Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2026, n. 3112
CASS
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Effetti del giudicato esterno

    La Corte ha ritenuto che il giudicato non possa estendersi a periodi successivi in quanto la retribuzione di risultato è una voce variabile annualmente, determinata sulla base di fondi che cambiano e vengono ripartiti secondo obiettivi prefissati e valutati, non avendo quindi carattere di permanenza che giustifichi l'operatività del giudicato di durata. Inoltre, la contrattazione collettiva impone che i fondi siano determinati annualmente e uguali per tutti i lavoratori che concorrono alla loro ripartizione, garantendo parità di trattamento.

  • Rigettato
    Errata applicazione dei criteri di calcolo del fondo per la retribuzione di risultato

    La Corte ha rigettato anche questo motivo, aderendo all'orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene legittima la quantificazione del fondo sulla base degli accordi regionali vigenti prima dell'applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996, interpretando le 'quote storiche' come quelle originariamente determinate secondo la normativa precedente e gli accordi regionali.

  • Rigettato
    Motivazione della compensazione delle spese

    La Corte ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo sussistenti idonei motivi per la compensazione delle spese, data l'evidente complessità delle questioni dibattute e gli elementi di novità relativi alla portata delle pronunce in contenziosi precedenti tra le stesse parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2026, n. 3112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3112
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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