Ordinanza cautelare 2 aprile 2016
Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2016, proposto da
IL PE, RI ER e LA OG, rappresentati e difesi dall’avvocato Leonardo Filippucci, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, alla via della Loggia, n. 24;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio per legge in Ancona, al corso Mazzini, n. 55;
per l’annullamento
del decreto n. 1 del 26 gennaio 2016 adottato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona e di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso e per il riconoscimento del diritto ad usufruire di 45 giorni di ferie annuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria del giorno 19 dicembre 2025 il dott. MA MA IN e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono magistrati ordinari in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona che lamentano l’illegittimità del provvedimento n. 1 del 26 gennaio 2016, con cui il Presidente del citato Tribunale ha disciplinato il piano di recupero dei giorni di ferie per il 2015 “ calcolato sulla base della recente normativa, che li ha decurtati di giorni 15 ” (all. 1 al ricorso, p. 2).
In particolare, con ricorso ritualmente notificato e depositato, assumono l’effetto invalidante del detto provvedimento, in estrema sintesi: a) dalla violazione dell’art. 90, comma 1 del r.d. n. 12/1941, che non può intendersi come tacitamente abrogato dall’art. 16 del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, ove viene previsto “ un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni ” (motivo 1); b) dalla violazione degli artt. 3 e 77 Cost. perché la fonte normativa legittimante (il citato d.l. n. 132/2014), riguardante la giustizia civile, finirebbe per disciplinare anche i diversi settori penale e di sorveglianza (motivo 2); c) dalla violazione degli artt. 3, 36 e 104 Cost. in quanto la funzione giudiziaria, per la sua delicatezza, non può essere trattata in maniera identica ad altre funzioni, notoriamente meno dispendiose e con inferiore grado di responsabilità, anche in ragione delle guarentigie di indipendenza che sono riconosciute dalla Costituzione ai magistrati (motivi 3 e 4).
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia che concludeva per il rigetto della domanda.
Con memoria depositata il 18 novembre 2025, i ricorrenti rinunciavano ai primi due motivi di ricorso, alla luce dei principi di diritto affermati da Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2719. Insistevano, di contro, per i motivi 3 e 4, valorizzando anche il recente arresto della Corte Costituzionale, n. 135/2025, su questione analoga nell’applicazione dei principi di indipendenza e imparzialità, perché riguardante la legittimità della fissazione di un tetto stipendiale al personale di magistratura.
All’udienza pubblica di smaltimento del 19 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso, nella residua parte non rinunciata, è infondato.
Sul punto, il Collegio si limita a rappresentare che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, fonte che legittima il provvedimento impugnato, rispetto agli artt. 36 e 104 Cost., pur rilevante ai fini del decidere, è manifestamente infondata.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che non è possibile desumere un difetto di indipendenza e autonomia dello status di magistrato dalla diminuzione dei giorni di ferie purché questa non appaia del tutto aliena e sproporzionata rispetto a quanto previsto, in linea generale, per gli altri lavoratori.
Il magistrato, nella costituzione materiale, è un lavoratore che svolge funzioni pubbliche al pari di altri all’interno dell’amministrazione dello Stato e che, per il solo suo status , non ha diritto a pretendere alcun trattamento privilegiato rispetto alle ferie, diritto che discende dall’art. 36 Cost., non già dall’art. 104 Cost.
In questi termini, l’indipendenza e l’autonomia previsti dalla Costituzione devono essere intesi unicamente rispetto alla funzione concretamente svolta, cioè alla spendita del potere conformativo dei rapporti giuridici: sfugge a questo Collegio la correlazione esistente tra la diminuzione del numero di giorni di ferie da riconoscere al magistrato e la dequotazione della sua autonomia e indipendenza.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che “ anche ad ammettere in astratto che nella lettera delle disposizioni costituzionali possono apparire più stringenti le guarentigie di indipendenza ed autonomia della magistratura ordinaria, si tratta di un profilo in realtà ormai del tutto anacronistico, da tempo superato dalla legislazione ordinaria concernente le magistrature speciali e dalla realtà del diritto vivente; e che, comunque, manifestamente non assume rilievo alcuno ai fini delle ferie, sì da escludere la irragionevolezza nella disciplina unitaria. Il diritto alle ferie annuali retribuite, tutelato dall’art. 36, comma 3, Cost. alla stregua di diritto indisponibile ed irrinunciabile, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma anche a garantire il recupero delle energie fisiche e psichiche del lavoratore. (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2719).
Sotto questo versante, l’intervento normativo contestato – tutto al contrario di quanto ritenuto dai ricorrenti – ha opportunamente allineato il numero di giorni di ferie del magistrato a quelle degli altri lavoratori della pubblica amministrazione in un’ottica di uguaglianza formale e sostanziale tra lavoratori che, ciascuno nel proprio comparto, con il proprio talento e le proprie responsabilità, servono la Repubblica: il diritto alle ferie compensa tutti e ciascuno allo stesso modo e la sua misura di trenta giorni, anche per i magistrati ai sensi del d.l. n. 132/2014, era già prevista in linea generale per tutti i lavoratori dall’art. 1 della l. 23 dicembre 1977, n. 937.
Alla luce di quanto rappresentano, è evidente come sia inconferente il richiamo svolto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2025, resa su una fattispecie differente perché relativa al trattamento economico del personale di magistratura: componente, questa sì, strettamente correlata all’indipendenza e all’autonomia del magistrato, oltre che strumento di prevenzione della corruzione della specifica funzione svolta, perché rientrante nella teorica dei c.d. poteri diffusi.
Alla luce dei profili trattati e della sopravvenienza della giurisprudenza risolutiva citata rispetto alla notificazione del ricorso, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte estinto per rinuncia ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ED GI ET, Presidente
Fabio Belfiori, Referendario
MA MA IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA IN | ED GI ET |
IL SEGRETARIO