Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1378/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Seregno (MB), Via Enrico Toti n. 36, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Andrea Erba ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Giulini n. 7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Lodi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Vittorio Emanuele II n.
1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seregno di farne annotazione a margine dell'atto di matrimonio. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2) ASSEGNARE LA CASA FAMIGLIARE di Seregno (MB), Via E. Toti n. 36 alla moglie , Parte_1 già unica proprietaria dell'immobile, che ivi risiederà con i figli minori e Persona_1 Per_2
[...]
3) AFFIDARE I FIGLI MINORI E IN VIA CONDIVISA AD Persona_1 Persona_2
ENTRAMBI I GENITORI con collocamento e residenza prevalente presso la madre, nell'immobile già casa coniugale, sita in Seregno (MB), Via E. Toti n. 36.
4) Il padre, Sig. , che dalla propria uscita dalla casa coniugale avvenuta in data Parte_2
12.12.2023 vive presso altra abitazione insieme ai propri genitori, sita sempre in Seregno in via
Cesare Correnti n. 31, potrà tenere con sé i figli e , a condizione che sia garantito un Per_1 Per_2
a fine settimana alternati, dalle ore 18.00 del venerdì, quando il padre verrà a prenderli presso la casa coniugale, sino alla domenica sera quando, dopo cena, il padre li riaccompagnerà presso la casa materna, ferma la possibilità dei genitori di convenire modifiche di giorni ed orari sulla base delle esigenze scolastiche e sportive dei figli e lavorative dei genitori.
In caso di ponti e festività i genitori converranno, di volta in volta, con chi staranno i figli anche in ragione del fine settimana più prossimo a tali ponti, salvo congruo preavviso e/o diverso accordo tra i genitori.
A prescindere da ogni accordo sui giorni di competenza, il padre si impegna a portare a scuola, tutti i giorni, i figli, prelevandoli ogni mattina dalla casa della madre, mentre quest'ultima si farà carico di andarli a prendere tutti i giorni all'uscita da scuola. In caso di impossibilità di uno o dell'altro genitore, entrambi si impegnano a trovare un'alternativa e a dividerne gli eventuali costi.
per le VACANZE NATALIZIE, i genitori convengono che i figli e trascorreranno, ad Per_1 Per_2 anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e il 26 dicembre con l'altro. Il successivo periodo di vacanza verrà trascorso dai figli ad anni alterni con un genitore dal 27/12 al 2/01 mattina e con l'altro genitore dal 02/01 al 6/01 sera. Per il Natale 2025 i coniugi stabiliscono fin da ora che i figli staranno con il padre il giorno di Natale ed il 26/12 con la madre;
dal 27/12 mattina fino al 2.01.2026 mattina con la madre quando li riporterà presso la casa del padre e dove lo stesso li terrà con sé fino alla sera del 6 gennaio quando li riaccompagnerà all'abitazione della madre;
per le VACANZE PASQUALI, i genitori trascorreranno ad anni alterni con i figli l'uno il giorno di Pasqua l'altro il giorno di Pasquetta. Gli altri giorni del periodo di vacanza da scuola seguiranno le modalità di frequentazione con i genitori ordinarie;
per le VACANZE ESTIVE, i genitori, nel concordare che ciascun genitore si dovrà far carico integralmente delle spese connesse alle vacanze che trascorrerà con i figli, convengono che il padre possa tenere con sé i figli per 14 giorni consecutivi da scegliere nel periodo dalla fine della scuola
(giugno) e sino alla ripresa scolastica (settembre); convengono, altresì, la possibilità, da concordare di volta in volta, di pianificare, in aggiunta, altra settimana durante i mesi di giugno e/o luglio nel corso della quale il padre potrà stare con i figli. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. I coniugi si impegnano a comunicare all'altro il periodo di vacanza prescelto con i figli entro il 30 aprile di ogni anno.
Per il restante periodo estivo varrà la regolamentazione quotidiana, salvo diverso accordo tra i genitori.
6) Tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici, al padre viene data facoltà, di poter tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00 quando li riaccompagnerà presso la casa materna, nella settimana il cui week end sia di sua spettanza;
e di due pomeriggi nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre;
giorni da definire tra i genitori, comunque entro il sabato sera della settimana precedente;
7) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO Pt_2 Pt_1
DI SC FI la somma mensile pari ad € 250,00, e così per complessivi € 500,00; tale importo, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat, dovrà essere corrisposto alla Sig.ra Pt_1
a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso. 8) L'importo dell'ASSEGNO UNICO EROGATO DALL'INPS (euro 400,00 al mese), così come il
(euro 50,00 al mese per , euro 70,00 per ), percepiti Parte_3 Per_2 Per_1 in ragione della malattia di entrambi i figli, spetteranno al 100% alla madre quale genitore collocatario in prevalenza;
9) LE SPESE PER LA FREQUENTAZIONE DEGLI SPORT da parte dei figli, così come le SPESE
MEDICHE
NON COPERTE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E/O NON RIMBORSATE
DALL'ASSICURAZIONE
SANITARIA (UNISALUTE O ALTRA), verranno sostenute al 50% dal padre ed al 50% dalla madre;
10) Il padre sosterrà, a parziale deroga di quanto previsto nel Protocollo Spese figli di cui al punto che segue, il 50% del costo della retta dell'asilo frequentato da (ultimo anno) comprensivo del Per_2 costo per il doposcuola, la mensa scolastica e le spese di trasporto da e per la scuola di entrambi i figli;
11) Quanto alle SPESE STRAORDINARIE, salvo quanto previsto ai punti che precedono (8 e 9), per l'individuazione delle quali si richiama il Protocollo sottoscritto in data 7.05.2018 dal Presidente del Tribunale di Monza e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, pubblicato sui siti istituzionali del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza, che i coniugi dichiarano di conoscere, queste saranno ripartite al 50% tra i genitori (doc. 16).
12) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con l'effetto che nessun concorso al mantenimento dell'altro coniuge sarà dovuto.
13) L'autovettura marca Ford modello C Max targata FE252JE, unica autovettura del nucleo famigliare, benché formalmente intestata al marito, è stata acquistata nell'interesse dell'intero nucleo famigliare, l'uso della stessa, di fatto condiviso, deve intendersi promiscuo (seppur in prevalenza della signora ), con l'effetto che sarà riservata, quanto all'utilizzo, al genitore che Pt_1 in quel giorno, avrà con sé i figli. Le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie della stessa saranno sostenute al 50% ivi incluso il costo dell'assicurazione e del bollo annuale. Al contrario eventuali sanzioni amministrative ed accessorie saranno a carico esclusivo del trasgressore.
14) I coniugi danno il loro consenso al rilascio e/o rinnovo di tutti i documenti necessari per l'espatrio per sé e per i minori;
in ogni caso il coniuge che volesse espatriare con i figli (ovviamente esclusivamente per vacanza senza alcuna possibilità di dimora fissa all'estero), dovrà chiedere l'autorizzazione all'altro genitore.
La mancata comunicazione, in risposta, dovrà essere intesa quale consenso tacito.
15) Le Spese legali del presente giudizio di separazione sono integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 4 giugno 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 28.02.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Seregno il 6 settembre 214 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Seregno, anno
2014, n. 55, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi