisita nel processo penale
(perizia Prof. e della relativa sentenza. Detti documenti, quindi, pote- Per_4 vano e dovevano essere liberamente valutati ed apprezzati come prove atipi- che.
6.4. La censura è inammissibile in quanto priva del requisito della “rilevanza ai fini della decisione impugnata” in quanto non è spiegato il riflesso dell'asserito vizio motivazionale sul contenuto della decisione e, quindi, in al- tri termini, in che modo dovessero essere apprezzate la perizia e la sen- Per_4 tenza penale per reputare civilmente responsabili la e l' CP_2 CP_4
6.5. In ogni caso, valga quanto si andrà a rilevare nell'esame del terzo motivo, la cui infondatezza, si premette, costituisce, anche in questo grado, la ragione più liquida per decidere la controversia.
7. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione e qualifi- cazione della chiamata dei terzi;
insussistenza della qualificazione di “ga- ranzia impropria”; violazione ed erronea applicazione delle norme di di- ritto: estensione automatica;
comunanza di causa tra convenuti e terzi: obbligo del giudice di accertare a carico di chi (tra convenuti e terzi) gra- va l'obbligo risarcitorio.
7.1. Il Tribunale, questa la motivazione impugnata, ebbe a ritenere quanto se- gue.
<< Va poi osservato che la parte attrice ha scelto di non agire in questa sede per la liquidazione del danno nei confronti dei quattro tecnici - CP_9
CP_1
e - già condannati in sede penale, convenendo in CP_10 CP_11 giudizio esclusivamente e;
deve escludersi l'estensione auto- CP_2 CP_4 matica della pretesa attorea in forza delle chiamate in causa da parte di
[...]
e , posto che costoro hanno effettuato le chiamate in via subordi- Pt_5 CP_4 nata e per l'ipotesi di una propria condanna, sicché si verte nell'ambito della garanzia impropria, la quale ultima esige che la parte attrice espressamente
19 estenda al terzo chiamato la propria domanda, cosa che nella specie non è avvenuta (cfr. ex multis Cass. Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018 Rv. 651852
- 01; all'udienza effettiva di prima comparizione, dopo la rinnovazione della notifica al convenuto chiamato Pace, la parte attrice non ha espressamente chiesto di estendere la domanda ai predetti soggetti, tutti contumaci, né ter- mine per la notifica nei loro confronti;
nella memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.1 conclude esclusivamente nei confronti degli originari convenuti
[...] ed;
la richiesta di condanna dei predetti tecnici formulata solo Pt_5 CP_4 all'udienza di precisazione delle conclusioni è inammissibile poiché tardi- va.>>.
7.2. Secondo l'appellante, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda, ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabi- lità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
7.3. L'esame di tale censura è assorbito dalla delibazione del terzo motivo di appello su cui infra.
8. TERZO MOTIVO DI APPELLO: error in procedendo e error in iudi- cando per vizio motivazionale: per aver il giudice di primo grado preso in esame la questione afferente la sussistenza dei danni non patrimoniali (le- sioni alla salute psichica con nesso di causalità) e l'abbia risolta in modo non corretto eludendo il ricorso alla CTU richiesta all'attrice.
8.1. Il Tribunale, come già sopra evidenziato, ebbe a ritenere quanto segue. <la parte attrice imputa al crollo dell'edificio danni non patrimoniali (dan- no alla salute psichica, danno morale, dinamico relazionale) e
20 (beni personali presenti nella sua stanza, spese mediche, ritardo nel conse- guimento del titolo di studio conseguente alle sue condizioni di salute ed alla perdita del materiale didattico, perdita di chance da futura incapacità lavora- tiva). In ordine al danno alla salute psichica, con le connesse ricadute sul piano morale e relazionale, l'attrice ha prodotto due relazioni: una a firma del Dott. del 12/06/2009 in cui, a seguito di una visita eseguita in Per_1 pari data, si diagnostica un disturbo post-traumatico da stress e disturbo de- pressivo ansioso reattivo, ed una a firma del Dott. della ASL Te- Persona_2 ramo del 21/10/2015 in cui, sempre a seguito di visita eseguita in pari data, si diagnostica un disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso ed an- sia, cronico di grado moderato, che viene stimato nel 30% di invalidità per- manente.
Premessa l'insufficienza di tale documentazione ad attestare l'effettiva sussi- stenza delle patologie psichiche in questione (le diagnosi vengono espresse esclusivamente sulla base di due singole visite;
non vi è ulteriore certificazio- ne, test, attestazioni di terapie farmacologiche o psicoterapiche pur indicate come necessarie nella prima relazione, la cui mancata esecuzione rende pe- raltro inverosimile che l'attrice possa effettivamente aver patito disturbi psi- chici gravi ed invalidanti, posto che, se così fosse stato, avrebbe ragionevol- mente cercato di porvi un argine ricorrendo alle cure disponibili), esse non potrebbero comunque integrare un danno risarcibile, non sussistendo il nesso causale con il crollo (40, 41 c.p.).
E' pacifico che la parte attrice non si trovasse a L'Aquila al momento in cui avvenne il crollo dell'edificio, avendo da giorni fatto rientro a casa propria in altro Comune.
Il crollo in sé, pertanto, non ha in alcun modo attinto la sua persona o costi- tuito una minaccia alla sua incolumità; l'attrice non ha pertanto personal- mente e direttamente vissuto l'evento traumatico cui pure imputa l'insorgenza di patologie psichiche, al quale è rimasta del tutto estranea. In sostanza,
21 l'attrice non si è visto crollare addosso un palazzo mentre si trovava al suo interno (esperienza in sé certamente idonea quantomeno su un piano astratto a cagionare lesioni psichiche, anche qualora non si accompagni a lesioni fi- siche), ha semplicemente avuto notizia di quanto accaduto, al pari di chiun- que altro (in Italia o nel mondo). L'origine delle allegate patologie, quand'anche esistenti, non può pertanto risiedere in una esperienza traumati- ca che l'attrice pacificamente non ha mai vissuto. Peraltro, anche a voler ipo- tizzare che l'attrice sia rimasta moralmente sconvolta dalla notizia del crollo, sviluppando a seguito di ciò dei disturbi psichici, essi costituirebbero comun- que danni non risarcibili ai sensi degli artt.1223, 2056 c.c.. >>.
8.2. Si contesta, al giudice di prime cure, di aver disatteso la richiesta di CTU ritenendo l'inidoneità della documentazione sanitaria prodotta ad attestare l'effettiva sussistenza delle patologie psichiche. Inoltre, l'appellante lamenta che il Tribunale ha escluso il nesso causale tra la patologia diagnosticata (rela- tiva a disturbi di ansia e disagio psichico) e l'evento, atteso che parte attrice non era presente al momento in cui avveniva il crollo dell'edificio. Quanto al primo profilo, l'appellante assume che il giudizio, richiedendo specifiche competenze scientifiche, doveva fondarsi essenzialmente su una C.T.U., poi- ché, come risultava dalla documentazione medico-sanitaria in atti, ella aveva subito una malattia di natura psichica, nello specifico il “disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico”, ricollegabile, in ter- mini di causalità, al crollo della Casa dello Studente dove dimorava, diagnosi che risultava inconfutabilmente da certificati medici specialistici;
a nulla, quindi, poteva valere l'affermazione del Tribunale secondo cui ella non era presente all'interno della struttura al momento del crollo, in quanto il disturbo dell'adattamento si manifesta in conseguenza di un fattore traumatico estre- mo, in cui la persona ha vissuto, ha assistito o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, o minaccia di morte, o gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri. Né poteva essere considera-
22 ta una semplice “spettatrice televisiva” dell'evento crollo, siccome dimorava presso la Casa delle Studente e tutte le sue esperienze di vita erano state vissu- te all'interno della Casa dello Studente;
anche il suo futuro era compreso all'interno di quell'edificio ed aveva lasciato la stanza, con tutti i suoi beni personali, alcuni giorni prima in quanto terrorizzata dalle continue scosse si- smiche che si susseguivano così scampando dal pericolo di morte come con- seguenza del crollo. ll tutto al fine di far accertare che le lesioni patite fossero in nesso causale con il crollo della casa dello studente, come, inequivocabil- mente, desumibile dalle conclusioni rassegnate anche all'ultima udienza del
9.7.2025, ove è stato chiesto di accertare e dichiarare che il crollo dell'edificio
Casa dello Studente, sito in L'Aquila alla via XX Settembre, verificatosi il 06 aprile 2009 alle ore 3.32 a seguito della scossa tellurica, è imputabile per col- pa e responsabilità ai convenuti ( , CP_2 CP_4 Controparte_12
, e ), dei quali si è chie- Controparte_10 Controparte_9 Controparte_11 sta la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali la- mentati.
8.3. In disparte quanto si dirà in seguito riguardo ai danni patrimoniali (quarto motivo di appello), valga quanto appresso sui danni di natura psichica subiti dall'appellante.
8.4. Ed invero, questa Corte, per mere ragioni di completezza istruttoria, con ordinanza del 25.1.2024, ha rimesso in trattazione la causa e disposto proce- dersi a CTU sui seguenti quesiti:
<< Predisponendo un'unica relazione all'esito di valutazione collegiale, i consulenti tecnici d'ufficio, previo esame degli atti e documenti di causa, visi- tata l'appellante e compiuti, altresì, tutti gli accertamenti Parte_1 anche strumentali ritenuti necessari ovvero opportuni, i CCTTUU, tenuto conto che la perizianda assume di avere subito un danno psichico in termini di <<disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico>>, di- cano:
23 A) se, sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, risulti la preesistenza di uno stato psicopatologico della Pt_1
B) se, sempre sulla base degli esami e degli accertamenti documentati in atti, possa affermarsi l'insorgenza dello stato psicopatologico lamentato dall'appellante successivamente al noto sisma che ha colpito la città dell'Aquila il 6 aprile 2009 e, previa diagnosi e indicazione della possibile eziologia, se tale stato psicopatologico sia conseguenza diretta del crollo del- la “Casa dello studente” avvenuto in occasione del sisma (e non piuttosto dell'evento sisma in sé considerato e delle sue disastrose conseguenze per la comunità) e, quindi, causalmente riconducibile al medesimo crollo, anche considerando che l'appellante già alla data del 30 marzo 2009 era tornata nella propria abitazione in Avezzano e quindi non visse l'esperienza trauma- tica del sisma, non dovendo ovviamente considerarsi gli eventi negativi a lei occorsi, quale la perdita degli amici;
C) se e quali postumi permanenti invalidanti di natura psichica siano dunque conseguiti all'evento oggetto del giudizio, precisando se essi abbiano even- tualmente aggravato, e che in misura, lo stato di salute preesistente a tale evento o se siano con esso concorrenti;
D) in caso affermativo, specifichino in che grado percentuale detti postumi invalidanti abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psi- co-fisica della perizianda (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determi- nazione del valore percentuale e, altresì, evidenziando se sussistono partico- lari incidenze dinamico-relazionali personali anche con riferimento alle con- dizioni soggettive del soggetto e/o specifiche incidenze di sofferenza soggetti- va>>.
8.4.1. Il Collegio ha nominato consulenti tecnici d'ufficio il Prof. Persona_5
(medico legale) e la Dott.ssa (psichiatra), i quali, il
[...] Persona_6
27.1.2025, hanno rimesso la loro relazione.
24 Con riferimento allo status psichico attuale, i CCTTUU hanno dato atto che(cfr p. 12 ibidem): “..la PE non ha mai intrapreso un percorso di psicoterapia e non assume una terapia psicofarmacologica. Presente e ade- guata la progettualità futura. Rispetto alla personalità premorbosa si descri- ve come una persona spensierata, “libera” con buone capacità di adattamen- to e di resilienza prima del sisma. Non ha mai presentato problematiche psi- chiche/psichiatriche, ha avuto sempre una vita relazionale, sia familiare che amicale, soddisfacente. Buono il rendimento scolastico dalle scuole elementa- ri fino agli studi universitari. Dopo il sisma sente di avere dei limiti e dei vin- coli interni: riferisce di sentire disagio nei luoghi chiusi, in luoghi affollati ha bisogno di occupare lo spazio più esterno, controlla le vie di fuga sia in am- bienti esterni che a casa. Riporta questi vissuti con una lieve quota di ansia libera. Allo stato attuale la presenta un buon funzionamento globale Pt_1 scevro da problematiche psico-sociali ed ambientali, problemi lavorativi, problemi relazionali ed affettivi.
8.4.2. Proseguono i CCTTUU nelle considerazioni cliniche e medico legali
(pp 15-20):“Preso atto di quanto emerge dalla complessiva disamina della documentazione sanitaria allegata, nonché di quanto espresso nel corso delle operazioni peritali espletate e della visita medico-legale e psichiatrica esegui- ta, alla luce dei quesiti posti all'atto del conferimento dell'incarico peritale, si può argomentare quanto segue.
Riassumendo il caso in esame, nel 2009 la Sig.ra all'età di 22 anni, Pt_1 era studente presso l' , iscritta al corso di Controparte_13 laurea in Scienze della Formazione Primaria ed assegnataria di posto letto nella Casa dello Studente fornita dall'università. Nega un'anamnesi familiare e personale positiva per disturbi psichiatrici, né la documentazione allegata depone in tal senso. Riferisce, in quel periodo, una vita universitaria e di re- lazione nella norma. Nei giorni precedenti rispetto alla data del sisma in ar- gomento la Sig.ra rientrava presso l'abitazione della propria fami- Pt_1
25 glia ad Avezzano (AQ), in quanto nei giorni precedenti vi erano state alcune scosse di moderata entità che, avendole causato forte spavento, l'avevano in- dotta al rientro nella dimora familiare per tranquillizzarsi. Il 06.04.2009, la città dell'Aquila veniva colpita da un terremoto di magnitudo 5,9 sulla scala
Richter. In particolare, il crollo della Casa dello Studente causava il decesso di almeno 7 studenti residenti al suo interno, di cui 3 conoscenti della Ricor- rente. Si precisa, come è evidente dalla narrazione temporale appena descrit- ta, che al momento del terremoto la non era presente all'interno Parte_7 della Casa dello Studente, né era nella città in questione. Ha comunque av- vertito le scosse del sisma in quanto si trovava in una territorio adiacente, a meno di 50 km di distanza dall'epicentro. La Sig.ra riconduce Pt_1
l'inizio delle difficoltà nel condurre una vita regolare al periodo successivo al
6 aprile 2009. È in questo periodo che viene prodotta la prima documentazio- ne di pertinenza psichiatrica presente agli atti: un referto del CSM di Avezza- no, risalente al 12.06.2009, in cui non veniva posta una reale diagnosi di na- tura psichiatrica, bensì veniva evidenziato esclusivamente lo status psicopato- logico (riportato in maniera estremamente sintetica, basato sul riferito anam- nestico ed in assenza di un esame psichico) che affliggeva al tempo la Pt_8
, apparendo manchevole di prescrizioni terapeutiche ed emessa a distan-
[...] za di circa 60 giorni dal supposto fattore stressante. A distanza di poche set- timane, in data 30.06.2009, veniva prodotto dallo stesso specialista, nonché dallo stesso centro, un'ulteriore certificazione riportante diagnosi di “Sin- drome ansioso-depressiva di grado medio e di tipo reattivo”, evidenziando la necessità per la PE di “riposo, supporto psicologico, trattamento psico- farmacologico”. Motivo per cui la iniziava ad assumere AX (un Pt_1 farmaco ansiolitico), che sospendeva da lì a poco per scarsa sopportazione degli effetti sedativi del farmaco, ma non intraprendeva alcun percorso psico- terapeutico né altra terapia. La Ricorrente concludeva gli studi universitari l'anno successivo e iniziava l'attività lavorativa come insegnante di sostegno
26 nel 2011. Allo stato attuale, risiede a Celano dove vive con il compagno e il figlio, lavora regolarmente come insegnante e prosegue la propria vita socia- le senza impatti di rilievo dati dal sisma in argomento, dal momento che non necessita dell'assunzione di alcuna terapia farmacologica né di supporto psi- coterapeutico.
Alla luce degli eventi richiamati e per mezzo dell'atto di citazione del
15.05.2017, la Sig.ra conveniva in giudizio la , in Pt_1 Controparte_2 quanto proprietaria dell'edificio, e l' Controparte_32 sitari di per non aver proceduto alle necessarie verifiche Controparte_4 dell'edificio idoneo all'uso di residenza per studenti fuori sede, cagionando a carico della Ricorrente un danno patrimoniale e non patrimoniale. In quest'ultima categoria rientra la richiesta di danno biologico di natura psi- chica, che il CT di parte attrice, dott. diagnostica Persona_7 come “Disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico, gra- ve;
Problemi psico-sociali e ambientali;
Problemi lavorativi;
Problemi rela- zionali e Problemi legati all'ambiente sociale”, riconoscendo dei postumi in- validanti permanenti valutati nella misura tra il 30% e il 35%. …Riassunto
l'iter che ha condotto alla presente CTU, per una migliore comprensione del caso, occorre analizzare in maggior dettaglio le diagnosi attribuite alla
Sig.ra con il certificato medico del CSM di Avezzano del 2009 (Sin- Pt_1 drome ansioso-depressiva di grado medio e di tipo reattivo), e le diagnosi at- tribuite dopo circa sei anni dal dott. nel 2015 (disturbo Persona_2 dell'adattamento con umore depresso ed ansia, cronico, grave), basandosi sui criteri diagnostici internazionalmente definiti dal manuale DSM-5-TR (Dia- gnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition, text revision)
Secondo la valutazione del CSM di Avezzano risalente al 2009, la Ricorrente veniva giudicata affetta da un sindrome ansioso-depressiva di grado medio e di tipo reattivo. La definizione di sindrome ansioso-depressiva reattiva non è presente sul manuale DSM aggiornato, e corrisponde a una forma del distur-
27 bo dell'adattamento, peraltro diagnosi posta in seguito dal Dott.
[...]
Per_2
… In generale, per porre una diagnosi di disturbo dell'adattamento è neces- sario che siano presenti sintomi emotivi o comportamentali in risposta a un evento stressante identificabile. Quando l'evento stressante è acuto, in gene- re, l'insorgenza del disturbo è immediata e la durata è relativamente breve
(non più di qualche mese); se invece l'evento stressante o le sue conseguenze persistono, anche il disturbo dell'adattamento può continuare ad essere pre- sente e diventare la forma persistente. Le conseguenze funzionali di tale di- sturbo si manifestano spesso con ridotte prestazioni lavorative o scolastiche e cambiamenti temporanei nelle relazioni sociali. Per una corretta diagnosi del disturbo dell'adattamento, occorre eseguire una diagnosi differenziale so- prattutto con il disturbo depressivo maggiore, da cui si distingue per la diver- sa sintomatologia, e il disturbo da stress post-traumatico e/o disturbo da stress acuto, da cui si distingue per la diversa gravità dell'evento stressante, per la diversa natura temporale e per il diverso corredo sintomatologico. Nel caso in esame, il disturbo in parola viene individuato a distanza di circa 60 giorni dal supposto fattore stressante, correlata con una generica indicazione terapeutica ed in assenza di qualsiasi indicazione prognostica;
ciò appare contrario alla stessa definizione medico-legale di malattia (alterazione peg- giorativa dello stato di salute con disturbo funzionale di una parte o dell'intero organismo, caratterizzata da evolutività e dalla necessità di un trattamento terapeutico per quanto modesto). Allo stato attuale, peraltro, tale disturbo non è diagnosticabile secondo i consolidati canoni della nosografia psichiatrica, non essendo in particolare clinicamente significativo, poiché è evidente che la Ricorrente presenti, ad oggi, un funzionamento del tutto sod- disfacente dal punto di vista personale, sociale e lavorativo. Il dott. Per_8
CT di parte attrice, con perizia risalente al 2016 (quindi a distanza di
[...] circa 6 anni dal crollo dell'edificio e dalla precedente certificazione della
28 Part
) poneva invece diagnosi di disturbo dell'adattamento con umore depres- so ed ansia, cronico, grave, i cui criteri secondo DSM-5-TR possono essere evinti da quanto descritto sopra ma – come ribadito più volte – non sono sod- disfatti nel caso in esame.
Nella definizione del disturbo dell'adattamento cronico lo specificatore per- sistente si applica quando la durata del disturbo è superiore a 6 mesi in ri- sposta ad un evento stressante cronico e ad un evento stressante che ha con- seguenze durature. Nel nostro caso l'evento stressante è stato unico e punti- forme (sisma 2009) e, perdipiù, la Ricorrente non ha vissuto in prima persona l'evento traumatico ma solo in via indiretta. Da sottolineare che nel 2010 si è laureata, in corso, e ha portato avanti la relazione affettiva, iniziando una convivenza (attualmente felicemente in corso) e avendo un figlio. Quindi ha sicuramente avuto un funzionamento normale nell'anno successivo all'evento traumatico ed appare del tutto dubbio che abbia, poi, presentato delle riper- cussioni psicopatologiche come certificate a distanza di ulteriori cinque anni nel 2015. Tutti i disturbi di cui si è parlato necessitano di un trattamento te- rapeutico, farmacologico o non, specie quando la sintomatologia associata sia florida e soprattutto persistente. Seppur vi siano vaghe indicazioni tera- peutiche, risalenti al 2009, appare evidente come la per sua stessa Pt_1 ammissione in corso di operazioni peritali, abbia sì assunto una benzodiaze- pina per un arco temporale ristretto, ma che l'abbia sospesa per la comparsa degli effetti collaterali, peraltro blandi, del farmaco. Gli effetti collaterali più comuni dell'alprazolam, principio attivo dello AX, sono: sonnolenza, ver- tigini, difficoltà di concentrazione, aumento dell'appetito o perdita di peso.
Certamente l'effetto indesiderato lamentato (sonnolenza) potrebbe indurre ad una sua sospensione, ma tale pratica dovrebbe essere correlata ad una nuova prescrizione con farmaci differenti, volti a tamponare la sintomatologia inva- lidante in argomento. Pertanto, appare razionale pensare che la Ricorrente abbia preferito non usufruire del supporto farmacologico proprio perché la
29 presunta sintomatologia era certamente meno invalidante rispetto agli effetti collaterali determinati dal farmaco stesso, non essendosi adoperata alla ri- chiesta di un'ulteriore prescrizione terapeutica più adatta alla sua persona.
Peraltro, la sintomatologia allora rilevata non è diagnosticabile allo stato at- tuale.
Risulta evidente che per tempistica di produzione, per contenuti e per rilievi diagnostici le due predette certificazioni appaiono fra loro non conciliabili e non correlabili causalmente al crollo dell'edificio causato dal terremoto aquilano;
appare, invece, più verosimile che la PE sia stata affetta da un generico disturbo ansioso-depressivo di grado lieve, acuto e reattivo al si- sma in sé per sé, piuttosto che al crollo della Casa dello Studente – diagnosi posta, peraltro, sulla base della documentazione allegata, non potendosi va- lutare in altro modo a distanza di oltre 15 anni, pur non rientrando all'interno dei canoni diagnostici attuali del DSM-5-TR. Inoltre, appare utile rimarcare nuovamente l'incompatibilità tra la diagnosi formulata nel 2015 e lo status attuale della Ricorrente. Infatti, non risultano soddisfatti i criteri per la diagnosi né di disturbo dell'adattamento cronico con umore depresso e an- sia, né di altri disturbi di natura psichica poiché, pur essendo presenti note d'ansia, tale quadro, in accordo con le indagini personalmente svolte, non appare causalmente correlato all'evento crollo della Casa dello Studente ma a quello tellurico e comunque non risulta sufficientemente supportato da test o attestazioni di terapie farmacologiche o psicoterapie, la cui blanda esecu- zione rende inverosimile che la possa aver sviluppato disturbi signi- Pt_1 ficativi e persistenti;
inoltre, appare lampante l'assenza di un disagio nel fun- zionamento familiare, sociale e lavorativo, che appaiono, al contrario, ben conservati sia attualmente sia nel periodo temporale intercorso fra le certifi- cazioni psichiatriche rilasciate e messe agli atti.
….Nel caso specifico, il life event idoneo a causare un danno psico-lesivo è rappresentato dal terremoto che ha colpito la città nel 2009; nelle CP_13
30 relazioni degli specialisti che hanno valutato la Ricorrente nel corso degli anni, si fa più volte riferimento alle multiple scosse di minore entità che ave- vano colpito la città e la regione nei mesi precedenti, che lei percepiva con un certo grado di preoccupazione, tanto da condurla all'allontanamento dalla città per poter rientrare in un ambiente ritenuto più sicuro, come la casa del- la propria famiglia, in un comune comunque facente parte della provincia più colpita dal sisma in questione. Va ricordato, tuttavia, che un terremoto è un fenomeno naturale, la cui attività dannosa può essere limitata dall'essere umano solo in minima parte, agendo sulle strutture e le costruzioni di origine, appunto, umana. Le parti convenute nel caso in argomento, infatti, sono state coinvolte nella costruzione e nella gestione e il controllo della Casa dello
Studente, in alcuni casi già sottoposte a procedimento penale ed in esso con- dannate.
Pertanto, occorre valutare l'idoneità psico-lesiva del crollo della Casa dello
Studente nel cagionare il danno psichico a carico della e non Pt_1
l'idoneità del terremoto che ha colpito la città, un evento su larga scala che certamente presenta i caratteri necessari per il riconoscimento di patologie psichiatriche ben più gravi, per cui, fra tutte, il disturbo da stress post- traumatico rappresenta l'esempio cardine.
A tal proposito, è rilevante sottolineare ancora una volta che la PE non era presente all'Aquila al momento del terremoto, avvertendo comunque il sisma (seppur in modo più contenuto) e non avendo, pertanto, nemmeno assi- stito al crollo della Casa dello Studente. Ed invero, la narrazione dell'evento da parte della Ricorrente è incentrata più sulle tematiche correlate al terre- moto che al cedimento della propria residenza universitaria, seppur malau- guratamente, a causa di tale evento, abbia dovuto dire addio ad alcuni suoi conoscenti. Ne deriva un'inidoneità qualiquantitativa e modale del crollo dell'edificio nel causare o anche concausare un evento di danno psichico, in un soggetto che non ha vissuto direttamente l'evento (anche ammessa [ma,
31 come detto, non concessa] la congruità delle allegate certificazioni psichia- triche). Pertanto sulla scorta dell'osservazione diretta e dal colloquio clinico effettuati, così come puntualmente descritto nei paragrafi precedenti, nonché sulla base del criterio dell'idoneità psico-lesiva e del criterio di esclusione di altre cause, non è possibile individuare né una sintomatologia tale da poter porre una diagnosi di un disturbo psichiatrico maggiore né tantomeno un nesso causale tra l'antecedente (il crollo della Casa dello Studente) e lo sta- tus attualmente riscontrabile a carico della Sig.ra Pt_1
8.4.3. Hanno quindi così risposto ai quesiti evidenziando, quanto al quesito
A): “No, l'assenza di documentazione medica antecedente l'evento di aprile
2009 ed i rilievi anamnestici non consentono di individuare alcuna patologia psichiatrica o stato psicopatologico alterato a carico della Ricorrente. B)
“Quanto alla diagnosi, formulata sulla base dello stato psicopatologico della
Sig.ra si trattava verosimilmente di una generica sindrome ansioso- Pt_1 depressiva di grado lieve, in quanto non necessitante di supporto farmacolo- gico e psicoterapeutico, reattiva, quindi correla causalmente al generale evento sisma, vissuto direttamente dalla , e non al crollo della Casa Parte_7 dello Studente, vissuto solo in maniera del tutto indiretta. Inoltre, appare utile sottolineare come è possibile porre tale diagnosi solo in astratto, mancando ogni tipo di esame e test psicodiagnostici del caso. In ogni caso, l'insorgenza di tale patologia non è conseguenza né diretta né indiretta del crollo della
Casa dello Studente avvenuto in occasione del sisma, anche considerando che la Ricorrente al momento dell'evento si trovava nella città dove abitava la famiglia (Avezzano).” C) “Dalla nostra osservazione non è stata rilevata al- cuna alterazione psicopatologica attualmente riferibile alla Sig.ra Pt_1 motivo per cui non si può riconoscere alcun postumo permanente invalidante di tal natura.” 8.4.4. Si tratta di conclusioni chiare, esaustive, e coerenti con la posizione soggettiva dell'appellante, che non è in alcun modo stato coinvol- ta nell'evento sisma e men che meno nell'evento crollo della Casa CP_33
32 dente e che non presenta alcuna alterazione psicopatologica, apparendo signi- ficativo che siffatte chiare e argomentate conclusioni – che danno anche atto della incongruenza della scarna certificazione allegata spiegandone il motivo - non siano state contrastate dai CCTTPP, avendo i CCTTUU dato atto che non sono pervenute osservazioni di sorta da alcuno di essi.
Quanto esposto, dunque, comporta l'evidente infondatezza del motivo di gra- vame.
9. QUARTO MOTIVO D'APPELLO: in ordine al danno patrimoniale.
Il Tribunale ha respinto la domanda anche sotto questo profilo col reputare che: “Quanto ai danni alle cose perdute nel crollo, la parte attrice non ha fornito alcuna prova o elemento atto a stabilire sia pure orientativamente il valore dei beni perduti (ad esempio reperendo anche on line prezzi medi di beni almeno similari per marca o modello a quelli che si affermano perduti, dei libri di testo, computer, ecc.,) sicché ogni liquidazione al riguardo risulte- rebbe, più che equitativa, sostanzialmente casuale e arbitraria”.
Con il gravame si assume che l'attrice avesse dimora abituale in L'Aquila, presso la Casa dello Studente, lontana dalla residenza familiare ed aveva por- tato con sé tutti i suoi beni sicché sotto le macerie ella perdeva tutti i suoi beni personali: dai documenti, al libretto universitario, libri per lo studio, compu- ter, vestiti, scarpe, borse e tutti gli altri oggetti di uso quotidiano. Alla doman- da risarcitoria ha allegato un elenco di cose distrutte e/o non recuperate con un presunto valore complessivo indicato in € 1.400,00. L'elenco comprende: - libri universitari;
- abiti (piumino, pantaloni, maglie, scarpe); - computer por- tatile “Asus”; - occhiali da riposo “Pierre Cardin”; - occhiali da sole “Ray-
Ban”. In via istruttoria, l'attrice chiedeva e continua a chiedere l'ammissione di prova testimoniale intesa ad acclarare la perdita dei beni sopra elencati sul- la seguente circostanza (n. 4) “E' vero che sotto le macerie Parte_1 ha perso otto amici e tutti i suoi beni personali come da lista che viene mostra- ta” (il capitolo è dedotto nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc).
33 10.2. Orbene, questa Corte, pur rilevando che i danni di cui si chiede il ristoro sarebbero in effetti in nesso di causalità diretta ed immediata con il crollo dell'edificio e, quindi, ove sussistenti, di essi dovrebbero essere chiamati a ri- spondere i convenuti in epigrafe, non può che confermare la decisione di ri- getto.
A riguardo, si osserva come risulti del tutto inverosimile che la fuggi- Pt_1 ta per la paura di un possibile crollo dell'edificio dove dimorava e per un pe- riodo non certo breve e non prefigurabile (lo sciame sismico si protraeva da molto tempo e la sua cessazione non era prevedibile come imminente), potes- se avere lasciato nella propria camera della Casa dello Studente beni di uso quotidiano, sia per lo studio che per lo svago, e di non modesto valore, tanto più che si trattava di beni non ingombranti da traslocare a breve distanza (cir- ca 45 km per circa 45 minuti di viaggio). Inoltre, la non ha mai dedot- Pt_1 to che avere lasciato L'Aquila per tornare ad Avezzano di tutta fretta, ma do- po giorni nei quali era stato indecisa su cosa fare e, quindi, aveva tutto il tem- po di raccogliere i pochi effetti personali facilmente trasportabili. In ogni ca- so, come ritenuto dal giudice di prime cure, la prova testimoniale, per la sua formulazione, era inidonea a dimostrare con precisione quali fossero i beni as- seritamente presenti nella stanza (ad es. quanti e quali libri universitari) né tanto meno le loro precise caratteristiche in modo da poter acquisire un mini- mo di elementi per la stima del loro valore.
Per di più nessuno dei testimoni indicati ( via A. Moro n.10, Tes_1
Avezzano; ▪ , via dei Marsi n.20 Avezzano;
▪ via Testimone_2 Tes_3
A. Moro n.10, Avezzano;
▪ , via dei Laghi 6, Avezzano;
▪ Testimone_4
, via Lago di Scanno 9 Avezzano, ▪ via San Testimone_5 Testimone_6
Pancrazio 22 - Castelnuovo di Avezzano) si trovava verosimilmente in
L'Aquila né al momento del terremoto, né prima e, quindi, non si vede cosa potrebbero sapere di preciso.
34 11. In conclusione, l'appello va respinto e tale esito comporta l'applicazione
(come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR
115/2002.
12. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'appellante nei confronti delle parti costituite, verso le quali ha insistito con la pretesa risarcitoria, cioè e , nonché, quale sua Controparte_2 CP_4 garante, Esse vengono liquidate, in favore di ciascu- Controparte_5 na di esse, in base al compenso medio previsto per le cause di valore indeter- minato basso ricadente nel quarto scaglione. Ne deriva un totale di euro
9.991,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge, da corrispondere a ciascuna delle suddette parti appellate, richiamata la decisione di compensa- zione quanto alla . Controparte_6
13. Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definiti- vo carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante, a rifondere alle parti appellate Parte_1
, e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 le spese del presente grado del giudizio liquidate, per ognuna di esse, in €
9.991,00, oltre 15% di rimborso spese generali cpa e iva come per legge;
3) compensa le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellata CP_26
;
[...]
4) pone a definitivo carico dell'appellante le spese di CTU come liquidate in corso di causa;
5) dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appel- lo se dovuto.
35 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 18.12.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IL RI FA
RA S. MO
36