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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2031/2025 V.G.
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.02.2025
da 1 Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana /ceca Cod. Fisc. / N - C.F._1 P.IVA_1 residente in [...]31 con l'Avv. Lara Giussani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lequile (LE) in data 09/04/1994 (anno 1994; atto n. 2; parte II;
serie A)
separati con sentenza n.1208/2025 del Tribunale di Milano resa in data 19/03/2025 e pubblicata in data 31/03/2025. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Lequile (LE) il 9.04.1994, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lequile al n. 02 Parte II Serie A, anno 1994, alle seguenti condizioni:
2. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
3. I coniugi non svolgono reciproca domanda di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
4. I coniugi non svolgono reciproca domanda di assegno divorzile dichiarandosi economicamente autosufficienti.
5. ordinare al Comune di Lequile (LE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6. dichiarare compensate le spese legali;
7. Si dà atto che ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando, contestualmente, di non volersi riconciliare.
8. Le parti danno atto, che con l'esecuzione di quanto sopra, avranno risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere in ragione dell'intercorso matrimonio e a qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lequile (LE) il 9.04.1994 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lequile (LE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19/11/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.02.2025
da 1 Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana /ceca Cod. Fisc. / N - C.F._1 P.IVA_1 residente in [...]31 con l'Avv. Lara Giussani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Lara Giussani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lequile (LE) in data 09/04/1994 (anno 1994; atto n. 2; parte II;
serie A)
separati con sentenza n.1208/2025 del Tribunale di Milano resa in data 19/03/2025 e pubblicata in data 31/03/2025. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in Lequile (LE) il 9.04.1994, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lequile al n. 02 Parte II Serie A, anno 1994, alle seguenti condizioni:
2. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
3. I coniugi non svolgono reciproca domanda di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
4. I coniugi non svolgono reciproca domanda di assegno divorzile dichiarandosi economicamente autosufficienti.
5. ordinare al Comune di Lequile (LE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6. dichiarare compensate le spese legali;
7. Si dà atto che ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando, contestualmente, di non volersi riconciliare.
8. Le parti danno atto, che con l'esecuzione di quanto sopra, avranno risolto ogni questione economica e patrimoniale e non avranno più nulla reciprocamente a pretendere in ragione dell'intercorso matrimonio e a qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lequile (LE) il 9.04.1994 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lequile (LE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19/11/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG