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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile– riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Barbato Maria Rosaria Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 4601 /2023 R.G., riservato per la decisione con ordinanza depositata in data 15.12.2024, e vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare Di Stabia (Na);
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
Annunziata (Na), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariella Verdoliva giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
Ricorrenti: pronuncia di separazione secondo le condizioni concordate.
PM: accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato in data 9-10-2023 i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in data 11-5-2006 in
Boscoreale (Na), ed il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune al n. 9, parte I serie A, e che dalla loro unione erano due figli, ( Persona_1 nato a [...] l'[...]) e ( nato a [...] il [...]). Persona_2
In merito alle loro condizioni economiche, i ricorrenti hanno precisato che Parte_1
è dipendente, con mansione di autista, della società Logisor srl, con una
[...] retribuzione di circa € 2000,00 mensili, mentre la è casalinga e non Parte_2
percepisce reddito.
I ricorrenti hanno poi allegato che nel corso degli anni è progressivamente venuta a mancare la comunione morale e materiale tra i coniugi e che essi intendono addivenire ad una pronuncia giudiziale di formalizzazione della separazione, regolando le relative condizioni sulla base degli accordi raggiunti.
Con ordinanza depositata in data 24.05.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate con note di trattazione depositate in data 11.05.2024 dalle stesse sottoscritte e per autentica dal comune difensore, in conformità ai rilievi di cui al decreto del 31.10.2023, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa, prendendo atto del parere reso dal p.m.
Con successiva ordinanza depositata in data 28 maggio 2024, il collegio rilevata la mancanza in atti del certificato di matrimonio del comune delle nozze, rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire la relativa produzione e quindi, allegata in data 17.11.2024 tale documentazione, con ordinanza depositata in data 15.12.2024 il giudice delegato riservava la causa in decisione al collegio.
2.La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, poiché esse non contrastano con norme inderogabili ed appaiono conformi all'interesse dei figli minori ad una piena genitorialità, dovendosi ritenere a tal fine adeguato il regime di visita previsto con il genitore non collocatario.
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come sopra illustrate, anche le pattuizioni di carattere economico appaiono proporzionate ed adeguate alle esigenze dei minori e pertanto possono essere poste a base della decisione di questo tribunale.
I coniugi, inoltre, hanno dato atto di aver provveduto, con il ricorso, a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto hanno dichiarato che, ad eccezione di quanto ivi previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; gli stessi hanno altresì dichiarato di aver già provveduto alla regolamentazione di tutto ciò che riguarda le suppellettili presenti nella casa coniugale.
3.Trattandosi di procedura su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2
seguenti patti e condizioni:
1. la casa coniugale, di proprietà del comune di Boscoreale sita alla via Settetermini isolato 6 , venga assegnata alla signora , con dimora per se e Parte_2
per i figli;
la signora si impegna a pagare il canone locativo;
il sig. Parte_1
si impegna a cambiare la residenza entro un mese dalla sottoscrizione
[...]
delle seguenti condizioni;
dispone che i figli minori nato a Persona_1
Pompei il 08.02.2007 e nato a [...] il [...], siano Persona_2
affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori;
2. il sig. potrà vedere i figli, il sabato e la domenica a settimane Parte_1
alterne dall'uscita di scuola del sabato alla domenica alle 21:00, specificando che ogni settimana il padre trascorrerà con i figli due pomeriggi martedì e giovedì dalle 18 :00 alle 21:00 cenando con loro;
durante le festività Natalizie, i minori trascorreranno il giorno 24 ed il 25 Dicembre con il padre ed il giorno 31
Dicembre e 1 Gennaio con la madre e ciò ad anni alterni;
durante le feste Pasquali con la madre la domenica di Pasqua e con il padre il giorno di Lunedì dell'
Angelo e così ad anni alterni;
durante le vacanze estive, il padre terrà con sè i figli minori per 15 giorni consecutivi, previo accordo con la madre e sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. ; Parte_1
3. Il ricorrente si impegna a versare entro il 4 di ogni mese : per il mantenimento della sig.ra € 200,00 mensili, quale concorso al mantenimento dei figli Pt_2 minori e € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 Per_2
(scolastiche, ludico, sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate, e così per un importo complessivo € 900,00. Si dà atto che i coniugi hanno concordemente stabilito che tale somma sia versata direttamente dal datore di lavoro del sig. , LOGISOR SRL, con sede alla via Quarantola 29 Parte_1
Gragnano (Na), sulla carta postale intestata alla sig.ra il cui IBAN è: Pt_2
IT35 M3608105138244702544714;
4. si dà atto che ciascun coniuge autorizza l' altro coniuge a richiedere il rilascio dei documenti
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. n. 9, parte I serie A);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio
2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Maria Rosaria Barbato