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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/05/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente
dott. Roberto Colonnello - Giudice
dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1307 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pomezia (RM) presso lo studio legale dell'Avv. Walter Bianco che la rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c. 3 c.p.c.
-ricorrente- contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale del 3.4.2025
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.11.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Rieti per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto con in Roma 25.06.2015, trascritto nei registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
suddetto comune (anno 2015, al n° 00400, parte 1, serie 03), esponendo che: con sentenza parziale n.
862/2021 resa in data 7/01/2021 e pubblicata in data 18/01/2021 il Tribunale Ordinario di Roma dichiarava la separazione personale dei suddetti coniugi;
nelle more del giudizio di separazione pagina 1 di 3 personale dei coniugi, il Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n.17870/2020 pubblicata il
15/12/2020, passata in giudicato, definitivamente pronunciando sulla domanda all'uopo proposta nel giudizio distinto con R.G. 764/2019 proposto dall'Avv. Massimo Orlando n.q. di curatore speciale dei minori (nata il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
4.07.2017), dichiarava che il non è padre dei detti minori concepiti dalla CP_1 [...]
prima del matrimonio e a suo tempo riconosciuti dal ordinando al Parte_1 CP_1
competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
con sentenza definitiva n°
3711/2022, pubblicata in data 9/03/2022, passata in giudicato, il Tribunale Ordinario di Roma, pronunciando nel giudizio di separazione sopra menzionato, alla luce della richiamata sentenza di cui al punto precedente, revocava i provvedimenti vigenti emessi in sede presidenziale concernenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento dei due figli minori;
dal momento dell'udienza presidenziale, e anzi da prima ancora, i coniugi hanno vissuto separatamente e da allora non si è più ricostituita l'unione coniugale e sussistono i presupposti di cui all'art. 3 c. 1 n° 2 lett. B e c. 2 L. 898/70 e s.m.i. per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Alla udienza del 3.4.2025, la ricorrente ha confermato la volontà di divorziare e il resistente, comparso ma non costituito in giudizio, non si è opposto alla detta pronuncia.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della separazione personale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898.
Può essere pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La contumacia del resistente e la natura necessaria della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 1307/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero:
pagina 2 di 3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Roma 25.06.2015;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roma (anno
2015, al n° 00400, parte 1, serie 03);
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente
dott. Roberto Colonnello - Giudice
dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1307 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pomezia (RM) presso lo studio legale dell'Avv. Walter Bianco che la rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c. 3 c.p.c.
-ricorrente- contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale del 3.4.2025
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19.11.2024, ha adito il Parte_1
Tribunale di Rieti per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto con in Roma 25.06.2015, trascritto nei registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
suddetto comune (anno 2015, al n° 00400, parte 1, serie 03), esponendo che: con sentenza parziale n.
862/2021 resa in data 7/01/2021 e pubblicata in data 18/01/2021 il Tribunale Ordinario di Roma dichiarava la separazione personale dei suddetti coniugi;
nelle more del giudizio di separazione pagina 1 di 3 personale dei coniugi, il Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n.17870/2020 pubblicata il
15/12/2020, passata in giudicato, definitivamente pronunciando sulla domanda all'uopo proposta nel giudizio distinto con R.G. 764/2019 proposto dall'Avv. Massimo Orlando n.q. di curatore speciale dei minori (nata il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
4.07.2017), dichiarava che il non è padre dei detti minori concepiti dalla CP_1 [...]
prima del matrimonio e a suo tempo riconosciuti dal ordinando al Parte_1 CP_1
competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
con sentenza definitiva n°
3711/2022, pubblicata in data 9/03/2022, passata in giudicato, il Tribunale Ordinario di Roma, pronunciando nel giudizio di separazione sopra menzionato, alla luce della richiamata sentenza di cui al punto precedente, revocava i provvedimenti vigenti emessi in sede presidenziale concernenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento dei due figli minori;
dal momento dell'udienza presidenziale, e anzi da prima ancora, i coniugi hanno vissuto separatamente e da allora non si è più ricostituita l'unione coniugale e sussistono i presupposti di cui all'art. 3 c. 1 n° 2 lett. B e c. 2 L. 898/70 e s.m.i. per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Alla udienza del 3.4.2025, la ricorrente ha confermato la volontà di divorziare e il resistente, comparso ma non costituito in giudizio, non si è opposto alla detta pronuncia.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda tesa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e può essere accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della separazione personale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898.
Può essere pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
La contumacia del resistente e la natura necessaria della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 1307/2024 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico
[...] Controparte_1
Ministero:
pagina 2 di 3 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Roma 25.06.2015;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roma (anno
2015, al n° 00400, parte 1, serie 03);
- dichiara compensate le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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