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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente
AG OM, RE
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Geom. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024PO0027565 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 23/10/2024, il contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difeso, impugnava l'avviso d'accertamento catastale n. 2024PO0027565, con il quale l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Prato, modificava la rendita catastale dell'immobile sito in Prato, in
Indirizzo_1. Il ricorrente aveva presentato modello Dogfa, per diversa distribuzione delle aree interne, richiedendo una classificazione in categoria A/4 classe 2°, mentre con il suddetto avviso, l'Ufficio ha accertato la Categoria A/3 classe 3.
Il ricorrente, contesta l'operato dell'Ufficio, facendo conoscere che le modifiche operate non cambiano le caratteristiche dell'abitazione, che sono quelle della Categoria A/4, dovute dalla limitata superficie dei vani e della stessa abitazione che tolto le scale si tratta di soltanto 61 mq., inoltre le altezze delle stanze sono di soltanto m. 2,5, e il bagno a piano terra vi si accede soltanto dalla cucina e non ci sono resedi esterne.
Ritiene per tanto che l'immobile non abbia variato le proprie caratteristiche intrisseche ed estrinseche, per cui non deve essere modificata neppure la classe assegnata in origine, chiede quindi l'accoglimento del ricorso, con la conferma della Classe A/4 e vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 10/12/2024, si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate e insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che con la classe attribuita ha inteso valorizzare l'intervento di ristrutturazione ed allineare il classamento a quello attribuito alle abitazioni presenti sullo stesso foglio assimilabili per caratteristiche costruttive e consistenza”.
Riguardo poi alle migliorie effettuate evidenzia la costrruzione del secondo servizio igenico al primo piano, che è composto inoltre da due camere e un volume interno sopra scala, le dimensioni e le altezze delle stanze, rientrano nei parametri normali delle abitazioni classificate in categoria A/3.
L'abitaziobe ha il riscaldamento autonomo, due servizi, e una pertinenza, anche se in comune con un'altra abitazione, le altezze delle stanze, variano da metri 2,50 a metri 3,00.
Chiede quindi di respingere il ricorso, con la conferma della classificazione attribuita e vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, osserva questa Corte che il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Il motivo sta nel fatto che le abitazioni accatastate in categoria A/4, hanno la caratteristica di costruzioni e rifiniture modeste, dotazione di impianti essenziali, spazi interni spesso passanti e non disimpegnati, e una superficie generalmente contenuta, con finiture economiche e impianti di base, spesso non conformi agli standard attuali, destinate a fasce a reddito medio-basso.
Le abitazioni A/3 sono immobili di tipo economico, caratterizzati da superfici generalmente sotto i 100 mq, finiture e materiali funzionali ma non di lusso, distribuzione interna essenziale (spesso con un solo bagno)
e costruzioni tipiche degli anni '50-'60, pensate per essere accessibili, pratiche e con costi di gestione più bassi rispetto ad altre categorie catastali.
Le caratteristiche dell'immobile in esame, appaiono più coerenti con quanto previsto per quelli classificati in categoria A/3, in quanto l'ubicazione è in una zona dove la maggior parte delle abitazioni sono classificate in questa categoria. Le migliorie apportate con la ristrutturazione, hanno valorizzato l'immobile in quanto pur rimanendo di dimensioni ridotte, al suo interno, sono presenti due bagni, il riscaldamento è autonomo con acqua calda sanitaria, inoltre il secondo servizio igienico al piano primo, è disimpegnato rispetto alle due camere ubicate al medesimo piano, le altezze delle stanze rientrano tra quelle previste per tale categoria e possiede poi una resede esterna, anche se in condominio.
Riteniamo quindi di dover respingere il ricorso, le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. II, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese di giudizio liquidate in € 2.000,00, oltre 15% spese generali.
Prato, 15 dicembre 2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente
AG OM, RE
TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Geom. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024PO0027565 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 260/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 23/10/2024, il contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difeso, impugnava l'avviso d'accertamento catastale n. 2024PO0027565, con il quale l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Prato, modificava la rendita catastale dell'immobile sito in Prato, in
Indirizzo_1. Il ricorrente aveva presentato modello Dogfa, per diversa distribuzione delle aree interne, richiedendo una classificazione in categoria A/4 classe 2°, mentre con il suddetto avviso, l'Ufficio ha accertato la Categoria A/3 classe 3.
Il ricorrente, contesta l'operato dell'Ufficio, facendo conoscere che le modifiche operate non cambiano le caratteristiche dell'abitazione, che sono quelle della Categoria A/4, dovute dalla limitata superficie dei vani e della stessa abitazione che tolto le scale si tratta di soltanto 61 mq., inoltre le altezze delle stanze sono di soltanto m. 2,5, e il bagno a piano terra vi si accede soltanto dalla cucina e non ci sono resedi esterne.
Ritiene per tanto che l'immobile non abbia variato le proprie caratteristiche intrisseche ed estrinseche, per cui non deve essere modificata neppure la classe assegnata in origine, chiede quindi l'accoglimento del ricorso, con la conferma della Classe A/4 e vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 10/12/2024, si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate e insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che con la classe attribuita ha inteso valorizzare l'intervento di ristrutturazione ed allineare il classamento a quello attribuito alle abitazioni presenti sullo stesso foglio assimilabili per caratteristiche costruttive e consistenza”.
Riguardo poi alle migliorie effettuate evidenzia la costrruzione del secondo servizio igenico al primo piano, che è composto inoltre da due camere e un volume interno sopra scala, le dimensioni e le altezze delle stanze, rientrano nei parametri normali delle abitazioni classificate in categoria A/3.
L'abitaziobe ha il riscaldamento autonomo, due servizi, e una pertinenza, anche se in comune con un'altra abitazione, le altezze delle stanze, variano da metri 2,50 a metri 3,00.
Chiede quindi di respingere il ricorso, con la conferma della classificazione attribuita e vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, osserva questa Corte che il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Il motivo sta nel fatto che le abitazioni accatastate in categoria A/4, hanno la caratteristica di costruzioni e rifiniture modeste, dotazione di impianti essenziali, spazi interni spesso passanti e non disimpegnati, e una superficie generalmente contenuta, con finiture economiche e impianti di base, spesso non conformi agli standard attuali, destinate a fasce a reddito medio-basso.
Le abitazioni A/3 sono immobili di tipo economico, caratterizzati da superfici generalmente sotto i 100 mq, finiture e materiali funzionali ma non di lusso, distribuzione interna essenziale (spesso con un solo bagno)
e costruzioni tipiche degli anni '50-'60, pensate per essere accessibili, pratiche e con costi di gestione più bassi rispetto ad altre categorie catastali.
Le caratteristiche dell'immobile in esame, appaiono più coerenti con quanto previsto per quelli classificati in categoria A/3, in quanto l'ubicazione è in una zona dove la maggior parte delle abitazioni sono classificate in questa categoria. Le migliorie apportate con la ristrutturazione, hanno valorizzato l'immobile in quanto pur rimanendo di dimensioni ridotte, al suo interno, sono presenti due bagni, il riscaldamento è autonomo con acqua calda sanitaria, inoltre il secondo servizio igienico al piano primo, è disimpegnato rispetto alle due camere ubicate al medesimo piano, le altezze delle stanze rientrano tra quelle previste per tale categoria e possiede poi una resede esterna, anche se in condominio.
Riteniamo quindi di dover respingere il ricorso, le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. II, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese di giudizio liquidate in € 2.000,00, oltre 15% spese generali.
Prato, 15 dicembre 2025.