TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 115
TAR
Ordinanza cautelare 2 aprile 2016
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TAR
Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 90, comma 1 del r.d. n. 12/1941

    I ricorrenti hanno rinunciato a questo motivo di ricorso.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 3 e 77 Cost.

    I ricorrenti hanno rinunciato a questo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 36 e 104 Cost.

    Il Collegio ritiene la questione manifestamente infondata. L'indipendenza e l'autonomia dello status di magistrato non derivano dal numero di giorni di ferie, ma dalla funzione svolta. Il diritto alle ferie discende dall'art. 36 Cost. e non dall'art. 104 Cost. La diminuzione dei giorni di ferie non compromette l'indipendenza e l'autonomia del magistrato, purché non sia sproporzionata. La giurisprudenza ha già chiarito che la disciplina unitaria delle ferie non è irragionevole e che il magistrato, pur con guarentigie di indipendenza, è un lavoratore soggetto alla disciplina generale delle ferie.

  • Rigettato
    Diritto a 45 giorni di ferie annuali

    Questo aspetto è strettamente collegato ai primi due motivi di ricorso, a cui i ricorrenti hanno rinunciato. La sentenza chiarisce che il numero di giorni di ferie è stato allineato a quello degli altri lavoratori della pubblica amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 115
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 115
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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